PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Cont...
PAGAMENTI. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alla fornitura prevista dal presente Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte, e previa acquisizione del DURC, in rate mensili posticipate. La fattura dovrà essere emessa dall’Appaltatore successivamente all’emissione del Certificato di pagamento relativo alle prestazioni eseguite nel mese di competenza, ai sensi dell’art. 113- bis del D.Lgs 50/2016. Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inviata alla struttura operativa destinataria della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio sotto riportato. Laboratorio Cagliari ARPAS_DCA_00 CVCEWM Laboratorio Portoscuso ARPAS_DSU_00 8KXYHS Laboratorio Sassari ARPAS_DSS_00 LQY82Z I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni. L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. Le fatture dovranno riportare:
a) il numero di CIG relativo al Lotto aggiudicato;
b) il Laboratorio presso il quale è stata eseguita la consegna;
c) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura;
d) la tipologia e la quantità dei materiali forniti;
e) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo;
f) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto delle ritenute dello 0,50 per cento e queste ultime saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell’esecuzione delle ...
PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora...
PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rim...
PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza dell...
PAGAMENTI. 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di com- pravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac- chetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per ef- fettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viag- giatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comuni- carsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia interme- diaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta- mente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia...
PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.
PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
PAGAMENTI. 1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o sulla quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. La rimessa delle spettanze all’Organizzatore dovrà essere pari all’importo delle fatture emesse, senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del Viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte del Venditore, mandataria del Viaggiatore, all’Organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 codice civile tale da determinare la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 10, e ciò anche nel caso in cui l’Organizzatore abbia fatto pervenire al Viaggiatore i titoli di legittimazione o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione sarà operata in formula scritta, via fax o via e-mail. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite del Venditore dal medesimo Viaggiatore scelto.