Clausola risolutiva espressa Clausole campione

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto si risolve di diritto autorizzando i Fornitori, anche disgiuntamente tra loro, ad interrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui all’art. 8 del presente contratto. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di recesso o di risoluzione del contratto le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad effettuare dei backup e/o copie periodiche del contenuto dei messaggi, prima della disattivazione dei SERVIZI ARUBA PEC. In ogni caso il Cliente si impegna, ora per allora, a manlevare e tenere indenne il Gestore ed il Partner da qualsiasi responsabilità e/o richiesta danni collegata alla disattivazione del Servizio.
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Clausola risolutiva espressa. 11.1. Fatto salvo il risarcimento del danno e fermo restando quanto previsto all’articolo 19, Cerved si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, in caso di inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, anche di una sola delle seguenti clausole: 5 (Piattaforma e Credenziali di Accesso), 7 (Obblighi del Cliente), 8 (Corrispettivi), 9 (Proprietà Intellettuale), 15 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 21 (Riservatezza), 22.2 – 22.3 – 22.4 (Trattamento dei Dati Personali), 24 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.3 (Cessione del Contratto).
Clausola risolutiva espressa. La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi: - ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario; - accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto; - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente; - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.