Conto finale dei lavori Clausole campione

Conto finale dei lavori. 1. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
Conto finale dei lavori. 1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.
Conto finale dei lavori. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale con la relativa relazione di accompagnamento descrittiva dell’andamento dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rap- presentante legale, e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento. Nel caso di apposizione di “Riserve” ovvero di domande di maggiori importi avanzate dall’Appaltatore e confermate nel conto finale, il Responsabile del Procedimento, redige una propria relazione riservata, esprimendo parere motivato sulla fondatezza o meno delle domande dell’Appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario. Ai sensi dell’Art. 141 del D. X.xx 163/2006, il collaudo di lavori di importo inferiore a 500.000 €uro, è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori. Le operazioni di accertamento della Regolare Esecuzione, dovranno concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altre sì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di accertamento della Regolare Esecuzio- ne. Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, deve essere ef- fettuato non oltre il novantesimo giorno decorrente dalla data di emissione del certifica- to di Regolare Esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’Art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto ap- paltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere defini- tivo.
Conto finale dei lavori. 99 CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE 101
Conto finale dei lavori. 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
Conto finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2001 (Regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006 - il Conto Finale dei lavori sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.
Conto finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018 il Conto Finale delle attivitàattivitàsarà redatto dal direttore del servizio a seguito della acquisizione da parte del Genio Militare del relativo Collaudo sulle aree bonificate.
Conto finale dei lavori. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.
Conto finale dei lavori. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile dei Lavori
Conto finale dei lavori. 29 ART.19 COLLAUDO DEI LAVORI 29 ART.20 PRESA DI POSSESSO DELL’OPERA 30 ART.21 CONTROVERSIE 30 ART.22 RITARDO NEI PAGAMENTI. 31