Foglio Informativo n. 1 CONVENZIONE DI REVERSE FACTORING
Foglio Informativo n. 1 CONVENZIONE DI REVERSE FACTORING
Condizioni in vigore dal giorno 2 agosto 2021 – le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
Denominazione: Banca CF+ S.p.A. Capogruppo del Gruppo Banca CF+
Sede legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Numero di telefono al quale la Società può rivolgersi per informazioni e/o conclusione Convenzione: +3906.5796.1 Numero di fax: 000000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Società iscritta al n. 8006 dell’Albo delle Banche – codice ABI 10312.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583 Partita IVA: 16340351002
REA: RM-30897
Capitale sociale: Euro 14.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
(di seguito, “Banca CF+” o la “Banca”)
OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con la Società.
Nome e Cognome/Ragione Sociale: [●] Qualifica: [●]
Indirizzo: [●] Telefono: [●]
Indirizzo di posta elettronica: [●]
Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi: [●]
In relazione a tale modalità di offerta la Società non è tenuta a corrispondere a Banca CF+ alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
CHE COS’È IL FACTORING
Il factoring è il contratto in forza del quale un’impresa (il “Cedente”) trasferisce al factor, ossia alla Banca, a fronte del pagamento di un corrispettivo, propri Crediti vantati nei confronti della globalità o di una parte dei propri debitori. Il Cedente può proporre alla Banca la Cessione in massa dei Crediti commerciali vantati nei confronti di aziende private, anche partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato (la “Società” o il “Debitore Ceduto”) e derivanti dai Contratti di Fornitura stipulati, o da stipulare, dal Cedente nell’esercizio dell’impresa (i “Crediti”).
Caratteristiche della “Convenzione di Reverse Factoring”
Con la Convenzione di reverse factoring disciplina il rapporto tra la Società/Debitore Ceduto e la Banca con riferimento alle operazioni di acquisto, da parte della Banca medesima, dei Crediti vantati dai fornitori Cedenti nei confronti della Società. In particolare, la Società ha la facoltà di segnalare alla Banca i fornitori interessati a beneficiare dei servizi di factoring offerti dalla Banca e si impegna sin dalla stipula della Convenzione ad accettare le Cessioni; la Banca, si rende disponibile ad acquistare dai Cedenti che ne faranno richiesta i Crediti, anche in massa, vantati da questi ultimi nei confronti della Società. Con la stipula del Contratto di Factoring con uno o più Cedenti, la Banca acquista i Crediti Pro soluto (eventualmente anche a titolo definitivo) o Pro solvendo, secondo quanto indicato nel Contratto di Factoring stipulato dalla Banca con i singoli Cedenti.
La valutazione dei Crediti e la decisione in merito all’opportunità di procedere all’acquisto dei medesimi è rimessa
all’insindacabile giudizio della Banca.
L’esposizione della Società verso la Banca – calcolata come somma dei Crediti acquistati dalla Banca in esecuzione della Convenzione, esclusi gli interessi ed eventuali oneri di qualsiasi natura a carico della Società ai sensi della Convenzione – non potrà eccedere il limite stabilito in accordo tra la Banca e la Società e indicato nell’allegato 1 della Convenzione (il “Plafond Cessioni”). I Cedenti che intendano avvalersi della Convenzione dovranno procedere alla sottoscrizione del Contratto di Factoring con la Banca. Le Cessioni saranno regolate dalle condizioni economiche indicate nei singoli Contratti di Factoring.
La Banca, contestualmente all’erogazione del servizio di reverse factoring e su richiesta della Società, concede a quest’ultima, a titolo oneroso, una Dilazione di pagamento dei Crediti oggetto di Cessione ulteriore rispetto al termine di pagamento indicato in Fattura. Al termine del periodo di Dilazione, è facoltà della Banca applicare interessi convenzionali di mora (“Interessi Over maturity”). BANCA CF+, con riferimento ai Crediti oggetto di Cessione per i quali è stata concessa dalla Banca una Dilazione alla Società, applicherà alla Società per il periodo di durata della stessa Dilazione, ulteriori interessi (gli “Interessi di Dilazione”) in misura pari al tasso di maturity indicato nel DDS. La Dilazione di pagamento dovrà in ogni caso intendersi revocata e cessata a ogni effetto – salvo diverso accordo scritto tra le Parti – decorsi 30 (trenta) giorni dall’ultimo giorno di Dilazione concesso. A seguito della revoca o cessazione della Dilazione, la Banca continuerà ad applicare in ogni caso alla Società gli interessi moratori nella misura pari al tasso previsto dal relativo rapporto contrattuale inerente i Crediti oggetto di Cessione maggiorato dello spread indicato nel DDS.
L’utilizzo di questo prodotto permette alla Società di ottimizzare il rapporto con i propri fornitori Cedenti razionalizzando e semplificando le procedure di pagamento nei confronti degli stessi e coordinando elasticamente i pagamenti medesimi con le proprie esigenze di tesoreria. Nel contempo, consente al fornitore Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali.
CHE COS’È LA PIATTAFORMA
Il servizio di reverse factoring viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l’efficiente e tempestiva attività di monitoraggio e gestione: (i) delle Fatture commerciali del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture, vantati dai Cedenti nei confronti della Società.
La Piattaforma permette, inoltre, inter alia, di: (a) caricare nella stessa i contratti di factoring sottoscritti da BANCA CF+ nonché le relative Fatture, (b) effettuare l’anagrafica delle parti contrattuali, dei Debitori Ceduti o dei creditori cedenti, a seconda dei casi, (c) gestire automaticamente l’invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti, ed (d) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.
Rischi a carico della Società derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione
Con la sottoscrizione della Convenzione, la Società si impegna a garantire, inter alia, al momento di ogni singola Approvazione, che i Crediti sono e saranno a scadenza esistenti, validi, certi, liquidi ed esigibili. L’Approvazione da parte della Società dei Crediti oggetto di Cessione costituisce atto ricognitivo del proprio debito. Per i Crediti oggetto di Cessione e Approvazione, la Società si impegna a non opporre nei confronti della Banca qualsiasi eccezione di compensazione e/o sospensione dei pagamenti in relazione ai crediti eventualmente vantati dalla Società nei confronti dei Cedenti, nonché qualsiasi altra eccezione fondata su, o relativa a, i Contratti di Fornitura o ai rapporti intercorrenti tra la Società e i Cedenti, tra la Società e la Banca, né a opporre un rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento adducendo il mancato adempimento da parte dei Cedenti alle proprie obbligazioni derivanti dai rapporti sottostanti o altri rapporti agli stessi collegati dai quali derivano i Crediti oggetto di Cessione nell’ambito della Convenzione. Resta salva la facoltà della Società di rivalersi, con riferimento a eccezioni fondate sui rapporti tra la Società e i Cedenti, esclusivamente nei confronti di questi ultimi.
Rischi a carico della Società derivanti dall’utilizzo della Piattaforma
Dall’utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico della Società, i seguenti rischi:
• interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili a BANCA CF+;
• interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a BANCA CF+;
• utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite da BANCA CF+ alla Società.
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Voci | Costi | |
Commissioni | Commissione di “Dilazione” | 6% “una tantum” sull’importo nominale dei Crediti ceduti con assunzione della garanzia di solvibilità dei Debitori Ceduti e gestione amministrativa/incasso delle Fatture in Piattaforma. |
Interessi | Interessi di “Dilazione” | 5,5% (su base Euribor 3 M floor zero). Gli interessi verranno pre-calcolati secondo la formula dello sconto commerciale. |
Interessi | Interessi di “Over maturity” | 6% (su base Euribor 3 Mesi, floor zero), interessi calcolati dal termine massimo di rimborso della Dilazione finanziaria concessa e fino alla data di effettivo incasso. |
Interessi moratori | interessi moratori | Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni). |
Parametri indicizzati e floor. Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell’andamento del parametro. Parametro di indicizzazione utilizzato: Euribor 3 mesi (Fonte di rilevazione, il Sole 24 ore) maggiorato di uno “spread”. Floor pari a zero.
Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi. Il conteggio, la contabilizzazione e l’esigibilità degli interessi
avverranno secondo la periodicità connessa alle esigenze della Società.
Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall’Art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell’apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/ di BANCA CF+.
Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall’Art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.
RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI
Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto
Ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.
Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dalla legge, in caso di mancato integrale adempimento da parte della Società agli obblighi di pagamento dei Crediti oggetto di Cessione nei termini previsti dalla Convenzione, la Banca avrà facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 C.C.
La risoluzione o il recesso dalla Convenzione non pregiudicheranno in alcun modo la validità ed efficacia delle Cessioni di Credito medio tempore intervenute, la relativa accettazione e/o notificazione delle stesse, degli impegni e delle previsioni a esse collegate, quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di pagamento, in favore esclusivo della Banca, dei Crediti oggetto di Cessione e degli eventuali interessi moratori nella misura convenuta contrattualmente con i Cedenti e secondo quanto concordato nella Convenzione.
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 118 del TUB, BANCA CF+, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le comunicazioni periodiche di cui all’Art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque
almeno una volta all’anno, all’indirizzo scelto dalla Società secondo le modalità specificate dalla Convenzione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione. Non sono necessarie ulteriori formalità.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
La Società può inviare Reclami direttamente all’Ufficio Reclami di BANCA CF+, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. – Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, o al seguente numero di fax: +39 00.0000000.
Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa della Società.
BANCA CF+ è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso
di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento.
Qualora BANCA CF+ non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque la Società non sia soddisfatta della risposta, potrà ricorrere all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’Art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, la Società può fare riferimento all’apposita guida pubblicata sul sito di BANCA CF+ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere informazioni a BANCA CF+ o consultare direttamente il sito dell’ABF: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di investire della controversia l’Autorità giudiziaria ovvero, se previsto,
un collegio arbitrale.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all’Autorità giudiziaria, la Società e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
• al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a BANCA CF+;
• oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di
mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dalla Società anche in caso di ricorso
all’ABF.
LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il Foglio Informativo)
Banca o Banca CF+ | Indica Banca CF+ S.p.A. |
Cedente | Indica il soggetto giuridico fornitore di beni e/o servizi a favore del Debitore Ceduto e interessato alla stipula del Contratto di Factoring con la Banca. |
Cessione | Indica il contratto mediante il quale il Cedente trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri come di seguito definiti. |
Contratto di Factoring | Indica l’eventuale rapporto di factoring tra il Cedente e la Banca. |
Contratti di Fornitura | Indica i contratti di somministrazione, fornitura e appalto o altri contratti stipulati dal Cedente nell’esercizio dell’impresa. |
Convenzione | Indica il rapporto di reverse factoring tra la Banca e il Debitore Ceduto. |
Crediti | Indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore Ceduto in pagamento di beni e/o servizi. |
Data di Pagamento | Indica la data di scadenza del credito come riportata in fattura. |
Debitore Ceduto o Società | Indica la controparte contrattuale che stipula la Convenzione con la Banca. |
Dilazione | Indica l’ulteriore periodo di tempo che la Banca concede al Debitore Ceduto per il pagamento di quanto versato dalla Banca al Cedente e degli interessi e commissioni indicate nel DDS. |
Documento di sintesi o DDS | Indica il frontespizio della Convenzione portante le condizioni economiche applicate alla Società. |
Fattura | Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito. |
Interessi di Dilazione | Indica l’importo dovuto dalla Società alla Banca per la Dilazione da quest’ultima concessa in favore della Società. |
Interessi Over maturity | Indica l’importo dovuto dalla Società alla Banca per il ritardato pagamento delle fatture rispetto alla Dilazione concordata. |
Legge Antiusura | Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni. |
Parte/i | Indica Banca CF+ e la Società. |
PEC | Indica la posta elettronica certificata. |
Plafond Cessioni | Indica l’esposizione massima della Società verso la Banca calcolata come somma dei Crediti acquistati dalla Banca in esecuzione della presente Convenzione, esclusi gli interessi e eventuali oneri di qualsiasi natura. |
Piattaforma | Indica la piattaforma fintech attraverso la quale è gestito il servizio di reverse factoring. |
Pro soluto | Indica l’assunzione, nei limiti del plafond concordato con il Cedente nel Contratto di Factoring, da parte della Banca del rischio di mancato pagamento del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti oggetto di cessione. |
Pro solvendo | Indica la mancata assunzione, da parte della Banca, del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti oggetto di Cessione. |
Reclamo | Indica ogni atto con cui la Società chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) a Banca CF+ un suo comportamento anche omissivo. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, fra quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto da Banca CF+ non sia superiore. |
TUB | Indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni. |