Migliorie Clausole campione

Migliorie. La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell’affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l’affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di affitto dell’alpe che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d’alpeggio, l’affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti. Le migliorie da eseguire da parte dell’affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d’affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l’obbligo della remissione in pristino a proprie spese.
Migliorie. E’ facoltà del gestore proporre interventi di carattere migliorativo, non specificamente necessari all’utilizzo scolastico, ma piuttosto finalizzati ad ottimizzare la fruibilità delle palestre scolastiche per attività strettamente sportive. Tali interventi, attuabili attraverso atti di mecenatismo, potranno essere proposti all’Amministrazione Comunale, indirizzando le richieste all’Ufficio Sport, che sulla base del parere favorevole espresso dai Servizi Tecnici comunali competenti nonché da parte del Dirigente Scolastico competente, potrà o meno autorizzarne l’esecuzione. Ogni proposta di intervento migliorativo dovrà essere formulata nel rispetto delle seguenti specificazioni: - l’intervento non deve compromettere certificazioni e autorizzazioni rilasciate in base allo stato di fatto dei luoghi e degli impianti, al fine di non invalidarne l’efficacia e non pregiudicare l’agibilità dell’intera struttura. - la proposta di intervento deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, sottoscritta da tecnico abilitato nello specifico campo di competenza, concordata preventivamente, in modo specifico (caso per caso), con i Servizi Tecnici Comunali. - la quantificazione economica dell’intervento (qualora necessaria) dovrà essere effettuata in base al prezziario regionale in vigore al momento dell’istanza, con applicazione del ribasso medio desunto dalla media di mercato per la specifica tipologia di opere. - nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che necessitino di autorizzazione edilizia, il proponente dovrà curare l’iter autorizzativo presso gli uffici Comunali competenti. - l’esecuzione di interventi non conformi a quanto sopra specificato esonera automaticamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti di persone o cose, lasciando impregiudicate le azioni di rivalsa e sanzionatorie che ne possano conseguire. Inoltre è necessario che il soggetto incaricato dal gestore per la realizzazione degli interventi di miglioria proposti, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/2006 artt. 38,39,40 sulla base dell’importo di spesa previsto, e che l’individuazione dei soggetti committenti ed attuatori sia effettuato nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs 81/ 2008. Nell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Sport sulla base del parere e delle indicazioni ricevute dai Servizi Tecnici comunali, saranno previste, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità,...
Migliorie. E’ fatto divieto al concessionario di effettuare qualsiasi intervento, ad esclusione di quelli oggetto di migliorie in sede di gara, che possa modificare e/o trasformare la struttura, le installazioni, gli impianti, gli accessori e le pertinenze del Parco Acquatico senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena la rescissione del contratto per grave inadempienza. Qualora nel corso della concessione, il Concessionario volesse realizzare opere di qualsiasi natura, anche mobili o amovibili, per migliorare la fruibilità del Parco Acquatico da parte dell’utenza, ogni intervento dovrà essere preventivamente concordato per iscritto con il servizio Patrimonio comunale che valuterà l’opportunità dell’operazione e dovrà rilasciare formale Nulla Osta. In tal caso, gli oneri stimati dal Settore Tecnico Manutentivo per la realizzazione delle suddette opere sono a carico del Concessionario. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare, con provvedimento espresso, la detrazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle suddette opere dal canone annuale. In quest’ultimo caso, i lavori potranno essere affidati dal Concessionario in subappalto (qualora dichiarato in sede di gara), ovvero affidati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, approvato con D.lvo n. 50/2016. Qualora non venga autorizzato lo scomputo dal canone, il concessionario potrà realizzare gli stessi, a sue cure e spese, solo dopo aver ottenuto regolare titolo abilitativo edilizio, previo Nulla Osta del settore Tecnico Manutentivo. Al termine della concessione, tutte le strutture mobili o fisse realizzate dal concessionario nonché tutti gli arredi e attrezzature acquisiti dallo stesso diverranno di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi, rimborsi o comunque vantaggi di alcun genere.
Migliorie. La Alfatest srl per sé e per i produttori che rappresenta si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell'ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento. Tali difformità non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.
Migliorie. Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.
Migliorie. Nel corso dell’affidamento in gestione sarà possibile modificare il piano degli interventi di miglioria, dichiarati in sede di gara, concordando le nuove proposte con l’Amministrazione, mantenendo però inalterato il valore economico che l’aggiudicatario si è impegnato ad investire. Qualora la Concessionaria dovesse provvedere ad ulteriori interventi migliorativi, innovativi, ampliativi e addizionali dell’impianto sportivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti. Alla scadenza della Convenzione tutte le opere di miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dalla Concessionaria rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell’Amministrazione senza che la Concessionaria possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.
Migliorie. Le parti potranno eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni solo di comune accordo; in caso di contrasto sarà vincolante il parere dell’Assessorato Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Qualora il locatore esegua opere di miglioramento sul fondo potrà chiedere l’aumento del canone secondo l’incremento della produttività come previsto dalla norma di cui all’art. 18 della legge n. 203/82. -------------------------------- Nel caso in cui l’affittuario abbia eseguito opere di miglioramento, purché espressamente assentite dal locatore, ha diritto ad un’indennità corrispondente all’aumento di valore del fondo.
Migliorie. Le proposte contenute nell’offerta migliorativa devono essere realizzate entro il secondo anno di attività secondo il puntuale cronoprogramma che si allega con la relazione Tecnico Illustrativa (Allegato sub “C”). Il valore economico dell’intervento a carico dell’aggiudicatario, dichiarato in sede di gara, è pari ad € . L’investimento in migliorie della struttura dovrà essere dimostrato con idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Migliorie. Al Conduttore, successivamente all’inizio dell’attività, non è consentito eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in locazione e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, comunicato in seguito ad espresso provvedimento che approvi il progetto di esecuzione dell'opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili. Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni apportate successivamente all’inizio dell’attività, comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Comune, il Conduttore sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino dello stato dei luoghi, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i canoni di locazione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate.
Migliorie. Il concessionario, qualora ne riscontri l’opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa. Nel caso in cui gli interventi di miglioria comportino la realizzazione di lavori, questi dovranno essere realizzati seguendo l'iter per le opere pubbliche specificato all'Art. 6 della presente Convenzione. Il concedente potrà riconoscere al concessionario anche una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari all'80%. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi. Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.