Durata della monticazione e carico Clausole campione

Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da …/……. d'ogni anno,e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà. Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l’Ente proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di bestiame previsto dal documento). Il carico espresso U.B.A. e così determinabile: -1 vacca = 1 U.B.A. -1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A. -1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A. -1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A -1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A. -1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A. -1 pecora /montone = 0,15 U.B.A. -1 capra/ariete = 0,15 U.B.A. -1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A L’età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare di norma tra il 15/06 e il 01/07 d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. E’ comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione di norma è fissato in 70 giorni, nel periodo ricompreso tra luglio e settembre e comunque quando le condizioni climatiche e di vegetazione siano idonee. Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 20 U.B.A. o paghe così determinabili: - Vacche da latte, vacche asciutte, tori = 1 U.B.A - Bovini sopra 2 anni = 1 U.B.A - Bovini sotto 2 anni = 0,6 U.B.A - Equini sopra 1 anno = 1 UBA - Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A - Ovini e caprini = 0,15 X.X.X 0 Dati desunti dal Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e riscontrati dalla banca dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) Stanti le caratteristiche stazionali, il pascolo risulta particolarmente adatto al pascolo di ovicaprini ed equini. Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con il Parco. Il Parco si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto, e il Parco potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione potrà cominciare il 15 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 settembre. - Vacche da latte, vacche asciutte, manze, tori, cavalli = 1 U.B.A - Manzetta o vitella (fino alla prima rotta) = ½ U.B.A - Vitellame 1/3 di U.B.A - Ovini e caprini 1/6 U.B.A Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5 % (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) e salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell’autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione. L'ERSAF si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'ERSAF potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Durata della monticazione e carico. La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell’autunno 2022. Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell’alpeggio. Il periodo di monticazione del bestiame nei predetti terreni potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà. Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO A/2 è individuato all’interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”. Per garantire la buona conservazione del pascolo l’affittuario dovrà monticare il carico stabilito. Per garantire la buona conservazione del pascolo l’affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui i terreni non siano monticati l’affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell’intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

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  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

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