CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA SALERNO.
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA SALERNO.
Indice:
art.1 – Oggetto dell’appalto
art. 2 - Importo, durata, quantità e condizioni della fornitura art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti
art. 4 – Caratteristiche del confezionamento ed etichettatura art. 5 – Campionatura
art. 6 – Documentazione e obblighi dei concorrenti per la partecipazione alla gara art. 7 - Criterio di aggiudicazione
art. 8 – Modalità di erogazione della fornitura art. 9 – Controlli sulle forniture
art. 10 – Eventi particolari art. 11 – Penali
Art.1 Oggetto dell’appalto:
Il presente Capitolato disciplina la fornitura in somministrazione di n. 87 lotti relativi a dispositivi medici di uso comune per i Presidi Ospedalieri e Distretti Sanitari della ASL SALERNO, come da allegati:
allegato Taglienti e rasoi (5 lotti) da lotto 1 a lotto 5 allegato SIAPS
allegato Sonde per alimentazione e altri dispositivi per nutrizione (21 lotti) da lotto 6 a lotto 26 allegato SIAPS
allegato TNT non sterile (lotti 21) da lotto 27 a lotto 47 allegato SIAPS allegato Dispositivi vari ( lotti 31) da lotto 48 a lotto 48 allegato SIAPS Allegato guaine e coprisonda (lotti 5) da lotto 79 a lotto 83 allegato SIAPS
Allegato sfigmomanometri e bracciali ( lotti 4) da lotto 84 a lotto 87 allegato SIAPS.
Art. 2 – Importo, durata, quantità e condizioni della fornitura:
L’importo complessivo per la fornitura triennale è di € 11.579.073,00 IVA esclusa. La durata del contratto è fissata in 36 mesi più l’eventuale rinnovo per un ulteriore anno.
Le quantità indicate nell'allegato elenco prodotti sono presunte, esse potranno subire variazioni in più o in meno a seconda delle reali esigenze della ASL senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere. Pertanto, i quantitativi effettivi sono determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi dai Servizi di Farmacia di volta in volta in base all’esigenza.
E’ altresì facoltà della ASL recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti o aggiornamenti delle metodiche praticate.
Nel caso in cui nel corso della fornitura, e prima della data di scadenza del contratto, si esaurisca il quantitativo aggiudicato, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare, alle stesse condizioni, il quantitativo fino alla concorrenza di un quinto della quantità aggiudicata. Il Fornitore, in questo caso, ove non si avvale del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento alle stesse condizioni già in essere.
La Ditta aggiudicataria si impegna al ritiro, con sostituzione o nota di credito di pari importo, dei prodotti a 6 mesi dalla scadenza, previa comunicazione ed assicurazione della corretta conservazione da parte dei Responsabili dei Servizi di Farmacia. La Ditta si impegna a consegnare la merce ordinata senza alcun aggravio di spesa qualora l’importo dell’ordine non dovesse raggiungere il minimo fatturabile.
Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti:
La Ditta offerente dovrà produrre schede tecniche per ogni singolo prodotto redatte in lingua italiana, in originale o in copia conforme ad esse firmate dal produttore, riportanti tutti gli elementi necessari per la verifica dei prodotti offerti da cui risultino le caratteristiche minime riportate nell’ elenco dei prodotti allegati al presente capitolato oltre quanto di seguito riportato:
I dispositivi oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto della fornitura e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura. Inoltre, tutti i prodotti dovranno essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati nella
F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti, nonché essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici attuata con il d. lgs. 24.02.1997, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al nuovo regolamento europeo 745/2017 del 05.04.2017.
Tutti i prodotti proposti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi esterni che garantiscano un'efficacia barriera contro l'umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti, consoni al trasporto e all'immagazzinamento per sovrapposizione.
Nel caso in cui il dispositivo vada collegato ad un’apparecchiatura in possesso della ASL, deve essere assicurata la compatibilità con l’apparecchiatura stessa.
Per i dispositivi sterili monouso il prodotto offerto dovrà rispondere a tutti i saggi previsti dalla normativa vigente che dovranno essere riportati nella scheda tecnica, dove dovrà inoltre essere riportato se il prodotto è latex free o DEHP free.
I requisiti minimi ed indispensabili per ogni singolo prodotto, richiesti a pena di esclusione, sono dettagliatamente indicati nell’elenco allegato.
In merito alle misure richieste, viene richiesto ai Fornitori che siano specificate tutte le misure offerte.
Per ogni dispositivo offerto deve essere indicato:
• la descrizione del prodotto;
• il nome commerciale del prodotto;
• il numero di referenza del prodotto;
• il nome del produttore;
• il metodo e lotto di sterilizzazione;
• la data di scadenza della sterilità. Non saranno accettate forniture con scadenza inferiore a 24 mesi, fatti salvi eventuali diversi accordi definiti, prima della evasione dell’ordinativo, con il Farmacista Dirigente Responsabile;
• la dicitura «sterile»;
• la dicitura «monouso» o «single use» o relativo simbolo;
• marcatura di conformità CE classe di appartenenza;
• numero dell’organismo notificato (per prodotto sterili);
• numero di pezzi contenuti;
• modalità di conservazione quant’altro previsto a norma di legge, sia per la confezione del singolo prodotto che per la confezione di vendita.
Qualora nel corso di validità del contratto si registrasse da parte della Ditta aggiudicataria l’immissione sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche. Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo contrattuale. In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.
Qualora nel corso di validità del contratto si verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene l’autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o di qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti nei magazzini della ASL qualora ne fosse vietato l’uso.
Si precisa, tuttavia, che l’inserimento nelle differenti CND è puramente indicativo e si terrà conto, ai fini dell’ammissione, dell’effettiva destinazione d’uso richiesta del dispositivo.
In caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, occorre fornire dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e s.m.i.
Non saranno prese in considerazione le offerte di dispositivi che non rispettino le caratteristiche minime riportate negli allegati e nei prospetti sopra indicati, o le offerte per le quali il concorrente non dimostri che i dispositivi proposti abbiano caratteristiche o requisiti funzionali equivalenti.
In particolare, i prodotti in TNT non sterile possono essere lavorati con qualsiasi tipo di fibre distribuite direzionalmente o casualmente; la coesione degli stessi deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico, fisico, chimico, ovvero combinazione dei medesimi, escludendo in ogni caso la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura tradizionale, nonché i prodotti cartacei, salvo i casi espressamente previsti.
La lavorazione deve essere tale da rendere il dispositivo adatto all’uso medicale, nonché assicurare le seguenti caratteristiche:
− per il TNT bi/tri-accoppiato, la totale impermeabilità e assorbenza;
− per il TNT idrorepellente, l’idrorepellenza e traspirabilità all’aria.
Tutti gli articoli in TNT non sterile devono garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi, possedere una resistenza tessile elevata, essere dotati di elevata drappeggiabilità e morbidezza, garantire l’antistaticità e l’assenza di peluria; devono essere offerti in colorazione stabile e antiriflesso. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, inodore e non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non deve disperdere fibre. Le materie prime usate per il TNT non devono in ogni caso produrre all’atto dello smaltimento residui inquinanti
Tutte le indicazioni e le istruzioni per l’uso devono essere in lingua italiana e tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa.
Art. 4 – Caratteristiche del confezionamento ed etichettatura:
A. Confezionamento primario:
I dispositivi oggetto del presente capitolato devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento per tutto il periodo di validità del prodotto.
I prodotti sterili devono essere confezionati singolarmente in blister costituiti da materiali idonei, termosaldati, con apertura tipo "peel-open" o altro sistema equivalente, tali da garantire la sterilità fino al momento dell’uso.
Sul singolo confezionamento dovranno essere riportate in modo chiaro ed in lingua italiana in etichetta tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:
• denominazione/nome commerciale del prodotto;
• composizione chimica;
• codice prodotto (referenza);
• il nome e la ragione sociale ed indirizzo del fabbricante e dell’eventuale distributore;
• marchio CE con numero;
• dicitura o simbologia “STERILE”;
• dicitura o simbologia “MONOUSO”;
• numero di lotto e data di scadenza;
• la metodica di sterilizzazione, la data di sterilizzazione e scadenza;
• eventuali avvertenze ed istruzione sul metodo di conservazione;
• simbolo o dicitura indicante “latex free” e “DEHPfree”;
• ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.
B. Confezionamento secondario esterno:
I prodotti devono essere confezionati in pacchi che ne consentano la protezione dalla polvere o da ogni altro agente che ne possa pregiudicare il corretto utilizzo, resistenti in modo tale da consentire un idoneo stoccaggio per sovrapposizione.
Sulla confezione secondaria e sull’imballaggio esterno dovranno essere riportate in modo chiaro ed in lingua italiana tutte le indicazioni necessarie per un’identificazione sicura del materiale secondo quanto riportato per il confezionamento primario in più deve essere specificato:
• Azienda produttrice;
• nome o ragione sociale del fabbricante;
• azienda distributrice;
• stabilimento produttivo;
• codice prodotto (referenza);
• numero di pezzi contenuti;
• eventuale codice a barre.
• il numero di pezzi contenuto in ogni confezione deve essere dichiarato nella documentazione tecnica.
Art. 5 – Campionatura:
Qualora si rendesse necessario la stazione appaltante, nel corso della valutazione di conformità potrà richiedere la presentazione di campionatura.
La mancata presentazione della campionatura nei modi e nei tempi indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara.
Altresì la campionatura potrà essere richiesta in qualsiasi momento nel corso della fornitura alla ditta aggiudicataria, la mancata corrispondenza del prodotto fornito alla campionatura depositata costituirà, motivo di interruzione immediata del contratto con pagamento dei relativi danni a carico della Ditta.
La campionatura fornita da parte delle Società senza alcun onere per questa Azienda resterà di proprietà dell’ASL .
Ogni campione deve riportare, su etichetta adesiva:
- L’indicazione completa della ragione sociale della ditta partecipante.
- La dicitura “campione relativo alla procedura …”.
- Il numero del lotto di gara.
- Il nome commerciale e la descrizione del prodotto offerto.
Art. 6 - Documentazione e obblighi dei concorrenti:
Per l'ammissione alla gara le imprese dovranno far pervenire tutta la documentazione prevista dal bando e dal disciplinare di gara.
Qualora l’offerente operi in qualità di distributore sul territorio nazionale, dovrà presentare l’autorizzazione alla vendita del produttore, nonché dichiarazione, resa a i sensi del D.P.R. 445/2000, dello stesso a subentrare al contratto in caso di interruzione del rapporto di distribuzione alle stesse condizioni di aggiudica.
Art. 7 - Criterio di aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione per i dispositivi descritti nell’allegato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lett.b e ss.mm.ii., in quanto trattasi di dispositivi standardizzati caratterizzati da bassa tecnologia, previa valutazione di conformità dei requisiti del prodotto alle specifiche tecniche e agli ulteriori elementi fissati dal presente Capitolato.
− Prezzi:
I prezzi a base d’asta sono stati definiti valutando i prezzi di aggiudicazione e/o le basi d’asta di procedure di gara di altre stazioni appaltanti. Prima dell’aggiudicazione definitiva, l’Azienda si riserva, comunque, una valutazione di congruità tecnico-economica delle offerte tenendo conto dei prezzi attualmente praticati in analoghi affidamenti in Regione Campania.
Si precisa che, nel caso che il medesimo dispositivo sia offerto in più di un lotto il prezzo offerto dovrà essere il medesimo, in caso contrario si riterrà valido il prezzo inferiore offerto.
Art. 8 – Modalità di erogazione della fornitura:
Tutti i prodotti oggetto della presente gara devono essere consegnati, previo ordinativo emesso dai Servizi di Farmacia, secondo le modalità indicate nello stesso in merito a tempi e luoghi di consegna. Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine.
Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. Trascorso tale periodo il fornitore sarà tenuto a motivare la mancata consegna tramite formale comunicazione inviata alla Farmacia richiedente.
In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull’ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dal momento della trasmissione dell’ordine, esclusi festivi.
I prodotti sterili, all’atto della consegna, dovranno avere data di scadenza non inferiore a 24 mesi. Eventuali difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere concordate con il richiedente.
Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell’ordinativo ricevuto.
Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente il Servizio di Farmacia di competenza e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo corretto. Il Servizio di Farmacia procederà all’annullamento/correzione del precedente ordinativo e all’emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.
− Modalità di consegna:
La consegna avverrà porto franco presso i magazzini di farmacia che hanno emesso l’ordine, accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante obbligatoriamente:
− gli estremi dell’ordinativo di fornitura (n. di ordine e data);
− il luogo di consegna;
− la tipologia e quantità del prodotto consegnato;
− il numero di lotto di produzione e la data di scadenza della merce.
La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo, anche se si trattasse di quantitativi minimi, senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine.
La fascia oraria di consegna è stabilita dalle ore 8.00 alle ore 13.00. dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività nazionali e patronali. Nell’ordinativo di fornitura, previo accordo con il Fornitore, potranno essere indicate modalità, fasce orarie e giorni di consegna anche differenti rispetto a quelli sopra definiti.
Art. 9 - Controlli sulle forniture:
Agli effetti del controllo quali-quantitativo effettuato dal personale dei Servizi di Farmacia, la firma apposta al momento della ricezione merci non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o a vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna.
Qualora dalla verifica di corrispondenza tra ordinativo di fornitura, documento di trasporto e prodotti forniti si rilevino difformità quali-quantitative, nonché difetti nel confezionamento secondario (lacerazioni o eventuali manomissioni o danneggiamenti), verrà data tempestiva comunicazione al Fornitore al fine di attivare le opportune pratiche di integrazione o reso.
In caso di reso, i Servizi di Farmacia metteranno a disposizione la merce non conforme per il ritiro da parte del Fornitore, presso il magazzino della Farmacia, entro 24 ore dalla segnalazione scritta e ne garantiranno il deposito per complessivi 20 (venti) giorni lavorativi.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con il Servizio di Farmacia competente le modalità di ritiro.
Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce entro 20 (venti) giorni lavorativi, la ASL procederà allo smaltimento degli stessi a spese del Fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento della merce custodita oltre il periodo di deposito garantito.
Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire risultino già fatturati, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito. Tale nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della fattura e dell’ordinativo di fornitura emesso.
In caso di integrazione o sostituzione, il Fornitore è tenuto al completamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione; la ASL si riserva di applicare quanto previsto dall’articolo delle penali.
Qualora si verificassero ragioni di urgenza, la ASL si riserva la facoltà di non richiedere la sostituzione e di rivolgersi ad altra impresa addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese sostenute e l’applicazione della penale.
Art. 10 – Eventi particolari:
10.1 - Prodotto fuori produzione:
Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, dovrà comunicare tempestivamente alla ASL e per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti, indicando la causa generante l’indisponibilità, ancor prima di ricevere eventuali ordinativi di fornitura relativi ai medesimi prodotti.
Eventualmente potrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di
gara. Il prodotto proposto sarà poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di gara.
In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l’accettazione della sostituzione tramite ordinativo formale da parte della Farmacia richiedente.
Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.
10.2 - Indisponibilità temporanea del prodotto:
Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare per iscritto la causa ed il periodo dell’indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile, entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura.
Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.
10.3 - Fatturazione
Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore e, ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. n.78/2015, comma6, in particolare dovranno contenere l’indicazione del numero di RDM dei dispositivi medici fatturati.
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità corrispondenti all’ordine. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore.
10.4 - Aggiornamento tecnologico:
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx registrasse da parte della Ditta aggiudicataria l’immissione sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative rispetto a quelli aggiudicati, sarà valutata l’eventuale sostituzione del prodotto aggiudicato con le stesse modalità previste dalla procedura di gara.
Il Fornitore potrà formulare proposta alla ASL allegando la scheda tecnica del prodotto innovativo. Solo a seguito di comunicazione da parte della stessa dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.
Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo contrattuale.
In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.
10.4 - Adeguamento normativo:
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx direttive statali e/o comunitarie riguardanti l’autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi medici, o qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti nei magazzino farmaceutici della ASL.
Art. 11 – Penali:
In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non
complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra Ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio della ASL si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla Ditta inadempiente.
Infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
Nel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo.
La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto.
La ASL si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione, ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire la ASL per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti.
Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, la ASL potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.