CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che ges...
CONSIDERATO. Che sono in corso iniziative di convergenza nello spazio europeo dell’istruzione superiore al fine di ottenere un sistema di titoli comparabili volto a promuovere le opportunità di lavoro e la competitività dei sistemi educativi europei, e che a questo fine è necessario sostenere la mobilità degli studenti fra le Istituzioni universitarie europee; Che per l’Italia il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 2004, che ha sostituito il DM n. 509 del 1999, prevede che le Università italiane, ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'art.11 della Legge 19.11.1990 n.341, disciplinino gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio; Che sulla base di apposite convenzioni i titoli delle Università italiane possono essere rilasciati anche in accordo con altri Atenei italiani o stranieri; - che in accordo con la normativa di carattere generale vigente in Spagna e nell’Università di Sevilla (Legge Organica 6/2001, del 21 dicembre delle Università, Legge Organica 4/2007, di 12 di aprile, per la quale si modifica la Legge Organica 6/2001 del 21 dicembre delle Università); - che in accordo con la Risoluzione Rettorale del 15 maggio 2013, che stabilisce le Direttrici Generali per la progettazione dei Titoli Ufficiali adattati allo Spazio Europeo di Educazione Superiore dell’Università di Sevilla; - che in Italia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota n.17 del 16.2.2011, ha precisato che i percorsi internazionali delle Università italiane si dividono in due tipologie: a) quelli che rilasciano titoli congiunti e b) quelli per i quali oltre al titolo nazionale si prevede il rilascio del titolo dell’università partner; - che per l’Italia i corsi di studio di cui alla presente convenzione rientrano nella tipologia b)
CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; PRESO ATTO della necessità da parte della Società di dotarsi della fornitura di numero quattro blocchi di carta formato A5 per copie rapportini di servizio per la gestione dei centri di raccolta; PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dal fornitore a mezzo mail in data 15.02.2021 dalla ditta B.B. Arti Grafiche registrata con ns. prot. n. 887 del 15.02.2021 e della scheda motivazionali n.41 del 18.02.2021 con la quale l’ufficio competente ha valutato l’offerta del un costo complessivo di € 322,00 + IVA CONSIDERATA l’opportunità di riservarsi per ragioni di efficienza operativa la facoltà di avvalersi del medesimo operatore per ulteriori forniture analoghe; DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza commerciale; TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati - di affidare la fornitura dell’acquisto di quattro blocchi di carta formato A5 per copie rapportini di servizio alla Ditta B.B. Arti Grafiche per una somma complessiva di € 322,00 + IVA; - di riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori forniture analoghe fino alla concorrenza dell’importo di € 1.000,00 IL PRESIDENTE Rag. Xxxxxxx Xxxx In data 24.02.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via X. Xxxxxxx 210, il Presidente PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
CONSIDERATO inoltre, che, nel solco delle attività intraprese dall’Istituto per promuovere le azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica tra i dipendenti, si colloca la promozione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi - adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 6 novembre 2023 - per l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), gestione punti di ristoro (servizio bar), servizio di preparazione e somministrazione di panini, fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua” e di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili, pubblicati nella GU del 2 dicembre 2023 e che entreranno in vigore trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione; RITENUTO, pertanto, di evitare il più possibile il ricorso da parte dei dipendenti alla fornitura di acqua a mezzo bottigliette di plastica monouso e valutata quale unica strada percorribile l’installazione di erogatori di acqua microfiltrata, allacciati alla rete idrica e con possibilità di somministrare acqua refrigerata, naturale e frizzante; ATTESO che, con determinazione n. 23 dell’8 febbraio 2024, è stata autorizzata una Trattativa Diretta con l’Operatore Economico Lorenzoni S.r.l. con Sede legale in xxx Xxxxxx 00, 00000 – Xxxxxxxx Xxxxxx (RI) P.IVA e C.F. 00866750573, per la fornitura a noleggio di n. 3 erogatori di acqua microfiltrata da installare presso la Sede regionale di via del Gallitello in Potenza, Sede provinciale di Potenza in xxx Xxxxxxxx 000 e Sede provinciale di Matera in xxx Xxxxxxxxxx 0X; ATTESO che è stata avviata la Trattativa Diretta MEPA n. 4036395/2024 con una previsione di spesa complessiva per il triennio di € 25.200,00, IVA esclusa; DATO ATTO che l’offerta della ditta Xxxxxxxxx S.r.l. per il servizio di che trattasi è stata
CONSIDERATO che a seguito dell’ultima integrazione documentale a firma dell’Arch. Xxxxxx, pervenuta in data 03.07.2019, è stato nuovamente richiesto, in pari data, il parere ai sensi dell’art.230 del X.X.XX.XX.; PRESO ATTO che in data 04.07.2019 a prot.n.49412 l’Azienda Sanitaria n.5 ha espresso, ai sensi dell’art.230 del X.X.XX.XX., il seguente parere favorevole con prescrizioni: Visti gli elaborati grafici, la Relazione Illustrativa integrativa e sostitutiva aggiornata a “Giugno 2019”, le N.T.A. e le Asseverazioni, la nuova Scheda Normativa specifica per la ditta Durante & Vivan, la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico “aggiornamento 01/07/19”; “…sotto l’aspetto igienico sanitario, all’approvazione della Variante n.40 al PRGC in premesse specificata con invito a voler far proprie le seguenti prescrizioni, in sede di emissione dei permessi di costruire che riguarderanno la ditta Durante & Vivan:
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 11, della precitata legge 56/2014 prevede che lo Statuto della Città metropolitana possa disciplinare i rapporti tra i Comuni e le loro unioni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione condivise e che mediante convenzione, che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; - che lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014, all’art. 1, comma 3, prevede che questa coordini la propria attività con quella dei Comuni del suo territorio in conformità al principio di sussidiarietà, e tenda alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono mentre, il precitato articolo 32, prevede con riferimento alla possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano valga il principio del reciproco avvalimento degli uffici della Città metropolitana e degli altri organismi del territorio metropolitano; - che la Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx x. 00 del 30.09.2015 di approvazione dello schema di convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano considera come obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, il raggiungimento di possibili accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche; - che, inoltre, la medesima Delibera pone la concertazione con i Comuni come elemento fondante dell’azione amministrativa di Città metropolitana di Roma Capitale per definire in modo coordinato e congiunto interventi in particolari e rilevanti ambiti operativi; - che si intende, pertanto, avviare una cooperazione interistituzionale tesa a favorire l’integrazione tra gli...
CONSIDERATO che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esiste...
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);