Durata della monticazione e carico Clausole campione

Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni.
Durata della monticazione e carico. In caso di utilizzo a pascolo, il periodo di monticazione potrà iniziare quando le condizioni della vegetazione siano idonee, e dovrà avere la durata minima di giorni 70. E’ comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale ovvero nel rispetto di altre disposizioni del soggetto competente. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà. Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. Il carico espresso U.B.A. e così determinabile: -1 vacca = 1 U.B.A. -1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A. -1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A. -1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A -1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A. -1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A. -1 pecora /montone = 0,15 U.B.A. -1 capra/ariete = 0,15 U.B.A. -1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A L’età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e’ accertato all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare circa il 01/07 d’ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. E’ comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.
Durata della monticazione e carico. La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell’autunno 2022. Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell’alpeggio. Il periodo di monticazione del bestiame nei predetti terreni potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà. Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO A/2 è individuato all’interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”. Per garantire la buona conservazione del pascolo l’affittuario dovrà monticare il carico stabilito. Per garantire la buona conservazione del pascolo l’affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui i terreni non siano monticati l’affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell’intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione potrà cominciare il 15 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 settembre. - Vacche da latte, vacche asciutte, manze, tori, cavalli = 1 U.B.A - Manzetta o vitella (fino alla prima rotta) = ½ U.B.A - Vitellame 1/3 di U.B.A - Ovini e caprini 1/6 U.B.A Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5 % (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) e salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell’autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione. L'ERSAF si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'ERSAF potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Durata della monticazione e carico. Il periodo di monticazione di norma è fissato in 70 giorni, nel periodo ricompreso tra luglio e settembre e comunque quando le condizioni climatiche e di vegetazione siano idonee. Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 20 U.B.A. o paghe così determinabili: - Vacche da latte, vacche asciutte, tori = 1 U.B.A - Bovini sopra 2 anni = 1 U.B.A - Bovini sotto 2 anni = 0,6 U.B.A - Equini sopra 1 anno = 1 UBA - Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A - Ovini e caprini = 0,15 X.X.X 0 Dati desunti dal Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e riscontrati dalla banca dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) Stanti le caratteristiche stazionali, il pascolo risulta particolarmente adatto al pascolo di ovicaprini ed equini. Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con il Parco. Il Parco si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto, e il Parco potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).