SCOPO E CONTENUTO
SCOPO E CONTENUTO
CAPO I - Disposizioni Generali
A. Contenuti del contratto
B. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
CAPO II - Contratto
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale ART. 6 Piano e modalità di pagamento ART. 7 Penali
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora ART. 9 Oneri fiscali
ART.11 Responsabilità del Contraente ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto ART.13 Documentazione
C. Organizzazione e controllo delle attività
ART.14 Organizzazione dell’ASI ART.15 Organizzazione del Contraente
ART.16 COMMISSIONE/INCARICATO UNICO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ (per
contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro) ART.17 Modifiche
ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto ART.19 Garanzia
ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente ART.22 Materiali di provenienza estera
ART.23 Permessi e autorizzazioni ART.24 Trasporti e assicurazioni
ART.25 Comunicazioni e corrispondenza ART.26 Sospensione delle attività ART.27 Recesso unilaterale dell’ASI ART.28 Risoluzione del contratto ART.29 Causa di forza maggiore
ART.33 Assicurazioni sociali ART.34 Foro competente
APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE
Valutazione della documentazione tecnica Presentazione della documentazione Rapporti di avanzamento
Rapporto mensile Lingua
APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
Riunioni Contrattuali ASI-Contraente Riunioni di lavoro
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI Verbali
APPENDICE C
1. Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
2. Esempio Project Directive
3. Esempio Engineering Change Proposal
APPENDICE D
MODIFICHE
APPENDICE E
METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI
APPENDICE F
COGNIZIONI E BREVETTI
Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo relativi alle attività spaziali industriali nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.
Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente Capitolato.
Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni singolo contratto.
Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel contratto.
CAPO I
Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:
a) Quadro normativo di riferimento
b) le Parti;
c) le Premesse;
d) l’oggetto;
e) la struttura industriale;
f) la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;
g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;
h) il prezzo e la sua tipologia;
i) l’imponibilità o meno ai fini IVA;
l) il piano e le modalità di pagamento;
m) gli indirizzi per la corrispondenza;
n) clausola penale
o) garanzie
p) Recesso unilaterale
q) Risoluzione del contratto
r) Foro competente
s) l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe pattuite
t) Allegato Tecnico Gestionale.
B. Contenuti dell’Allegato Tecnico Gestionale
L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra l’altro, quanto segue:
a) composizione qualitativa e quantitativa delle attività;
b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;
c) criteri di successo;
d) requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia;
e) i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati;
f) la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale;
g) le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità;
h) le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori;
i) la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale sia documentale che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.
CAPO II
Contratto
Contratto ASI n…… “……”
Codice Unico di Progetto (CUP)……… Codice Identificativo Gara (CIG)…….
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale ------ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma
E
La Società/ Il Mandatario RTI1 / Il Rappresentante del Consorzio2 (d'ora innanzi indicata come Contraente) con sede legale in con capitale sociale di Euro interamente
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole di tracciabilità.
2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio
versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. - rappresentata da nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx.
Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;
Il presente Contratto consta: di n articoli
tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del Capitolato non debba essere compreso verrà comunque riportato nell’indice e nel testo verrà indicato come N.A.
e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. …. pagine.
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
[Descrizione sintetica del contesto:]
qualora applicabile
L’iniziativa ……………. ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio tecnologico, attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n del … è stato autorizzato l’avvio di
una procedura negoziata da esperire ai sensi degli artt. 158 e 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - preceduta da indagine di mercato per l’affidamento L'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV
……… "--------------------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto:
a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive attività di ……….. [CONTESTUALIZZARE SULLA BASE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO AI POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI RISULTATI] .
[oppure]
b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5.
In data… è stato pubblicato, sul sito istituzionale, apposito Avviso di
Indagine di mercato con scadenza ………………………., finalizzato ad individuare gli operatori economici in possesso delle competenze scientifiche e tecnologiche più adeguate per la realizzazione delle attività relative a………………………………………….
Con decreto del Direttore Generale dell’ASI n. …….. del è stata quindi avviata la
procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei alla partecipazione in esito alla valutazione delle candidature pervenute in risposta all’ Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte pervenute è avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta presentata dalla Soc./RTI è risultata, in base ai criteri indicati nella
Richiesta di Xxxxxxx, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di cui € ,00
(Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € ,00 (Euro importo in
lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi.
[oppure]
- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del …….) pari ad €
……….,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n del
…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA
…… ) di cui € ,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed €
…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a ……. mesi;
- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ,) la
Società …. ha accettato l’importo congruito.
Il Direttore Generale, con decreto n. , del previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP
- in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. bando tipo ANAC -), ha aggiudicato l’appalto in favore di ; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ………………………
L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].
[In caso di fasi successive:]
Considerato
- Che in data ../../…. è stato pubblicato sul sito dell’ASI l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le attività di fase …/… del progetto …..
L’art. xx del citato avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che l’eventuale soggetto affidatario delle suddette fasi …/… si impegna su richiesta di ASI, a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive (fasi …/….) in accordo ai risultati delle fasi ../…”.
- Che con il Decreto DG n del …/…./…… sono state approvate le risultanze della
procedura negoziata per l’affidamento delle attività per le fasi …./…. del progetto …….
in esito alla quale in data …/…/…. è stato stipulato il contratto ASI-…………..
- Che, in considerazione dei risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’appena citato contratto l’ASI intende affidare il proseguimento delle attività relative alla Fase …/…. del progetto ……., nell'ambito della missione …., della durata di mesi e per l'importo
complessivo di euro …… (IVA );
- Che l'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV ……… "-------------
-------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto:
a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita" i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive attività di [RIPORTARE ESATTAMENTE LE MOTIVAZIONI GIA’ INDICATE NELLA
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL CONTRATTO DELLA FASE PRECEDENTE].
[oppure]
b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5
- Che con determina a contrarre n. …. del …/../.., l’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n.
……… in data …….. ha inviato alla società ………. una richiesta di offerta avente ad oggetto la quotazione delle attività di fase …/… del progetto …...
- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del ) pari ad €
……….,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n del
…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA
…… ) di cui € ,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed €
…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi;
- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ,) la
Società …. ha accettato l’importo congruito.
L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice.
Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso l’ATG, nonché dell’avviso/RdO – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
dell’offerta;
Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 1 NATURA DELLE PREMESSE
Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione delle attività ………………………………………………… come meglio specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-Gestionale.
2.4. [Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il
proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del presente contratto].
ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30
giorni dalla stipula.
3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.
3.3 Qualora l’eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17.
ARTICOLO 4 PIANO DELLE ATTIVITA’
4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14).
4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.),:
4.2.1) Riunione Iniziale T0
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento (entro) T0 + … mesi
4.2.x) xxxxx Riunione di Avanzamento (entro) T0 + … mesi
4.2.n) Riunione Finale (entro) T0 + … mesi
4.3 L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.
ARTICOLO 5 PREZZO
5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € <di seguito scegliere la
frase opportuna a seconda dell’applicabilità o meno dell’imposta> non imponibile IVA
<oppure >+IVA di cui:
a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso.
b) € (IVA ……) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.
[In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente].
5.3. [In caso di subappalto] Le attività, di importo non superiore al 30% o pari al ….% del totale contrattuale, che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:
…X…………. € ………………
… Y…………… € ……………...
5.4. Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.
[In caso di cofinanziamento:]
VALORE CONTRATTUALE
5.1. Il valore complessivo contrattuale si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. Il valore complessivo delle attività occorrenti per l’esecuzione di………………………..
ammonta ad €………………………. di cui € a carico del Contraente a
titolo di co-finanziamento.
5.3. L’importo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € …………………………….. (IVA ).
5.4. [In caso di subappalto] Le attività, di importo non superiore al 30% o pari a %
del totale contrattuale che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono
specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:
………X……. € ………………
……Y…… € ……………...
5.5. L’ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a suo carico di cui al precedente comma
5.3 secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.
ARTICOLO 6
PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO
6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.
[IN CASO DI ANTICIPAZIONE:] Ai sensi di quanto previsto dall’art. 64 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità il Contraente ha richiesto l’anticipazione del
…..% (max 20%).
[aggiungere eventuali note specifiche]
6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue:
a) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2).
b) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.x)
c) € …………………. (IVA ) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI
delle fatture relative alla riunione finale.
6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all’art. 6.5 e ss.:
a) € ……. (IVA ……), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….;
x) € …… (IVA …….), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….;
6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:
• Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all’originale.
• Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all’originale e mandati di pagamento.
• Documentazione di accettazione, ove disponibile.
• Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.
Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio
€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.
In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.
Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere utilizzati per le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli eventi seguenti.
Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo successivi.
Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto all’art. 5.2. b).
6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti
eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.
6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.
6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.
6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007.
6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta).
Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.
In caso di RTI3 ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le
3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura;
• nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: la presente Società (mandataria), conformemente a quanto previsto nel mandato speciale di rappresentanza, in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti riporta sulla presente fattura il n. CIG:…………………. / CUP indicando (direttamente in fattura o su riepilogo ad essa allegato) i seguenti importi che verranno liquidati alle mandanti:
Mandante 1 €………….
Mandante 2 €………….
• nel caso di RTI con fatturazione pro quota ogni componente dovrà riportare la seguente dicitura:
la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG: / CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:
c/c intestato a
presso , Ag. , in , Via , IBAN
. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.
6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.d) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.11. Le trattenute effettuate ai
confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.
6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l’attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.
L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.
6.13. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate
– Riscossioni.
ARTICOLO 7
PENALI
7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.
Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.
Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
[Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze
esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di
pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un termine maggiore
(comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4
ARTICOLO 9
ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).
[oppure]
Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633.
ARTICOLO 10 GARANZIE DEFINITIVE
4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
10.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione …………
rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. ( /00 Euro).
10.3 L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.
10.4 [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.
5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.
11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.
11.6 Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.
11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
11.8 [in caso di co-finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate nell’ATG.
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO
12.1 [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi”di cui all’art. 158 c. 1 lett. a]:
Si applicano i commi. ….. dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [Inserire solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016].
[Oppure:]
Non è ammesso subappalto
[Oppure:]
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
12.2 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.3 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE
13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.
13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.
C. Organizzazione e controllo delle attività
ARTICOLO 14 ORGANIZZAZIONE DELL’ASI
14.1 L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che , nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.
14.2 Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
14.3 In particolare il RUP:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.
14.4 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.
14.5 L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità
parziale, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali.
ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.
In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
• il Responsabile di Programma
• il Responsabile Contrattuale
15.2 Responsabile di Programma.
Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.
In particolare assicura:
▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI;
▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni;
▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile Contrattuale.
Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE/ INCARICATO UNICO [per contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro]
DI VERIFICA DI CONFORMITA’
16.1 L'ASI nominerà una Commissione / Incaricato Unico di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale e degli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:
a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione / Incaricato Unico di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all’art. 6.11;
f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.
ARTICOLO 17 MODIFICHE
[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella
RDO]
17.1 E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.
17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.
18.2 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.
18.3 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.7 l’accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.
Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità e l’accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate.
18.4 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.
18.5 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”.
ARTICOLO 19 GARANZIA
[applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.
19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.
ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI
20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG.
Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.
ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa
restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell’oggetto del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.
ARTICOLO 23 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 24 TRASPORTI E ASSICURAZIONI
24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell’ATG.
Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del Contraente.
24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.
ARTICOLO 25 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC
Pec: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx / indirizzo PEC del RUP
per il Contraente:
………………………………………...
all'attenzione del Responsabile di Programma. Pec: ……
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
ARTICOLO 26 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
ARTICOLO 27 RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.
27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una
conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.
ARTICOLO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
− cessione del contratto;
− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;
− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
− violazione della Legge Antimafia;
− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già
approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile le attività già eseguite.
28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.
ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE
30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.
[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovrà stabilire la ripartizione della proprietà intellettuale tra le Parti:]
I risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota - ovvero nelle quote del …% di ASI e del …% del Contraente - come meglio specificato nell’ATG.
Inoltre, in caso di RTI, consorzi e/o della presenza di eventuali altri soggetti in ogni modo esecutori, l’attribuzione e l’esercizio dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale sui risultati dovranno essere concordati nel rispetto degli apporti di ciascuno. Tale ripartizione dovrà risultare da apposito Atto sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ed allegato al contratto come parte integrante del medesimo.
30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.
Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della stipula.
30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.
30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.
Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.
30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.
30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.
30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.
30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse in accordo con le opportunità di valorizzazione di cui al successivo art. 31.
ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO
(qualora previsto dal RUP)
31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati e/o il trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, mediante l’individuazione congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle possibili aree d’interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali).
A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work Package dedicato all’analisi e alla presentazione delle possibilità di valorizzazione nell’utilizzo dei risultati del Progetto per finalità diverse da quelle dell’oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale.
31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell’eventuale trasferimento tecnologico dei Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei Diritti della Proprietà Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18 e 30.
ARTICOLO 32 REGIME DI SEGRETEZZA
32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".
ARTICOLO 33 ASSICURAZIONI SOCIALI
33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
ARTICOLO 34 FORO COMPETENTE
34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi e le forniture riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:
a. Principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana;
k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;
l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;
m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti;
n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI;
o. Offerta e documentazione della procedura selettiva;
p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.
ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI
36.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI xxx.xxx.xx) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
ARTICOLO 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.
Roma,
Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
……………………
Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell’ASI); 30 (Cognizioni, brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); art. ….. (recante ….) sopra riportate, le cui clausole, xxxxxxx e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Roma,
Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
……………………