Interessi moratori Clausole campione

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. 2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. 3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione. 4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Interessi moratori interessi moratori Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).
Interessi moratori. 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. 2. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.
Interessi moratori. 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti. 2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Interessi moratori. Su qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ABC SA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ai sensi del Contratto e non corrisposto alla data di scadenza, verranno calcolati gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali all’anno, oltre al tasso base Euribor sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, salvo diversa misura che verrà concordata tra le Parti di volta in volta.
Interessi moratori. In caso di mora il/la Debitore/Debitrice deve al/la Creditore/Creditrice anche gli interessi di mora secondo l’art. 104 cpv. 1 CO (variante: nella misura del _________%) sull’importo residuo ancora dovuto, a partire dalla data di scadenza (cfr. punto 2.2).
Interessi moratori. 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi moratori. 1. In sede di accertamento di violazioni di imposta, gli interessi si applicano in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi al saggio legale si applicano anche alle dilazioni di pagamento concesse, così come ai rimborsi a favore dei contribuenti aventi diritto per somme versate in eccedenza. 2. Sulle somme dovute da accertamento, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, a partire quindi dal momento di messa in riscossione coattiva del carico tributario e sino alversamento dello stesso, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. 3. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.
Interessi moratori. 4.1 In caso di ritardato pagamento del canone, fermo restando il contenuto dell’art. 3, saranno dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Interessi moratori. 1. Spettano all’Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.