Durata della convenzione. 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. [massimo 30]
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Durata della convenzione. 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
Durata della convenzione. 1. La presente convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal ................. e fino al ................. .
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Durata della convenzione. 1. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.
Durata della convenzione. La Convenzione ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. La durata massima dei contratti derivanti dagli Atti di Adesione stipulati dalle singole amministrazioni, è pari a 12 mesi a partire dalla data di trasmissione dell’ordinativo di fornitura, mediante l’utilizzo della piattaforma Siaps.
Durata della convenzione. Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza. Il servizio del Collocamento Mirato si riserva di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola convenzione e di assumere i necessari provvedimenti, anche ai fini di un eventuale rinnovo.
Durata della convenzione. 1. La presente convenzione avrà decorrenza dal al
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione nelle more di individuazione di un nuovo gestore.
Durata della convenzione. La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla firma della presente convenzione. Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 11, punto B), la durata sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla firma della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista altresì la possibilità di rinnovo ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015. Lo stesso dovrà essere richiesto almeno 12 mesi prima dalla data di scadenza della convenzione. Durante i suddetti periodi il Gestore è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Gestore rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
Durata della convenzione. 1. La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dal 01/01/2024 al 31/12/2028;
2. Il Comune si riserva di esercitare l’opzione della proroga tecnica per il periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi che il Tesoriere è tenuto ad accettare alle condizioni vigenti. Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del Tesoriere subentrante.
3. Nella ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dal Comune, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di Tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per il Comune fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concorderanno le condizioni anche economiche di esecuzione del servizio di Tesoreria.
4. Alla cessazione della convenzione, per qualunque causa ciò avvenga, il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere al Comune il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento dello stesso, tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione e comunque tutto quanto ricevuto in custodia. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere al Tesoriere subentrante e per conoscenza al Comune elenco e copia delle delegazioni di pagamento notificategli e delle fideiussioni rilasciate. Il Tesoriere uscente, su disposizione del Comune, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo Tesoriere aggiudicatario e con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate al Comune medesimo eventualmente accreditate. All’atto della cessazione del servizio, con la trasmissione al Tesoriere subentrante delle delegazioni di pagamento e delle garanzie fideiussorie da parte del Tesoriere uscente, l'Ente si impegna a far assumere al Tesoriere subentrante tutti gli obblighi sopra citati nell’interesse dell’Ente.
Durata della convenzione. 1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dal momento dell’affidamento del servizio e potrà essere rinnovata, valutato l’interesse pubblico, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni.
2. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo Tesoriere a condizione che, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) la proroga costituisca una opzione prevista nel bando e nei documenti di gara; b) la proroga sia richiesta prima della scadenza del contratto; c) siano state avviate le procedure per l’individuazione del nuovo Tesoriere.
3. Scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma, qualora non sia stato individuato dall’Ente un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tale fattispecie, le Parti concordano che ai singoli servizi resi, nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante, siano applicate le condizioni previste per il contratto scaduto.