Corrispettivo dell’appalto e pagamenti Clausole campione

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo del Contratto è, di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori son...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 44.1 Il corrispettivo del Contratto è, di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione del Contratto. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ..
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 93 Articolo 45 Termini di pagamento. Recupero di crediti e compensazioni 97 Articolo 46 Conto prefinale 99
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Il corrispettivo che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante sconto percentuale unico sugli importi a base di gara oltre agli oneri della sicurezza sui quali non è praticabile lo sconto. I prezzi a base di gara sono i seguenti:  Euro 16.900,00/anno per la pulizia della Sede aziendale sita in Via S.P. Lecce Vernole Km 1,5 – Lecce;  Euro 5.100,00/anno per la pulizia della Sede aziendale sita in Via Ribezzo – Lecce;  Euro 7.600,00/anno per la pulizia della Sede direzione filoviaria sita in Via Perulli - Lecce;  Euro 8.800,00/anno per la pulizia del City Terminal sito in Viale Porta d’Europa - Lecce;  Euro 8,00 per la pulizia di ciascun autobus/filobus;  Euro 17,00 quale tariffa oraria per prestazioni straordinarie di cui all’art. 36 del Capitolato speciale;  oltre Euro 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto per la pulizia degli immobili e degli autobus/filobus; Si stima un valore complessivo dell’appalto, nei due anni di affidamento del servizio, di Euro 220.000,00 oltre Euro 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto per la pulizia degli immobili e degli autobus/filobus. I prezzi indicati sono esclusi IVA. I prezzi suddetti al netto dello sconto percentuale unico offerto in sede di gara dalla ditta, al netto di IVA, si intendono remunerativi di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente capitolato. Il prezzo per il servizio di pulizia relativo agli immobili sarà pagato a corpo. Il prezzo per la pulizia degli autobus/filobus sarà pagato a misura in base ai mezzi effettivamente puliti. La contabilità delle prestazioni sarà redatta bimestralmente secondo quanto indicato nel presente capitolato. La ditta appaltatrice dovrà produrre bimestralmente il rendiconto delle prestazioni effettuate da ciascun operatore. Al rendiconto dovrà essere obbligatoriamente allegata una puntuale reportistica, anche su idoneo supporto informatico, degli interventi ordinari e straordinari svolti nei mesi di riferimento e distinti per i singoli immobili ovvero per autobus/filobus. Il Direttore dell’Esecuzione previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni apporrà all’anzidetto rendiconto il visto di regolare esecuzione in corso del servizio. Successivamente al visto del Direttore dell’Esecuzione, e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione del rendiconto bimestrale, il RUP provved...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore sull’importo a base di gara, resta fisso ed invariabile ed ammonta a € , IVA esclusa ( ), di cui € + IVA ( ) rappresenta l’importo per l’esecuzione delle prestazioni descritte in contratto e € + IVA ( ) per il costo della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, come descritti nel DUVRI allegato al presente contratto sotto la lettera “ ” per farne parte integrante e sostanziale. 2. La fattura verrà emessa dall‘Appaltatore a fronte della fornitura oggetto del presente contratto e relativa posa in opera, chiavi in mano, e dovrà essere intestata all’ARPAS, xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXXX. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e il numero del relativo CIG. 3. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di emissione di Attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al presente contratto, acceso presso l’Istituto di credito c/c n°
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Il corrispettivo che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante sconto percentuale sull'importo a base di gara oltre agli oneri della sicurezza sui quali non è praticabile lo sconto. La base di gara dell'appalto ammonta a Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) IVA esclusa, per il triennio. Il costo relativo alla sicurezza è stimato in Euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta. In caso di rinnovo l'importo ammonta ad Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00.) IVA esclusa, per ogni anno. Il costo relativo alla sicurezza è stimato ad Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) IVA esclusa, per ogni anno, non soggetti a ribasso d'asta. Il canone mensile, al netto di IVA, si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente capitolato e nel progetto-offerta presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta. Alla fattura andrà accluso il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate da ciascun operatore, debitamente vistato dalla RSA a riscontro del servizio effettivamente reso. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta. Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel presente capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto. Viene espressamente stabilito che la stazione appaltante potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese. Inoltre verrà detratto l'eventuale importo delle pene pecuniarie applicate per inadempienza. In caso di associazione di imprese la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dalla mandataria. Il domicilio bancario su cui effettuare il pagamento sarà comunicato a cura dell'Appaltatore. I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stato avanzamento del servizio a cura del Direttore dell’esecuzione; successivamente il Responsabile del Procedimento provvederà all’emissione del certificato di pagamento; dopo l’emissione del certificato di pagamento la ditta appaltatrice potrà presentare regolare fattura, che sarà saldata entro 90 giorni. Ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni de...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Art. 45 Ritardi nei pagamenti;
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicatrice avrà diritto all’importo a misura del servizio (espresso in €uro/tonn) che sarà pari al prezzo a base d’asta, decurtato il ribasso offerto in sede di gara. A cadenza mensile, l’Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti conferiti dalla Stazione appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di appalto e dagli allegati scontrini di pesa di cui all'art. 7 del presente CSA. Nella fattura stessa saranno indicati i dati caratterizzanti ciascun conferimento (data, ora, estremi docu - mento, totale conferito, targa automezzo, ecc.) I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso preso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L’Appaltatore si impegna a comunicare al committente, Comune di Afragola (NA), entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dato il particolare oggetto, servizio di trattamento rifiuti, ed i particolari adempimenti da effettuare ai fini della verifica della prestazione, i pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o po- stale su conto dedicato (L. n.136/10 e s.m.i.), a trenta (30) giorni dalla: - (i) ricezione della fattura dell’appaltatore all'ufficio dell'Ente e subordinatamente: - (ii) all’acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’appaltatore regolare; - (iii) all’accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimen- to, della prestazione effettuata (Certificato di Avvenuta Prestazione - come meglio specificato di seguito), in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; - (iv) insussistenza inadempimenti ex art. 48 BIS DPR 602/73 (c.d. verifica inadempimenti). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, le fatture devono riportare la ritenuta dello 0,50 per cento trattenuta dall’Ente : << 5 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una rite- La presentazione di fatture non conformi...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

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  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.