Manutenzioni. Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico dell’affittuario, garantendo in particolare le seguenti operazioni: ⮚ Pozza di abbeverata: durante la stagione pascoliva, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di funzionalità della pozza di abbeverata; in particolare: - durante il caricamento dell'alpe, si dovrà provvedere al posizionamento di una recinzione mobile che impedisca l'accesso diretto degli animali alla pozza, al fine di evitare il calpestio del fondo e la possibile rottura del telo impermeabilizzante; il bestiame non si potrà quindi abbeverare direttamente alla pozza ma tramite vasche temporanee alimentate con l’acqua della pozza; - dovrà essere mantenuta una corretta profilatura dei bordi della pozza, sistemando possibili scalzamenti del terreno che mettono in luce il telo impermeabilizzante; Ogni anno, dovrà inoltre essere verificato e segnalato al Parco lo stato di tenuta della pozza e il suo grado di interramento. ⮚ Cotico erboso: ogni anno, entro il termine della stagione d'alpeggio, dovrà essere effettuato il ripristino di eventuali erosioni o danneggiamenti della cotica erbosa dovuti alla pratica del pascolo o a negligenza nella gestione del bestiame. Il Parco ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione dei beni oggetto di concessione. Nel caso in cui le verifiche attestassero, a giudizio insindacabile del Parco, un’insufficiente manutenzione, danni causati da erronea gestione o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all’affittuario che entro 15 giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Parco, disposizioni da intendersi come tassative. Il Parco si sostituirà all’affittuario, qualora questi non vi provveda, e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall’affittuario. Qualora ciò non avvenga il Parco potrà procedere alla revoca dell’affitto con effetto immediato ed all’incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso verrà applicata la penalità prevista al successivo art. 12. Nessuna spesa potrà fare capo all’Ente concedente in ordine alla gestione degli beni, la cui manutenzione è a carico dell’affittuario. Anche le manut...
Manutenzioni. Il Comodatario si assume tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, nonché ogni intervento “urgente” atto a garantire la conservazione e uno stato della struttura che sia idoneo alle finalità indicate nel presente contratto. Sono, altresì, a totale carico del Comodatario:
1. Le spese per le utenze idriche, irrigue, elettriche e telefoniche, compresa la stipula dei contratti di fornitura di tutte le utenze necessarie, che il Comodatario si impegna a perfezionare;
2. Ogni imposta, onere contributivo e tassa derivante dalla concessone in comodato dell’azienda.
3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione e supervisione dell’AGRIS. Rientrano, tra i citati interventi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso; la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti; quelli che, pur non necessari al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzati ad un migliore utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamenti dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, ecc.) o per implementazione dei corpi illuminati, impianto antintrusione ecc.); accorgimenti e riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dell’immobile o delle sue componenti. Il Comodatario che affronti tali spese di manutenzione straordinaria non può pretenderne il rimborso dall’AGRIS.
Manutenzioni. L’aggiudicatario sarà tenuto, durante l’intero periodo del contratto, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e degli impianti necessarie per assicurare il funzionamento ottimale della struttura secondo il piano delle manutenzioni presentato in sede di gara e successivamente definito in fase di progettazione esecutiva. Il soggetto che eseguirà le manutenzioni dovrà essere indicato contestualmente alla redazione del verbale di fine lavori e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti sia di ordine generale per l’assunzione di contratti pubblici, sia speciali per l’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti. Tale soggetto potrà anche essere il soggetto realizzatore stesso. Il contratto di manutenzione dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie programmate e di tutte le manutenzioni straordinarie per mantenere l’edificio, le pertinenze e gli impianti in perfetto stato di conservazione e di efficienza. Nel caso di gestione non adeguata agli standard previsti dai Capitolati prestazionali, saranno applicate penali nella misura e nei modi definiti da detti capitolati. L’offerta economica relativa alla manutenzione (canone annuale), dovrà essere inserita nel canone di locazione finanziaria fatturato dal soggetto finanziatore, lasciando ai soggetti offerenti la disciplina dei patti parasociali che definiscano le responsabilità di ciascuno.
Manutenzioni. Il Concessionario, per l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto, utilizza i beni essenziali di cui all’art 11, elencati nel documento " Elenco Beni", nonché i beni acquisiti in corso di contratto ed è tenuto ad assicurarne il mantenimento in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste. Il Concessionario si impegna a presentare all'Ufficio Unico, entro 3 mesi dall’avvio del servizio il “programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi”, da realizzare secondo procedure operative certificate ai sensi delle norme ISO in con- formità a quanto previsto all'art. 22, entro 24 mesi dall’avvio del servizio. Ogni suc- cessiva variazione del programma deve essere comunicata all'Ufficio Unico entro 15 giorni dalla stessa. La mancata presentazione del programma, nei tempi indicati dal comma preceden- te, o delle sue variazioni comporta l'applicazione di una penale di cui al documento "Penali e Premi". Il Concessionario dovrà dotarsi, entro tre mesi dall’avvio del servizio, di un sistema informativo che registri gli interventi di manutenzione effettuati, da conservarsi per tutta la durata contrattuale, i cui contenuti possano essere visionati dagli incaricati della vigilanza di cui all’art. 34. Il Concessionario cura la manutenzione del parco bus, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e deve perseguire l’indice di affidabilità di cui al Documento “Qualità”. L’indice di affidabilità per guasto è calcolato come rapporto fra bus*km persi per guasto e bus*km programmati per ambito e tipologia. In caso di scostamento negati- vo dai valori, il Concessionario formula un piano di miglioramento dell’indice di af- fidabilità che preveda un piano di manutenzione più performante.
Manutenzioni. 1. Sono a carico dell’Amministrazione comunale le manutenzioni straordinarie
2. Per «manutenzione straordinaria», si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità' di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità'.
3. Ove necessitano manutenzioni straordinarie urgenti, il concessionario di gestione deve sempre fare apposita segnalazione all’amministrazione comunale.
4. Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che riveste carattere di urgenza, determinati da fatti non riconducibili al concessionario per omessa o carente manutenzione ordinaria, e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo degli impianti, richiede all’Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto.
5. Qualora l’amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente, con termini e modalità da concordare con l’Amministrazione comunale.
6. Nel caso di cui al comma precedente, l’amministrazione comunale potrà concordare con il concessionario il riconoscimento a favore del Concessionario di un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta;
7. Sono a carico del Concessionario di gestione le manutenzioni ordinarie
8. Per «manutenzione ordinaria», si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le component...
Manutenzioni. Il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e delle apparecchiature presenti all’interno del CAL e funzionali al corretto svolgimento delle prestazioni erogate dal CAL, ivi incluse le componenti, gli elementi e i sistemi a consumo (es. lampade, ricariche estintori, etc..). La gestione e manutenzione dell’impianto di osmosi resta a carico del Concessionario. Il Concessionario garantirà, per tutta la durata del contratto, l’ordinaria manutenzione del bene immobile in uso. L’Azienda Ospedaliera provvederà alla manutenzione straordinaria ed ai controlli manutentivi ordinari sugli impianti centralizzati di cui il Concessionario si serve, con addebito al Concessionario, di quota parte dei costi di manutenzione ordinaria, sulla base dei metri quadrati occupati dal Concessionario stesso. La manutenzione straordinaria degli spazi forniti in concessione è a carico dell’Azienda Ospedaliera. Il Concessionario è tenuto a segnalare per iscritto all’Azienda Ospedaliera la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei muri/impianti interni agli spazi concessi in uso esclusivo. L’Azienda non risponde di danni derivati da mancata manutenzione straordinaria di tali parti dell’immobile qualora il Concessionario non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari.
Manutenzioni a) Operazioni di controllo e manutenzione: Frequenza …………….. Ultima manutenzione prevista effettuata ⬜ Sì ⬜ No Data:……………
b) Rapporto di controllo tecnico Presente ⬜ Si ⬜ No Con: ⬜ Osservazioni ⬜ Raccomandazioni ⬜ Prescrizioni
Manutenzioni. La cedente si obbliga ad effettuare tutte le opere di manutenzione straordinarie che si presenteranno necessarie sia relativamente agli immobili che alle attrezzature. Saranno invece a carico di parte cessionaria le spese di manutenzione ordinaria. La cedente si impegna a eseguire a proprie spese le eventuali opere richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l'esercizio dell'attività, successive alla data del presente contratto.
Manutenzioni. Il locatore dovrà intervenire tempestivamente, su segnalazione dello studente, per la riparazione dei guasti agli elettrodomestici ed agli impianti presenti nell’appartamento con oneri a suo carico, salvo l’accertamento della responsabilità diretta del conduttore e/o degli altri conduttori certificata dal rapporto di lavoro di un tecnico abilitato, in tal caso gli ospiti risponderanno in solido del danno. La sostituzione di lampadine e la disostruzione di tubature, con l’utilizzo di prodotti disponibili presso negozi non specialistici, saranno a carico del conduttore.
Manutenzioni. 1.1. Le date per le manutenzioni vengono concordate generalmente tra il cliente e TRUMPF di regola 4 settimane prima della data desiderata. Nella manutenzione non sono inclusi i servizi di riparazione, che vengono fatturati separatamente al cliente in base al listino prezzi TRUMPF vigente, e che può essere comunicato in anticipo al cliente su sua richiesta.
1.2. Per tutta la durata dell’intervento di manutenzione il personale deve poter disporre liberamente della macchina; pertanto, la macchina non potrà, nel corso delle attività del personale TRUMPF, essere impiegata nel ciclo produttivo.
1.3. Il cliente deve garantire a proprie spese e nei tempi previsti i requisiti giuridici e tecnici che gli competono, e deve sostenere TRUMPF durante l’esecuzione. Se il cliente ha a disposizione per la manutenzione le attrezzature tecniche necessarie (gru, mezzi di sollevamento, rulli trasportatori, veicoli per la movimentazione dei materiali, merci e materiali di consumo, ecc.) e il personale, è tenuto a metterli a disposizione per l’esecuzione della manutenzione in base alle istruzioni di TRUMPF, senza aver diritto a alcun corrispettivo. Il cliente deve adottare in cantiere le misure necessarie per la protezione delle persone e dei beni. Deve informare TRUMPF in merito a disposizioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente, nella misura in cui questi sono importanti per l’installazione/riparazione. Il cliente è inoltre tenuto a: ▪ la fornitura di riscaldamento, illuminazione, elettricità, acqua, compresi gli allacciamenti necessari, ▪ la fornitura di locali necessari, asciutti e con serratura per il deposito degli attrezzi del personale di riparazione, ▪ la protezione della zona di lavoro e dei materiali da influenze nocive di qualsiasi tipo, ▪ la pulizia dei locali ove si svolge la manutenzione, ▪ il trasporto dei pezzi da installare sul luogo della manutenzione. Se il cliente non rispetta i suoi obblighi di assistenza, il ritardo o la omessa prestazione dei Servizi non saranno imputabili a TRUMPF, che non è tenuta a reperire aliuunde quanto non fornito dal cliente.