ISMETT PALERMO
Prot. ISMETT nr 3833 del 17.2.23
ISMETT PALERMO
CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 1
SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID 2296)
CIG Accordo Quadro: 88846293CA CIG “derivato”: 95893863AA
Classificazione: Consip Public
Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 2296
Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 1 1 di 21
INDICE
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
3. OGGETTO DEL Contratto esecutivo 5
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 6
6. PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW 7
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 7
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 10
18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 14
19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
CONTRATTO ESECUTIVO TRA
ISMETT srl, con sede in Palermo, Via Discesa dei Giudici n. 4, C.F. 04544550827, nella persona di Xxxxxx Xxxx, in qualità di Direttore D’Istituto, giusta delibera del Consiglio d’Amministrazione del 6 aprile 2016 e procura in Notar Du Chaliot del 25 luglio 2016
E
Accenture S.p.A., sede legale in Milano, Via Privata Xxxx Xxxxxx n. 10, capitale sociale Euro 1.843.248,60=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1652886,
P. IVA 13454210157, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti: - Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxx n.1, capitale sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1591912, P. IVA 12878470157; - Fincantieri NextTech S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 12.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-2073993, P. IVA 00890740111; - DEAS- Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza di Monte Citorio n.122-123, capitale sociale Euro 150.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1558212, P. IVA 14961281004 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx repertorio n. 27351 del 10 marzo 2022; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa)
PREMESSO CHE
(A) l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
(B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi.
(C) Peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
(D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. […] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
(E) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Xxxxxx S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.
(F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 108 del 17/09/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 178 del 14/09/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori.
(G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della quota PAL del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 26/07/2022.
(H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo per la stipula di Contratti esecutivi, secondo quanto disciplinato nell’Accordo Quadro stesso.
(I) L’Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
(J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei prodotti e dei servizi connessi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e er la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
(K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 95893863AA;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto esecutivo è regolato:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:
- l’Accordo Quadro,
- gli Allegati dell’Accordo Quadro,
- l’Allegato 1 “Piano Operativo” approvato, l’Allegato 2 “Piano dei Fabbisogni”, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all’Accordo Quadro).
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione da parte del Fornitore dei seguenti servizi: L1.S1 – Security Xxxxxxxxx Xxxxxx, X0.X0 – Gestione Continua delle Vulnerabilità di Sicurezza, L1.S15 – Servizi Specialistici come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all’Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2 al presente documento.
3.1 I predetti servizi dovranno essere erogati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati.
3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016 la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del
D. Lgs. n. 50/2016 il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
3.3 L’affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Xxxxxxxxx esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di conclusione delle attività di presa in carico.
4.2 Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
4.3 Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4.4 Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del
D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
4.5 Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto esecutivo, il Fornitore ha nominato come Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) il Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx e come Referente/i Tecnico per l’erogazione dei servizi il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
5.2 I compiti demandati alle suddette figure del Fornitore sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell’Accordo Quadro.
5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall’Amministrazione, eventualmente d’intesa con i soggetti indicati nell’Allegato Governance al Capitolato Tecnico Generale dell’Accordo Quadro.
6. PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW
6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto esecutivo, dovrà procedere alla attività di presa in carico con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Speciale dell’Accordo Quadro.
6.2 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.
6.3 In base ai servizi richiesti da parte dell’Amministrazione contraente, alla scadenza del presente Contratto esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività per il passaggio di consegne di fine fornitura (phase-out), finalizzato al trasferimento all’Amministrazione, o a terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione delle attività, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico Speciale (2A).
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
7.1 L’Amministrazione Contraente provvede ad indicare e mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei alla installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.
7.2 L’Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
o lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
o l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
7.3 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
7.4 L’Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
7.5 L’Amministrazione Contraente, successivamente all’esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
8. VERIFICHE DI CONFORMITA’
8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.
9. PENALI
9.1 L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell’Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte.
9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 12 dell’Accordo Quadro.
10. CORRISPETTIVI
10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo, è pari a € 209.890,00 Iva esclusa.
10.2 I corrispettivi unitari per singolo servizio, dovuti al Fornitore per la fornitura dei servizi prestati in esecuzione del presente Contratto esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato “C” all’Accordo Quadro “Corrispettivi e Tariffe”.
10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” della fornitura e successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza mensile posticipata. La fattura che verrà emessa dopo la firma del collaudo e dovrà essere intestata a: ISMETT Srl Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx Partita IVA n. 04544550827. Nelle fatture relative al servizio in oggetto dovrà essere inserito il Codice CIG riportato in oggetto. Si specifica che, per effetto del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment - di cui all’art. 17ter
D.P.R. n. 633/72, l’importo dell’I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario. Le fatture, salvo le eccezioni previste dalla normativa, dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 916 della legge di bilancio 2018. A tal fine, si comunica di utilizzare per l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx. e per il codice destinatario “6EQLHB0”. Si rammenta anche che le fatture dovranno sempre riportare il numero di ordine e l’eventuale riferimento al documento di trasporto nonché il codice CIG. Per ultimo, dal punto di vista fiscale, le
fatture dovranno essere emesse in regime di split payment fatto salvi i casi di reverse charge. La fattura verrà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro.
11.3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
11.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui seguenti conto corrente:
(a) n. 000012807025, intestato ad Accenture S.p.A. presso Bank of America, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
(b) n. 004139, intestato al Fornitore Deas – Difesa e Analisi Sistemi S.p.A. presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
(c) n. 000000770001, intestato a Fastweb S.p.A. presso Deutsche Bank, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
(d) n. 000041368809, intestato a Fincantieri NextTech S.p.A. presso Unicredit S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
11.5 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico
11.6 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
11.7 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
12.1 Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _19/01/2023 dalla Deutsche Bank S.p.A avente n. 896BGI2300150 di importo pari ad Euro 56.376,45 = (cinquataseimilatrecentosettantasei/45) che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
12.2 L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
12.3 L’Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
12.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
12.5 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
12.6 L’Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
12.7 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all’Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all’Amministrazione il valore
dello svincolo. L’Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
12.8 L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo.
12.9 Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. SUBAPPALTO
13.1 L’Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di 50%, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L1.S1 – Security Xxxxxxxxx Xxxxxx, X0.X0 – Gestione Continua delle Vulnerabilità di Sicurezza, L1.S15 – Servizi Specialistici, alle condizioni e modalità di cui all’Accordo Quadro Consip.
13.2 salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016. L’Impresa si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip S.p.A. revocherà l’autorizzazione.
13.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro.
13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
13.8 L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
13.10 L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente dei danni che dovessero derivare ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip e l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al
D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13.14 L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13.15 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13.16 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13.17 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
13.20 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
13.22 L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
14. RISOLUZIONE E RECESSO
14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.
15. FORZA MAGGIORE
15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la prestazione dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi fino a che i servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare l’erogazione dei servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
15.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente i servizi.
16. RESPONSABILITA’ CIVILE
16.1 Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. In riferimento alle polizze assicurative il fornitore ha presentato prima della stipula dell’Accordo Quadro le seguenti polizze:
• Responsabilità Civile Terzi, Operai n. 85761.65.185446957 - Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Responsabilità civile professionale n. 1856207 – Compagnia Elba Assicurazione S.p.A.
17. TRASPARENZA DEI PREZZI
17.1 L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all’art. 28 dell’Accordo Quadro.
18.2 Così come previsto dall’art. 29 del Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater,
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) (8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se non superiore ad € 1.000.000,00) o lettera b) (5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se superiore ad € 1.000.000,00), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo.
18.3 Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al precedente paragrafo 10.1. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria ammonta ad €1.679,12(Euro milleseicentosettantanove,12).
18.4 In caso di incremento (entro il 20% dell’importo iniziale) del valore del Contratto esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo Quadro, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c) (3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all’Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Piano Operativo incrementato, il valore aggiornato del Piano Operativo e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.
18.5 Il pagamento del contributo, deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389
Detti contributi sono considerati fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura; gli stessi non rientrano nell’ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
19.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
19.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
19.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
19.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione.
19.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
19.6 L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
19.7 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della
normativa in tema di trattamento dei dati personali.
21.3 Le finalità del trattamento sono: servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all’Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2 al presente documento; manutenzione e gestione applicativi (con funzioni di amministratore di sistema).
21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni
21.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti/consulenti.
21.6 Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
• si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
• ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
• trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
j) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le P.A. di cui alla circolare Agid n. 2/2017 del 18 aprile 2017.
21.7 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
• la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
21.8 La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub- Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del
trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l’Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all’Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l‘Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
21.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
21.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
21.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
21.12 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi
dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, , o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione l’Amministrazione applicherà la penale di cui all’Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 c.c. l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21.13 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
21.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
21.15 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema” nonché Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell’Amministrazione l’elenco aggiornato delle nomine.
21.16 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21.17 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
21.18 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
21.19 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21.20 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21.21 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare
- nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Direttore d’Istituto X.Xx Xxxxxx Xxxxxxx
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto esecutivo, Art. 6 Presa in carico e trasferimento del Know How, Art. 7 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione contraente, Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, , Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali
Xxxxx, approvato e sottoscritto
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
(per il Fornitore)