Clausola risolutiva espressa Clausole campione
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Clausola risolutiva espressa. Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
Clausola risolutiva espressa. 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Ob- blighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in re- lazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’E- sercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Doman- da di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
Clausola risolutiva espressa. 11.1. Fatto salvo il risarcimento del danno e fermo restando quanto previsto all’articolo 19, Cerved si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, in caso di inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, anche di una sola delle seguenti clausole: 5 (Piattaforma e Credenziali di Accesso), 7 (Obblighi del Cliente), 8 (Corrispettivi), 9 (Proprietà Intellettuale), 15 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 21 (Riservatezza), 22.2 – 22.3 – 22.4 (Trattamento dei Dati Personali), 24 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.3 (Cessione del Contratto).
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di ▇▇▇▇▇, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi: - ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario; - accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto; - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente; - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
Clausola risolutiva espressa. Fatto salvo e in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta;
(iv) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(v) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007;
(vi) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 7 (Disponibilità massima della carta), 11 (Rifiuto degli Ordini di pagamento) 15 (Firma sulla Carta e sugli scontrini), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle Operazioni di prelievo di denaro contante), 20 (Pagamenti), 21 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante), 23 (Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN); 25 (Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate); 27 (Obblighi a carico del Titolare in relazione all’utilizzo della Carta e alle credenziali di sicurezza personalizzate); 28 (Responsabilità del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione); 32 (Circostanze anormali e imprevedibili); 33 (Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento); 35 (Uso illecito della Carta); 36 (Blocco della Carta); 37 (Clausola risolutiva espressa); 40 (Modifiche al Contratto); 44 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali); 47 (Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente). La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare tramite raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 44. In caso di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in un’unica soluzione, di ogni importo dovuto alla Banca e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola vert...
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Clausola risolutiva espressa. 1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione ▇▇▇.▇▇ 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’art. 21 delle presenti condizioni contrattuali; • inosservanza di quanto previsto nelle presenti capitolato speciale; • l'affidataria non presenti la documentazione prevista negli artt, 21, 22 e 23 delle presenti capitolato speciale; • sospensione del servizio di manutenzione, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità poste all'art. 19 del presente capitolato speciale; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
