Inadempimento. Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Inadempimento. Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al competente Collocamento Mirato, che provvederà alla ricollocazione del disabile. Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento. Nell’eventualità in cui l’inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso. Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico ai Servizi preposti per l’integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.
Inadempimento. Se l’inadempimento da parte del Licenziatario di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente Contratto dura più di dieci (10) giorni a decorrere dalla ricezione dell’avviso per iscritto di tale inadempimento da parte di FMI, FMI può risolvere il presente Contratto tramite comunicazione per iscritto al Licenziatario, dopo di che il presente Contratto e tutti i diritti con esso concessi al Licenziatario cesseranno immediatamente. A puro scopo esemplificativo, per inadempimento del presente contratto si intende anche il mancato pagamento da parte del Licenziatario di una qualsiasi tariffa di licenza quando essa sia dovuta.
Inadempimento. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
Inadempimento. 14.1 Ciascun Contraente sarà considerato inadempiente qualora (i) non abbia espresso nell’Assemblea il proprio voto in conformità a quanto deliberato dal Comitato del Sindacato così come previsto al Paragrafo 5.1; ovvero (ii) non abbia espresso voto contrario all’assunzione della delibera nel caso in cui al Paragrafo 5.2; ovvero (iii) non si sia conformato ad una delle previsioni di cui agli Articoli 6, 7, 8; ovvero (iv) abbia Trasferito a terzi in tutto o in parte le proprie Azioni Bloccate o i relativi diritti di voto in violazione del Sindacato di Blocco di cui all’Articolo 11 ovvero (v) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui all’Articolo 13; ovvero (vi) versi in uno stato di impossibilità ad adempiere tale da pregiudicare l’attuazione stessa degli scopi perseguibili con il Contratto; ovvero (vii) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui al Paragrafo 12.2.1.
14.2 I Contraenti si danno atto e convengono che lo stato di impossibilità di cui al numero (vi) del Paragrafo che precede si considererà esistente, a titolo esemplificativo, qualora (a) il Contraente non intervenga in Assemblea in conformità alle norme vigenti al fine di esercitare il voto sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato, (b) il Contraente abbia alienato parte delle Azioni possedute dopo che il Comitato aveva deliberato sul voto da esprimere all’Assemblea, (c) le Azioni del Contraente siano state sottoposte a sequestro o pignoramento e ciò comporti la perdita della disponibilità del diritto di voto nell’Assemblea.
14.3 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti Paragrafi 14.1 e
Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera.
2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente.
3. Prima di vendere gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.
Inadempimento. 15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall’Università, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.
15.2 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all’Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.
15.3 L’Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi: qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda; per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
15.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all’Università con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
15.5 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell’Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all’articolo 7 del presente Contratto.
15.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all’indirizzo della Parte interessata.
Inadempimento. La violazione del presente accordo ad opera della Ditta proponente comporta il ritiro del procedimento amministrativo di pianificazione
Inadempimento. In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
Inadempimento. Relativamente agli interventi oggetto di finanziamento FSC, qualora il Soggetto Attuatore non possa garantire per qualunque motivo il rispetto delle tempistiche concordate nel presente accordo, la Regione fissa un termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento decorso il quale comunica al Ministero, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la sostituzione con altro Soggetto attuatore individuato a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 2194 del 17/12/2018, previa verifica che lo stesso possa assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2020. I tempi possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l’obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per ciascun intervento ammesso a contributo FSC entro il 31/12/2020.