Interessi. (1) Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessi.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) Ai fini del presente Articolo, il termine”interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammon...
Interessi. 3.1. Dalla Data di Emissione (inclusa) gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, il 2 marzo e il 2 settembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una “Data di Pagamento”), una cedola fissa semestrale posticipata (la “Cedola”) pari al 2,5% lordo del Valore Nominale (il “Tasso di Interesse”), corrispondente al 5% nominale annuo lordo. Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) (ICMA following business day unadjusted) su base periodale.
3.2. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date:
(i) la Data di Scadenza (inclusa);
(ii) la Data di Conversione (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell’articolo 5 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) del presente Regolamento;
(iii) la Prima Data di Regolamento (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto (come di seguito definita) nel corso dell’anno 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo paragrafo 10.2 (i); ovvero
(iv) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (inclusa), in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto negli anni successivi al 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo paragrafo 10.2 (ii).
3.3. Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l’interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L’ammontare risultante sarà arrotondato allo 0,00001%.
Interessi. Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, secondo un tasso annuo nominale di interes- se variabile, la cui misura iniziale è pari al … % Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito). La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al…
Interessi. 1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Interessi. 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi. Le Obbligazioni RATE, le Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla, le Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali, le Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of oggetto del presente Regolamento dei Titoli, sono strumenti di investimento del risparmio a medio-lungo termine con rimborso del 100% del Valore Nominale ed interessi variabili legati all'andamento del RATE e pagabili alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Variabili per le Cedole Variabili ed interessi aggiuntivi eventuali legati alle Opzioni e pagabili alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Aggiuntive per le Cedole Aggiuntive. Tali interessi sono legati al solo RATE, nel caso dei Titoli RATE, ed anche ad un Parametro o Paniere, nel caso di Titoli RATE con Opzioni Aggiuntive. Xxx siano previste Xxxxxx Xxxxx saranno altresì corrisposti interessi a tasso fisso alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Fisse. Cap e Floor, ove applicabili, verranno calcolati secondo le modalità indicate nella Sezione "Caratteristiche comuni ai Titoli RATE ed ai Titoli RATE con Opzioni Aggiuntive". Per RATE si intende uno tra i seguenti tassi: Euro Swap, CHF Swap, USD Swap, GBP Swap, JPY Swaps, EURIBOR, CHF LIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, JPY LIBOR, il tasso BCE, il tasso del rendimento d'asta del BOT, il Tasso di Inflazione Europea, il Tasso di Inflazione Italiana, ovvero altri tassi di interesse variabili ufficiali o generalmente utilizzati nel mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, come individuati di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive. Di seguito si illustrano le modalità di pagamento del tasso di interesse per le differenti tipologie di Titoli oggetto del presente Programma, ovvero: A) Obbligazioni RATE;
Interessi. 1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo attivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.
Interessi. Gli Strumenti Finanziari maturano interessi a partire dal 26 novembre 2015 ("Data di Decorrenza degli Interessi") al Tasso di Interessi. L'importo Data di Pagamento degli Interessi con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario deve essere calcolato moltiplicando il relativo Tasso di Interesse per l’Ammontare di Calcolo, e moltiplicando poi il prodotto per il relativo day count franction applicabile al periodo di interesse che termina in tale Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) e arrotondando la cifra risultante ai sensi delle terms and conditions. Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non sia un payment business day, l’ammontare degli interessi relativi a tale Data di Pagamento degli Interessi sarà pagato nel successivo payment business day, ma il periodo di interessi ai fini della determinazione dell’ammontare degli interessi rimarrà non modificato (unadjusted). Il Tasso di Interessi per il periodo di interessi che termina alle Date di Pagamento degli Interessi (escluse) che cadono il 26 novembre 2016 ed il 26 novembre 2017 è pari al 3,00 per cento (3,00%) annuo. Il Tasso di Interessi per il periodo di interessi che termina a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) diversa dalle Date di Pagamento degli Interessi che cadono il 26 novembre 2016 ed il 26 novembre 2017 è pari al Tasso di Riferimento più lo 0,45 per cento (0,45%), fermo restando che tale Tasso di Interessi non sarà inferiore del Tasso di Interessi Minimo. Definizioni dei termini utilizzati in precedenza: • Importo di Calcolo: Euro 1.000. • Tasso di Riferimento: un tasso pari al tasso per i depositi in Euro per un periodo di tre mesi che appare sulla schermata di Reuters, alla pagina EURIBOR01 alle 11:00, ora di Brussels, nel secondo TARGET business day precedente il primo giorno del relativo periodo di interessi. • Date di Pagamento degli Interessi: ciascuna di (i) il 26 novembre di ogni anno di calendario a partire dal 26 novembre 2016 (incluso) fino al 26 novembre 2026 (incluso) e (ii) la Data di Scadenza. • Tasso di Interessi Minimo: 0,00% annuo. Indicazione del Tasso di Rendimento: Non applicabile Importo del Pagamento Anticipato Non Programmato Pagamento anticipato non programmato: Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della scadenza programmata (i) ad opzione dell’Emittente se l’Emittente determina che una modifica delle normativa applicabile abbia come effetto che l’adempimento degli obblighi nascenti dagli Strumenti Finanziari da parte...
Interessi. 1. Sulle somme depositate e annotate sul Libretto Cartaceo o risultanti dalle registrazioni contabili sul Libretto Dematerializzato matura un interesse, il cui tasso è indicato nel FI, suscettibile di variazioni ai sensi dell’art. 13 del presente Contratto.
2. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell’anno civile e sono capita- lizzati con periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante a tale data e registrati contabilmente dopo la loro capitalizzazione. In caso di Xx- xxxxxx Xxxxxxxx gli interessi sono altresì annotati sul libretto in occasione della presentazione dello stesso presso qualsiasi Ufficio Postale. Gli inte- ressi sono altresì liquidati in occasione dell’estinzione del Libretto nomina- tivo Smart.
3. Gli interessi sulle somme versate decorrono dal giorno in cui è effettuato il versamento. Gli interessi sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito risultante sul Libretto nominativo Smart.
4. Annualmente, su richiesta e gratuitamente, Poste Italiane fornisce agli Intestatari del Libretto nominativo Smart o ai loro aventi causa la comuni- cazione informativa relativa all’anno precedente nella quale sono riportate le informazioni sui tassi d’interesse applicati, sulla decorrenza delle valute sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate. La richiesta può es- sere presentata, di regola, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la predetta comunicazione.
5. Il Libretto nominativo Smart cessa di essere fruttifero in caso di saldo pari o inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) e in assenza di movimenti nei 5 (cinque) anni successivi all’ultima operazione annotata. In tal caso Poste Italiane non è tenuta a fornire l’informativa di cui al comma precedente. L’annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine so- praindicato. Il Libretto nominativo Xxxxx torna ad essere fruttifero a decor- rere dall’effettuazione di una nuova operazione.
Interessi. Le Obbligazioni RATE, le Obbligazioni RATE con opzioni plain vanilla (Obbligazioni RATE con opzioni Plain Vanilla), le Obbligazioni RATE con opzioni digitali (Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali), le Obbligazioni RATE con opzioni lookback (Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback), le Obbligazioni RATE con opzioni himalaya (Obbligazioni RATE con Opzioni Himalaya), le Obbligazioni RATE con opzioni rainbow (Obbligazioni RATE con Opzioni Rainbow), le Obbligazioni RATE con opzioni best oƒ (Obbligazioni RATE con Opzioni Best Oƒ), le Obbligazioni RATE con opzioni napoleon (Obbligazioni RATE con Opzioni Napoleon), le Obbligazioni RATE con opzioni worst oƒ (le Obbligazioni RATE con Opzioni Worst oƒ), le Obbligazioni con opzioni plain vanilla (Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla), le Obbligazioni con opzioni digitali (Obbligazioni con Opzioni Digitali), le Obbligazioni con opzioni lookback (Obbligazioni con Opzioni Lookback), le Obbligazioni con opzioni himalaya (Obbligazioni con Opzioni Himalaya), le Obbligazioni con opzioni rainbow (Obbligazioni con Opzioni Rainbow), le Obbligazioni con opzioni best oƒ (Obbligazioni con Opzioni Best Oƒ), le Obbligazioni con opzioni napoleon (Obbligazioni con Opzioni Napoleon), le Obbligazioni con opzioni worst oƒ (Obbligazioni con Opzioni Worst oƒ), oggetto del Prospetto di Base, sono strumenti di investimento del risparmio a medio-lungo termine con rimborso del 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni RATE pagano all'investitore alla/e data/e di pagamento delle cedole variabili (la/e Data/e di Pagamento delle Cedole Variabili) le Cedole Variabili eventuali in funzione della partecipazione all'andamento del RATE. Le Obbligazioni RATE con Opzioni Aggiuntive, oltre alle Cedole Variabili eventuali, prevedono il pagamento all'investitore, alla/e data/e di pagamento delle cedole aggiuntive (la/e Data/e di Pagamento delle Cedole Aggiuntive), di Cedole Aggiuntive eventuali periodiche e/o a scadenza in funzione dell'andamento del Parametro singolo e/o del Paniere. Le Obbligazioni con Opzioni prevedono il pagamento all'investitore, alla/e data/e di pagamento delle cedole opzionali (la/e Data/e di Pagamento delle Cedole Opzionali) di Cedole Opzionali eventuali periodiche e/o a scadenza in funzione dell'andamento di un Parametro singolo e/o di un Paniere. Ove siano previste Xxxxxx Xxxxx saranno altresì corrisposti interessi a tasso fisso alla/e data/e di pagamento delle cedole fisse (la/e Data/e di Pagamento delle Cedole Fisse). Ove pr...