DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 230/AD del 17 luglio 2017
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 230/AD del 17 luglio 2017
“Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (AD- 135) (LE- 25) (AF- 39)
Con la presente disposizione si provvede ad emanare le nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giungo 2017.
In allegato sono riportati:
- una nota del Responsabile della Direzione Centrale General Counsel Affari Societari e Compliance, che riassume le principali novità rispetto alla precedente stesura (allegato 1);
- il testo completo delle nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).
I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.
La presente disposizione revoca e sostituisce la DdG n. 151/AD del 27 marzo 2012.
Firmato Renato Mazzoncini
Allegato 1 alla DdG n. 230 /AD del 17 luglio 2017
NOTA
Oggetto: Nuove Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
L’adozione di un nuovo testo delle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“CGC Lavori”) si rende necessaria anzitutto per adeguarne il contenuto alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”), che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Invero, la Direttiva 2014/25/UE – che ha ricevuto attuazione in Italia con l’emanazione, per l’appunto, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento europeo e nazionale specifiche previsioni normative riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali, la cui regolamentazione era in passato interamente demandata alla libertà negoziale delle parti.
La disciplina legislativa dello svolgimento contrattuale risulta peraltro circoscritta a fattispecie e problematiche puntuali, il che ha consentito di salvaguardare ampi spazi di autonomia contrattuale e di limitare l’intervento di adeguamento delle CGC Lavori.
Il lavoro di aggiornamento ha, inoltre, fornito l’occasione per ricondurre nell’ambito delle CGC Lavori una serie di novità introdotte dalla normativa sopravvenuta o da provvedimenti amministrativi successivi al 2012, solo in parte recepiti da separate Disposizioni di Gruppo.
Nell’ambito dell’attività di aggiornamento che – come avvenuto per la revisione del Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo – rappresenta il risultato di un lavoro di proficua collaborazione tra questa Direzione Centrale e le Strutture legali ed acquisti delle principali Società del Gruppo, sono state, infine, apportate alcune revisioni dettate dalle istanze operative emerse nella prassi negoziale.
La novità di maggiore impatto introdotta dalle nuove CGC Lavori rispetto al testo attualmente vigente riguarda il regime delle modifiche contrattuali, che il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (cfr. art. 106) ammette solo in ipotesi predeterminate e sottopone a particolari procedure, obblighi di pubblicità e di informativa verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per assicurare la compliance normativa, le corrispondenti previsioni delle CGC Lavori (cfr. art. 36 CGC Lavori) sono state rieditate, utilizzando anche la tecnica del rinvio recettizio alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Allegato 1 alla DdG n. 230 /AD del 17 luglio 2017
Altra innovazione imposta dalla recente riforma legislativa riguarda l’introduzione, anche per i settori speciali, di ipotesi di risoluzione facoltativa o obbligatoria (per il committente) dei contratti di appalto.
Anche in questo caso, si è operato il rinvio alle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per garantirne l’ottemperanza.
Al contempo, è stata mantenuta la preesistente clausola risolutiva espressa, che elenca una serie di violazioni di particolare gravità che giustificano la risoluzione (ad esempio, violazione delle norme del Codice Etico del Gruppo, della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) e che in questo modo integrano la casistica prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di risoluzione, assicurando una maggiore tutela degli interessi pubblici e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (cfr. art. 60 CGC Lavori).
E’ risultato, inoltre, doveroso adeguare le previsioni delle CGC Lavori alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di anticipazione contrattuale (che il legislatore italiano ha previsto solo per gli appalti di lavori; cfr. art. 12 CGC Lavori) e di subappalto (cfr. art. 39 CGC Lavori).
Per allineare le CGC Lavori alle norme diverse dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ai provvedimenti amministrativi e alle Disposizioni di Gruppo successivi al 2012, sono state inoltre adottate le seguenti previsioni:
a) in tema di pagamenti, si è tenuto conto delle modifiche introdotte al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con particolare riferimento ai termini di pagamento e al saggio degli interessi di mora (cfr. artt. 45 e 56 CGC Lavori);
b) la disciplina in tema di garanzie e coperture assicurative (cfr. art. 11 CGC Lavori) è stata adeguata alla Disposizione di Gruppo n. 179/AD del 17 ottobre 2014, consentendo la possibilità di accettare fideiussioni rilasciate anche da “intermediari finanziari” appositamente autorizzati e prevedendo la facoltà del committente di non accettare fideiussioni di soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia;
c) la disciplina in tema di cessione dei crediti vantati dagli appaltatori verso le Società del Gruppo (cfr. art. 8 CGC Lavori) è stata uniformata alla nuova clausola di cui alla Disposizione di Gruppo n. 187/AD del 21 gennaio 2015, adottata a seguito della comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 luglio 2014, con la quale la stessa Autorità aveva rilevato profili di criticità anti-competitive in quanto la clausola allora vigente vietava, salva espressa autorizzazione, la cedibilità dei crediti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la cessione fosse effettuata a favore di Fercredit, società di factoring del Gruppo.
Allegato 1 alla DdG n. 230 /AD del 17 luglio 2017
Inoltre, sono state apportate revisioni dettate dalle istanze operative emerse nella prassi negoziale, tra cui:
- la modifica dell’ambito di applicazione in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici; a fronte delle difficoltà operative derivanti dalla generalizzata ed automatica estensione delle CGC Lavori a fattispecie contrattuali che non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta normativa, si è optato per l’estensione delle sole disposizioni di volta in volta richiamate dal contratto (cfr. art. 2.1 CGC Lavori);
- una nuova disciplina della proprietà intellettuale; per garantire uniformità di comportamenti all’interno del Gruppo, si è ritenuto opportuno introdurre la facoltà del committente di prevedere in contratto l’obbligo dell’appaltatore di trasferire al committente medesimo, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale riferito a quanto realizzato in esecuzione del contratto (cfr. art. 5.7 CGC Lavori);
- la previsione della possibilità di adottare soluzioni alternative alla cauzione in forma di contratto autonomo di garanzia (es. ritenute) per adeguare le CGC Lavori alle previsioni delle specifiche Disposizioni di Gruppo in materia (cfr. art.
11.1 CGC Lavori).
Firmato Elisabetta Scosceria
Allegato 2 alla DdG n. 230/AD del 17 luglio 2017
Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di lavori
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 7
Articolo 1 Definizioni 7
Articolo 2 Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 11
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 13
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore 13
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 14
Articolo 6 Impegno di riservatezza 16
Articolo 7 Pubblicità 18
Articolo 8 Cessione dei crediti 18
CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO 19
Articolo 9 Stipula del Contratto 19
Articolo 10 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore 24
Articolo 11 Garanzie e coperture assicurative 24
Articolo 13 Sicurezza ed ambiente 33
CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI 33
Articolo 14 Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori 34
Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore 37
Articolo 16 Consegna dei lavori 39
Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore 47
Articolo 18 Custodia dei cantieri 50
Articolo 19 Cronoprogramma 50
Articolo 20 Prescrizioni in tema di progettazione 52
Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori 55
Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 56
Articolo 23 Coefficiente di qualità 58
Articolo 24 Lavori di complemento 59
Articolo 25 Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata 59
Articolo 26 Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini e premi di accelerazione 60
Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore 63
Articolo 28 Sospensione dei lavori 63
Articolo 29 Sospensioni illegittime 68
Articolo 30 Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni 69
Articolo 31 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 72
Articolo 32 Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente 72
Articolo 33 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro 73
Articolo 34 Prescrizioni del Committente 74
Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore 74
Articolo 36 Modifiche del Contratto 77
Articolo 37 Nuovi prezzi 78
Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati 79
Articolo 39 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto,
cottimo e subcontratti 84
CAPO IV CONTABILITÀ DEI LAVORI 88
Articolo 40 Documenti di contabilità 88
Articolo 41 Giornale dei lavori 89
Articolo 43 Registro di contabilità 92
Articolo 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 93
Articolo 45 Termini di pagamento. Recupero di crediti e compensazioni 97
Articolo 46 Conto prefinale 99
Articolo 47 Conto finale dei lavori 99
CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE 101
Articolo 48 Collaudo 101
Articolo 49 Collaudo in corso d’opera 104
Articolo 50 Oggetto delle operazioni di collaudo 104
Articolo 51 Verbale della visita di collaudo 106
Articolo 52 Relazione di collaudo 107
Articolo 53 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori 107
Articolo 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione 108
Articolo 55 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell’opera 109
Articolo 56 Pagamento della rata di saldo 109
Articolo 57 Collaudo statico 111
Articolo 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo 112
CAPO VI GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 113
Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera 113
Articolo 60 Clausola risolutiva espressa 114
Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione 115
Articolo 62 Recesso dal Contratto 118
CAPO VII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 119
Articolo 63 Transazione e accordo bonario 119
Articolo 64 Foro Competente 120
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
- ovvero, è un’impresa pubblica che affida l’appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l’esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea;
- ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
7
e) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
f) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata “Codice Etico”, con la quale l’Appaltatore: (i) attesta di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all’indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e di rispettarlo;
Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) la convenzione nella quale sono specificati l’oggetto dell’appalto; l’importo dei lavori; il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalità di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; i limiti di riconoscimento dei danni per causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano i contratti tra le parti;
2) le Condizioni Generali di Contratto;
3) l’elenco prezzi;
4) il capitolato speciale;
5) il progetto;
6) il cronoprogramma;
7) il piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera;
8) il piano sostitutivo di sicurezza;
9) le polizze di garanzia;
10) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto, ove necessario, dal Committente e contenente le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non fosse possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività
dell’Appaltatore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
11) eventuali ulteriori documenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia delle opere e del livello di progettazione;
k) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:
a) della contabilizzazione dei lavori per i quali il corrispettivo venga determinato a misura;
Articolo 2
Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione
2.1
Le presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di lavori nei settori speciali affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche agli Appalti Estranei, ai contratti di lavori che rientrano nelle fattispecie contrattuali di
cui alla Parte I, Titolo II del Codice e agli affidamenti a contraente generale affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2.2
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all’art. 1 lett. i), la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.
2.3
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1
L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a carico dell’Appaltatore), di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l’appalto e la sua esecuzione.
3.2
Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
3.3
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore
4.1
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale.
4.2
Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita
I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto allo stesso Committente.
4.3
Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo art. 15 che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.
4.4
La lingua ufficiale del Contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua.
Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
5.1
concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto.
5.2
5.3
5.4
5.5
L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
5.6
Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.
5.7
Articolo 6 Impegno di riservatezza
6.1
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del
Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
6.2
L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
6.3
L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6.4
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
6.5
E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.
6.6
E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi,
schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.
Articolo 7 Pubblicità
7.1
Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
7.2
L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà, che il Committente si è riservato.
Articolo 8 Cessione dei crediti
CAPO II
STIPULA DEL CONTRATTO
Articolo 9 Stipula del Contratto
9.1
Il Committente comunica senza indugio all’Appaltatore, nel rispetto dei termini e con le modalità fissati dalla disciplina vigente, l’aggiudicazione della procedura di affidamento. L’aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diviene efficace, fatto salvo l’esercizio dei diritti di autotutela, nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente ed, in particolare:
9.2
Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o
G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..
9.3
Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:
a) a seguito di pubblicazione del bando di gara, ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori.
Ove imposto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l’aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell’istanza per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.
Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto l’Appaltatore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.
La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte dell’aggiudicatario della comunicazione dell’esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, salva diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero salva l’ipotesi di differimento di tali termini concordato con l’aggiudicatario.
Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell’offerta è automaticamente svincolata.
Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri UE diversi dall’Italia.
9.4
Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto o cottimo.
Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, l’Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.
9.5
Nei casi consentiti dalla disciplina in tema di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso, venga, successivamente, accertata l’esistenza di cause ostative alla stipulazione del Contratto.
Articolo 10
Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore
10.1
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali relative alla formalizzazione del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto.
10.2
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 11
Garanzie e coperture assicurative
11.1
L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 9, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da Istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
Per particolari fattispecie da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto potrà prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione della cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero le ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell’importo del contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.
11.2
Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
11.3
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni dell’Appaltatore, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti.
11.4
L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.
11.5
La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sempreché a tale data
non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.
11.6
11.7
La mancata costituzione della cauzione di cui ai precedenti commi determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte del Committente, della garanzia presentata a corredo dell’offerta.
11.8
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel Contratto, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Sono esclusi dalla polizza di cui al presente comma i rischi di esecuzione derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e, salvo i casi in cui la progettazione sia stata affidata allo stesso Appaltatore, quelli derivanti da errori o insufficiente progettazione.
11.9
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia successivo all’ultimazione dei lavori, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
11.10
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro ovvero, qualora contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo dei lavori eseguiti. Nella fissazione del limite di indennizzo, il Committente, nel rispetto del principio di proporzionalità, tiene conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità, nonché della rilevanza per il Committente medesimo dell’intervento da realizzare.
Per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro, ovvero, ove contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, l’Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza assicurativa decennale per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale stabilito nel Contratto pari al 5% (cinque per cento) dei lavori, eseguiti con un minimo di
500.000 (cinquecentomila) Euro ed un massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro.
Ambedue le polizze di cui al presente comma decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e hanno durata decennale.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 56, comma 2, la liquidazione della rata di saldo è, in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma.
11.11
11.12
L’erogazione dell’anticipazione di cui al successivo art. 12 delle presenti Condizioni Generali è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.
11.13
Fermo il rispetto delle Disposizioni di Gruppo richiamate ai precedenti commi 3 e 11, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità dei lavori, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà:
a) di richiedere all’Appaltatore la costituzione delle garanzie e coperture assicurative anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere all’Appaltatore garanzie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di richiedere coperture assicurative anche per lavori di importo inferiore a quello per i quali le
coperture assicurative sono richieste ai sensi del presente articolo; d) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.
11.14
Articolo 12 Anticipazioni
12.1
Il Committente eroga l’anticipazione sul prezzo contrattuale in conformità a quanto previsto dalle previsioni normative cogenti. Anche in mancanza di previsioni normative cogenti, il Contratto può prevedere e disciplinare l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo contrattuale, in considerazione delle dimensioni, caratteristiche e complessità dei lavori oggetto dell’affidamento. L’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria o assicurativa di cui al precedente art. 11, comma 12, delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 13 Sicurezza ed ambiente
13.1
L’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, deve ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale e della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria.
13.2
Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Appaltatore - ai fini della redazione, dell’applicazione e dell’adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza - deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni informazione e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.
13.3
L’Appaltatore - ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, l’effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente, eventualmente messi a disposizione dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati - è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione al Committente medesimo.
CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 14
Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori
14.1
Il Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto, nomina Responsabile dell’esecuzione dei lavori un soggetto munito di titolo di studio e competenza adeguati in relazione alla natura e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’affidamento. Questo, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dal Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e da regolamenti interni del Committente, tra l’altro:
a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
e) propone la risoluzione del Contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
14.2
14.3
Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
14.4
Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.
Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore
15.1
L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e/o dal Contratto, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi
a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16, comma 5, delle presenti Condizioni Generali.
15.2
Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.
A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, da questi delegate.
Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
15.3
L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, in possesso degli eventuali requisiti previsti dal Contratto, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
15.4
Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
Articolo 16 Consegna dei lavori
16.1
Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di stipulazione del Contratto.
Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l’ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.
16.2
La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal Contratto. Una volta effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, segnali, termini, ovunque siano ritenuti necessari. La responsabilità di segnali e capisaldi è dell’Appaltatore.
16.3
La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.
Nel processo verbale di consegna, sono indicati:
− condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (come, ad esempio, tracciamenti, operazioni di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
− aree, locali, ubicazioni e capacità di cave e discariche concesse, comunque, a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
− dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che, salvo il caso di consegna parziale di cui al successivo comma 8 del presente articolo, non sussistono ostacoli all’avvio e prosecuzione dei lavori.
16.4
Dalla data indicata in tale verbale decorrono tutti i termini fissati dal Contratto per l’esecuzione dei lavori.
16.5
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.
16.6
Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa del Committente, l’Appaltatore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zero virgola cinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro; 0,2% (zero virgola due per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro.
Nell’ipotesi in cui tra i compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara, depurato del ribasso offerto; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dal Committente.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Salvo quanto previsto dal precedente periodo, nessuna altra somma per indennizzo, compenso o a qualsiasi altro titolo, può essere riconosciuta all’Appaltatore.
Nel caso di accoglimento da parte del Committente dell’istanza di recesso, l’Appaltatore è tenuto a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, debitamente quantificati, entro sessanta giorni dalla data in cui il Committente ha comunicato all’Appaltatore medesimo l’accoglimento dell’istanza di recesso.
Nel caso in cui l’istanza di recesso non sia accolta, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna, da confermare, debitamente quantificata, sul registro di contabilità e sugli ulteriori documenti di cui al successivo art. 40 delle presenti Condizioni Generali.
16.7
Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l’Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.
16.8
Il Contratto può stabilire - quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda - che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per l’esecuzione dei lavori separatamente consegnati.
Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, è in ogni caso facoltà del Committente disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale è quella dell’ultimo verbale di consegna, salva diversa previsione contrattuale.
16.9
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un cronoprogramma che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal cronoprogramma, qualora permangano le cause di indisponibilità,
si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori di cui agli art. 28 e 29 delle presenti Condizioni Generali.
16.10
Nei casi di urgenza, ove, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, l’esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese, nell’ipotesi in cui il Contratto non venga stipulato.
16.11
L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio delle aree, comunque interessate dall’esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore.
16.12
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore congiuntamente all’esecuzione dei lavori anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione entro il termine previsto nel Contratto.
Il Committente comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, giorno, ora e luogo in cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Il termine fissato nel Contratto per l’ultimazione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nel verbale di cui al presente comma.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna delle prestazioni relative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Committente, questo ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il termine contrattualmente stabilito, per fatto o colpa del Committente, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione: 1% (un per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000
(unmilionecinquecentquarantanoveomila) Euro; 0,2% (zerovirgoladue per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle prestazioni, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna delle prestazioni relative all’attività di progettazione.
Ai fini della presente disposizione, la produzione media giornaliera coincide con l’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione, diviso i giorni contrattualmente stabiliti per l’ultimazione di dette attività.
Nell’ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Committente tiene conto delle attività svolte per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il Contratto non venga stipulato.
Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore
17.1
L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro.
17.2
Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.
17.3
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
17.4
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
17.5
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
17.6
E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli
vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.
17.7
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.
17.8
L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
17.9
L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente.
17.10
Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati.
17.11
In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.
Articolo 18 Custodia dei cantieri
L’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite nel Contratto o nel Capitolato tecnico.
Articolo 19 Cronoprogramma
19.1
L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.
19.2
Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.
19.3
Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
19.4
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento.
L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma.
Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Articolo 20
Prescrizioni in tema di progettazione
20.1
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva dei lavori, quest’ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel Contratto, a sottoporre in triplice copia gli elaborati progettuali all’approvazione del Committente.
20.2
Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli di stabilità delle singole strutture e delle opere nel loro complesso, nonché gli elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti (disegni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel Contratto.
20.3
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle condizioni stabilite in Contratto, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità di cui al successivo art. 37.
20.4
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilito in Contratto, è da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progetto definitivo.
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine di centottanta giorni previsto per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui disegni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, sugli schemi, tabelle e la introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal Committente, non possono costituire titolo alcuno per l’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né possono, sotto alcun profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano derivare, permanendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
20.5
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilita nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal comma 1 del successivo art. 26.
20.6
Qualora il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, è facoltà del Committente disporre la risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore.
A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo: che sia stato predisposto sulla base di una inadeguata valutazione dello stato di fatto, ovvero in violazione delle norme di diligenza in cui sia carente o erroneamente identificata la normativa tecnica vincolante per la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, risultanti da prova scritta.
In qualsiasi altra ipotesi di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal Contratto ed all’Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute per la formalizzazione del Contratto e per la progettazione esecutiva redatta dallo stesso Appaltatore, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente), senza che l’Appaltatore stesso possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento danni.
Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà del Committente.
Il progetto esecutivo e quello definitivo (eventualmente) presentato in sede di gara sono soggetti, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Articolo 21
Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori
21.1
Ferma restando l’autonomia e l’esclusiva responsabilità del Committente per la corretta esecuzione delle procedure finalizzate all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati e propedeutiche all’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, l’Appaltatore deve procedere a propria cura e spese ad effettuare ogni attività diretta alla acquisizione di tutti i permessi occorrenti all’Appaltatore medesimo per l’esecuzione dei lavori.
Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto dell’appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al riguardo, sono impartite. Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa
– in quanto già ricomprese nell’importo contrattuale - tutte le operazioni ed attività finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazione planovolumetrica delle opere oggetto dell’appalto sulle aree.
21.2
Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza che ciò esima l’Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell’esattezza degli stessi. Resta,
pertanto, a carico dell’Appaltatore l’obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza di imperfezioni del tracciamento.
21.3
Al termine dei lavori l’Appaltatore deve consegnare, a richiesta del Committente, tutto il materiale relativo ai tracciati oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.
Articolo 22
Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali
22.1
Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto.
22.2
L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
22.3
Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal Committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
22.4
I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si
uniformi a tali disposizioni, il Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all’Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
22.5
L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
22.6
Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell’opera.
22.7
Salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.
E’, tuttavia, facoltà dell’Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in Contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in Contratto. L’utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il Committente.
Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere.
Qualora l’Appaltatore abbia, di sua iniziativa e con l’acquiescenza del Committente, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
22.8
Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Committente, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
22.9
Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l’impiego, l’esito delle prove necessarie.
Articolo 23 Coefficiente di qualità
Nell’ipotesi in cui tali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in Contratto, il Committente opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.
Articolo 24 Lavori di complemento
24.1
Fatte salve diverse previsioni della normativa vigente, le opere non previste nel Contratto ma che siano di complemento a quelle oggetto dell’appalto sono disciplinate per quanto riguarda i presupposti e le modalità di esecuzione dagli articoli 36, 37 e 38 delle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle disposizioni dalle stesse richiamate.
Articolo 25
Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata
25.1
Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell’appalto, sono eseguite direttamente dal Committente, in base al piano particellare di esproprio allegato agli elaborati progettuali; il Committente esegue le occupazioni di urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempi coerenti con il cronoprogramma.
In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all’Appaltatore aree oltre quelle strettamente interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare di esproprio.
25.2
Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.
Articolo 26
Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità.
Proroghe dei termini e premi di accelerazione
26.1
Il Contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori e la misura della penale alla quale l’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge o di Contratto, è soggetto in caso di ritardo. Detto termine, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 16, delle presenti Condizioni Generali, decorre dalla data indicata nel verbale di consegna.
Fermo restando quanto disposto all’art. 19 per l’inosservanza dei termini parziali, la misura giornaliera delle penali deve essere compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso. In difetto di indicazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille). In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà per il Committente di agire per
ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto.
Ove ritenuto opportuno per ragioni legate alla rilevanza dei lavori da eseguire, anche in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l’entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente comma, così come può essere stabilita una limitazione alla risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dal Committente in misura non inferiore al valore del Contratto.
Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell’esecuzione dei lavori di eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma. Qualora, l’entità del ritardo maturato determini un importo della penale superiore all’ammontare massimo di cui al presente comma, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori è in facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi del successivo art. 60 delle presenti Condizioni Generali.
Qualora la esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, il Contratto definisce le modalità di applicazione delle penali per eventuali ritardi in cui sia incorso l’Appaltatore rispetto ai termini di una o più di tali parti, da calcolare sui rispettivi importi.
Le penali sono applicate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
Il Committente può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore:
a) nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all’Appaltatore medesimo;
b) nel caso in cui l’importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito dal Committente e all’interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.
26.2
Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l’Appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.
26.3
Il Contratto può anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a verbalizzare in contraddittorio l’ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto dal successivo art. 27.
26.4
L’Appaltatore, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative
domande siano pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia concessa, l’Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori.
26.5
Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore
Articolo 28 Sospensione dei lavori
28.1
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di
sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.
28.2
dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
28.3
28.4
La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
28.5
Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
28.6
Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali.
28.7
a) dello stato di avanzamento dei lavori;
b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;
28.8
28.9
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma.
28.10
Articolo 29 Sospensioni illegittime
29.1
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 28, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali.
29.2
Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Articolo 30
Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni
30.1
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare
all’Appaltatore e ai suoi dipendenti ovvero a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.
30.2
30.3
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
30.4
L’Appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori,
per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all’Appaltatore stesso.
30.5
A tal fine, prima dell’inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l’Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal Committente.
30.6
30.7
30.8
Articolo 31
Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico
31.1
Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
31.2
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.
31.3
L’Appaltatore dà immediato avviso al Committente che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi alle disposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori.
Articolo 32
Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente
32.1
In corso di esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere ai sensi dell’art. 55, l’Appaltatore deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente l’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti.
32.2
L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazione relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente.
32.3
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.
Articolo 33
Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro
33.1
I controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
33.2
Il Committente, qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 60.
Articolo 34 Prescrizioni del Committente
Il Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria per l’esecuzione dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del successivo art. 36, varianti o addizioni al progetto.
Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore
35.1
L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
35.2
L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
35.3
Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.
35.4
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
35.5
Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel
conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali.
35.6
Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
35.7
Articolo 36 Modifiche del Contratto
36.1
Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38.1. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.
36.2
36.3
Qualora le variazioni o addizioni eseguite dall’Appaltatore di sua iniziativa risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può, tuttavia, disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.4
Non costituiscono modifiche al Contratto, e non richiedono pertanto la preventiva
autorizzazione del Responsabile dell’esecuzione dei lavori, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto.
Articolo 37 Nuovi prezzi
37.1
Qualora le modifiche del Contratto rendano necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto, o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali, salvo diversa previsione contrattuale, sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dai prezziari utilizzati dal Committente e richiamati nel Contratto;
Gli oneri della sicurezza relativi ai nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali vengono stimati in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere, detratti gli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta.
37.2
Nell’ipotesi di cui al successivo art. 38.1, il Direttore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35.
Articolo 38
Aumento o diminuzione dei lavori appaltati
38.1
Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, il Committente ha la facoltà di imporne l’esecuzione, con apposito ordine del Direttore dei lavori, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.
37. L’ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
38.2
all’Appaltatore un atto aggiuntivo al Contratto, contenente gli estremi dell’autorizzazione del Responsabile dell’esecuzione dei lavori, l’indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni, anche economiche, e i termini di esecuzione.
In tal caso, l’Appaltatore può sottoscrivere l’atto aggiuntivo, ovvero recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali. A tal fine, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale, o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intende recedere dal Contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni. In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.
38.3
Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi le proprie determinazioni entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
38.4
38.5
Ai fini del presente articolo, l’importo dell’appalto è formato dal corrispettivo contrattuale, aumentato di quello relativo a modifiche già intervenute nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
38.6
Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni.
Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del Contratto, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del comma 1 del presente articolo.
38.7
Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora l’ordine di cui al comma 1 del presente articolo comporti, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento e ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale, variazioni tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto a quest’ultimo un equo compenso come voce addizionale del corrispettivo. L’incremento del corrispettivo derivante dal riconoscimento dell’equo compenso non può in ogni caso superare il limite di un quinto dell’importo del Contratto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
38.8
38.9
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’Appaltatore e la modifica del Contratto, in conformità alle previsioni del Codice, sia finalizzata ad ovviare ad errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a totale carico di quest’ultimo l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattualmente previsti e gli ulteriori danni subiti dal Committente.
38.10
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterati tempo di esecuzione e condizioni di sicurezza dei lavoratori.
risarcimenti, indennizzi o compensi per le attività eventualmente svolte e legate alla proposta formulata.
Articolo 39
Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto, cottimo e subcontratti
39.1
39.2
Fermo restando il divieto, in capo all’Appaltatore, di cessione del Contratto a pena di nullità, l’Appaltatore stesso può avvalersi di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, previa autorizzazione del Committente, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa che regola la materia applicabile al Contratto ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dal Contratto medesimo. L’Appaltatore è
obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. E’ inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell’art. 136 del Codice.
39.3
39.4
provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
39.5
39.6
Committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza e coordinamento.
39.7
del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.
39.8
39.9
CAPO IV CONTABILITÀ DEI LAVORI
Articolo 40 Documenti di contabilità
40.1
I documenti di contabilità per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvo che il Contratto non ne disponga di ulteriori, sono i seguenti:
- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- gli stati degli avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d’acconto;
- il conto finale.
40.2
Per i lavori di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
Articolo 41 Giornale dei lavori
41.1
Il Direttore dei lavori ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale dei lavori su cui annotano giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati dall’impresa.
41.2
Inoltre, si fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.
41.3
Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini di servizio e le prescrizioni del Direttore dei lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.
41.4
Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione.
Articolo 42
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
42.1
La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle misure.
42.2
Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia succintamente:
- il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione riportata nel Contratto;
- la parte di lavoro eseguita e il posto.
42.3
La colonna delle annotazioni contiene:
- le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
- le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a dimostrare chiaramente la forma e il modo di esecuzione.
42.4
I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti e dall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almeno quindicinale.
42.5
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o i suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore.
42.6
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell’ipotesi in cui sia determinato parte a corpo e parte a misura, per la sola parte a misura, l’Appaltatore deve tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che, continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione.
42.7
Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate, l’Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente.
42.8
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato speciale d’appalto, che sia stata eseguita.
In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione è riportata distintamente nel registro di contabilità.
Articolo 43 Registro di contabilità
43.1
Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure.
Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori.
In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità.
Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.
43.2
All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all’art. 35.
Articolo 44
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti
44.1
44.2
44.3
Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro.
44.4
Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore.
44.5
Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi
possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale.
44.6
Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.
44.7
Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
44.8
44.9
Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza