CONVENZIONE DI TIROCINIO
CONVENZIONE DI TIROCINIO
(ai sensi della DGR 17.01.2018 n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286 Regione Lombardia)
TRA
l’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx nato a Milano il 19/05/1956
E
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, P.IVA - C.F 00206200289,
con sede legale in Legnaro (PD) – Viale dell’Università 10, nella persona del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx nata a Padova il 02/02/1967.
Premesso che
Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all’atto dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017
Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:
1. l’Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. l’Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia in considerazione della sua natura di Istituzione Universitaria. La presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini extracurriculari e curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale;
3. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell’ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).
Si conviene quanto segue ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini
Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”, per lo svolgimento di tirocini extracurriculari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocinio curriculari promossi dall’Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.
Ai sensi del D.G.R. 17/01/2018 n.7763 per la presente convenzione:
- sono tirocini curricolari i tirocini svolti da studenti in regola con l’iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi;
- sono tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)
- quelli rivolti a coloro che abbiano conseguito presso il nostro Ateneo un titolo di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione entro i 12 mesi dal conseguimento dello stesso.
Sono esclusi dalla presente convenzione:
- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post laurea previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.
ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione del tirocinio extracurricolare non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La sospensione dei tirocini curricolari è disposta secondo le indicazioni del soggetto promotore. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini extracurriculari entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, per i tirocini curriculari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
2. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurriculare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
3. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini extracurriculari anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e per il tirocinio extracurriculare anche della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione
In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari, nel rispetto di quanto disciplinato nel DGR 17.01.2018, n. 7763 Allegato A articolo
3.8 , ed è facoltativa per i tirocini curriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.
Le parti concordano che:
- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurriculari, facoltativa per i tirocini curriculari
- l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
Per i tirocini extracurriculari l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l’importo minimo definito all’art. 3.8 degli Indirizzi regionali (D.G.R. 17/01/2018 n.7763) o ai sensi delle linee guida nazionali e degli eventuali indirizzi specifici di altre regioni.
Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Il tirocinante è assicurato:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
3. Nel caso di tirocini extracurricolari, l’invio delle comunicazioni obbligatore alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione è di competenza del soggetto ospitante o di soggetti da lui delegati.
ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”,
il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
▪ formazione generale;
▪ formazione specifica.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
ARTICOLO 8
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità biennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione del tirocinio extracurricolare non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
ARTICOLO 10
Normativa applicabile
Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla X.X.X. 00/00/0000 x.0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni di altre Regioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente.
Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello – ove esistente – e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Data
Per il Soggetto Ospitante Firma e timbro
Per il Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano x.xx Il Rettore
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx