CAPITOLATO DI CONCESSIONE PLURIENNALE DELL’ALPE “LEGNONE”
Allegato C al contratto di
Unità Organizzativa Programmazione, Servizi generali, Sviluppo Territoriale Lombardia Ovest
CAPITOLATO DI CONCESSIONE PLURIENNALE DELL’ALPE “LEGNONE”
Comune di Delebio (SO) - Foresta di Lombardia “Val Lesina”
Premessa
Il presente capitolato è parte integrante del contratto di concessione stipulato in data
…………………. tra ERSAF e l’Azienda Agricola …………………….. C.F.:
…………………………. e P. IVA ……………… con sede in Via
…………………………………………. e disciplina l’utilizzo dell’Alpe di “LEGNONE”, di proprietà della Regione Lombardia ubicato nel Comune di Delebio (SO) nella Foresta di Lombardia “Val Lesina” dalla data di sottoscrizione del contratto all’l 11 novembre 2024.
La consistenza del compendio di proprietà regionale oggetto di concessione è dettagliatamente descritto nel contratto e nel verbale di consegna.
Art.1) CONSEGNA E RICONSEGNA
All'inizio della concessione, così come alla scadenza della stessa, a cura dell’ERSAF, ed in contraddittorio con il concessionario, sarà redatto rispettivamente un verbale di consegna ed un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà della Regione Lombardia, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato. In sede di consegna, d’intesa con il concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie e le relative penalità previste dall’art. 10.
Ad integrazione dei divieti già previsti dal capitolato, per esigenze di sicurezza o gestionali in occasione della consegna potranno essere stabiliti nuovi divieti, applicando per gli stessi una sanzione da € 100,00 a 200,00 cadauno. In tale sede potranno altresì essere meglio definite le manutenzioni ordinarie a carico del concessionario, quantificando il loro costo nel caso che per inadempienza ERSAF dovesse sostituirsi al concessionario nella loro esecuzione.
Ogni anno, all’inizio e alla fine della monticazione, a cura del personale dell’ERSAF, d’intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali. L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, comporterà l’applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.
In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.
E' escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'ERSAF e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea da ERSAF.
Art.2) DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO
Il periodo di monticazione potrà cominciare il 15 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 settembre.
Il carico ottimale previsto per l'alpe e rapportate a 90 giorni di pascolo è di 50 U.B.A. o paghe così determinabili:
- Vacche da latte, vacche asciutte, manze, tori, cavalli = 1 U.B.A
- Manzetta o vitella (fino alla prima rotta) = ½ U.B.A
- Vitellame 1/3 di U.B.A
- Ovini e caprini 1/6 U.B.A
Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF.
Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5 % (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) e salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell’autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.
L'ERSAF si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno.
Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'ERSAF potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Art. 3) - MANUTENZIONI
Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi.
In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati; la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti e delle loro munizioni, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e, comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il ripristino delle funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelli straordinari.
L'ERSAF ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto.
Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna e nel piano di pascolo che verrà predisposto a cura del concessionario.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'ERSAF, un’insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall’ERSAF, disposizioni da intendersi come tassative.
L’ERSAF si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario. Qualora ciò non avvenga l'ERSAF potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all’incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
In ogni caso verrà applicata la penalità prevista dall’articolo 10.
L’ERSAF, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell’art. 1584 del C.C.
Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra l’ERSAF e concessionario.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all’Amministrazione in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d’assicurare l’ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.
Art. 4) – MIGLIORIE
L'ERSAF ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con lettera con almeno 15 giorni di anticipo. A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di concessione dell’alpe. L’incremento o la diminuzione del canone non potrà comunque superare l’importo dello 0,5% del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati.
Il concessionario dovrà richiedere all’ERSAF l’autorizzazione per l’eventuale domanda di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento e adeguamento sui fabbricati e nel pascolo, o per l’acquisto di dispositivi antipredazione, ed informare l’ERSAF del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l’ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per l’ERSAF ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.
Tutte le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ERSAF che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato con XXXXX.
Al termine della concessione non è dovuto dal concedente alcun indennizzo o compenso al concessionario ne a titolo di avviamento ne a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell’atto autorizzativo delle migliorie stesse.
In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione nel corso della concessione, il concessionario a semplice richiesta dell’ERSAF, avrà l’obbligo del ripristino a proprie spese.
Art. 5) RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE
Il canone potrà essere ridotto ogni anno fino ad un massimo del 25% dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte del concessionario di specifici obiettivi di qualità, che esulano da quanto previsto dalla proposta di gestione presentata in sede di gara.
Tali obiettivi potranno essere proposti annualmente dal concessionario entro il 30 giugno di ogni anno mediante comunicazione scritta a ERSAF.
ERSAF d’intesa con il concessionario e dopo una valutazione degli obiettivi determinerà la % di riduzione congrua.
A titolo puramente esemplificativo saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:
- L’adesione volontaria a sistemi di certificazione della qualità e all’utilizzo del sistema di etichettatura “Prodotto di Montagna” in accordo con le specifiche iniziative promosse da ERSAF;
- l'uso dei fabbricati di malga rientrante nell'ambito delle attività di valorizzazione dell'alpeggio e del turismo ambientale estivo ed invernale allo scopo di promuovere la valorizzazione del territorio;
- la promozione della multifunzionalità dello spazio alpestre mediante la realizzazione di eventi e di iniziative eco-turistiche, didattico ambientali, ricreative, rivolte in particolare al mondo della scuola e con il coinvolgimento delle realtà locali;
- lo sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione della attività svolta nella malga/alpeggio (sito internet, pubblicazioni a stampa, gadget ecc)
- lo sviluppo di azioni di marketing territoriale;
- iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc…)
- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nelle gestioni dell'alpeggio anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- la partecipazione ad attività di formazione del personale d’xxxx;
- la realizzazione d’interventi di valorizzazione del pascolo e di manutenzione e salvaguardia e presidio ambientale;
- l’incremento di carico ottimale a seguito di ampliamento della superficie pascoliva derivante da miglioramenti ambientali documentati;
- la definizione di un piano di gestione pluriennale del pascolo (nei casi in cui non sia obbligatorio);
- la manutenzione straordinaria delle infrastrutture d’alpe: strada, mulattiere, fabbricati, pozze;
- l’adesione ad associazioni per la valorizzazione e promozione degli alpeggi;
- lo sviluppo di patti od accordi con associazioni di consumatori che impegnano il concessionario a rispettare e praticare i principi della sicurezza alimentare e della buona gestione ambientale;
- lo sviluppo d’iniziative per la promozione della filiera corta;
- il ricorso a manodopera occasionale scelta tra studenti di scuole od università del settore agro- ambientale nel rispetto delle vigenti normative sul lavoro;
- la richiesta di finanziamenti per il miglioramento delle strutture d’alpe (fabbricati e viabilità);
- la promozione d’informazioni sulle attività dell’ERSAF e sulla foresta demaniale regionale in cui l’alpeggio è inserito;
- lo sviluppo di forme e modalità di integrazione e sinergia con le comunità locali;
- l’attivazione di partenariato con Consorzi di Tutela, GAL, Associazioni (Slow Food, Strade del Vino, Strade dei Sapori, Legambiente, ecc);
- coinvolgimento di operatori turistici e culturali in iniziative finalizzate a promuovere l’attività d’alpeggio;
- l’adesione volontaria a sistemi di certificazione della qualità
- l’utilizzo volontario di dispositivi per la protezione del bestiame da attacchi predatori.
Previa autorizzazione dell’ERSAF il concessionario potrà provvedere all’acquisto di eventuali dotazioni o ad effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale della attività d’alpeggio, portando il costo al netto di IVA in detrazione dal canone, per un importo annuo non superiore al 50% del canone di aggiudicazione.
Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in proprietà dell’ERSAF.
Entro il 30 settembre di ogni anno a pena l’esclusione dei benefici di riduzione, il concessionario dovrà inoltrare a ERSAF una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all’acquisto dotazioni ed eventuali interventi manutentori straordinari concordati.
Art. 6) – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La gestione dell’alpeggio dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica.
Il concessionario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.
È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lg. 81/2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’ERSAF si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.
Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente all'ERSAF.
Durante il periodo di concessione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant’altro, il concessionario deve avvisare immediatamente l’ERSAF ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
La Foresta Regionale in cui sono inseriti i mappali e i fabbricati oggetto di concessione, è certificata secondo gli schemi FSC e PEFC. Tutte le operazioni che vengono eseguite sulla proprietà certificata dovranno uniformarsi ai requisiti imposti dal sistema, con particolare riferimento al
rispetto della normativa di settore e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario ed i suoi collaboratori sono tenuti a prendere atto del riconoscimento ottenuto da ERSAF e ad uniformarsi ai comportamenti richiesti.
Il concessionario s’impegna all’utilizzo dei dispositivi antipredazione eventualmente forniti da ERSAF per la difesa del bestiame, provvedendo a relazionare periodicamente in merito ai risultati conseguiti.
Il concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’ERSAF per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ERSAF, riportare il logo ERSAF e delle Foreste di Lombardia ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà della Regione Lombardia e gestiti dall’ERSAF.
Il concessionario dovrà inoltre essere sempre disponibile a dare all’ERSAF informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti.
Il concessionario terrà aggiornato il “Registro d’alpeggio” fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il “Registro d’alpeggio” dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale Ersaf o di qualunque organo ufficiale di vigilanza; entro il 30 settembre di ogni anno andrà inviata all’ERSAF l’apposita scheda statistica annuale
Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti di ERSAF nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.
Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per l’uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario.
Art. 7) ONERI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO
a) Nella monticazione del bestiame, oltre a quello di proprietà del concessionario, dovrà essere favorito il bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del Comune in cui è ubicato l’alpeggio o in subordine quello proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana.
b) La transumanza dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui.
c) Il conduttore dovrà comunicare all’ERSAF prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di de monticazione nonché i nominativi, il numero e l'età dei collaboratori presenti in alpe specificando il relativo rapporto contrattuale in essere.
d) Il personale addetto alle attività casearie, in conformità al R. CE 852/04 dovrà essere in possesso di formazione igienico sanitaria sostitutiva del libretto sanitario.
e) Ove possibile andrà praticata la mungitura meccanica con sistemi mobili autotrasportati evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette.
f) L'intero ciclo di lavorazione del latte e di prodotti derivati (crema di latte, burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita secondo le regole dell’arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e nel rispetto delle norme igienico sanitarie
applicate agli alpeggi comunque applicando sempre il metodo dell’HACCP.; per la produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.
g) Ai fini del conseguimento di produzioni di elevata qualità l’utilizzo di innesti per la caseificazione deve essere limitato a quelli naturali autoprodotti; s’intende escluso qualsiasi impiego di sostanze antibiotiche e conservanti (tranne il sale)
h) I formaggi prodotti presso l'alpe dovranno essere tutti appositamente identificati con il codice CE che identifica univocamente il laboratorio di produzione autorizzato dall'ASL presso la baita di Panzone. ERSAF si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienici sanitari, qualora lo ritenesse opportuno.
i) I prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione).
j) I locali destinati al deposito e alla lavorazione del latte dovranno essere puliti giornalmente adottando tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori condizioni igienico-sanitarie.
k) Il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20.07.07 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
l) Il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell’erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.
m) Tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all’impiego di diverse tipologie di animali (bovini, caprini, ovini ed equini), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del pascolo stesso.
n) Gli ovini ed i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate.
o) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati.
p) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino.
q) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione ed, eventualmente, per la protezione del bestiame, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame e alla guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre gestiti al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.
r) La presenza di recinzioni elettrificate antipredazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli forniti da ERSAF e posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.
s) Il concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.
t) La legna occorrente ai bisogni dell'alpeggio potrà essere raccolta nel bosco demaniale previa autorizzazione dell'ERSAF.
u) In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
- effettuare la manutenzione ordinaria del tratto di strada insistente sulla parte demaniale, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo la pulizia delle opere d’arte finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche, la ricarica del fondo con ghiaia e pietrisco, ecc;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata compreso e di tutte le infrastrutture date in gestione;
- effettuare la manutenzione periodica (almeno stagionale) di: stufe a legna e focolari, compreso la pulizia delle canne fumarie, impianti fotovoltaici e di potabilizzazione compresa la sostituzione della lampada di debatterizzazione;
- effettuare a fine stagione d’alpeggio lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulitura di pozzetti di scarico, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro;
- effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei grassi ed attorno ai fabbricati;
- gestione esclusiva dell’acquedotto, teleferica e della centralina idroelettrica comprensiva di ogni intervento manutentorio previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo si ricordano la pulizia delle vasche di accumulo e di captazione delle acque, la pulizia dei augelli della turbina, il rinfranco delle viti/bulloni, la sostituzione di fusibili, le verifiche periodiche delle funi, la verniciatura di ponti e/o cavalletti e di ogni parte relativa alla teleferica);
- arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione;
-pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso per un raggio di almeno 15 m.;
- provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale dell'ERSAF ed in genere nelle zone più magre;
- provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve;
- riportare a valle i rifiuti non biodegradabili affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
-mantenere l’ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica.
- mantenere in efficienza eventuali dispositivi antipredazione ricevuti in comodato d’uso gratuito.
- garantire dove è possibile l’apprestamento di un locale adeguato per la sosta e il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno e dotato di sufficiente legna di scorta
Rispetto delle norme sanitarie
Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
- dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;
- caricare bestiame provvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio;
Art. 8) DIVIETI
Durante il periodo della concessione, nello svolgimento della attività d’alpeggio è vietato:
1. l’utilizzo di mangimi ed integratori alimentari degli animali alpeggiati in misura superiore al 20% del fabbisogno energetico giornaliero
2. l’asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
3. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell’alpeggio;
4. il pascolo vagante;
5. qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell’Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
6. la mandratura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
7. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
8. l’ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti ad abitazione del personale, al deposito e alla lavorazione del latte;
9. depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
10. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati compreso le motoslitte
11. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in concessione, anche gratuitamente, senza autorizzazione dell’ERSAF;
12. esporre insegne o scritte all’esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto dall’ERSAF;
13. vendere prodotti agricoli di provenienza diversa da quella aziendale del conduttore
14. organizzare o collaborare a manifestazioni od attività nell'ambito del territorio demaniale che provochino disturbo, arrechino danni all’ambiente
15. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
Art. 9) ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico dell’Ente concedente i seguenti oneri:
a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del concessionario;
b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature del concessionario;
c) segnalare il perimetro dell’alpeggio, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome dell’alpeggio e l’avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
d) collaborare con il concessionario per la predisposizione del piano di pascolo pluriennale;
e) disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio della malga/alpeggio;
f) fornire, compatibilmente con le risorse disponibili derivanti da progetti regionali o europei, adeguati dispositivi antipredazione (recinti, dissuasori acustici, ecc), appositi cartelli d’informazione e comunicazione sui grandi predatori e le difficoltà della loro convivenza con la pastorizia, sulla presenza di cani da guardiania, sulle recinzioni antipredazione, nonché supporto tecnico e formativo per le modalità di corretta installazione e manutenzione di queste ultime.
Art 10) INADEMPIENZE, PENALITA’ E VALUTAZIONI
Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del contratto e del capitolato, il personale ERSAF addetto agli alpeggi, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'ERSAF
Articolo | Infrazione | Importo penalità |
Art .1 Contratto | Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore, | Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: € 62,00 x il n° dei punti assegnati all'impegno non adempiuto . |
Art.5 Contratto | Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, | Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5%, trattenuti dal deposito cauzionale |
Art.1 Capitolato | Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna | Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile di ERSAF |
Ar.2 del capitolato | U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 5% | € 10 (dieci/00) a U.B.A |
U.B.A. inferiori o pari al 50% del carico ottimale o mancata monticazione | Incameramento di parte o della totalità del deposito cauzionale | |
Art..3 Capitolato | Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture | € 200,00 (duecento/00); oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d’ufficio delle opere |
Art.4 Capitolato | Mancata richiesta all’ERSAF di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi | € 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell’ ottenimento. |
Art.6 Capitolato | Mancata richiesta di autorizzazione per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle,insegne e similari | € 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione; |
Comportamenti inadeguati in relazione al rispetto a quanto richiesto dalle certificazioni FSC e PEFC | € 100 (cento/00) | |
Registro d’alpeggio non aggiornato/ Mancanza del registro d’alpeggio | Da € 50 (cinquanta) a € 100 (cento) | |
Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario o omissione del logo di ERSAF | € 100 (cento/00) | |
Mancato invio della scheda statistica annuale | € 100 (cento/00) | |
Mancata segnalazione di danni a stabili ed attrezzature | € 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d’ufficio delle opere. | |
Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione | ||
Mancata esposizione del cartello riguardante gli impegni di manutenzione ambientale | € 100 (cento/00) |
Mancata attuazione degli impegni previsti dalla misura 214 az L. int.2 , salvo i casi di forza maggiore. | Restituzione di tutti i pagamenti agro ambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario. | |
Art. 7 Capitolato | Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell’alpeggio | Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d’ufficio delle opere. |
Art. 8 Capitolato | contravvenzione ai divieti | € 100 (cento) per infrazione |
La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per scritto ed il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediarvi dove possibile o per versare tramite apposito bollettino di Conto Corrente postale o Bonifico Bancario, il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione all’ERSAF.
Decorso infruttuosamente tale termine ERSAF potrà attingere al deposito cauzionale.
Il pagamento delle penalità consentirà di essere ammessi a successive concessioni di malghe/alpi di proprietà regionale.
In relazione al rispetto del contratto e del capitolato, a fine concessione ERSAF rilascerà la Certificazione d’alpeggio” riportante le valutazioni annuali conseguite, determinate secondo la seguente tabella di calcolo:
C) Concessioni con capitolato con obiettivi di qualità e impegni gestionali | ||||
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Punti in dotazione per la buona conduzione |
| punti | 90 | |
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Detrazioni per inadempienze : per ogni 100 € di inadempienza | punti | -2 | ||
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Detrazioni per richiamo |
| punti | -0,5 | |
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Detrazioni per mancata attuazione obiettivi di qualità |
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(25 - punti conseguiti) = punti mancanti Per ogni punto mancante | punti | -0,5 | ||
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Detrazioni per mancata attuazione degli impegni gestionali |
| punti | -2 | |
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NB ) oltre tre inadempienze ulteriore detrazione per ogni inadempienza | punti | -0,5 | ||
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PUNTI AGGIUNTIVI PER LA QUALITà (min 0,2 MAX 10) da motivare adeguatamente e solo in assenza di penalità | ||||
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Proposta di gestione annuale - Qualità e completezza |
| punti | 0-2 | |
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Crediti formativi del Capomalga / collaboratori / dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica: 1 punto per ogni giornata di formazione, aggiornamento ecc ; 2 punti per presentazione di relazioni,interventi a convegni, seminari, corsi ecc ( in ogni caso da documentare ) | punti | 0- 6 | ||
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Qualità complessiva della gestione dell'alpe (con particolare riferimento alla attenzione ed alla cura nella gestione della proprietà in concessione, allo sviluppo della filiera corta,alle manutenzioni ambientali,agli aspetti igienico sanitari,alla introduzione di innovazioni gestionali, allo sviluppo di collaborazioni con il territorio) | punti | 0 - 4 | ||
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Qualità e completezza della relazione finale di gestione annuale | punti | 0-3 |
La certificazione costituirà titolo per l’azienda monticante per successive concessioni di alpeggi di proprietà regionale o nei casi negativi per la esclusione dalle future concessioni per un periodo di almeno 5 anni.
Per l’Ente proprietario Per il concessionario
Per il concessionario: rappresentante dell’Organizzazione Sindacale Milano lì …………