Contract
C O N T R A T T O
tra
…………………………………. e
JOB CAMERE S.R.L.
Per l’affidamento del
“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”
CONTRATTO
tra
...................., con sede legale in ,
Via .................................. , C.F. …………….e partita IVA , iscritta al Registro delle
Imprese .......................... ............................................................, in persona dell' ……….. ,
nato a ............................. il ............................................................................. , in qualità di ,
munito dei relativi poteri (in seguito chiamato più brevemente “Appaltatore”);
e
Job Camere s.r.l.., con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti n. 14 C.F. e Partita IVA 04117630287, iscritta presso la CCIAA di Padova con il numero Repertorio Economico Amministrativo 363191, in persona del xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, munito dei relativi poteri (in seguito chiamata più brevemente “Job Camere”),
Premesso che
a) Job Camere è l’Agenzia per il Lavoro delle Camere di Commercio ed ha il compito di mettere a disposizione delle Camere di Commercio le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni a loro assegnate, ove tali funzioni non possono essere svolte dal personale interno, numericamente inferiore alle esigenze;
b) Job Camere ha necessità di affidare la prestazione del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei - a favore del proprio personale e dei lavoratori assimilati ai dipendenti di Job Camere (quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori con Contratto a Progetto, i XX.XX.XX, gli stagisti, i somministrati);
c) a tal fine, con bando spedito in G.U.U.E. in data ……… e pubblicato in G.U.R.I. n …….
del , Job Camere ha indetto un’apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma
5, D.lgs n. 163/06 e s.m.i. preordinata all’individuazione di un operatore economico idoneo all’espletamento del predetto Appalto;
d) all’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato alla Società ………………., quale soggetto che ha presentato la migliore offerta;
e) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
f) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Bando di gara;
Capitolato Tecnico;
Disciplinare di gara;
Dichiarazione di offerta economica;
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per Job Camere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Job Camere e l’Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Art. 2
Oggetto del Contratto
1. Oggetto dell’Appalto è il “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto” nel rispetto delle condizioni, delle modalità di esecuzione e dei termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico. Tutte le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Contratto , nel “Disciplinare”, nel “Capitolato tecnico”, nell’ “Offerta Economica” e nell’ulteriore documentazione allegata al presente Contratto.
Art. 3
Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Il Servizio potrà essere reso in relazione all’intero territorio nazionale come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
Art. 4
Durata dell’Appalto e recesso
1. Il Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto dovrà essere eseguito per 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. Job Camere potrà recedere, per qualsivoglia motivo, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R, con almeno 15 giorni di preavviso. In tal caso, Job Camere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi di cui al successivo art. “Corrispettivi e modalità di pagamento” maturati alla data di efficacia del recesso.
3. Le Parti convengono, inoltre, che Job Camere avrà facoltà di recedere, senza alcun preavviso, dal presente Contratto nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
4. Alla scadenza del Contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di Job Camere, a:
a. garantire la prosecuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni previste nel Contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore;
b. porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore .
Art. 5 Osservanza delle norme
1. L’Appaltatore garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico allegato e tutte le norme e prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.
2. Resta espressamente convenuto tra le Parti che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Job Camere.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Job Camere da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni.
4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 6
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. I valori nominali di ciascun buono pasto sono di Euro 7,00 e di Euro 8,50.
2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per i buoni pasto effettivamente richiesti e forniti a Job Camere sarà determinato sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto di € 7,00 e sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto di € 8,50, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
3. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’appaltatore.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi sono da intendersi onnicomprensivi di ogni e qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto nonché della normativa vigente.
5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture mensili a Job Camere, complete del riferimento C.I.G., per un importo pari ai buoni pasti consegnati.
7. Prima di ogni pagamento il Direttore dell’esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente.
8. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 Job Camere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, Job Camere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da Job Camere sul seguente conto corrente (bancario o postale) dedicato
.
11. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
nome , cognome , nato a
, il c.f ;
nome , cognome , nato a
, il c.f .
12. Job Camere effettuerà i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Art. 7 Revisione dei prezzi
1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili
per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi relativi al servizio indicati al precedente articolo “Corrispettivi e modalità di pagamento”. La revisione verrà operata all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Art. 8 Penali
1. Job Camere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a. in caso di ritardo rispetto ai termini di cui ai capitoli 3.3.2 e 3.3.3 del Capitolato tecnico verrà applicata, per ciascun giorno di ritardo, una penale pari al 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale;
b. in caso di ritardo rispetto ai termini di cui al capitolo 4.1 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
c. in caso in cui un esercizio indicato nel prospetto di cui al capitolo 4.2 del Capitolato tecnico risultasse non convenzionato con l’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00(Euro mille/00);
d. in caso di ritardo nella consegna a Job Camere di copia delle Convenzioni di cui al capitolo 4.3 del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 700,00 (Euro settecento/00);
e. in caso di ritardo rispetto ai termini di cui ai capitoli 4.5 lett. a), b) del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (Euro duecento/00).
2. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di Job Camere di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. Le penali di cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento ed, eventualmente, sui pagamenti successivi. Job Camere avrà, in
ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché di rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione della cauzione medesima.
4. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuale, Job Camere si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 9
Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria
1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da Job Camere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da Job Camere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne Job Camere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi allegati, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato a Job Camere una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. dell’importo di Euro
, rilasciata da in data , ed avente scadenza al
. Job Camere, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 10
Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di Job Camere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da Job Camere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 11
Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi il presente Contratto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di Job Camere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a. che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della fornitura o dei correlati servizi che intende subappaltare;
b. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso Job Camere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c. che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso Job Camere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore, dietro richiesta di Job Camere;
d. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Job Camere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, Job Camere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L’Appaltatore dichiara e garantisce a Job Camere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo, ivi compreso il subappalto, impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne Job Camere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e da eventuali sanzioni irrogate a Job Camere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
9. Nel caso in cui il personale impiegato dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di Job Camere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di Job Camere, ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice di Procedura Civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da Job Camere, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
11. Job Camere, in caso di violazione dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
12. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione a Job Camere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
13. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 12
Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono pari ad Euro (Euro / ).
4. Le Parti si danno atto che le attività relative al presente appalto saranno interamente svolte al di fuori dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e pertanto non si rende necessario fornire le informazioni sulla sicurezza previste dall'art.26 ed inoltre i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta ammontano ad Euro 0,00 (Euro zero/00).
5. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne Job Camere, ai sensi dell’articolo “Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva”, commi 8 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 13
Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy
1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e degli eventuali subappaltatori tratterà come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di Job Camere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale proprio e del subappaltatore impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i.
3. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e relativi allegati l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza delle attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto, sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codici identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di Job Camere, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di Job Camere limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali.
4. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l'eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiavi al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare una fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare Job Camere, in ogni sede, da ogni eventuale responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte del personale proprio o del subappaltatore alle previsioni del presente articolo.
In tali casi l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di Job Camere, che la violazione della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).
6. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne Job Camere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore riconducibili all’operato dell’Appaltatore stesso.
Art. 14 Spese
1. E’ a carico dell’Appaltatore ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente
Contratto ad eccezione dell’IVA.
2. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le spese di registrazione del Contratto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 66, comma 7- bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
4. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario Job
Camere, da appoggiare alla conto corrente che sarà appositamente comunicato dalla Stazione Appaltante.
Art. 15
Responsabile e comunicazioni relative al Contratto
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà effettuata da ciascuna delle Parti per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili del Contratto nominati dalle Parti ai sensi del presente articolo, ai seguenti indirizzi:
- per l’Appaltatore a:
………………………….. Via ………………
Alla c.a. …………. Fax ……………., e-mail: ……………
- per Job Camere a: Job Camere srl
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 00000 XXXXXX
Alla c.a (Direttore dell’esecuzione) Fax 0000000000
Indirizzo di posta elettronica PEC: xxxxxxxxx@xxx.xx
2. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale e via PEC avranno effetto dalla data della ricevuta di avvenuta consegna.
3. Job Camere nomina quale Responsabile del Contratto (Direttore dell’esecuzione): Sig.
…………..…..
4. L’Appaltatore nomina quale Responsabile del Contratto: Sig. ………
5. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile del Contratto dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli, altresì, il nuovo indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 16
Obblighi relativi al Codice Etico
1. L’Appaltatore prende atto che Job Camere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per Job Camere nei rapporti con gli interlocutori di Job Camere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito Job Camere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con Job Camere.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, Job Camere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto,
fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a Job Camere.
Art. 17 Risoluzione
1. In presenza di comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e reiterati
inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, Job Camere potrà disporre la risoluzione del presente Contratto.
In particolare, è facoltà di Job Camere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 4 (Durata dell’Appalto e recesso), 8 (Penali), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 11 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 19 (Documentazione antimafia) del presente Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della
L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Job Camere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di Job Camere risolvere il presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.
Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore.
2. Resta inteso, inoltre, che Job Camere potrà procedere immediatamente alla risoluzione del Contratto, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nei casi espressamente previsti dai successivi artt. “Normativa in tema di contratti pubblici” e “Documentazione antimafia”.
3. In caso di risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero per fallimento, Job Camere si riserva di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento dell’Appalto in oggetto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 18
Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Appaltatore prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità del presente atto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente a Job Camere - pena la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. “Risoluzione” – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che Job Camere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è reso, altresì, edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi del su menzionato art. “Risoluzione”.
Art. 19 Documentazione antimafia
1. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare a Job Camere le variazioni sostanziali
intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine a Job Camere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Contratto si intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. e salva la facoltà di Job Camere di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 20
Foro competente
1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 21 Clausola finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla
documentazione allegata al presente atto ed alle leggi vigenti in materia.
Data, | Data, |
L’Appaltatore | Job Camere |
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente gli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 4 (Durata dell’Appalto e recesso), 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 8 (Penali), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 11 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), 17 (Risoluzione), 20 (Foro competente) del presente Contratto.
Data, |
L’Appaltatore |