Risoluzione e recesso Clausole campione

Risoluzione e recesso. 17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituz...
Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso de...
Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Risoluzione e recesso. 11 18. FORZA MAGGIORE 12 19. RESPONSABILITA’ CIVILE 12
Risoluzione e recesso. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.
Risoluzione e recesso. 15 16. FORZA MAGGIORE 15
Risoluzione e recesso. Articolo 191. Subentro.
Risoluzione e recesso. Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per tutte le altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite; le conseguenze dell’inadempimento e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate. La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e regolamento di esecuzione. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010.
Risoluzione e recesso. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 “Risoluzione”, 109 “Recesso” del D. Lgs 50/2016.