Interessi Clausole campione

Interessi. 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Interessi. Le Obbligazioni RATE, le Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla, le Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali, le Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of oggetto del presente Regolamento dei Titoli, sono strumenti di investimento del risparmio a medio-lungo termine con rimborso del 100% del Valore Nominale ed interessi variabili legati all'andamento del RATE e pagabili alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Variabili per le Cedole Variabili ed interessi aggiuntivi eventuali legati alle Opzioni e pagabili alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Aggiuntive per le Cedole Aggiuntive. Tali interessi sono legati al solo RATE, nel caso dei Titoli RATE, ed anche ad un Parametro o Paniere, nel caso di Titoli RATE con Opzioni Aggiuntive. Xxx siano previste Xxxxxx Xxxxx saranno altresì corrisposti interessi a tasso fisso alla/e Data/e di Pagamento delle Cedole Fisse. Cap e Floor, ove applicabili, verranno calcolati secondo le modalità indicate nella Sezione "Caratteristiche comuni ai Titoli RATE ed ai Titoli RATE con Opzioni Aggiuntive". Per RATE si intende uno tra i seguenti tassi: Euro Swap, CHF Swap, USD Swap, GBP Swap, JPY Swaps, EURIBOR, CHF LIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, JPY LIBOR, il tasso BCE, il tasso del rendimento d'asta del BOT, il Tasso di Inflazione Europea, il Tasso di Inflazione Italiana, ovvero altri tassi di interesse variabili ufficiali o generalmente utilizzati nel mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, come individuati di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive. Di seguito si illustrano le modalità di pagamento del tasso di interesse per le differenti tipologie di Titoli oggetto del presente Programma, ovvero: A) Obbligazioni RATE; B) Obbligazioni RATE con Opzioni Aggiuntive; a) Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla; b) Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali; c) Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Xxxxxxxx, Worst of; (A) Obbligazioni RATE Le Obbligazioni RATE prevedono il pagamento di Cedole Variabili che saranno corrisposte alle Date di Pagamento delle Cedole Variabili come indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le Cedole Variabili saranno determinate applicando al Valore Nominale: 1) RATE il prodotto, eventualmente aumentato o diminuito di uno Spread, tra un Fattore di Partecipazione P ed il RATE, specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive e rilevato alla/e ...
Interessi. 1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
Interessi. 1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile incrementati di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari al 6,25% del valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
Interessi. I Xxxxxx fruttano interessi dal (incluso) [ ] (la "Data di Emissione") al (escluso) [ ] (la "Data di Scadenza") al tasso del [ ] annuo (il "Tasso d'Interesse"), pagabile annualmente in via posticipata il [ ] di ogni anno (ciascuna una "Data di Pagamento degli Interessi") e per la prima volta il [ ]. Ciascun Titolo cesserà di fruttare interessi a partire dalla relativa data di scadenza per il rimborso, salvo ove il pagamento in linea capitale venga impropriamente rifiutato o negato. Xx xxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx [ ] (xxx prima che dopo la pronuncia del giudizio) sino alla data (inclusa) in cui tutte le somme dovute in relazione a detto Titolo sino al giorno in questione siano ricevute dal o per conto del Portatore dei Titoli interessato. L'importo di interessi dovuti per ogni Titolo sarà calcolato con riferimento all'importo complessivo di capitale in circolazione dei Titoli detenuti da ogni Portatore dei Titoli; l'importo di tale pagamento sarà arrotondato alla seconda (2a) cifra decimale più vicina (mezzo centesimo arrotondato al decimale superiore). Laddove gli interessi debbano essere calcolati con riferimento a un periodo inferiore a un anno, il calcolo sarà effettuato su base [exact/exact] per ogni periodo, sulla base del numero di giorni di calendario trascorsi nel relativo Periodo di Interessi diviso per [365 (o 366 in caso di anno bisestile)]; il risultato così ottenuto sarà arrotondato alla seconda (2a) cifra decimale più vicina (mezzo centesimo arrotondato al decimale superiore).
Interessi. Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, secondo un tasso annuo nominale di interes- se variabile, la cui misura iniziale è pari al … % Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito). La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al…
Interessi. 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica Art. 7 Interessi Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di
Interessi. Le Date di Pagamento degli Interessi sono indicate nella tabella seguente (fatti salvi eventuali aggiustamenti). Per i Periodi di Interesse relativi alle Date di Pagamento degli Interessi originariamente previste per il 19 maggio 2016, 19 maggio 2017 e 19 maggio 2018, le Obbligazioni corrisponderanno interessi ad un tasso annuo pari a 2,20%. Per i Periodi di Interesse successivi, le Obbligazioni corrisponderanno un interesse ad un tasso annuale uguale a 5,00%, se l’Andamento del Sottostante alla Data di Osservazione applicabile è pari o maggiore al 105%, oppure, allo 0,00%. Il Periodo di Interesse per ogni corresponsione di interessi dovuti ad una Data di Pagamento degli Interessi o alla Data di Scadenza Prevista, che è il 19 maggio 2022, includerà gli interessi maturati a partire dall’ultima data (inclusa) in cui gli interessi sono stati pagati o resi disponibili per il pagamento o a partire dalla Data di Emissione Originaria, che è il 19 maggio 2015, nel caso in cui non siano stati pagati o resi disponibili per il pagamento interessi, fino a (ma esclusa) la Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Scadenza Originaria. Per i Periodi di Interesse relativi alla Data di Pagamento degli Interessi originariamente prevista per il 19 maggio 2019, e nei successivi Periodi di Interesse, potrebbe non essere corrisposto alcun interesse. L’Andamento del Sottostante è pari al quoziente del (i) prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice (come definito di seguito) alla Data di Osservazione applicabile come indicata nella tabella di seguito, diviso per (ii) il prezzo di riferimento iniziale (che è il prezzo di riferimento dell’Indice alla Data di Emissione Originaria). Per Periodo di Interesse si intende ciascun periodo a partire da (e inclusa) una Data di Pagamento degli Interessi (o la Data di Emissione Originaria, che è il 19 maggio 2015, nel caso del Periodo di Interesse iniziale), fino a (ma escludendo) la successiva Data di Pagamento degli Interessi (o la Data di Scadenza Prevista, che è il 19 maggio 2022, nel caso del Periodo di Interesse finale). L’Indice è l’Indice S&P GSCI® Crude Oil Excess Return, come calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell’Indice, S&P Dow Xxxxx Indices LLC, o da qualsiasi sponsor dell’indice successivo o sostitutivo. La Data di Pagamento degli Interessi per ciascun anno è indicata nella tabella seguente (fatti salvi eventuali aggiustamenti). Data di Osservazione Data di Pagamento degli Interessi NA 19 maggio 2016 NA 19 maggio 2017 NA 1...