Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione.
4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Interessi moratori interessi moratori Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).
Interessi moratori. 25.1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
25.2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Interessi moratori. 1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 2 punti su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad un Concessionario qualsiasi della Riscossione, si applica quanto dettato dall’articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.
Interessi moratori in caso di ritardo, qualunque ne sia la causa, nel pagamento dei corrispettivi o dei singoli ratei o acconti pattuiti, la venditrice avrà diritto al pagamento degli “interessi moratori”, anche a
Interessi moratori. Su qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ABC SA Xxxxx Xxxxxx ai sensi del Contratto e non corrisposto alla data di scadenza, verranno calcolati gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali all’anno, oltre al tasso base Euribor sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, salvo diversa misura che verrà concordata tra le Parti di volta in volta.
Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute ai sensi del precedente articolo 3 ovvero di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto, alle scadenze stabilite, sono dovuti dal Tesoriere del Comune di Genova a …………………….., dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora. Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolato per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 ore” via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13 comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora sono comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.
Interessi moratori. Su tutte le somme dovute all’Istituto Sraffa in forza del presente contratto , decorreranno dal giorno della scadenza gli interessi in misura pari al T.U.S. maggiorata di 2 punti percentuali.
Interessi moratori. Le Parti concordano che a tutti i rapporti di credito derivanti dal presente Contratto si applicherà, in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto a WARIAN, Il tasso di Interesse per Ritardato Pagamento (IRP) in misura uguale al tasso BCE (nel seguito definito tasso Base). Resta inteso che al tasso sopradetto sarà aggiunta un'ulteriore percentuale di spread (nel seguito Spread Aggiuntivo) che sarà calcolata in base ai criteri descritti in Allegato interessi di ritardato pagamento.
Interessi moratori. 1. Spettano all’Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.