STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
C.F. 80008840276
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxx – Mestre
S.U.A. per conto del Comune di Cavallino Treporti
Oggetto: “interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di Cavallino”. CIG: 8019579DEF
DISCIPLINARE DI GARA
La CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta convenzione con il Comune di Cavallino – Treporti del 20.06.2018, prot. n. 46616.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice).
Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Cavallino Treporti [codice NUTS: ITH35].
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Elvio Tuis del Comune di Cavallino Treporti.
Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante.
Ai sensi dell’art. 74 del Codice, a partire dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, la documentazione di gara e il progetto sono liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet: http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nell’apposita sezione “Bandi SUA”.
Importo
Importo lavori a base di gara: euro 1.350.000,00 (IVA esclusa)
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 15.000,00 Lavori in economia non soggetti a ribasso: euro 10.000,00
Importo soggetto a ribasso: euro 1.325.000,00
Per determinare l’importo dei lavori, il comune di Cavallino Treporti ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad euro 250.783,43, come dettagliati in apposito elaborato di progetto (246-laz-com-D10-C2-Quadincman).
Determinazione a contrattare n. 1760 del 16/09/2019
Suddivisione in lotti: No. In conformità alle disposizioni stabilite all’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non si provvederà a suddividere l’appalto dei lavori in lotti funzionali in quanto un unico appalto garantisce:
- continuità lavorativa, che si ripercuote in una durata inferiore dei lavori, in minori interferenze tra le imprese e quindi minori rischi per la sicurezza ed in minori disagi per gli utenti della strada e per i residenti;
- convenienza economica, in quanto si procederà ad un’unica procedura di gara, con minori costi e con la possibilità di percentuali di ribasso maggiori;
- massima trasparenza ed opportunità in quanto, per l’elevato importo, si procederà con un pubblico incanto a cui tutti gli operatori qualificati potranno partecipare;
- comunque l’accesso delle piccole e medie imprese, rispondendo alle finalità del citato articolo.
Progetto validato in data 11 settembre 2019. CPV: 45233222-1. CUP: F94E15000560006
Il corrispettivo è determinato a misura.
A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016.
In adempimento a quanto previsto dall’articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell’AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx), secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un Codice dei contratti “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
Si precisa, tuttavia, che in caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, la Città metropolitana procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( in seguito Codice dei contratti).
B – Sopralluogo obbligatorio e chiarimenti
Sopralluogo.
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando nell’oggetto ‘INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO – RICHIESTA SOPRALLUOGO’, e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno successivamente comunicati ai concorrenti.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.
Non è necessario allegare l’attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in quanto detto adempimento viene verificato d’ufficio da parte della STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) con il Comune di Cavallino Treporti.
Chiarimenti.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx che dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 04.11.2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/ nell’apposita sezione “Bandi SUA”, raggiungibile direttamente dalla home page.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
C - Categoria prevalente e parti appartenenti a categorie diverse
Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010 | Qualificazione obbligatoria (sì/no) | Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza e i lavori in economia | Classifica | Prevalente/ scorporabile | % su importo totale |
OG 3 | Sì | 965.144,74 | III | prevalente | 71,49 |
OG 1 | Sì | 167.302,76 | I | scorporabile | 12,39 |
OG 10 | Sì | 217.552,50 | I | scorporabile | 16,12 |
D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016. Requisiti di ordine generale
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in relazione alle categorie e agli importi sopra precisati, ai sensi del D.Lgs. 50/16, dell’art. 12, c. 2, D. L. 47/14 (convertito in L. 80/14).
Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’articolo 92 del D.P.R. 207/2010, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nelle categorie e classifiche previste nell’appalto:
- per le categorie scorporabili OG 1 e OG 10, a qualificazione obbligatoria, le lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione SOA per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione; i requisiti carenti dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente; sono subappaltabili al 100% a soggetti debitamente qualificati (subappalto “qualificante”), fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 40% (ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, come modificato dal D.L.
n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019).
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.
Si precisa che, anche quale componente di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una SOA.
Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell’ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili) e i raggruppamenti con impresa “cooptata” ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell’ambito della categoria scorporabile (art. 48, comma 6, D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell’ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno parametrati all’importo della categoria scorporabile considerata.
N.B. 1
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la
verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a pena di esclusione
- alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).
N.B. 2
Per il rinnovo quinquennale si applica l’articolo 76 del d.P.R. 207/2010.
Il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche la domanda di rinnovo che deve essere stata tassativamente presentata “almeno 90 giorni prima della scadenza del termine” (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27), ricorda come “al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l'impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010”.
E - Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso sull’elenco pezzi unitari con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
F - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente la documentazione sotto elencata deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13.11.2019, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 00000 Xxxxxx (XX) – piano 0.
L’orario di ricezione è il seguente:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì. Sabato gli uffici sono chiusi.
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
E’ comunque gradito il non uso di ceralacca, ma l’uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.
Il plico deve:
› recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: SUA p/c del Comune di Cavallino Treporti “Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di Cavallino. CIG: 8019579DEF. NON APRIRE”.
› contenere 2 buste:
BUSTA “A - documentazione amministrativa”
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (ALLEGATO 1); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. Documento di gara unico europeo:
2.1 Il concorrente compila e firma il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nella documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il documento DGUE deve essere fornito in forma elettronica su dischetto o chiavetta elettronica e firmato digitalmente; eventuali copie cartacee saranno considerate quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
• La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
• Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
• Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo ‘D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione’ del presente disciplinare: attestazione SOA (indicare estremi con data rilascio, data scadenza / effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche) e certificazione di qualità (indicare estremi e scadenza).
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo ‘D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione’ del presente disciplinare.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
• Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa di cui al successivo punto 3 a firma dell’ausiliaria;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice (ALLEGATO 4) sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Si precisa che il Codice dei contratti prevede che venga fatto specifico riferimento alle risorse oggetto di avvalimento, che dovranno essere sempre indicate a pena di nullità dello stesso.
Infatti l’avvalimento, per la sua natura giuridica di contratto, non può avere un contenuto assolutamente generico e indefinito.
Pertanto è onere dell’impresa concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le proprie risorse e mezzi in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito.
Pertanto il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l’avvalimento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno consistere in:
- indicazione delle risorse e i mezzi e/o attrezzature;
- durata;
- indicazione di personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali;
- ogni altro elemento idoneo ai fini dell’avvalimento.
E’ necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all’intera organizzazione aziendale.
Massima attenzione perciò, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, nell’aver cura di indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l’impresa ausiliaria darà il proprio concreto apporto nell’esecuzione dell’appalto.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilita di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare. Si rinvia a quanto evidenziato al paragrafo C sulle categorie per le quali vi è l’obbligo di subappalto dei lavori qualora non in possesso dei relativi requisiti.
Parte III – Motivi di esclusione
• Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice (Sez. A-B-C- D del DGUE).
Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “α” ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale (iscrizione CCIAA);
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
3. Dichiarazione sostitutiva integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e xx.xx. ii. (ALLEGATO 2) oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:
3.1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice:
• dei direttori tecnici;
• del titolare per le ditte individuali;
• per le società in nome collettivo: dei soci;
• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;
• per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);
3.2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
3.3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter, c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
3.4. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 3 deve essere resa:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
• in caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria.
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. (ALLEGATO 1) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
4.1. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo e il cronoprogramma dei lavori;
4.2. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4.3 di aver verificato le capacita e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
4.4 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
4.5 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
4.6 di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
4.7 (se ricorre il caso) di impegnarsi a subappaltare i lavori di cui alla categoria OG 1 in quanto non in possesso dei requisiti;
4.8 (se ricorre il caso) di impegnarsi a subappaltare i lavori di cui alla categoria OG 10 in quanto non in possesso dei requisiti;
4.9 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal comune di Comune di Cavallino Treporti con deliberazione di Giunta n. 18 del 18.02.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4.10 (in caso di riduzione dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) di avvalersi della facoltà di ridurre la cauzione nella misura del (specificare) in quanto in possesso dei seguenti requisiti (dettagliare quali sono i requisiti posseduti tra quelli previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice);
4.11 (per i consorzi) di concorrere alla gara in proprio procedendo all'esecuzione dell’appalto con le proprie maestranze O, IN ALTERNATIVA di concorrere alla gara per i seguenti consorziati esecutori (indicare la ragione sociale e il C.F. dei consorziati esecutori).
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 4, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Si precisa che qualora l’operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.
Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’operatore economico avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito.
Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16) e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16), in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, x. 0, X.Xxx. 00/0000 (xx invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1008 dell’11.10.2017).
Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e
prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).
5. Cauzione provvisoria dell’importo di euro 27.000,00, pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara, a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/16.
La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
- cauzione in contanti (con i limiti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
La fideiussione o la polizza devono essere conformi allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
SI PRECISA:
a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell’Orologio San Marco n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice dei contratti, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice dei contratti in favore della Città metropolitana di Venezia . Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’intestazione deve essere la seguente: “garanzia di cui all’articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento degli “Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di Cavallino. CIG: 8019579DEF.
b) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia – C.F. 80008840276;
c) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale risulta la stessa attestazione SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva con i contenuti di cui all’ALLEGATO 1), qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità.
Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti, per le percentuali ivi indicate.
Ai sensi dello stesso art 93, comma 7 del Codice dei contratti, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967).
Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell’intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE.
L’art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16 (previsione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).
6. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
6.1. dichiarazione (ALLEGATO 3) firmata da tutti i concorrenti riuniti o consorziati attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
◦ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
◦ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
◦ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
◦ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
c) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
b) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
b) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
I. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
II. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
III. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
7. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’X.X.XX. Di seguito viene indicato il CIG con il relativo importo da pagare:
CONTRIBUTO AUTORITA’: euro 140,00
CIG: 8019579DEF
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell’A.N.A.C.
8. Il “PASSOE” rilasciato dal Sistema AVCPASS di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP con registrati tutti gli operatori coinvolti nell’appalto.
BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “offerta economica” deve essere contenuto il seguente documento:
Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO 5 al presente disciplinare nella quale dovrà essere riportato quanto segue:
• l’indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, espresso in cifre ed in lettere;
Nota Bene: i ribassi non possono essere espressi con più di tre cifre decimali
• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto;
• i propri costi della manodopera da sostenere per l’esecuzione del contratto e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello in lettere.
Si precisa che il costo della manodopera, come dettagliato nell’elaborato progettuale pubblicato e pari ad € 250.783,43 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare
tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad € 250.783,43.
G - Sottoscrizioni
Le sottoscrizioni devono essere effettuate:
- in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio.
AVVERTENZA
Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità.
E’ sufficiente produrre un’unica fotocopia del documento di identità per ciascun dichiarante.
H – Procedura di aggiudicazione
Il seggio di gara il giorno 18.11.2019 alle ore 9.00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate:
- procede all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini prescritti;
- verifica l’ammissibilità delle offerte presentate;
- procede per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico dell’“offerta economica”, leggendo ad alta voce il ribasso percentuale offerto;
- individua l’offerta migliore sulla base del criterio del “minor prezzo” determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- procede all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando la necessità di valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’art. 97 del Codice dei contratti.
- propone l’aggiudicazione.
Si procederà quindi nei confronti dell’aggiudicatario secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 86 del D.Lgs. 50/2016 (salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4 della Legge 180/2011).
Qualora l’aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali e/o speciali, la SUA procederà alla sua esclusione, all’escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C., per i provvedimenti di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
I - Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.
FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
L - Altre informazioni
a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
b) In caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata all’impresa designata quale mandataria.
c) L’Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata.
d) Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto.
e) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016).
f) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte.
g) Xxxxxxx esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri.
h) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
i) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti dall’Amministrazione per l’appalto in oggetto.
j) Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere “in xxxxx xx xxxxxxxx”, xx intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte”.
k) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione.
l) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 27 e 28 del capitolato speciale d’appalto.
n) Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione.
o) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, se, invece, le prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite all’art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre
"proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo.
p) Ai sensi 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato.
q) Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico dell’aggiudicatario (circa € 4.000,00). Ai sensi del Decreto del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017) l’aggiudicatario dovrà rimborsare al comune di Cavallino treporti, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che presuntivamente ammontano ad euro 2.000,00.
s) Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
t) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.
u) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal codice di comportamento adottato dal comune di Cavallino Treporti con delibera di Giunta n. n. 18 del 18/02/2014, pena la risoluzione del contratto;
N) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI:
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 118 del 07/10/2019
Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Le imprese non italiane, se appartenenti all’Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. L’eventuale richiesta della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata all’indirizzo indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara.
I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il dirigente
dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)