Clausola risolutiva espressa Clausole campione

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Clausola risolutiva espressa. La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
Clausola risolutiva espressa. 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Ob- blighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in re- lazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’E- sercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Doman- da di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Clausola risolutiva espressa. 11.1. Fatto salvo il risarcimento del danno e fermo restando quanto previsto all’articolo 19, Cerved si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, in caso di inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, anche di una sola delle seguenti clausole: 5 (Piattaforma e Credenziali di Accesso), 7 (Obblighi del Cliente), 8 (Corrispettivi), 9 (Proprietà Intellettuale), 15 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 21 (Riservatezza), 22.2 – 22.3 – 22.4 (Trattamento dei Dati Personali), 24 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.3 (Cessione del Contratto).
Clausola risolutiva espressa. Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Nuovenergie nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEG 99/11 e s.m.i. e della Delibera AEEG 191/09 e s.m.i.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CTE e/o CTE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a Nuovenergie ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dellʼEE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un al...
Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi: - ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario; - accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto; - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente; - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.