Conto finale dei lavori Clausole campione

Conto finale dei lavori. 1. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio applicativi impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
Conto finale dei lavori. 47.1 Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni. 47.2 Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve. Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all’art. 35, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti. 47.3 In ogni caso, si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla stretta vicinanza dell’esercizio ferroviario, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall’esecuzione eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori.
Conto finale dei lavori. 1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG. 2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 201 RG.
Conto finale dei lavori. 6.1 Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vi- cende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio applicativi impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 6.2 Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a pren- dere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 6.3 L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo di- verse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia in- tervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice degli appalti pubblici, eventualmente ag- giornandone l'importo. 6.4 Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Conto finale dei lavori. 99 CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE 101
Conto finale dei lavori. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale con la relativa relazione di accompagnamento descrittiva dell’andamento dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rap- presentante legale, e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento. Nel caso di apposizione di “Riserve” ovvero di domande di maggiori importi avanzate dall’Appaltatore e confermate nel conto finale, il Responsabile del Procedimento, redige una propria relazione riservata, esprimendo parere motivato sulla fondatezza o meno delle domande dell’Appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario.
Conto finale dei lavori. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile dei Lavori 2. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della penultima rata prima del saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato da parte del Responsabile dei Lavori 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile dei Lavori, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale che verrà trasmessa alla Commissione di Collaudo per richiedere il collaudo tecnico amministrativo dell’opera. 4. Lo stato finale dei lavori è pagato alla stregua di uno stato di avanzamento lavori. Alla presentazione della fattura relativa al conto finale, l’appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria pari all’importo del conto finale stesso ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
Conto finale dei lavori. 1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento. 2. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.
Conto finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2001 (Regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006 - disposizione ancora in vigore ed applicabile per espressa volontà contrattuale) il Conto Finale dei lavori sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.
Conto finale dei lavori. Il Conto (o Stato) Finale dei Lavori veniva redatto in data 30 dicembre 2010, per un importo complessivo di € 539.841.440,24 distinto secondo le seguenti attività e prestazioni: ⮚ Per lavori e attività compensati a corpo € 435.216.144,92 ⮚ Per lavori e attività compensate a misura € 97.553.328,41 ⮚ Per prove di laboratorio e verifiche dei lavori ⮚ Totale delle attività e prestazioni erogate dal C.G. € 539.841.440,24 da cui, detratti: ✓ i 26 certificati di acconto emessi, per l’importo di: € 506.923.368,72 ✓ la trattenuta operata dall’YYYY nel certificato n° 23 , di: € 1.757.065,00 ✓ per il complessivo importo (in detrazione) di: € 508.780.433,72 risultava un credito residuo, del Contraente Generale, di complessivi € 31.161.006,52 oltre IVA.