MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura aperta per l’acquisizione di due sistemi IMSI Catcher per il monitoraggio e la localizzazione di terminali radiomobili in tecnologia 2G/3G/LTE - 4G – CIG. 6010297.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, addì …… del mese di…… in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me ……….. Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data registrato
all’Ufficio Centrale del Bilancio …………, visto n° . - sono presenti:
1) Il Dr. ………………, Dirigente di II Fascia dell’Area I, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. …………….., nato a …………………… il ,
nella sua qualità di ……………………………… della Società ………….., il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ……………….., al n…………………, dal …………………., partita fiscale ,
domicilio fiscale e sede in ……………… – Via …………………………...
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. del
……………………., come modificata in data………., ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di due Sistemi ”IMSI Catcher” per il monitoraggio e la localizzazione dei telefoni cellulari, in grado di operare anche con i sistemi di nuova generazione LTE – 4G, per le esigenze investigative della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica;
b) Il Servizio Polizia Scientifica ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 738.000,00, XXX xxxxxxx, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n.
………………… pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il come rettificato con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il…………. , ad esperire un appalto a procedura aperta in ambito UE/WTO, ai sensi dell’ art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte V contratti - n. …… del …….., e con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte V contratti - n.
…… del …….., nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla apposita Commissione Ministeriale nel verbale del …….., è venuta
nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società
…………”, con sede in ……….. – Via …………………, al prezzo complessivo di Euro… oltre I.V.A.;
e) la Società “…………………” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale) Il presente atto ha come oggetto la fornitura di due Sistemi ”IMSI Catcher” per il monitoraggio e la localizzazione di terminali radiomobili in tecnologia 2G/3G/LTE-4G FDD per le esigenze operative della Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica - Sezione Indagini Elettroniche, Xxx Xxxxxxxxx x.0000 - 00000 XXXX.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi a quanto descritto nella proposta tecnica del ……………… dell’Impresa, la quale, congiuntamente al capitolato tecnico e all'offerta dell'Impresa del ,
costituiscono parte integrante del presente contratto, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione.
L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico-economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.
⮚ Composizione del Sistema:
1. Unità centrale IMSI Catcher 2G/3G/LTE-4G FDD;
2. PC portatile per la gestione del sistema e l’esecuzione delle attività di monitoraggio e localizzazione;
3. Dotazione di backup (costituita da un PC aggiuntivo e un HD immagine predisposto con tutto il SW necessario);
4. modulo radiogonometrico; sottosistema, integrato co n l’IMSI catcher, utile alla esecuzione della localizzazione dei terminali;
5. antenne e cavetterie varie;
6. un contenitore per il trasporto mobile degli apparati;
7. Manuale d’installazione (formato cartaceo ed elettronico);
8. Manuale d’uso (formato cartaceo ed elettronico);
9. Cartografia nazionale georeferenziata ed in formato elettronico;
10. Kit di alimentazione.
⮚ Servizi connessi alla fornitura:
11. Consegna, prima configurazione e supporto al collaudo
12. Help Desk telefonico
13. Garanzia e manutenzione
14. Formazione
L'ammontare del contratto è di Euro ………………… (… /00), cui sono
da aggiungere Euro …………………. ( /00) per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro
………………………. (………………………………./00).
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il
Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile Generale di Progetto)
Ai sensi dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Termini di adempimento e Verifiche di conformità )
4.1 - Termine di adempimento:
Entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R, fax o e-mail da parte dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1.
4.2 – Verifiche di conformità
4.2.1 Pre - collaudo in fabbrica:
I sistemi dovranno essere sottoposti alle prove di pre-collaudo in fabbrica a cura dell’Impresa ed il relativo statino di collaudo dovrà essere reso disponibile all’Amministrazione. Tali prove dovranno essere mirate a riscontrare la completa funzionalità dei sistemi, oltreché a prevedere un esplicito riferimento all’esecuzione di test inerenti i requisiti di seguito specificati, corredati da adeguata documentazione sulle modalità di esecuzione/certificazione e sui risultati ottenuti. In particolare, facendo riferimento alla numerazione dei requisiti riportata nel paragrafo 7.1 – “Definizione dell’offerta tecnica” del capitolato tecnico posto a base della gara d’appalto e relativi sotto-paragrafi, l’Impresa dovrà fornire un particolare dettaglio in merito ai punti: R.7, I.2, R.8, I.5, R.13, R.15, R.18 del citato capitolato tecnico.
4.2.2 Verifica di conformità:
Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche di cui al precedente punto “4.1 Termine di adempimento” l’Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione un “Piano delle verifiche” contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti dei sistemi forniti. Tale “Piano delle verifiche”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto a
valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano delle verifiche” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano delle verifiche”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano delle verifiche” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
I controlli di cui al presente articolo, oltre al rispetto delle funzionalità previste dal “Piano delle verifiche”, riguarderanno l’esecuzione di prove da effettuarsi in campo con la simulazione degli scenari operativi di impiego con automezzi messi a disposizione dall’Amministrazione e saranno eseguite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fatta salva l’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le stesse saranno avviate entro 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione del piano di test da parte della stazione appaltante.
Le verifiche di conformità della fornitura saranno eseguite in aderenza con le specifiche tecniche indicate nella proposta tecnica del… che costituisce
parte integrante del presente contratto, e coerentemente con le indicazioni del
“Piano delle verifiche”, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite la PEC da essa comunicata, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.
Il mancato rispetto dei termini indicati ai paragrafi 4.1 e 4.2.2 , capoverso 2, comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 12.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti
validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Articolo 6
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione,
a mezzo fax, della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax o e-mail, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministro dell’Interno.
Articolo 7 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, l’Amministrazione può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previo accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo,
comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso “extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall’Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal D.P.R. n.252 del 3/06/1998 e dal Decreto
Legislativo n.159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n.218/2012.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli uffici dell’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal “Codice degli appalti” in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti pronti in commercio.
Articolo 9 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 48 mesi, quale maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di funzionalità del sistema, ai sensi del
Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10 (Manutenzione in garanzia)
10.1 Manutenzione in garanzia
L’Impresa garantisce tutti gli apparati, compresi i “software” di base e d’ambiente a corredo, per un periodo di mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di verifica favorevole, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo “Livelli di Servizio”.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Il ritiro del sistema dovrà avvenire nella sede concordata con l’Amministrazione. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa, compresi gli oneri assicurativi relativi ai rischi di trasporto eventualmente necessari in caso di ritiro e riconsegna della strumentazione durante il periodo coperto da garanzia.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione.
Nel periodo di manutenzione in garanzia si intendono inclusi anche gli aggiornamenti software degli applicativi associati al prodotto nella configurazione offerta.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di
garanzia e all’effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo Art. 12.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione della verifica negativa.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
10.2 Help Desk telefonico
L’Impresa dovrà far fronte a richieste e quesiti che si presenteranno sia nel corso dell’installazione che durante l’utilizzo del sistema. A tal fine è richiesto un servizio di supporto telefonico, in orario 09:00-18:00 e 5 giorni su 7 per
mesi, da attuarsi con un numero unico messo a disposizione dall’Impresa aggiudicataria.
10.3 Livelli di servizio della manutenzione in garanzia
Per tutta la durata della garanzia, l’Impresa s’impegna ad eseguire tutte le attività previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio.
Il servizio di manutenzione dovrà essere accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 18.00 (esclusi sabato, domenica e festivi) e sarà attivato durante il normale orario lavorativo mediante mail o chiamata telefonica da parte del Committente (a cui seguirà comunque la mail di segnalazione).
Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato con le seguenti modalità:
− tempo di prima risposta telefonica: con riferimento al servizio di Help Desk
telefonico e di manutenzione in garanzia, un tecnico qualificato deve richiamare entro 1 ora lavorativa la persona di riferimento indicata dal Committente al momento della chiamata;
− tempo di intervento on-site o ritiro dell’apparecchiatura: qualora il problema
non sia risolvibile da remoto, entro 8 ore lavorative dalla chiamata del Committente;
− i tempi di ripristino della normale operatività del sistema devono rispettare i
seguenti vincoli:
A) l’80% degli interventi devono essere risolti entro 5 giorni lavorativi;
B) il resto degli interventi deve concludersi entro 10 giorni lavorativi.
Qualora il numero degli interventi eseguiti nel semestre risulti inferiore a 5, gli stessi rientreranno nell’ipotesi prevista al precedente punto A); analogamente, qualora il numero degli interventi eseguiti nel semestre risulti superiore a 5 o a suoi multipli, i corrispondenti interventi residui rientreranno nell’ipotesi prevista al precedente punto A).
Eventuali ritardi nell’esecuzione degli interventi comporteranno l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 12.
Gli interventi effettuati dovranno eliminare gli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di riparazione e ripristinare le originali condizioni di
funzionamento del sistema.
Dovrà inoltre essere redatta una nota d’intervento, da consegnare sia in formato cartaceo che elettronico, mediante la quale l’Impresa dovrà mantenere traccia delle azioni messe in atto ai fini del ripristino del sistema stesso, per consentire al Committente di controllare l’attività svolta.
L’intervento del Fornitore riterrà concluso provvisoriamente alla riconsegna
dell’apparato nella sede concordata con l’Amministrazione. Farà fede la bolla di ricezione della spedizione. L’accettazione dell’intervento sarà comunque subordinata al superamento con esito positivo di una selezione di test estratti dal piano di collaudo ed associati ai requisiti R.1, R.4, R.7, R.8 del capitolato tecnico. In caso di esito negativo di tali verifiche, l’intervento manutentivo non sarà ritenuto concluso dall’Amministrazione con conseguente ripresa del computo dei tempi di ripristino ai fini dell’applicazione delle penalità di cui al successivo Art.12, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di avvenuto ripristino a quella di comunicazione dell’esito negativo.
L’Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
10.4 Disponibilità scorte:
L’Impresa sarà contrattualmente impegnata ad assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio/assistenza per almeno 6 anni successivi dalla scadenza del periodo di garanzia.
Articolo 11 (Formazione)
L’Impresa dovrà erogare un servizio di formazione rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione, con lo scopo di fornire una adeguata conoscenza delle tecnologie offerte, tale da consentire la gestione delle apparecchiature e dei prodotti software previsti nell’ambito della fornitura.
La formazione dovrà essere volta all’approfondimento di temi riguardanti l’utilizzo e la gestione dei prodotti oggetto di fornitura comprendendo le caratteristiche e le funzionalità, con particolare riferimento alle configurazioni
hardware e software adottate. Inoltre dovrà comprendere le comuni problematiche riscontrabili nell’implementazione della tecnologia nell’ambiente applicativo dell’Amministrazione.
L’Impresa dovrà erogare due sessioni di formazione, provvedendo alla fornitura della documentazione didattica per i discenti, sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico.
Una prima sessione di 5 giorni sarà destinata al personale individuato dall’Amministrazione e si terrà presso la sede dell’ Amministrazione con un numero massimo di 15 partecipanti;
Gli obiettivi minimi del primo pacchetto di formazione devono includere:
a. addestramento teorico sulle tecnologie impattate dal sistema;
b. addestramento tecnico/pratico circa l’utilizzo del sistema il cui contenuto minimo deve prevedere le funzionalità descritte ai paragrafi 7.1.1.1, 7.1.1.2 e 7.1.1.4;
c. Superamento di un esame pratico relativo alle tematiche affrontate ai punti a e b.
Una seconda sessione di 5 giorni dovrà prevedere la formazione avanzata e deve essere erogata a n.2 (due) discenti, con personale certificato sui prodotti offerti, e tenuta presso il fornitore stesso. Il pacchetto proposto deve comprendere le spese di vitto, alloggio e trasporto (voli in classe economy inclusi) per i n.2 (due) discenti.
Gli obiettivi minimi del secondo pacchetto di formazione devono includere:
a. richiami teorici sulle tecnologie;
b. richiami tecnico/pratici all’utilizzo;
c.formazione tecnico/pratico per l’espletamento autonomo da parte
dell’Amministrazione di interventi di manutenzione di primo livello (es: sostituzione e riconfigurazione dei moduli di sistema, upgrade firmware … );
d. superamento di un esame pratico relativo alle tematiche affrontate ai punti a, b e c.
Per ogni partecipante al corso deve essere rilasciato un attestato che certifichi il superamento del corso.
Il completo e corretto espletamento dell’attività formativa sarà certificato mediante apposita Relazione sull’addestramento svolto redatta a cura del fornitore ed accettata dal personale dell’Amministrazione, nella quale verranno indicati l’oggetto, i destinatari e la durata dell’addestramento svolto nonché gli esiti delle prove pratiche di cui al punto d.
L’attività di formazione deve essere conclusa, salvo diverso accordo con l’Amministrazione, entro un tempo massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura a cura di un profilo professionale corrispondente a Sistemista Senior con comprovata esperienza nell’utilizzo del sistema oggetto della fornitura.
Entrambi i programmi delle sessioni formative devono essere approvati dall’Amministrazione prima della loro erogazione.
Articolo 12
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
12.1 Termine di adempimento
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti per l’approntamento alla verifica di cui al precedente art. 4 paragrafo 4.1. nonché per i tempi di ripresentazione del Piano di test indicati al paragrafo 4.2.2, secondo capoverso, sarà applicata una penale corrispondente all’1‰ dell’importo
contrattuale.
12.2 – Manutenzione in garanzia
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, con riferimento a ciascun semestre, saranno applicate le seguenti penalità:
− Tempo di prima risposta telefonica:
per ogni ora di ritardo rispetto al periodo di un’ora, stabilita come limite massimo per la richiamata alla persona di riferimento indicata dall’Amministrazione al momento della richiesta di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 50,00;
− Tempo di intervento “on site” o ritiro dell’apparecchiatura:
per ogni ora di ritardo rispetto alle 8 ore previste sarà applicata una penale pari ad € 50,00;
− Tempi di ripristino della normale operatività del sistema:
⮚ € 200,00 nell’80% degli interventi per ogni giorno lavorativo di ritardo;
⮚ € 300,00 nel restante 20% dei casi per ogni giorno lavorativo di ritardo.
12.3- Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti paragrafi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti paragrafi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da
considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 (comma 1) e 75 (comma 7) del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2007, n.207, ha costituito un deposito cauzionale di € pari al 5% dell'importo netto del contratto, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., mediante
n. rilasciata da . in data
, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 14
(Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)
Fornitura del Sistema
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Canoni di manutenzione
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto in canoni semestrali posticipati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente al termine del periodo di riferimento, corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Attività di formazione
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data di approvazione della Relazione sull’addestramento svolto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione della Relazione sull’addestramento svolto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio Gestioni economico- finanziarie, codice univoco ,secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari). A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l’Ufficio medesimo.
Clausola risolutiva espressa: Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si
intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. CODICE CIG:
BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
CODICE FISCALE:
Articolo 15
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in
contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare
ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.
L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le
condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la
responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza – Gradimento dell’Amministrazione)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’esecuzione oggetto della fornitura oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica e alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informata le Direzione Centrali interessate.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 21 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 22
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento)
dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art.1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 24 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in – Via
, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità) L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax o e-mail, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12 paragrafo 12. 5, dall’articolo 6 (Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica) comma 5, ed oltre all'ipotesi stabilità nell'art. 21 (Salvaguardia dell'obsolescenza) comma 3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 4 (Termini di adempimento), par. 4.2.2 comma 10;
- articolo 6 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 4;
- articolo 10 (Manutenzione in garanzia – Help desk telefonico), par. 10.1 comma 5, par. 10.3, comma 4.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), paragrafo 12.5 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC comunicata dall’Impresa - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 5 (Scioperi e cause di forza maggiore), comma 3;
- articolo 6 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 5;
- articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), par. 12.3, c. 2 e 3;
- articolo 14 (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5;
- articolo 27 (Recesso per giusta causa).
Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti
dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e sesto comma del presente articolo 25, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27 (Recesso per giusta causa)
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del Codice.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto,
con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 28
(Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito)
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.
al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti
all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG .
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 40 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
• articolo 4 - Termini di adempimento e Verifiche di conformità
• articolo 5 - Scioperi e cause di forza maggiore;
• articolo 8 - Adempimenti antimafia e subappalto;
• articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
• articolo 13 - Deposito cauzionale;
• articolo 14 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
• articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
• articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
• articolo 17 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
• articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
• articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
• articolo 27 – Recesso per giusta causa;
• articolo 28 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito.