Verifiche di conformità Clausole campione

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione...
Verifiche di conformità. L’Appaltatore effettuerà, entro 2 mesi dall’inizio del contratto di appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica l’Appaltatore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l’indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa. Stessa verifica dovrà esser fatta alla entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione.
Verifiche di conformità. Le verifiche relative alla conformità sia dei prodotti che del relativo servizio, così come disciplinato dal presente Capitolato, sono demandate al Responsabile del procedimento o al Direttore dell’esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale designati da ogni Azienda Sanitaria, per la fornitura di propria competenza. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà avvalersi sia di proprio personale medico, tecnico e/o infermieristico o comunque di organismi tecnici da essa delegati, per effettuare controlli periodici a campione. Durante il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende Sanitarie, previa comunicazione al paziente/care giver, tramite proprio personale di fiducia munito di documento identificativo, si riservano il diritto: • di effettuare controlli e verifiche sul funzionamento del servizio, sull’installazione e messa in funzione degli apparecchi, sulla loro manutenzione preventiva e correttiva; • di effettuare controlli specifici sullo stato igienico complessivo dell’ambiente in cui sono realmente collocate le apparecchiature; • di verificare l’effettivo grado di formazione e di informazione del paziente/care giver riguardo le corrette procedure di utilizzo e dei rischi specifici. In ogni caso i pazienti/care giver potranno segnalare alla competente UO dell’Azienda sanitaria, eventuali problemi e disservizi.
Verifiche di conformità. Il soggetto deputato all’esecuzione delle attività di verifica di conformità, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a carattere continuativo che a consumo), procederà a verificare la corretta esecuzione degli stessi.
Verifiche di conformità. Sono previste verifiche di conformità periodiche mensili. Le verifiche saranno eseguite entro cinque giorni solari dalla formale e completa trasmissione da parte dell’operatore economico che eroga il servizio a Sardegna IT della documentazione e reportistica prescritta. L’esito positivo delle verifiche, attestato in apposito sommario verbale, è condizione per poter emettere l’avviso di parcella circa i servizi accertati come regolarmente eseguiti e per ottenerne il pagamento. In caso di esito negativo delle verifiche, acclarato previo contraddittorio con l’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione di eventuali penali e/o la decurtazione del pagamento dovuto proporzionalmente alla diminuzione di valore generata dai disservizi accertati l’aggiudicatario è obbligato ad adoperarsi fattivamente per la risoluzione dei disservizi e delle difformità riscontrate, con ogni relativa spesa od onere supplementare a suo esclusivo carico. Nel caso di terzo esito negativo delle verifiche di conformità ed anche quando l’ammontare delle penali comminabili raggiunga il 10% del valore del contratto, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per grave irregolarità e/o grave inadempimento.
Verifiche di conformità. Sono previste verifiche di conformità in corrispondenza dei 4 SAL di seguito descritti: − SAL 1: Presentazione del documento di analisi e progettazione di un DWH e di un sistema di data governante entro 50 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da cronogramma − SAL 2: Rilascio del DWH entro 130 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da cronogramma − SAL 3: Rilascio dei cruscotti e dashboard entro 170 giorni dall’avvio dell’esecuzione o minor tempo da cronogramma − SAL 4: Completamento delle fasi di supporto all’avvio in esercizio e formazione entro 180 giorni dall’avvio dell’esecuzione. Le verifiche di conformità saranno eseguite entro quindici giorni dalla chiusura di cia- scun SAL. L’esito positivo delle verifiche è condizione per poter fatturare le prestazioni accertate come regolarmente eseguite e per ottenerne il pagamento, a norma dell’articolo se- guente. Sardegna IT comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all’aggiudicatario la data, l’ora il luogo e le modalità previste per ogni verifica necessaria a testare la con- formità delle prestazioni alle specifiche indicate nel presente documento, nell’offerta dell’aggiudicatario e, comunque, nel contratto. Al termine di ogni sessione di verifica sarà redatto apposito verbale che ne conterrà l’esito. Ove da verbale risulti l’esito positivo delle prove, esso comporta il diritto al pa- gamento dell’importo a SAL, certificato dal referente per l’esecuzione del contratto, nei limiti definiti nel successivo articolo. In caso di esito negativo delle verifiche e, comunque, in tutti i casi in cui il servizio non risulti perfettamente espletato, l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate entro il congruo termine indicato dal referente dell’esecuzione del contratto, periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà all’esecuzione di nuova verifica. L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformità ed il regolare espletamento del servizio, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il com- pletamento e regolare esecuzione del servizio. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Verifiche di conformità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare durante l’esecuzione dei servizi verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio. Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 di cui al capitolo 11. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o l’Ordine di Servizio.‌
Verifiche di conformità. Le Amministrazioni contraenti procederanno alla realizzazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, relativamente ai seguenti servizi: • Servizi di sviluppo software; • Servizi di gestione, manutenzione e assistenza; • Servizi di supporto organizzativo. Le Amministrazioni, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a carattere continuativo, sia progettuale), procederà a certificare la corretta esecuzione degli stessi. Della verifica di conformità si darà apposita comunicazione al fornitore che potrà parteciparvi. Al termine della suddetta verifica verrà data comunicazione formale al fornitore.
Verifiche di conformità. Durante l'esecuzione del servizio, l’Amministrazione contraente potrà effettuare operazioni di verifica trimestrali, oltre che a verifiche strumentali - volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle manutenzioni in corso di realizzazione, con quanto richiesto negli elaborati di contratto. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire i mezzi tecnici e l'assistenza richiesta dall’Amministrazione contraente per l'effettuazione delle verifiche stesse, che verranno eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte IV - Titolo IV (art. 312 e segg.) del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
Verifiche di conformità. Per tutti i servizi indicati valgono le seguenti prescrizioni: A) prima di iniziare le operazioni di manutenzione, l’Appaltatore deve esporre sempre i cartelli di “FUORI SERVIZIO” ad ogni piano, ove non sia attivabile l’apposita segnalazione; B) le visite e gli interventi debbono essere programmati in modo da non creare disagi alla normale attività lavorativa: pertanto è necessario che vengano concordati preventivamente con il Direttore dell’esecuzione del contratto soprattutto quando sia previsto un prolungato fermo impianto; C) l’Appaltatore dovrà disporre in proprio di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale e ponteggi, mezzi in opera, ecc. ad uso dei propri tecnici e dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.