SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO
Allegato B al Contratto Quadro
SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (S-RIPA)
CONTRATTO ESECUTIVO N. X/Y
CONTRATTO QUADRO N. 5/2010 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(S-RIPA)
TRA
il XXXXXXXXX (in seguito indicata come “Amministrazione”), con sede e domicilio fiscale in XXXXXXX, xxx XXXXXX xx XX x.x.x. XXXXX, codice fiscale n° XXXXXX, nella persona del suo legale rappresentante dott. XXXXX;
E
il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti), per atto del notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta
n. 16378, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125, (in seguito indicato come “Prestatore”), con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx, 00 codice fiscale e partita IVA n. 04952121004, nella persona del legale rappresentante/procuratore speciale della mandataria, dott. XXXX,
PREMESSO CHE
a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione III del capo VIII, istituisce e disciplina la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) affida al CNIPA, successivamente trasformato in DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre 2009, il compito di progettare, realizzare e gestire l’evoluzione della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione;
c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n.
82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione e che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs
n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse, utilizzare i suddetti servizi di Rete Internazionale;
d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23 dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per il servizio di realizzazione della Rete
Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di connettività verso le sedi estere delle Pubbliche Amministrazioni italiane;
e) è stato pubblicato in data 17/02/2009 nella
G.U.U.E. n. S32 ed in data 23/02/2009 nella
G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di rilievo comunitario a procedura ristretta per la scelta del Prestatore al quale affidare la realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero gara 361355 – CIG 0274133DB1), inviando al Prestatore la lettera d’invito a presentare offerta, prot. 929 in data 8.2.2010;
f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti) è risultato aggiudicatario della citata procedura ristretta;
g) in data 22/12/2010 è stato sottoscritto tra
DigitPA ed il citato raggruppamento temporaneo di imprese il Contratto Quadro n. 5/2010;
h) gli oneri derivanti dall’utilizzo di tali
servizi saranno sostenuti direttamente dalle Amministrazioni che avranno sottoscritto i Contratti Esecutivi sulla base delle esigenze espresse dalle stesse nel proprio Piano dei Fabbisogni.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1. (Definizioni)
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo (Allegato B al Contratto Quadro) hanno il significato specificato nell’Allegato H del Contratto Quadro, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
Art.2. (Premesse e allegati)
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti allegati:
− Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore;
− Allegato B: Contratto Quadro n. 5/2010;
− Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi;
− Allegato D: Offerta economica del Prestatore;
− Allegato E: Livelli di servizio e penali;
− Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi;
− Allegato G: Documento contenente i chiarimenti forniti da DigitPA ai quesiti inviati dalle società partecipanti alla gara;
− Allegato H: Definizioni ed acronimi.
Inoltre, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti annessi:
− Annesso 1: Piano dei Fabbisogni, come redatto
dall’Amministrazione;
− Annesso 2: Obbligazioni e norme del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. per l’esecuzione dei Contratti esecutivi.
Art.3.
(Oggetto del Contratto Esecutivo)
3.1 Con il presente Contratto Esecutivo le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni del Prestatore, con riferimento a quanto richiesto dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni di cui al successivo art. 6, nel rispetto di quanto definito nel Capitolato tecnico di cui all’Allegato C, per i:
a) servizi di Connettività IP ed Internet;
b) servizi di Sicurezza di rete;
c) servizi VoIP (Voice over IP);
d) servizi di Unified Communication;
e) servizi di Conduzione dei sistemi;
f) servizi di supporto, atti ad assicurare la migliore erogazione dei servizi di cui ai precedenti punti, mediante un Centro di Gestione (CG-S-RIPA) che assicuri alle singole Amministrazioni i seguenti servizi:
− gestione della rete, con monitoraggio puntuale
di ogni servizio;
− gestione e monitoraggio dei servizi di sicurezza;
− monitoraggio dei livelli di servizio;
− supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti;
− gestione centralizzata delle configurazioni e distribuzione del software;
− funzioni di Contact Center per la ricezione delle segnalazioni di anomalie da parte dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2° livello.
Art.4. (Durata ed Efficacia)
4.1. Il presente Contratto Esecutivo sarà efficace
tra le Parti dalla data della sua sottoscrizione; ove previsto il presente Contratto Esecutivo diverrà vincolante per l’Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. L’eventuale data di approvazione sarà comunicata dalla Amministrazione con tempestiva comunicazione al Prestatore a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine, espressamente comunicato dal Prestatore a DigitPA ed all’Amministrazione.
4.2. Il presente Contratto Esecutivo ha durata fino alla scadenza del “Contratto quadro n. 5/2010 per l’affidamento dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” ovvero, se più breve, pari a quella indicata nel Progetto dei fabbisogni di cui al successivo art. 7. E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto ai sensi del successivo art. 23.
4.3. Le Parti espressamente concordano che la durata del presente Contratto Esecutivo non potrà oltrepassare in nessun caso il periodo di validità del Contratto Quadro n. 5/2010.
Art.5.
(Impegni specifici del Prestatore)
5.1 Il Prestatore si impegna ad erogare all’Amministrazione i servizi di cui al precedente art. 3, sul territorio nazionale ed internazionale, nei termini e nelle condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo nonché secondo le condizioni specifiche del Contratto Quadro (Allegato B) e dei suoi allegati.
Art.6.
(Piano dei Fabbisogni)
6.1 L’Amministrazione ha formulato, con l’assistenza del Prestatore, il proprio Piano dei Fabbisogni (Annesso 1 al presente Contratto Esecutivo), contenente le indicazioni sulla tipologia dei servizi, le quantità di servizi richiesti e il relativo costo stimato, per il primo anno o per ciascun anno di durata contrattuale ferme restando la possibilità di effettuare le variazioni di cui al successivo art. 8.
6.2 Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA copia del presente Contratto Esecutivo, con allegato il proprio Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Art.7. (Progetto dei Fabbisogni)
7.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, sulla base dei servizi richiesti dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Prestatore dovrà predisporre e consegnare a DigitPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2 dell’allegato C, contenente altresì:
− la durata dell’impegno contrattuale assunto
dall’Amministrazione, che potrà riferirsi all’intero periodo di validità del Contratto Quadro n. 5/2010, ferma restando una durata minima di un anno;
− i costi previsti per la realizzazione del
suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all’Allegato F;
− il Piano di Attuazione contenente il Documento
programmatico di gestione della sicurezza dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio dei servizi ed il Piano Operativo con l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi;
− le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile;
− le Specifiche di dettaglio delle prove di verifica della conformità (configurazione degli accessi).
7.2 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del Progetto dei Fabbisogni, l’Amministrazione ed DigitPA potranno comunicare al Prestatore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla documentazione contrattuale.
7.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 7.2, il Prestatore si impegna ad inviare alla Amministrazione ed a DigitPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.
7.4 Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come
approvato e diverrà parte integrante del Contratto Esecutivo.
7.5 Il presente Contratto Esecutivo trova perfezionamento negoziale con l’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente del Progetto dei Fabbisogni.
7.6 Il primo Piano Operativo, relativo alle attività di migrazione, non potrà superare i 6 mesi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni da parte dell’Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle suddette date comporterà l’applicazione delle penali per ritardo nel provisioning di cui al paragrafo 8.2.2
dell’Allegato E.
7.7 Entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto dei fabbisogni (perfezionamento del contratto esecutivo), l’Amministrazione provvederà al pagamento del contributo dovuto a DigitPA, ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. 23 giugno 2010, secondo le disposizioni che saranno rese note da DigitPA entro dieci giorni dal ricevimento del presente Contratto Esecutivo, con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti.
7.8 L’attivazione dei servizi richiesti dall’Amministrazione successivamente alle attività di migrazione di cui al precedente art. 7.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al paragrafo 8.2.2 dell’Allegato X. Xxxx tempi saranno computati a partire dalla data di ricezione da parte del Prestatore della richiesta di attivazione formulata dall’Amministrazione nei modi previsti dal successivo art. 8.2.
Art.8.
(Variazioni al Piano dei Fabbisogni)
8.1. Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato dall’Amministrazione (in termini di nuove attivazioni, dismissioni o modifiche di configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Prestatore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art. 7 e soddisfare le richieste formulate dall’Amministrazione nei termini temporali indicati nell’Allegato E.
8.2. Le variazioni di cui al presente articolo dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine, espressamente comunicato dal Prestatore
all’Amministrazione.
8.3. L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.1 di praticare ogni anno riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% (ventipercento) rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno precedente, ferme restando le cessazioni dovute alle attività di migrazione effettuate al termine del Contratto Quadro.
8.4. In caso di richiesta di variazione del Piano dei fabbisogni che comporti la dismissione di un servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al Prestatore la data di dismissione con un preavviso di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade la data di dismissione comunicata sarà comunque corrisposto per intero.
Art.9.
(Stati di Avanzamento)
9.1. Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Prestatore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di
approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “Stato avanzamento Mensile” redatto secondo modalità di cui al successivo art. 9.2.
9.2. Lo stato avanzamento mensile deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant’altro ritenuto opportuno dal Prestatore:
- punti di accesso installati;
- esito delle verifiche di conformità effettuate e verifiche previste nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
- tempi di risposta del Call Center;
- tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;
- disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;
- report statistici sul traffico;
- report statistici sulla sicurezza.
9.3. Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione dell’Amministrazione. Qualora entro
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dello
Stato di avanzamento, l’Amministrazione non formuli alcuna osservazione al Prestatore, lo stato di avanzamento deve intendersi come approvato.
Art.10.
(Organizzazione del lavoro)
10.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro sono svolte dagli organi di cui all’art. 11 del Contratto Quadro stesso.
10.2 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall’Amministrazione.
10.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di sottoscrizione o di eventuale approvazione del presente Contratto Esecutivo, il Prestatore comunicherà alla Amministrazione i nominativi dei Rappresentanti del Prestatore, incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto esecutivo stesso.
10.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione o di eventuale approvazione del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà a DigitPA ed al Prestatore il nominativo del proprio Direttore dell’esecuzione
del contratto incaricato della supervisione, gestione e controllo del presente Contratto Esecutivo. Il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione avrà il compito di:
- verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni, predisposto dal Prestatore, di cui al precedente art. 7;
- predisporre, d’intesa con il Rappresentante del Prestatore, il Piano di Attuazione dei Servizi di cui al precedente art. 7;
- partecipare, se necessario, alle riunioni del CORI di cui all’artt. 11.3 e 11.4 del Contratto Quadro e proporre eventuali modifiche delle disposizioni del presente Contratto Esecutivo;
- verificare ed approvare gli Stati di avanzamento mensile;
- verificare la diligente esecuzione del presente Contratto Esecutivo da parte del Prestatore.
Art.11.
(Locali messi a disposizione dall’Amministrazione)
11.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Prestatore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Prestatore necessari
alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei Fabbisogni.
11.2 Il Prestatore, su richiesta dell’Amministrazione e, con oneri a carico della stessa Amministrazione, si impegna a realizzare opere, fornire prodotti ed erogare servizi al solo fine della predisposizione dei locali di cui al comma precedente, per un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa per sede.
11.3 L’Amministrazione garantisce al Prestatore:
- lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
- l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Prestatore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
11.4 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Rimane a carico del Prestatore valutare l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tal caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
11.5 Il Prestatore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all’attivazione l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
11.6 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
11.7 L’Amministrazione consentirà al personale del Prestatore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Prestatore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
11.8 L’Amministrazione, successivamente alla verifica di conformità con esito positivo di cui al successivo art. 12, metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Prestatore
presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
Art.12.
(Controlli e verifiche di conformità)
12.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire controlli relativi alla conformità dei servizi al Capitolato tecnico (Allegato C) ed ai Livelli di Servizio (Allegato E), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali controlli.
12.2 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione per iscritto ed emessi in relazione ai risultati dei controlli di cui al paragrafo precedente, si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni
lavorativi entro i quali il Prestatore dovrà dare comunicazione di “pronto al controllo”.
12.3 Previo esito positivo della verifica di conformità in test bed eseguito da DigitPA, di cui all’art. 13.5 del Contratto Quadro, i servizi forniti all’Amministrazione saranno sottoposti ad una ulteriore verifica di conformità da parte della stessa Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
12.4 Il Prestatore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’inizio della erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione ed a DigitPA le Specifiche di dettaglio delle prove di verifica della conformità.
12.5 La verifica della conformità effettuata dall’Amministrazione riguarderà:
- la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto dei Fabbisogni elaborato dal Prestatore;
- la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato tecnico (Allegato C).
12.6 La verifica della conformità di cui al precedente art. 12.5 sarà effettuata secondo le specifiche di dettaglio delle prove di verifica comunicate dal Rappresentante del Prestatore nei
termini di cui al precedente art. 12.4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di verifica, il Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Prestatore dovrà predisporre ed inviare al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultima. Tale documento, una volta accettato dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di verifica della conformità. Resta espressamente inteso che in corso di verifica la Commissione potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni ai fini di cui al precedente art. 12.5.
12.7 La verifica della conformità sarà effettuata
da una Commissione incaricata dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Prestatore. L’ambiente di prova della verifica sarà messo a disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i relativi oneri. La verifica di conformità avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla
comunicazione di “Pronti alla verifica” che il Prestatore dovrà inviare all’Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.
12.8 Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di verifica e dal Rappresentante del Prestatore in doppio originale per il Prestatore e l’Amministrazione.
12.9 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di verifica, il Prestatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di verifica di conformità.
12.10 Qualora l’Amministrazione ed il Prestatore espressamente concordino nell’avviare l’erogazione dei servizi prima della conclusione con esito positivo delle attività di verifica della conformità in test bed svolte da DigitPA, il Prestatore applicherà ai servizi erogati prezzi unitari ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a
quelli in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20% (ventipercento) non sarà più applicata successivamente alla data di superamento con esito positivo della verifica della conformità in test bed svolta da DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta data, non sarà effettuato alcun conguaglio e l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri oltre quelli già sostenuti.
Art.13.
(Penali)
13.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 si intende per Corrispettivo Annuo l’importo annuo stimato dei servizi richiesti dall’Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui all’art. 6.
13.2 In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.3, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale il cui ammontare viene determinato come segue:
- 0,1% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno
di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo art. 23.
13.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui al precedente art. 12.4 e 12.6, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
- 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il presente Contratto Esecutivo con le modalità di cui al successivo art. 23
13.4 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui agli artt. 12.2 e 20.3, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
- 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 0,4% del Corrispettivo Xxxxx per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il presente Contratto con le modalità di cui al successivo art. 23.
13.5 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di verifica di conformità di cui al precedente art. 12.9, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo della successiva verifica di conformità il cui ammontare è determinato come segue:
- 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di verifica per l’effettuazione della seconda verifica di conformità ed il trentesimo giorno successivo;
- 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.
In caso di reiterato esito negativo della verifica
di conformità l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con le modalità di cui al successivo art. 23.
13.6 Qualora l’Amministrazione rilevi che vi sia stato un inadempimento del Prestatore, dovrà darne comunicazione per iscritto al Prestatore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Prestatore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si
applicheranno le disposizioni di | cui al | successivo |
art. 21. | ||
13.7 In caso di applicazioni di | penali | di cui ai |
precedenti artt. 13.2, 13.3, | 13.4, | e 13.5, |
l’Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo Annuo del presente Contratto
Esecutivo. Qualora l’ammontare delle penali dovute dal Prestatore dovesse superare il suddetto limite del 10% (diecipercento), l’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione a DigitPA e alla Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito di competenza.
Art.14.
(Prezzi unitari e corrispettivi)
14.1. Al presente Contratto Esecutivo si applicano i prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F formulati nell’offerta economica del Prestatore. Per gli anni solari successivi a quello di aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati automaticamente, a partire dai prezzi unitari per l’anno precedente, applicando le riduzioni specificate nella tabella 1 dell’Allegato F.
14.2. I prezzi unitari dei servizi di cui all’art.
3 si intendono validi sino all’esecuzione della procedura di revisione prezzi di cui al successivo art. 17 I prezzi unitari così aggiornati sostituiranno i precedenti prezzi unitari.
14.3. Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad
€ ( ) IVA esclusa ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui all’Annesso 1 all’Allegato F, validi al momento dell’utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti concordano che la verifica di conformità positiva di un servizio abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la verifica stessa.
Art.15.
(Fatturazione e Pagamenti)
15.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 14 è effettuato dalla Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Prestatore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.
15.2. Nel caso di applicazioni di penali, l’Amministrazione può provvedere a recuperare l’importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione
parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 25.
15.3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 11.2 è effettuato dalla Amministrazione, sulla base delle fatture emesse dal Prestatore, corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.
15.4. Il Prestatore dovrà riportare su ciascuna fattura gli estremi del presente contratto esecutivo, nonché il numero di CIG XXXXXXXXXX del presente contratto esecutivo, per la cui richiesta è stato fatto riferimento al CIG 0274133DB1 della gara per la stipula del contratto quadro.
Art.16.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
16.1 Con riferimento al presente contratto esecutivo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, s.m.i.
16.2 Il Prestatore deve comunicare alla Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
16.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Amministrazione contraente. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione ed a DigitPA per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
16.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L’Amministrazione e DigitPA verificheranno che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
16.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione, DigitPA e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
16.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art.17.
(Aggiornamento dei prezzi unitari)
17.1 L’art. 17 del Contratto Quadro stabilisce le modalità con cui saranno aggiornati, annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all’Annesso 1 all’Allegato F.
17.2 L’eventuale aggiornamento dei prezzi unitari a seguito della Revisione Generale di cui all’art.
17 del Contratto Quadro e/o l’introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari di cui al successivo art. 18, si applicano automaticamente al presente
Contratto Esecutivo a decorrere dal primo giorno dell’anno solare in cui è stato determinato l’aggiornamento stesso, ovvero dall’introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.
Art.18.
(Evoluzione tecnologica e nuove esigenze)
18.1 La tipologia di servizi contenuta nell'Allegato F può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto all’art. 18 del Contratto Quadro.
Art.19.
(Migrazione al nuovo Prestatore)
19.1 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto Esecutivo, il Prestatore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Esecutivo al nuovo Prestatore subentrante. In ogni caso, il Prestatore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da DigitPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore subentrante, ivi inclusa
l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete.
19.2 Al fine di agevolare il passaggio delle consegne verso il Prestatore subentrante, il Prestatore del presente Contratto Esecutivo, dovrà consegnare all’Amministrazione i beni rivenienti e sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne degli stessi nonché fornire tutta la documentazione in suo possesso, con aggiornamento alla data di scadenza del Contratto, con le modalità indicate da DigitPA.
Art.20.
(Sicurezza)
20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare all’Amministrazione i requisiti di sicurezza di cui all’art. 20 del Contratto Quadro.
20.2 Il Prestatore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte di DigitPA e/o della Amministrazione.
20.3 Nel caso i test di cui al precedente art. 20.2 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione
dovrà essere corretta in un tempo non superiore a
20 (venti) giorni lavorativi.
Art.21.
(Controversie)
21.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Esecutivo sono prese in esame per una composizione bonaria dal CORI di cui all’art. 11 del Contratto Quadro. A tal fine, nel caso in cui si verificassero casi di ambigua interpretazione tra i diversi allegati del Contratto quadro vale la seguente indicazione in termini di priorità interpretativa:
1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i rimanenti allegati al Contratto Quadro, escluso l’Allegato A al Contratto Quadro;
5. l’Allegato A al Contratto Quadro.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito del CORI, sono prese in esame per una composizione in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e dal Prestatore.
21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un
accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle Parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.5 La Parte contro cui l’arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo
arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
− sostituire il terzo arbitro in caso egli
abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro;
− sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli
abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di
180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla
consulenza.
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art.
47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Esecutivo, non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è quello di Roma.
Art.22.
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento)
22.1 Il Prestatore si impegna, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo venga a conoscenza in forza del presente
impegno. Tale impegno del Prestatore relativo alla riservatezza delle informazioni permane anche oltre il periodo di vigenza contrattuale.
22.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196, in materia di Riservatezza. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Art.23.
(Recesso e Risoluzione)
23.1 Qualora DigitPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto Quadro, ai sensi dell’art.
23 dello stesso, in tutto o in una sua parte che coinvolga l’Amministrazione, la stessa recederà dal presente Contratto Esecutivo sottoscritto con il Prestatore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo elettronico che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore all’Amministrazione.
23.2 Il presente Contratto Esecutivo sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o
prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Prestatore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
23.3 L’Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto Esecutivo in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Esecutivo e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
23.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, il presente Contratto Esecutivo sarà risolto di diritto. In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal precedente art. 19.
23.6 Al presente Contratto Esecutivo si applica quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile.
23.7 Il Prestatore dà atto che DigitPA ha provveduto ad inoltrare ai competenti Uffici territoriali del Governo le richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia.
23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare il presente contratto esecutivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto esecutivo qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto stesso, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle utilità conseguite.
Art.24.
(Responsabilità civile)
24.1 Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dall’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art.25.
(Garanzia dell’esatto adempimento - Deposito cauzionale)
25.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Esecutivo, il Prestatore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione o di eventuale approvazione del presente Contratto Esecutivo, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare di € ( ), pari al 9% (novepercento) del corrispettivo totale del singolo Contratto Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto rispetto al PMRGlobale posto a base
di gara), secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs n. 163/2006, già scontata del 50% (cinquantapercento) visto l’obbligo del possesso della certificazione di qualità. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro e non oltre il termine di
15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione o di eventuale approvazione del presente Contratto Esecutivo.
25.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
25.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il Prestatore è tenuto in forza del presente Contratto Esecutivo.
25.4 Il Prestatore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.
25.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Prestatore di provvedere all’integrale risarcimento
dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Art.26.
(Subappalto e Servizi di terzi)
26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art.
118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di affidare alcune prestazioni ad altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
26.2 In particolare, sulla base di quanto dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle condizioni previste dalla legge, potranno essere affidati in subappalto i seguenti servizi:
• Unified Communication;
• Connettività IP ed Internet;
• VOIP – Voice Over IP;
• Supporto per assicurare la migliore erogazione dei servizi.
26.3 Il Prestatore, che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto
Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
Art.27.
(Xxxxxxxx e diritti d’autore)
27.1 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Prestatore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi soggetto, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
Art.28.
(Oneri fiscali e Spese contrattuali)
28.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto Esecutivo.
28.2 Al presente Contratto Esecutivo, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 e successive modificazioni e integrazioni.
Roma,
per l’Amministrazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
per il Prestatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo); 4 (Durata ed Efficacia); 5 (Impegni specifici del Prestatore);
12 (Controlli e Verifiche di conformità); 13 (Penali); 15 (Fatturazione e Pagamenti); 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 17
(Aggiornamento dei prezzi unitari); 19(Migrazione al nuovo Prestatore); 21 (Controversie); 23
(Recesso e Risoluzione); 25 (Garanzia dell’esatto adempimento – Deposito cauzionale).
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, li
per il Prestatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art.1. (Definizioni) 5
Art.2. (Premesse e allegati) 5
Art.3. (Oggetto del Contratto Esecutivo) 6
Art.4. (Durata ed Efficacia) 7
Art.5. (Impegni specifici del Prestatore) 9
Art.6. (Piano dei Fabbisogni) 9
Art.7. (Progetto dei Fabbisogni) 10
Art.8. (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) 13
Art.9. (Stati di Avanzamento) 14
Art.10. (Organizzazione del lavoro) 16
Art.11. (Locali messi a disposizione dall’Amministrazione) 17
Art.12. (Controlli e verifiche di conformità) 20
Art.13. (Penali) 24
Art.14. (Prezzi unitari e corrispettivi) 28
Art.15. (Fatturazione e Pagamenti) 29
Art.16. (Tracciabilità dei flussi finanziari) 30
Art.17. (Aggiornamento dei prezzi unitari) 32
Art.18. (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 33 Art.19. (Migrazione al nuovo Prestatore) 33
Art.20. (Sicurezza) 34
Art.21. (Controversie) 35
Art.22. (Riservatezza – Trattamento dei dati –
Consenso al trattamento) 38
Art.23. (Recesso e Risoluzione) 40
Art.24. (Responsabilità civile) 43
Art.25. (Garanzia dell’esatto adempimento - Deposito cauzionale) 43
Art.26. (Subappalto e Servizi di terzi) 45
Art.27. (Xxxxxxxx e diritti d’autore) 46
Art.28. (Oneri fiscali e Spese contrattuali) 46