CONSIDERATO Clausole campione

CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che ges...
CONSIDERATO. CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l’altro, di di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la “procedura aperta”, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; di segnalare che i lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue: o Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00; o Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00; o Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00; - con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l’affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/XX.XXX.Xxx/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl; - il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576; - il capitolato di gara, all’art. 13, prevede che per attivare la procedura occorra la richiesta preliminare dei lavori da parte del potenziale beneficiario, cui seguono, all’esito dell’istruttoria dell’Ufficio Regionale competente, l’ammissione a finanziamento e la...
CONSIDERATO che l'incarico ha come principale compito il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali, con supervisione degli aspetti amministrativi e finanziari, la gestione delle relazioni con il capofila e gli altri partner del progetto e la partecipazione agli incontri previsti, con la responsabilità e la direzione delle seguenti attività: - coordinamento e monitoraggio di tutte le attività progettuali a carico del Comune di Castelfranco Veneto, con supervisione degli aspetti amministrativi e finanziari; - predisposizione di strumenti di supporto al processo decisionale interno relativamente al progetto VARCITIES; - gestione delle relazioni con gli altri partner (italiani e stranieri) del progetto e partecipazione agli incontri previsti; - valorizzazione del progetto in collaborazione con l’ufficio comunicazione del Comune e stakeholder engagement; - sviluppo del contenuto progettuale nel Comune di Castelfranco Veneto attraverso l’implementazione delle azioni relative alle “Visionary Solution” collaborando con gli uffici comunali per le specifiche competenze; - presentazione di rapporti di controllo di gestione trimestrali per il Comune di Castelfranco Veneto, nonché della reportistica intermedia e finale nei termini previsti al soggetto capofila e all’Ente finanziatore; - gestione delle relazioni istituzionali necessarie al buon funzionamento del progetto ed alla sua visibilità, in stretta collaborazione con la direzione di progetto interna al Comune e con gli altri uffici dell’Amministrazione coinvolti nella realizzazione delle attività; - l’incarico potrà avere ad oggetto qualsiasi altro adempimento correlato relativo alla realizzazione degli obiettivi specifici previsti dal progetto VARCITIES. CONSIDERATO CHE: - l’incarico avrà decorrenza dal 01 aprile 2024 con durata sino al 28 febbraio 2025. - il corrispettivo è quantificato in Euro 9.076,80, comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA se dovuta;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; DATO ATTO che, tra gli accordi quadro della Centrale Regionale di Committenza “Sardegna CAT”, risulta attiva la Convenzione stipulata con l’impresa Coopservice X.Xxxx. P.A. per l’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi per le ASSL di NUORO, ASSL di LANUSEI e AREUS” di cui al Lotto n. 2 CIG 8017072919; VERIFICATO che, in ragione delle variegate necessità aziendali, la suddetta Convenzione assicura ad AREUS l’acquisizione della pluralità di servizi necessari ed imprescindibili allo svolgimento delle attività d’istituto e precisamente: − pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali adibiti ad ufficio; − pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali adibiti a sedi delle ambulanze medicalizzate e pertanto con processi equipollenti alle strutture sanitarie; − manutenzione in sicurezza delle aree esterne comprendenti i percorsi carrabili, i camminamenti, le aree verdi di pregio (aiuole curate) e boschive; − attività di facchinaggio con movimentazione e spostamento arredi e apparecchiature intra ed extra mura; ATTESO che, con la menzionata Società Coopservice X.Xxxx. P.A., sono state attivate le procedure di adesione al pacchetto dei pluriservizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, facchinaggio, manutenzione aree verdi e che allo stato, avendo questa Azienda già provveduto alla Richiesta del Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) e predisposto gli atti per l’approvazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) e alla sottoscrizione del relativo contratto;
CONSIDERATO che, relativamente all’avvalimento, in linea con l’orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha precisato (cfr. delibera n. 419 del 2 maggio 2018) che tratto essenziale dell’istituto dell’avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara, con conseguente obbligo di presentare alla stazione appaltante l’elencazione dettagliata dei fattori produttivi, in modo da consentirle di conoscere la consistenza del complesso tecnico-organizzativo offerti in prestito dall’ausiliaria e di valutarne l’idoneità rispetto all’esecuzione dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346). Conseguentemente, «il contratto di avvalimento deve comportare il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara)» (Consiglio di Stato, sez. V, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1506; 23 febbraio 2015, n. 864); RILEVATO altresì che, nella medesima linea interpretativa, l’Autorità ha anche specificato che affinché il contratto di avvalimento non si sostanzi in un adempimento cartolare e fittizio, è necessario che esso consenta ad un'impresa priva della necessaria esperienza di utilizzare le risorse anche intellettuali (direzione lavori, professionisti, maestranze specializzate e quant'altro) che nell'impresa ausiliaria hanno consentito di maturare la necessaria esperienza e che vengano a supportare la gestione dell'appalto dell'impresa priva del requisito» (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11 luglio 2017, n. 1746). Il contratto di avvalimento, infatti, non è un mero documento da allegare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito ma è il presupposto per la partecipazione alla gara, in quanto fornisce all’avvalente il requisito mancante. Quindi, ai fini della determinazione del contenuto del contratto di avvalimento, non può essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all’impresa ausiliaria (Consiglio di Stato, sez. III, 17 febbraio 2017 n. 1212);
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 11, della precitata legge 56/2014 prevede che lo Statuto della Città metropolitana possa disciplinare i rapporti tra i Comuni e le loro unioni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione condivise e che mediante convenzione, che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; - che lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014, all’art. 1, comma 3, prevede che questa coordini la propria attività con quella dei Comuni del suo territorio in conformità al principio di sussidiarietà, e tenda alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono mentre, il precitato articolo 32, prevede con riferimento alla possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano valga il principio del reciproco avvalimento degli uffici della Città metropolitana e degli altri organismi del territorio metropolitano; - che la Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx x. 00 del 30.09.2015 di approvazione dello schema di convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano considera come obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, il raggiungimento di possibili accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche; - che, inoltre, la medesima Delibera pone la concertazione con i Comuni come elemento fondante dell’azione amministrativa di Città metropolitana di Roma Capitale per definire in modo coordinato e congiunto interventi in particolari e rilevanti ambiti operativi; - che si intende, pertanto, avviare una cooperazione interistituzionale tesa a favorire l’integrazione tra gli...
CONSIDERATO che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esiste...
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;