REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2012
INDICE pag.
Art.1 – oggetto di regolamentazione e fonti 2
Art.2 – limiti di importo 2
Art.3 – divieto di frazionamento 2
Art.4 – area dei lavori 3
Art.5 – area delle forniture e dei servizi 5
Art.6 – forme della procedura in economia 10
Art.7 – procedure in amministrazione diretta 10
Art.8 – affidamento con il sistema del cottimo fiduciario 11
Art.9 –cottimo fiduciario per lavori 11
Art.10 –cottimo fiduciario per servizi e forniture 11
Art.11- elenco di operatori economici 13
Art.12 – altre regole da seguire per la procedure di cottimo fiduciario 13
Art.13 – esecuzione in forma mista 15
Art.14 – disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili 15
Art.15 – disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette 15
Art.16 – responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici 16
Art.17 – qualificazione delle ditte/imprese 16
Art.18 – criteri di aggiudicazione 17
Art.19 – verifica della prestazione e pagamenti 17
Art.20 – lavori di somma urgenza 18
Art.21 – maggiori spese per lavori e servizi complementari 19
Art.22 – stipulazione del contratto e garanzie 20
Art.23 – inadempimento 20
Art.24 – entrata in vigore 20
Art. 1 - Oggetto di regolamentazione e fonti
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte dei Servizi ed Uffici del Comune di San Xxxxxxx del Friuli.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la materia per quanto non diversamente stabilito dalle seguenti norme:
a) per i lavori in economia con la LR 14/2002 e smi e con i relativo regolamento attuativo n.0165/Pres. del 05.06.2003;
b) per le forniture e i servizi in economia con il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e smi) ed in particolare con l’art. 125 del medesimo (commi da 1 a 4 e da 9 a 14) nonché con le norme di dettaglio contenute nel Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, approvato con DPR 5 ottobre 2010 n.207. Il presente Regolamento fa inoltre espresso riferimento alle disposizioni contenute all’art. 4 della LR 12/2003.
3. Le disposizioni inerenti i termini di pagamento sono inoltre coerenti con il d.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
4. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture, per la determinazione della tipologia prevalente si applicherà il criterio della prevalenza economica.
Art. 2 - Limiti di importo
1. Le procedure in economia per l’acquisizione di lavori previste nel presente regolamento sono ammesse per importi non superiori a 200mila euro.
2. Le procedure in economia per l’acquisizione di servizi e forniture sono consentite per importi inferiori a 130mila euro. Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate agli articoli 6 e 7, si utilizzano le ordinarie procedure.
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).
Art. 3 - Divieto di frazionamento
1. Gli importi di cui all’art. 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
2. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all’art. 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
Art. 4 - Area dei lavori
1. I lavori eseguibili in economia mediante cottimo fiduciario riguardano lavori delle seguenti tipologie:
a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
b) interventi in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Nello specifico si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a.1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
a.2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
a.3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
a.4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 2, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi.
Art. 5
Area delle forniture e dei servizi
1. Il ricorso all'acquisizione in economia, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
2. In attuazione alla previsione di cui all'art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisizione di beni e la prestazione di servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione.
3. Tipologie di forniture:
a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, per parchi gioco, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
v) materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia
w) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
x) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione delle strade comunali, compresi materiali di ferramenta e la segnaletica stradale
y) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili di proprietà del Comune o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dal Comune, compresi materiali di ferramenta.
z) sistemi e dispositivi di sorveglianza e sicurezza
4. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 3, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a.1) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
a.2) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
a.3) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
a.4) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
a.5) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
a.6) attrezzature antincendio.
5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi affidati in economia.
6. Tipologie di servizi. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, escluso il trasporto di posta, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web
istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi compresi nella categoria 10 di cui all’allegato II.A, numero di riferimento CPC 864 e nello specifico servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica e servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinamento sedute.
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, numero di riferimento CPC 867, riferiti alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse; alle prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; alle attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice; alle prestazioni connesse a quelle elencate in precedenza, quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.; ai servizi di urbanistica e paesaggistica; a ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico- amministrativa diversa da quelle elencate in precedenza, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
l) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
n) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di grafica, impaginazione, tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, con particolare riferimento ai servizi di pulizia e
spazzamento strade, sgombero neve, lotta contro il gelo, nonché ai servizi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
p) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
q) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
r) servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, numero di riferimento CPC 861, limitatamente al patrocinio legale;
s) servizi di collocamento e reperimento di personale, di cui all’allegato IIB, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, limitatamente a servizi di gestione del personale, servizi di formazione del personale, servizi di fornitura di personale, anche temporaneo.
t) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
u) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, servizi accessori all’attività scolastica quali servizi di sorveglianza pre e post scolastica, assistenza mensa e accompagnamento alunni su scuolabus, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
v) servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, servizi di centri diurni, consegna a domicilio di prodotti alimentari, servizi di orientamento e consulenza;
w) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresi servizi di doposcuola, servizi gestione centri estivi e similari, gestione di impianti e attrezzature, organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
x) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia di beni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5;
b) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
c) servizi di traduzione e interpretariato
8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.
9. Per le forniture:
• di cui al comma 3, lettere b), c), d), h), i), n), v), w), y) il limite massimo di cui all’art. 2 è ridotto a 40mila euro;
• di cui al comma 3, lettere f), g), il limite massimo di cui all’art. 2 è ridotto a 20mila euro;
10. Per i servizi:
• di cui al comma 6, lettere b), f), g), j), k) n), s), t), u), il limite massimo di cui all’art. 2 è ridotto a 40mila euro;
• di cui al comma 6, lettere c), d), h), i), l), il limite massimo di cui all’art. 2 è ridotto a 20mila euro.
Art. 6 - Forme della procedura in economia
1. L’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
1) in amministrazione diretta;
2) cottimo fiduciario;
3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Art. 7 - Procedura in amministrazione diretta
1. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori o servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
2. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50mila euro.
3. I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva indicata all’art. 2 c. 2 del presente Regolamento al netto dell’IVA.
4. Per gli affidamenti concernenti i servizi pubblici locali si applica la normativa nazionale e regionale in vigore.
Art. 8 - Affidamento con il sistema del cottimo fiduciario
1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. Quando viene scelta la forma di affidamento mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea persona o impresa, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate ai precedenti art. 4 e 5 ed i limiti finanziari generali fissati dall'art. 2.
Art. .9 - Cottimo fiduciario per lavori
1. L’affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato a norma del D.P. Reg. n. 0165 del 05.06.2003, e successive modificazioni e integrazioni, previa indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre. Per lavori di importo inferiore a 40mila euro con esclusione dell’IVA, si può procedere ad affidamento diretto. L’affidamento è disposto nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evitando l’interpello reiterato di concorrenti quando vi sia conoscenza che i requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.
2. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni, tranne che per lavori di somma urgenza, per i quali si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 20.
Art. 10 - Cottimo fiduciario per servizi o forniture
1. Per la procedura del cottimo fiduciario nel caso di forniture e servizi deve essere seguita una delle seguenti modalità:
a) Affidamento DIRETTO
Per l’acquisizione di beni e la prestazione di servizi in economia di importo non superiore a 40mila euro, si può procedere con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola persona o impresa.
Per importi superiori ai 40mila euro, fatti salvi i casi di somma urgenza, si può procedere con affidamento diretto,unicamente qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
b)Affidamento mediante indagine di mercato e/o interpello
In tutti i casi in cui l'importo dell’acquisizione di beni e della prestazione di servizi in economia sia superiore a 40mila euro fino a all’importo di cui all’art. 2 c. 2 si procede attraverso l'indagine di mercato e/o interpello - seguendo il metodo della procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento, e concorrenza - tra un congruo numero di persone o imprese che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato. Il principio di rotazione è garantito evitando l’interpello reiterato di concorrenti quando vi sia conoscenza che i requisiti richiesti per l’esecuzione della fornitura o del servizio sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.
In questo caso l'indagine/interpello/procedura negoziata avviene mediante lettera di invito alle imprese o persone precedentemente selezionate, nella quale viene richiesta la presentazione delle offerte in busta chiusa.
Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni, tranne che per l’acquisizione di beni e la prestazione di servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze per il quale vengono concessi non meno di 5 giorni.
c)Altre forme di affidamento
L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può inoltre essere effettuato:
c.1) tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione;
c.2) mediante partecipazione alle aste giudiziarie o altre aste disposte dalle forze dell’ordine per la vendita di beni e automezzi confiscati.
Art. 11 - Elenco di operatori economici
1. Gli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure di cottimo fiduciario con affidamento svolto mediante le forme di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), possono essere individuati anche mediante un elenco di operatori economici istituito, previo avviso pubblico, e tenuto da questo Ente.
2. All’elenco possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 17.
3. Una volta istituito l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti e viene aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale.
4. In alternativa all’istituzione e tenuta di un proprio elenco, l’Ente può concludere specifici accordi per la fruizione di elenchi di operatori economici predisposti da altre stazioni appaltanti.
Art. 12 - Altre regole da seguire per la procedura di cottimo fiduciario
1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle persone o alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Nel caso di offerte con percentuali di ribasso che appaiano anormalmente basse, il responsabile del procedimento si riserva la facoltà, previo adeguato contraddittorio con il soggetto offerente, di non accogliere tali offerte o di non procedere ad alcuna scelta con atto idoneamente motivato.
3. L'atto di cottimo deve fare riferimento, di norma, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da affidare.
Per le acquisizione più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.
4. Per l’acquisizione di lavori l’atto di cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
g) le eventuali garanzie a carico dell’esecutore.
5. Per l’acquisizione di beni e servizi il capitolato d'oneri e la lettera di invito dovranno, contenere:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione dei termini per l’esecuzione della prestazione, nonché le modalità e i tempi di collaudo o certificazione di regolare esecuzione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento attuativo;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
m) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
n) la previsione, tra i documenti richiesti al concorrente, di apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni e penali previste e di rispetto delle vigenti disposizioni.
6. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post- informazione mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.
Art. 13 - Esecuzione in forma mista
1. Si può procedere all'acquisizione in economia anche in forma mista quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.
Art. 14 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
1 Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori e servizi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio;
e) alla manutenzione del verde lungo la viabilità, fatte salve le regole previste dal Codice della Strada per i veicoli adibiti a tale attività.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di 25mila euro;
b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di 150mila euro.
Art. 15 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata, tenuto conto delle disposizioni della L.R. 26.10.2006 n.20.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381/1991 nonché della L.R. 26.10.2006 n.20.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.
Art. 16 - Responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici
1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun titolare di posizione organizzativa è individuato quale responsabile di procedimento, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia.
2. Al titolare di posizione organizzativa suddetto sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, qualora previsto.
3. Per l’acquisizione di lavori in economia, il titolare di posizione organizzativa si avvale dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali motivatamene indicati o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi, il titolare di posizione organizzativa si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
5. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con gli stanziamenti finanziari disponibili, spetta al titolare di posizione organizzativa formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.
6. Il titolare di posizione organizzativa, per l’espletamento delle procedure connesse all’acquisizione di lavori, di beni e alla prestazione di servizi in argomento, può nominare all’interno del proprio ufficio, un responsabile del procedimento.
Art. 17 - Qualificazione delle ditte/imprese
1. Per gli affidamenti di importo superiore a 40mila euro sono richiesti i seguenti requisiti:
a. per la qualificazione morale delle ditte/imprese dalle quali acquisire lavori, forniture o servizi a seguito di procedure in economia, si applicano le previsioni contenute nell’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici e nell’art. 5 della Legge n. 123/2007;
b. per la qualificazione professionale, tecnica ed economica-finanziaria è sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto del cottimo.
2. I requisiti di cui al precedente comma possono essere dichiarati dai concorrenti nelle forme previste dal DPR n. 445/2000; all'atto della presentazione del preventivo o dell'offerta si procederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese nei confronti del solo affidatario delle forniture o dei servizi.
Art. 18 - Criteri di aggiudicazione
1. Per l'aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'oneri la predeterminazione degli elementi di valutazione e dei punteggi e sub punteggi attribuiti a ciascuno di essi.
3. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso, l’aggiudicazione avviene direttamente ad opera del responsabile del procedimento. Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene costituita apposita Commissione preposta alla valutazione dell’offerta.
Art. 19 - Verifica della prestazione e pagamenti
1. I lavori in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema dell’amministrazione diretta e per le fornitura e/o i noleggi, con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle quantità utilizzate;
b) per i lavori eseguiti in cottimo, su apposito documento ove sono annotati i lavori eseguiti.
2. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.
3. Per l’acquisizione di beni o servizi il collaudo viene effettuato dal responsabile del procedimento o suo incaricato che cura anche ogni fase procedimentale relativa. In caso di servizi di particolare complessità, per l’effettuazione del collaudo, il responsabile del procedimento può avvalersi di altro dipendente comunale o professionista esterno (tale circostanza deve risultare dalla lettera d’invito).
4. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione per forniture e servizi in economia possono essere effettuate dal responsabile del procedimento anche mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.
5. I pagamenti relativi a esecuzione di lavori dovranno essere disposti entro trenta giorni dal ricevimento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) o dello Stato Finale, quest’ultimo corredato da certificazione del direttore lavori attestante la regolare esecuzione.
6. Lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dovranno essere trasmessi entro novanta giorni dalla data di ultimazione delle opere e comunque entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto.
7. Nei lavori in economia eseguiti mediante cottimo la certificazione del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori deve essere corredata da apposita relazione riportante:
a) le date di inizio e fine lavori;
b) le eventuali sospensioni, riprese, proroghe;
c) le eventuali perizie di variante;
d) gli eventuali infortuni;
e) lo stato finale ed il credito dell’impresa;
f) le eventuali riserve dell’impresa.
8. Per i lavori di importo inferiore a 40mila euro, con esclusione dell’IVA, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del responsabile del procedimento sulla fattura ovvero mediante attestazione della regolare esecuzione nel provvedimento di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
9. Nel conteggio dei termini previsti ai commi 2 e 5 per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
10. In nessun caso i pagamenti potranno essere disposti prima di aver provveduto alle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) e fiscale (Equitalia), secondo le procedure previste dalla normativa in vigore e dalle circolari applicative.
Art. 20 - Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori il verbale di somma urgenza, corredato da una perizia giustificativa o, in ogni caso, contenente una stima del valore degli stessi e lo trasmette al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 10 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 21 - Maggiori spese per lavori e servizi complementari
1. Ove durante l'acquisizione di lavori e la prestazione di servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile della procedura dispone l'autorizzazione per la maggiore spesa.
2. In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale.
3. L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.
Art. 22 - Stipulazione del contratto e garanzie
1. La modalità di stipulazione del contratto relativo a lavori, beni e servizi è regolamentata come segue:
a) importo netto fino a 40mila euro scrittura privata semplice, utilizzando anche le forme di uso commerciale mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di aggiudicazione oppure tramite lettera commerciale o buono di somministrazione con i quali si dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. In tali atti devono essere riportati, oltre alla accettazione delle parti in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell’atto, rimandando per quanto restante ai contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico;
b) per importi superiori a 40mila euro, mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata.
2. Le ditte esecutrici sono tenute - limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo superiore a 40mila euro (al netto dell’IVA) - a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto.
Art. 23 - Inadempimento
1. Nel caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte per fatti imputabili all’affidatario dell’esecuzione dei lavori e della fornitura di beni e/o servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. L’amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o in parte dei lavori e della fornitura del bene o del servizio, a spese del cottimista, salvo l’esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’azione di risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l’amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto di incamerare la cauzione eventualmente prestata e di agire per il risarcimento del danno.
Art. 24 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.