Inadempimento. Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Inadempimento. Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al competente Collocamento Mirato, che provvederà alla ricollocazione del disabile. Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento. Nell’eventualità in cui l’inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso. Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico ai Servizi preposti per l’integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.
Inadempimento. Se l’inadempimento da parte del Licenziatario di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente Contratto dura più di dieci (10) giorni a decorrere dalla ricezione dell’avviso per iscritto di tale inadempimento da parte di FMI, FMI può risolvere il presente Contratto tramite comunicazione per iscritto al Licenziatario, dopo di che il presente Contratto e tutti i diritti con esso concessi al Licenziatario cesseranno immediatamente. A puro scopo esemplificativo, per inadempimento del presente contratto si intende anche il mancato pagamento da parte del Licenziatario di una qualsiasi tariffa di licenza quando essa sia dovuta.
Inadempimento. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera.
Inadempimento. 14.1 Ciascun Contraente sarà considerato inadempiente qualora (i) non abbia espresso nell’Assemblea il proprio voto in conformità a quanto deliberato dal Comitato del Sindacato così come previsto al Paragrafo 5.1; ovvero (ii) non abbia espresso voto contrario all’assunzione della delibera nel caso in cui al Paragrafo 5.2; ovvero (iii) non si sia conformato ad una delle previsioni di cui agli Articoli 6, 7, 8; ovvero (iv) abbia Trasferito a terzi in tutto o in parte le proprie Azioni Bloccate o i relativi diritti di voto in violazione del Sindacato di Blocco di cui all’Articolo 11 ovvero (v) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui all’Articolo 13; ovvero (vi) versi in uno stato di impossibilità ad adempiere tale da pregiudicare l’attuazione stessa degli scopi perseguibili con il Contratto; ovvero (vii) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui al Paragrafo 12.2.1.
Inadempimento. La violazione del presente accordo ad opera della Ditta proponente comporta il ritiro del procedimento amministrativo di pianificazione
Inadempimento. 15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall’Università, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.
Inadempimento. In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
Inadempimento. Relativamente agli interventi oggetto di finanziamento FSC, qualora il Soggetto Attuatore non possa garantire per qualunque motivo il rispetto delle tempistiche concordate nel presente accordo, la Regione fissa un termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento decorso il quale comunica al Ministero, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la sostituzione con altro Soggetto attuatore individuato a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 2194 del 17/12/2018, previa verifica che lo stesso possa assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2020. I tempi possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l’obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per ciascun intervento ammesso a contributo FSC entro il 31/12/2020.