Risoluzione e recesso Clausole campione

Risoluzione e recesso. 8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.3 e 9 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore – come acquisita ai sensi della Disciplina - su tutti i Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto. Resta inteso che la perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore su uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto, ovvero la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente al Servizio reso relativamente al Mercato per il quale il Contraente ha perso la qualifica di operatore, ovvero relativamente al Mercato soggetto a chiusura totale o parziale. 8.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento da parte del Contraente anche di una sola fattura scaduti 45 (quarantacinque) giorni dal termine di pagamento di cui all’articolo 5.6 del presente Contratto. 8.4 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all’indirizzo indicato da quest’ultimo nel successivo articolo 10.6, di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.5 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Risoluzione e recesso. 1. Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi: - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; - in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti; - in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento; - in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art.14; - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto. 2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patiendi. 3. La struttura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dal XXX in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
Risoluzione e recesso. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all’esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l’irregolarità della certificazione antimafia, l’Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Contraente e/o dell’ARIC al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. L’ARIC potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Risoluzione e recesso. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; b) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. c) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste della Stazione Appaltante; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi “giustificato” quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell’eseguire la prestazione richiesta. In caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dello IIT di procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di indire una nuova procedura di gara. Ai sensi dell’articolo 1455 Codice Civile, l’IIT si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di gravi inadempimenti: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; c) in caso di cessione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; d) per violazione degli obblighi di riservatezza; e) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento; f) qualora la Società perda i requisiti di carattere gene...
Risoluzione e recesso. 11 18. FORZA MAGGIORE 12 19. RESPONSABILITA’ CIVILE 12
Risoluzione e recesso. 1. Per le ipotesi di recesso, trova applicazione l’art. 2237 del Codice civile. 2. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, corrispondendo all’esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. 3. L’esperto può recedere anticipatamente dal Contratto per giusta causa, dandone comunicazione, mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni, al fine di evitare pregiudizio all’Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del suddetto termine di preavviso, si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione del compenso complessivo annuo pattuito fino al 10%. 4. Qualora l’esperto per qualsiasi causa non svolga o concluda l’incarico nei termini indicati, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. 5. Il contratto si risolve, anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di preavviso da parte dell’Agenzia, in caso di non avvenuta realizzazione dell’attività oggetto del contratto, o nei casi sotto indicati: − gravi inadempienze contrattuali o esito negativo delle verifiche periodiche sull’attività di cui all’art. 5 del presente Contratto; − sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 180 giorni; − condanna in primo grado per reati che, per la loro oggettiva gravità, non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; − danneggiamento o furto di beni. In ogni caso il Contratto s’intenderà automaticamente risolto senza obbligo di preavviso alla controparte: − per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico; − per morte, interdizione, inabilitazione dell’esperto. 6. Qualora l’Agenzia intenda far valere le cause di risoluzione del presente Contratto indicate nei precedenti commi 2 e 4, dovrà darne motivata comunicazione all’esperto mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dell’attività effettivamente svolta fino al momento dell’interruzione. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l’esperto potrà far pervenire le sue controdeduzioni. 7. Nel caso in cui l’Agenzia receda unilateralmente dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l’esperto delle spese e del lavoro ese...
Risoluzione e recesso. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.
Risoluzione e recesso. 15 16. FORZA MAGGIORE 15
Risoluzione e recesso. Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per tutte le altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite; le conseguenze dell’inadempimento e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate. La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e regolamento di esecuzione. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010.
Risoluzione e recesso. Articolo 191. Subentro.