AVVALIMENTO Clausole campione

AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, d...
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, median...
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di pres...
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
AVVALIMENTO. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di avvalimento la Ditta Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: • una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; • una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; • una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la Ditta Concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente per tutta la durata dell’appalto; • una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; • originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; pena esclusione, detto contratto deve riportare in modo compiuto, esaurente e specifico:
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione...