TRA
R.P. 14998/10304
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI
DI SANTA MARGHERITA LIGURE
TRA
Azienda Sanitaria Locale n. 4, con sede in Chiavari (GE), via Xxxx n. 9, P.I. 01038700991, nella persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile S.C. Affari Generali e Xxxxxx, delegata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 04/11/2015, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, d’ora innanzi indicata anche come “ASL 4”,
E
Il Comune di Santa Margherita Ligure, con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x.xx 00, Codice Fiscale 00854480100 – Partita IVA 00172160996, nella persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Dirigente Area III “Servizi Integrati alla Persona”, nato a Milano il 04/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, d’ora innanzi indicato anche come “Centro”,
PREMESSO
□ Che il Comune di Santa Margherita Ligure ha istituito un centro diurno comunale mediante l’acquisizione della struttura avviata dall’Azienda Pubblica di Servizi alla persona denominata “Pii Istituti Riuniti” con sede operativa in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00;
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. Agenzia delle Entrate Ufficio di Chiavari n. 21187 del 9/6/2008 per € 32,00
□ che il Centro già autorizzato ai sensi art. 5 L.R. 20/99 al funzionamento con provvedimento del Comune di S. Margherita Ligure n. 11 del 19/08/2005– art. 16 L.R. 19/94 per n. 16 posti è stato nuovamente autorizzato al funzionamento per n.
20 posti con provvedimento del Comune di X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
n. 36 del 02 Ottobre 2015;
□ che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1195 del 03/10/2003 e successiva modifica apportata con D.G.R. n. 506 del 21/05/2004, ha approvato gli indirizzi sui requisiti strutturali funzionali e di personale per l’autorizzazione al funzionamento dei centri diurni per Anziani;
□ che il Centro risulta essere nell’elenco dell’allegato alla DGR n. 529 del 25/05/2007 “Ricognizione delle strutture dell’area socio sanitaria (anziani, disabili, patologie psichiatriche, dipendenze, AIDS) con profili di accreditamento e modifica del manuale di accreditamento di cui alla DGR 05/12/03 n. 1575”;
□ che il Centro è tenuto a rispettare i parametri di cui alla Delibera Giunta Regione Liguria n° 862 del 15/7/2011, integrata e modificata dalla DGR n.° 1749 del 29.12.2011, integrata e modificata dalla D.G.R. n. 1773/2013 ed eventuali successive modificazioni;
□ che questa A.S.L. ritiene opportuno procedere, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, alla stipula del contratto per la fornitura di prestazioni semiresidenziali presso il
Xxxxxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00 per la frequenza di anziani con vario grado di non autosufficienza senza prevalente disturbo cognitivo (Mod.I) e anziani con vario grado di non autosufficienza con prevalente disturbo cognitivo (Mod. II).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
(Oggetto del contratto)
La Asl 4 determina il Budget messo a disposizione del Centro diurno e concorda con lo stesso le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.
ARTICOLO 2
(Prestazioni erogabili)
Il Comune di Santa Margherita Ligure, presso il Centro Diurno per Anziani di Via Cervetti Vignolo n. 23, eroga prestazioni semiresidenziali ad anziani, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, con vario grado di non autosufficienza senza prevalente disturbo cognitivo (Mod.I) e ad anziani con vario grado di non autosufficienza con prevalente disturbo cognitivo (Mod.II).
Il numero dei posti per il trattamento semi-residenziale messi
a disposizione dall’ASL 4 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di
n. 7 posti di Modulo I e di n. 5 posti di Modulo II. Il Centro diurno eroga le seguenti prestazioni:
• Assistenza alberghiera diurna, compresa la somministrazione dei pasti (pranzo e merenda), con la garanzia di diete personalizzate;
• Assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
• Bagno e doccia assistiti e igiene e cura della persona;
• Assistenza sociale;
• Attività occupazionali e di animazione;
• Attività e riattivazione motoria;
• Prestazioni sanitarie che la fragilità e le patologie degli ospiti richiedono, in rapporto al contenuto del Piano Individualizzato Assistenziale (P.I.A.);
• Sostegno psico-sociale e orientamento alla famiglia.
ARTICOLO 3
Il volume massimo di spesa commisurato al numero di prestazioni erogabili dalla Struttura e dalle tariffe attualmente previste dalla normativa vigente, è pari a € 75.282,48=.
Le tariffe sanitarie giornaliere sono le seguenti: Centro Diurno I livello
-tariffa sanitaria € 18,87
-compartecipazione a carico dell’utente/comune € 15,31 Centro Diurno II livello
-tariffa sanitaria € 33,33
-compartecipazione a carico utente/comune € 12,35
Per l’anno 2016 la spesa massima complessiva a carico della ASL 4 Chiavarese è di € 75.282,48=.
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR x.xx 862/2011 e confermato nella DGR x.xx 1749/2011,come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 1773/2013 per le assenze di una o più giornate tra quelle autorizzate sarà corrisposta una tariffa pari al 70% della tariffa sia sanitaria che di compartecipazione.
All’ammissione dell’ospite, sarà concordato con il responsabile della struttura un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.); tale piano sarà sottoposto a rivalutazione ogni sei mesi o qualora il responsabile della struttura richieda una rivalutazione per l’insorgenza di variazioni significative delle condizioni cliniche e di autonomia dell’ospite.
ARTICOLO 4
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)
1. Il Centro Diurno è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti dalla Deliberazione di G.R. n. 1195 del 3/10/2003 e successiva modifica apportata con D.G.R. n. 506 del 21/05/2004.
2. La struttura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale.
3. Il Centro si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.
4. L’ASL con il personale della S.C. Geriatria si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti.
5. La procedura di controllo prevede l’accesso di funzionari dell’ASL presso la struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura, apposito verbale.
6. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 1195/2003 e successiva modifica apportata con D.G.R. n. 506 del 21/05/2004 comporta,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 5
(Ammissione dell’ospite)
L’accesso avviene attraverso i servizi sanitari e sociali ed è autorizzato dall’Asl d’intesa con il Comune di residenza,
previa valutazione dell’unità di valutazione geriatrica (UVM) e dell’Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) per gli anziani afferenti al Modulo di 2° livello.
L’equipe del centro diurno fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l’andamento del progetto personalizzato di assistenza in accordo con l’UVG o con l’UVA. L’equipe del centro provvede,al momento dell’ingresso, alla compilazione di una scheda multidisciplinare, al fine di precisare il fabbisogno assistenziale dell’ospite ed i problemi della famiglia. Successivamente, in linea con gli obiettivi fissati, viene formulato un Piano Individuale Assistenziale (PIA), sottoposto a verifiche attraverso il monitoraggio dell’evoluzione e delle modifiche della disabilità.
ARTICOLO 6
(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)
1. Il Centro è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell’appropriatezza e della qualità dell’assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
2. Il Centro si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’ASL
4 e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.
3. Nella fase di accesso alla struttura, l’ASL utilizza la scheda AGED plus Far prevista dal debito informativo sociosanitario, aggiornata nel termine massimo dei sei mesi precedenti l’accesso. Le rivalutazioni periodiche sono effettuate dalla struttura utilizzando la scheda AGED plus Far prevista dal debito informativo sociosanitario ministeriale. In base alle indicazioni del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, la struttura ospitante ha l’obbligo di tenere una documentazione per ciascun ospite nella quale si evidenzia lo sviluppo dei processi di accoglienza ed erogazione del servizio e di progettazione individualizzata. La mancata compilazione della scheda nei tempi prestabiliti porterà alla sospensione del pagamento delle fatture.
4. Il Centro si impegna a trasmettere mensilmente ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla Struttura Complessa Geriatria dell’ASL il volume delle prestazioni e delle attività erogate, mediante l’utilizzo del tracciato record appositamente fornito dall’ASL stessa.
5. Il debito informativo dell’attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:
a. Il Centro è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta della cartella dell’ospite e della documentazione
sanitaria;
b. Il Centro raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
c. Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l’assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant’altro presso altra struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, ecc.), deve esserne data tempestiva comunicazione all’A.S.L. 4 (FAX 0000-000000) o via e-mail;
d. In conformità a quanto previsto dalla DGR x.xx 862/2011 e confermato dalla DGR 1749 del 29/12/2011 la non ottemperanza al debito informativo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e la decadenza del contratto.
ARTICOLO 7
(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)
Il Centro si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali e di cura. Si impegna, altresì, ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute del ricoverato, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla D.G.R. n. 862 del
15/07/2011 e s.m.i.
Il Centro si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica, definendo, in accordo con la Struttura Complessa Geriatria, le linee guida di tale aggiornamento attraverso la predisposizione di idonei protocolli. Il Centro si impegna inoltre a comunicare le variazioni inerenti l’assetto del personale che si dovessero verificare nel corso dell’anno, entro giorni 7 dall’evento.
Il piano di lavoro per ciascun ricoverato dovrà prevedere anche il mantenimento delle relazioni familiari ed ambientali. L’A.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque semestralmente, accertamenti e verifiche in merito all’attuazione da parte della struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.
ARTICOLO 8
(Pagamenti)
La ASL 4 Chiavarese effettua i pagamenti previa presentazione di fattura trimestrale da parte della struttura. La ASL 4 Chiavarese si impegna a liquidare la fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il
diritto per il C.D. ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il Centro Diurno accetta fin d’ora di applicare al tasso di riferimento, definito dall’art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 231/2002 quale “saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea”, una maggiorazione massima del 2,25% in luogo di quella prevista in assenza di diverso accordo dal medesimo articolo e comma del D. Lgs. n.231/2002.
ARTICOLO 9
(Norme applicabili)
Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Residenza che, entro il termine di
30 giorni, potrà far pervenire all’ASL 4 le proprie controdeduzioni.
ARTICOLO 10
(Copertura assicurativa)
Il centro diurno risponde in proprio, avvalendosi delle proprie coperture assicurative, degli eventuali danni arrecati al paziente nell’erogazione delle prestazioni anche domiciliari, nonché dei danni comunque arrecati a persone e/o cose nell’erogazione dell’attività di che trattasi, oltre che
dei danni che per qualsiasi ragione dovesse subire il personale impiegato allo scopo.
ARTICOLO 11
(Privacy)
L’Istituto assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati per tutte le operazioni di trattamento connesse all’attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto di tutti i principi stabiliti dal D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii.
In qualità di Responsabile nominato, l’Istituto ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà:
• osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;
• garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
• impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinchè siano garantite le misure minime di sicurezza di cui sopra;
• interagire con il Garante; in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli o di accessi da
parte dell’autorità, informare prontamente il Titolare del Trattamento;
• consegnare tempestivamente al Titolare del Trattamento, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5, il Titolare del Trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, alla durata del presente contratto e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
ARTICOLO 12
(Controversie)
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’applicazione ed all’interpretazione del presente contratto, si elegge domicilio presso la sede indicata in premessa e la competenza spetterà al foro di Genova.
ARTICOLO 13
(Durata)
1. Il presente contratto ha validità dal 01/01/2016 – 31/12/2016. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti,
mantenendone invariate tutte le condizioni per l’intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
2. Il contratto è redatto e sottoscritto in unico originale in forma digitale. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Salute e Servizi Sociali della Regione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
5. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Salute e Servizi Sociali della Regione.
6. All’ASL 4 Chiavarese è riconosciuto il diritto di
recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 1373 c. 2 del Codice Civile, dandone comunicazione alla controparte con lettera raccomandata a/r e rispettando un preavviso di giorni
60 rispetto alla data di decorrenza degli effetti del recesso.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite che verranno liquidate con le modalità previste nel presente contratto.
ARTICOLO 15
(Registrazione)
Il presente contratto sarà registrato, in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo gravano sui contraenti in eguale misura.
Letto, confermato e sottoscritto
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 COMUNE S MARGHERITA LIGURE IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE
AFFARI GENERALI E LEGALI AREA III SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX. XXXXX XXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 1 e 2 comma, del C.C., le parti dichiarano di approvare espressamente quanto convenuto agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 e 14 del sopraesteso contratto.
Letto, confermato e sottoscritto,
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 COMUNE S MARGHERITA LIGURE IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE
AFFARI GENERALI E LEGALI AREA III SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX. XXXXX XXXXX