TRA
ALLEGATO B
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI POGGIO A CAIANO
L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 20 del mese di ottobre in Poggio a Caiano
TRA
Il Comune di Poggio a Caiano, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxx
e
il Soggetto gestore della struttura di accoglienza
e
l'Associazione di Volontariato ADA, con sede in Prato, Xxx X. Xxxxxxx 00, Xxxxx, iscritta
al Registro Regionale del Volontariato C.F. 92050910485 nella persona della Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di presidente dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie
VISTI:
- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconos
cimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- le legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";
- l'Intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte
da migranti; PREMESSO CHE
- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, dell'Amministrazione regionale, dell'Amministr
azione Comunale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause de
i conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da svilupp
are nei territori; CONSIDERATO CHE
- sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti per i quali è talvolta necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato una vera emergenza umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto, in quest'ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi per i quali è estremamente difficile rispondere adegu
atamente alla loro accoglienza;
- la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assiste
nza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti delle seguenti strutture di accoglienza
; RICHIAMATA
la deliberazione di Giunta regionale 678 del 25 maggio 2015 con la quale è stato approvato l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale e la presente Convenzione;
RICHIAMATO
- l'atto comunale n. del con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti".
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Oggetto della convenzione.
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Poggio a Caiano, il soggetto Gestore e l’Associazione Ada di Prato, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano:
- presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- sottoscritto il Patto di volontariato;
- richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale firmataria dell'Accordo di Collaborazione tra Prefettura di Firenze, Regione Toscana, Anci Toscana di cui alla delibera di Giunta regionale 678 del 25 maggio 2015 o affiliata ad un organismo rappresentativo firmatario del medesimo accordo secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni.
Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel PROGETTO, allegato A alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione si impegna a realizzare.
Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quali obiettivi da raggiungere:
- L’apprendimento da parte dei migranti di piccoli lavori che potranno essere utili per le future attività dei rifugiati;
- L’attitudine al lavoro di squadra: i volontari saranno divisi in tre squadre a seconda di competenze e attitudine;
- La socializzazione con i volontari delle Associazioni Ada, Auser e Antea, con i soci del Circolo Xxxxx Xxxxxxx - che gestirà lo spazio ristrutturato per le attività con le scuole e piccoli eventi ricreativi – e quindi con la cittadinanza.
- Gli interventi di ristrutturazione leggera e riqualificazione già effettuati (specialmente nel parco del Bargo) e da effettuare (nell’orto didattico e nei giardini comunali) saranno di pubblico interesse e di pubblica evidenza per la collettività territoriale ospitante e possono aiutare l’integrazione.
Art. 2 Soggetti destinatari del servizio.
Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di pronta accoglienza
del Comune di Poggio a Caiano e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. Il presente progetto si esplica a favore di:
nato a il
nato a il
nato a il
nato a il
nato a il
Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti nel progetto che si rendano necessarie nel corso della presente convenzione saranno proposte con lettera dell'
Associazione al Comune di Poggio a Caiano, che, qualora ne sussistano le condizioni, comunicherà il proprio assenso.
Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto presentato dall'Associazione. L'Associazione dovrà quindi svolgere escl
usivamente le attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È
necessario che siano condivise con il volontario le finalità dell'attività svolta e descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da effe
ttuare. Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso. L'Associazione concorderà con il gestore della struttura di accoglienza modalità e orari delle attività di volontariato degli ospiti.
È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 12.
Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al
Comune. L'attività è prevista di in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al soggetto gestore e all'ospite.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.
Art. 4 Obblighi dell'associazione.
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a:
a) organizzare le attività proposte nel progetto;
b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle at
tività previste dal progetto;
c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al comune ed alla Prefettura;
d) provvedere alle copertura assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di Poggio a Caiano da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000;
e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni
nazionali e regionali del settore.
Art. 5 Gli obblighi del comune. Il Comune si impegna a:
a. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;
b. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e di trasmettere alla Regione Toscana e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei profughi impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.
Art. 6 Privacy.
Il Comune di Poggio a Caiano comunica i dati personali dei soggetti ospiti del centro di accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato all'Associazione, che è
tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. Il personale ed i volontari dell'Associazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i migranti coivolti nel progetto.
I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione delle Associazioni ha le funzioni di Titolare ai sensi del Codice, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
a. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
b. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
d. L'Associazione deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.
Art. 7 Spese rimborsabili.
II Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso dell'Accordo di Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie), nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione, nella misura massima di euro a persona.
Art. 8 Pagamenti e controlli.
La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativ
a dei costi.
Il rimborso sarà effettuato dal Comune di Poggio a Caiano entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione s'impegna a trasmettere al Comune di Poggio a Caiano i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1 2010.
Art. 9 Durata.
La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al
e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge. Art. 10 Inadempienze e recesso.
Il Comune di Poggio a Caiano procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi.
Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Poggio a Caiano per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente
atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione
stessa.
Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione
Per il Comune
Per il Soggetto Gestore
Per l’Associazione