Termini e condizioni generali di fornitura di servizi (Italia)
Termini e condizioni generali di fornitura di servizi (Italia)
1. Definizioni
Nei presenti Termini e condizioni generali di fornitura di servizi, i seguenti termini avranno il significato di seguito loro attribuito:
Campione/i: il campione e/o materiale consegnato dal Cliente ad ES al fine di sottoporlo ad esame / analisi.
Cliente: il soggetto che trasmette a ES un Ordine al fine di concludere con ES un contratto di prestazione di servizi.
Contratto: il contratto di prestazione di servizi di volta in volta concluso fra ES ed il Cliente ed assoggettato ai presenti Termini e Condizioni.
ES: Eurofins Food & Feed Testing Italia Holding S.r.l. e/o le sue società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
Modulo d’Ordine: il modulo d’ordine predefinito di ES.
Ordine: la richiesta che il Cliente indirizza a ES a mezzo del Modulo d’Ordine od altrimenti, finalizzata ad usufruire dei servizi offerti da ES.
Parti: collettivamente ES ed il Cliente.
Piano di Campionamento: il piano che precisa quali campioni di quali materie prime e prodotti finiti e con quale frequenza debbano essere analizzati da ES.
Prezzo: il corrispettivo dei servizi resi da ES al Cliente ed oggetto del Contratto.
Rapporto/i di Analisi: il rapporto contenente i risultati, nonché eventuali interpretazioni, valutazioni, consulenze e conclusioni delle analisi commissionate a ES dal Cliente.
Termini e Condizioni: i presenti termini e condizioni generali di contratto di fornitura di servizi.
2. Principi generali
2.1. Tutti i Contratti intercorsi tra ES ed i Clienti sono regolati da questi Termini e Condizioni.
2.2. Un Contratto assoggettato a questi Termini e Condizioni si considera perfezionato quando un Ordine viene accettato da ES. Un Ordine è considerato come accettato da ES se (a) ES inizia a dare esecuzione a quell’Ordine, o (b) ES conferma l’Ordine per iscritto.
2.3. Ciascun Ordine è irrevocabile e costituisce proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sarà vincolante per ES solo se ed in quanto dalla stessa accettato con le modalità di cui al precedente articolo 2.2). Ogni Ordine accettato da ES sarà considerato come un autonomo e separato Contratto.
2.4. ES si riserva la facoltà di modificare nel tempo i presenti Termini e Condizioni. A ciascun Contratto sono applicabili i Termini e Condizioni vigenti al momento della trasmissione dell’Ordine.
2.5. Questi Termini e Condizioni sostituiscono ogni precedente accordo, verbalmente o per iscritto, eventualmente intercorso tra le Parti e prevalgono su ogni disposizione confliggente od incompatibile eventualmente contenuta in successivi accordi intercorsi tra le Parti, salva espressa previsione scritta di deroga ai presenti Termini e Condizioni. In ogni caso, nessuna modifica, rinuncia o alterazione dei presenti Termini e Condizioni è vincolante nei confronti di ES, se non espressamente approvata da ES. Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non sono accettate e comunque sono derogate in favore dei presenti Termini e Condizioni.
EUROFINS CHEMICAL CONTROL S.r.l.
Società con unico socio – Direzione e
Coordinamento di EUROFINS FOOD & FEED TESTING ITALIA HOLDING S.r.l.
VIA CELDIT 2 – 12100 CUNEO – ITALIA
TEL. x00 0000 000000
FAX x00 0000 000000
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xx
Capitale sociale € 80.000 i.v.
Registro delle imprese di Cuneo 00644710048
R.E.A. C.C.I.A.A. Cuneo 114739 Cod.Fiscale – Partita I.V.A. 00644710048
3. Trasmissione dell’Ordine
3.1. L’Ordine dovrà essere inviato a ES a mezzo posta o fax o posta elettronica su carta intestata del Cliente, oppure usando il Modulo d’Ordine, in forma cartacea o elettronica. Gli Ordini telefonici saranno ritenuti validi solo se confermati dal Cliente tramite il Modulo d’Ordine o comunque per iscritto, a mezzo posta o fax o a mezzo posta elettronica su carta intestata del Cliente.
3.2. Le condizioni del Contratto che non sono specificate in questi Termini e Condizioni (a titolo esemplificativo, il Prezzo) saranno di volta in volta concordate fra le Parti e saranno espressamente specificate nell’Ordine. Esse saranno valide e vincolanti per ES, in ogni caso, solo se da quest’ultima accettate secondo quanto previsto all’articolo 2.2) di cui sopra. Si chiarisce inoltre che particolari termini e condizioni applicati ad Ordini precedenti, inclusi i Prezzi, non saranno applicati automaticamente agli Ordini successivi.
3.3. Xxxxxxxx e condizioni eventualmente trasmesse dal Cliente a ES separatamente dall’Ordine saranno prive di validità ed efficacia, se non specificamente approvate per iscritto da ES.
3.4. Qualsiasi clausola o condizione inserita dal Cliente nell’Ordine od altrimenti trasmessa a ES che sia incompatibile o comunque incongrua con i presenti Termini e Condizioni sarà priva di validità ed efficacia, se non specificamente approvata per iscritto da ES.
4. Prezzi e termini di pagamento
4.1. I Prezzi sono al netto dell’IVA e di tutte le altre tasse, imposte e spese doganali eventualmente applicabili.
4.2. Tranne se diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il pagamento del Prezzo deve avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Qualsiasi contestazione della fattura dovrà essere comunicata a ES entro e non oltre trenta (30) giorni dall’emissione della stessa.
4.3. In caso di mancato pagamento, integrale o parziale, del Prezzo entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a ES l’importo supplementare di cinquanta Euro (50,00 €) a titolo di penale per le spese amministrative, salvo il risarcimento del maggior danno e salva in ogni caso l’applicazione degli interessi moratori ex d. lgs.
n. 231/2002 e successive modifiche.
4.4. ES ha diritto di cessare l’esecuzione dell’Ordine in qualsiasi momento, o di cessare qualsiasi attività svolta in favore del Cliente ove questi sia in ritardo di oltre 15 (quindici) giorni con riguardo al pagamento del Prezzo o di qualsiasi altro pagamento dovuto ad ES, indipendentemente dal fatto che sia legato a quell’Ordine o meno.
4.5. Le fatture sono soggette a una spesa minima di fatturazione di cinquanta Euro (50,00 €). ES avrà diritto di applicare una spesa amministrativa aggiuntiva pari a venti Euro (20,00 €) legata alla eventuale re-emissione di una fattura.
4.6. Le fatture devono essere pagate, salvo buon fine, a mezzo assegno circolare o bonifico bancario. Ogni altro diverso mezzo di pagamento deve essere preventivamente concordato e approvato da ES.
4.7. ES ha facoltà di applicare un supplemento pari ad un massimo di venti Euro (20,00 €) per le spese di gestione e di amministrazione connesse alla richiesta di servizi supplementari ad un Ordine effettuato. Una richiesta di servizi supplementari su Campioni che sono già in laboratorio sarà considerata come un Ordine aggiuntivo e potrebbe conseguentemente posticipare la data effettiva di consegna stimata.
5. Consegna dei Campioni a ES
5.1. Salvo diversa indicazione scritta sul Rapporti di Analisi, l’attività di campionamento si intende effettuata dal Cliente sotto la sua responsabilità. ES è disponibile a fornire al cliente indicazioni sulle modalità corrette di effettuazione del campionamento, su richiesta.
5.2.Xxxxxx se diversamente concordato per iscritto dalle Parti, i costi di trasporto ed imballaggio dei Campioni sono ad integrale carico del Cliente.
5.3. I Campioni devono essere consegnati a ES in condizioni tali da consentire l’agevole svolgimento dei servizi richiesti. ES ha facoltà di svolgere un esame preliminare dei Campioni per verificare le loro condizioni prima di sottoporli ad analisi. Nel caso in cui i Xxxxxxxx non corrispondano alle esigenze descritte nella presente clausola, ES potrà richiedere al Cliente il rimborso dei costi sostenuti per tale attività.
5.4. Ove i risultati dell’esame preliminare rivelino l’impossibilità di effettuare le analisi richieste, o se ciò fosse possibile solo a condizioni più gravose del previsto – ad esempio perché i Campioni sono stati inquinati o mescolati con materiale o sostanze estranee, o se si sono degradati, senza che ciò sia stato previamente comunicato dal Cliente – ES sarà legittimata, a suo insindacabile giudizio, a recedere dal Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Cliente. In tal caso, ES potrà richiedere al Cliente il rimborso dei costi sostenuti per tale attività.
5.5. Il Cliente garantisce che nessun Campione è suscettibile di costituire pericolo per ES. Il Cliente è responsabile della conformità dei Campioni con la legislazione vigente in Italia in materia di rifiuti pericolosi, nonché di informare ES con riguardo ad eventuali rischi per la salute e la sicurezza connessi ai Campioni. Il Cliente si impegna a risarcire e tenere integralmente indenne ES da tutti gli eventuali danni e responsabilità verso terzi nei quali possa incorrere ES od il suo personale a causa dei Campioni. Le spese ed i costi legati allo smaltimento dei rifiuti pericolosi provenienti dal Campione sono ad integrale carico del Cliente.
5.6. Tranne se diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il Cliente è responsabile della corretta consegna dei Campioni ad ES, se necessario in condizioni di temperatura controllata. In ogni caso, ES non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimento o danno dei Campioni occorsi durante il loro trasporto. Il Cliente sarà responsabile in ogni momento della sicurezza, dell’imballaggio e delle idonee coperture assicurative del Campione durante il trasporto.
5.7. Ove richiestone da ES, il Cliente è tenuto a comunicare a ES l’esatta composizione chimica dei Campioni. In ogni caso, il Cliente è tenuto ad informare ES per iscritto prima della spedizione e ad etichettare sull’imballo, sui Campioni e/o sul contenitore in modo evidente la circostanza che i campioni trasmessi siano pericolosi e/o tossici.
6. Conservazione e smaltimento dei Campioni
6.1.Salvo diverso accordo scritto delle Parti, ES è autorizzata a smaltire o distruggere i Campioni immediatamente dopo le analisi effettuate, ovvero alla scadenza dell’eventuale periodo di conservazione concordato dalle Parti, senza alcun obbligo di previa comunicazione.
6.2. Eurofins Chemical Control conserva i contro-campioni, dall’emissione del Rapporto di Analisi, per un massimo di 30 giorni, salvo diversa richiesta scritta del Cliente (comunque per un periodo massimo di 3 mesi). Fanno eccezione i campioni destinati all’analisi microbiologica che non vengono conservati dopo l’analisi vista l’instabilità dei parametri coinvolti.
7. Date di consegna, tempi di risposta, conservazione delle registrazioni delle prove
7.1. Le date di consegna dei Rapporti di Analisi e di altri servizi sono stimate e meramente indicative e, pertanto, non costituiscono un obbligo tassativo in capo ad ES.
7.2. Il rapporto di analisi, firmato apponendo la firma scansionata ed elettronicamente, viene inviato al Cliente in formato elettronico e, su specifica richiesta del Cliente stesso, può essere spedito o con firma digitale o in forma cartacea, firmato manualmente, mentre in Laboratorio rimane la copia
firmata, in pdf, nell’archivio informatico. L’invio viene effettuato all’attenzione delle persone indicate dal Cliente nell’Ordine.
7.3. I dati grezzi relativi alle prove e i Rapporti di prova sono archiviati 4 anni.
8. Regole decisionali per dichiarazione di conformità sui Rapporti di Analisi
8.1. ES definisce e concorda con il Cliente la regola decisionale che descrive come viene tenuta in considerazione qualsiasi incertezza di misura, quando si dichiara la conformità ad un requisito specifico.
8.2. Nel caso le suddette regole decisionali siano presenti in normativa specifica, queste verranno utilizzate per la valutazione della conformità del risultato.
8.3. In assenza di regole, regolamenti o istruzioni del Cliente, qualora il risultato di una prova si avvicini al limite di specifica previsto, si possono verificare tre situazioni diverse:
- il risultato della prova, aumentato dell’incertezza di misura, rientra ancora nella zona di specifica: si può asserire la conformità perché si rientra nella zona di conformità;
- il risultato, diminuito dell’incertezza di misura, non rientra comunque nella zona di specifica: il dato appartiene alla zona di non conformità;
- il risultato aumentato dell’incertezza di misura non rientra più nella zona di specifica, mentre il risultato diminuito dell’incertezza di misura va a rientrare nella zona di specifica: non è possibile provare la conformità o la non conformità perché si rientra nell’intervallo di ambiguità.
9. Diritti sui Rapporti di Analisi
9.1. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, ES si riserva il diritto di archiviare, usare e pubblicare i Rapporti di Analisi in forma anonima che non permetta d’identificare il Cliente.
10. Subappalto delle prove
In caso di subappalto delle prove, Eurofins Chemical Control riporta sul rapporto di prova l’indicazione che la prova è stata eseguita dal laboratorio subappaltato, con indicazione del numero di accreditamento e dell’ente di accreditamento. Responsabile verso il Cliente del lavoro subappaltato è Eurofins Chemical Control.
11. Utilizzo del marchio Accredia e significato dell’accreditamento
11.1. Il marchio Accredia viene riportato sui Rapporti di prova solo nel caso in cui questi contengano almeno una prova accreditata e le prove non accreditate vengono segnalate con un asterisco.
11.2. L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità dei laboratori di prova e ne assicura l’idoneità a determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche.
Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro ed è l’Ente nazionale competente a concedere o revocare l’accreditamento a livello nazionale dei laboratori di prova; la sua attività si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento dei laboratori accreditati. Esso concede l’accreditamento ad un laboratorio di prova quando ne abbia accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 e ad altri documenti prescrittivi Accredia, assicurando tra l’altro l’impiego di personale qualificato e competente, l’utilizzo di strumentazione efficiente e tarata, il mantenimento di condizioni ambientali tali da non inficiare i risultati della prova, l’effettuazione di uno studio preliminare delle prestazioni del metodo nella sua applicazione da parte del laboratorio, attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del risultato.
Pertanto il certificato di accreditamento attesta che il laboratorio operi in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 e ad altri documenti prescrittivi Accredia per le prove oggetto di accreditamento, non comportando però una diminuzione delle responsabilità del laboratorio stesso nei confronti dei propri clienti in relazione ai risultati forniti. Infatti, benché l’accreditamento sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da Accredia sulle singole prestazioni del laboratorio.
12. Garanzia limitata e responsabilità
12.1. Gli Ordini vengono eseguiti con le tecnologie e metodologie disponibili e generalmente utilizzate da ES. I Rapporti di Analisi sono elaborati e redatti con un livello di accuratezza ragionevole ed usuale nel settore; ciononostante ES non può garantire l’assoluta certezza della correttezza dei Rapporti di Analisi. Il Cliente è pertanto tenuto a valutare attentamente i dati dei Rapporti di Analisi per fare affidamento (in ogni caso, a proprio rischio) su di essi. Questa garanzia limitata ha durata di sei mesi successivi alla data di consegna dei Rapporti di Analisi, se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti.
12.2. Ogni Rapporto di Analisi riguarda esclusivamente i Campioni analizzati da ES. Se a ES non è stata espressamente richiesta e pagata la definizione del Piano di Campionamento e la definizione dell’esatta tipologia delle analisi da eseguirsi o se il cliente non ha seguito le raccomandazioni di ES, ES non assume nessuna responsabilità qualora il Piano di Campionamento e/o la tipologia di analisi da eseguirsi risultassero insufficienti o inappropriati.
12.3. E’ espressamente esclusa ogni forma di garanzia concernente i Rapporti di Analisi e/o gli altri servizi resi da ES che non sia tassativamente ed inderogabilmente prevista dalla legge applicabile ai presenti Termini e Condizioni.
13. Limitazioni di responsabilità
13.1. ES sarà responsabile verso il Cliente solo per eventuali danni diretti ed immediati cagionati con dolo o colpa grave.
13.2. In nessun caso ES sarà responsabile verso il Cliente, a titolo contrattuale o extracontrattuale o ad ogni altro titolo, per danni cagionati con colpa lieve e/o per danni indiretti, danni derivanti dal mancato utilizzo o fermo macchine; danni da perdita di utile; danni d’immagine; danni da perdita di chances; ecc.
13.3. In ogni caso, l’eventuale responsabilità di ES sarà limitata all’importo minore fra: (i) il danno diretto ed immediato causato da ES durante l’esecuzione di un Ordine e (ii) un importo pari a 10 (dieci) volte il valore dell’Ordine, al netto dell’Iva e di altre imposte.
14. Analisi ripetute
Eventuali contestazioni circa i risultati delle analisi devono essere effettuate per iscritto a ES entro e non oltre trenta (30) giorni dalla ricezione dei Rapporti di Analisi. In ogni caso, eccezion fatta per il caso in cui i risultati delle analisi ripetute differiscano significativamente dai risultati delle analisi originali, il Cliente dovrà sopportare i costi delle analisi ripetute o dell’ulteriore lavoro di verifica richiesto. Inoltre, un’analisi potrà essere ripetuta soltanto a condizione che ES disponga di sufficienti quantità di Campione originale a propria disposizione allorquando riceve la contestazione del Cliente. In caso contrario, il cliente dovrà sopportare tutti i costi supplementari, incluso il campionamento, il trasporto, l’analisi ed i costi di smaltimento dei Campioni, necessari per lo svolgimento delle analisi ripetute.
15. Force majeure
ES non risponde di ritardi, errori, danni o altri inconvenienti causati da eventi o circostanze imprevedibili o al di fuori del ragionevole controllo di ES, o che sono imposti da leggi, regolamenti o ordini governativi.
16. Riservatezza e elaborazione dei dati del cliente
16.1. ES farà tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per mantenere la riservatezza dei dati contenuti nei Rapporti di Analisi.
16.2. I Rapporti di Xxxxxxx sono redatti e trasmessi per l’uso esclusivo del Cliente e non devono essere divulgati a terzi per alcun motivo senza il previo accordo scritto di ES. Inoltre il Cliente si impegna a mantenere riservati, salvo espresso consenso scritto di ES, i Rapporti di Analisi nonché tutti i servizi ed il software eventualmente forniti da ES al Cliente. Anche ove ES abbia prestato il suo consenso scritto, in ogni caso, il cliente è comunque responsabile per qualsiasi conseguenza della divulgazione dei Rapporti di Analisi, e per qualunque affidamento che terzi abbiano fatto su di essi.
16.3. ES si impegna a non rendere di pubblico dominio le informazioni riservate del Cliente a meno che non sia esplicitamente autorizzato a farlo dal Cliente stesso. Fanno eccezione i casi in cui ciò sia richiesto dalle autorità competenti per assolvere ad obblighi di legge; in tal caso il Cliente deve essere informato circa le informazioni fornite, a meno che questo non sia proibito dalla legge.
17. Informativa relativa al trattamento dei dati personali
I dati personali volontariamente forniti dal Cliente verranno trattati da parte di ES secondo l’informativa allegata, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation).
18. Legge applicabile e foro competente
18.1. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
18.2. Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto è sottoposta alla giurisdizione italiana, e sarà di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.
Cuneo, 23 Luglio 2019
Per Eurofins Food & Feed Testing Italia Holding S.r.l. Per il Cliente
( )
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. ES e il Cliente dichiarano di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli:
- 4 (Prezzo e termini di pagamento)
- 5 ( Consegna dei Campioni a ES)
- 7 (Date di consegna, tempi di risposta, conservazione delle registrazioni delle prove)
- 11 (Garanzia limitata e responsabilità)
- 12 (Limitazioni di responsabilità)
- 14 (Force majeure)
- 15 (Riservatezza e elaborazione di dati sensibili)
- 17 (Legge applicabile e foro competente)
Per Eurofins Food & Feed Testing Italia Holding S.r.l. Per il Cliente
( )