VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2014 relativi alla società ESATTORIE S.p.A. in concordato preventivo, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
VISTA l’istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall’azienda ESATTORIE S.p.A. in concordato preventivo;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
D E C R E T A ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.07.2014, in favore di un numero massimo di 105 unità lavorative, della società ESATTORIE S.p.A. in concordato preventivo, dipendenti presso le sedi di:
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Isernia: n. 40 lavoratori, di cui n. 39 lavoratori con contratto full time e n. 1 lavoratore con contratto part time del 88%;
Campobasso: n. 17 lavoratori con contratto full time;
Termoli: 10 lavoratori; con contratto full time;
Viterbo: 38 lavoratori di cui n. 31 lavoratori con contratto full time e n. 3 lavoratori con contratto part-time al 75%, n. 1 lavoratore con contratto part-time al 50%, n.1 lavoratore con contratto part-time al 62%, n. 1 lavoratore con contratto part-time al 86%, n. 1 lavoratore con contratto part-time al 94%.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 385.490,10 (trecentottantacinquemilaquattrocentonovanta/10).
La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per l’intero periodo, tranne per n. 1 lavoratore con contratto full time presso la sede di Isernia per il quale è riconosciuto il trattamento in prima concessione.
I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione, a fronte della sospensione delle attività.
Codice Fiscale : 00236040945
Matricola INPS sedi di Campobasso, Isernia e Termoli : 9401428815 - 9400891285 Matricola INPS sede di Viterbo : 9202986749 - 9202986648
Pagamento Diretto : SI
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ART.2
L’onere complessivo, pari ad euro 385.490,10 (trecentottantacinquemilaquattrocentonovanta/10), è posto a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali xxx.xxxxxx.xxx.xx
Roma, 03/06/2015
X.xx Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Ministro dell’Economia e delle Finanze
Xxxx Xxxxx Xxxxxx