CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A. DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA
giorno 17 del mese di Settembre dell’anno 2002
OGGI
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A. DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA
TRA
il Comune di FERRARA, Provincia di FERRARA, nel seguito sinteticamente definito anche “Comune”, a firma del Sig. XXXXXXX XXXX nato a Ferrara il 21/09/1947 nel suo attuale ruolo di Dirigente Settore Affari Istituzionali, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Prog. 113 Verb. 20 – Prot. 48661/01 del 29/07/2002, ed interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 00297110389
E
AGEA S.p.A. con Sede Legale in FERRARA, Via C. Diana n. 40, Codice Fiscale n° 01372000388 iscritta al n° 01372000388 del Registro Imprese presso CCIAA di Ferrara, nel seguito sinteticamente definita anche “Società”, a firma del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a Ferrara il 7 settembre 1950, nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 22/02/2001 VERB. n.2 e con delibera del 02/08/02 VERB. n. 9.
PREMESSO
a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25803/2000 in data 24/07/2000 è stata disposta la trasformazione di AGEA, Azienda Speciale del Comune di Ferrara, in Società per Azioni, ai sensi dell’art. 22, lett. e), della Legge 8/6/1990 n. 142 e dell’art. 17, comma 51, della Legge 127/97;
b) che in base al punto 18) della citata delibera è stata “confermata alla AGEA S.p.A, così costituita, la prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi del Comune di Ferrara già facenti capo ad AGEA Azienda Speciale del Comune di Ferrara”;
c) che i rapporti tra il Comune di Ferrara ed AGEA Azienda Speciale relativi ai citati servizi erano regolati dalle norme convenzionali contenute negli atti deliberativi del Comune di affidamento diretto dei medesimi;
d) che la delibera di trasformazione, al punto 19), prescrive che “i rapporti tra il Comune di Ferrara e la Società saranno disciplinati mediante appositi contratti di servizio”;
e) che ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 le società per azioni derivanti dalla trasformazione “conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie”;
f) che in base a tale principio si realizza in concreto continuità di regolamentazione tra precedenti atti convenzionali per la gestione del servizio ed il presente contratto per quanto non diversamente normato;
g) che la trasformazione dell’AGEA in S.p.A. è avvenuta in data 2/11/2000;
h) che il servizio affidato con il presente contratto é espressamente compreso nell’oggetto sociale di AGEA S.p.A. così come definito dall’art. 4 dello Statuto Sociale della stessa;
i) che il capitale iniziale della “Società” è pari al capitale di dotazione della azienda speciale trasformata;
l) che per lo svolgimento della propria attività AGEA impiegherà inoltre i cespiti (immobili, impianti, attrezzature, automezzi ed arredi) acquisiti direttamente dall’azienda ed iscritti all’attivo patrimoniale della “Società”, nonché quelli assegnati in uso dal Comune;
m) che con la costituzione della società per azioni si è inteso da una parte snellire i processi decisionali e dall’altra incrementare l’economicità della gestione e la sua capacità di finanziare autonomamente, per il mezzo dei propri ricavi e la razionalità della gestione, gli investimenti necessari allo sviluppo della quantità e qualità dei servizi erogati alla collettività, rinnovando e ricostituendo i conseguenti cespiti con adeguati processi di manutenzione ed ammortamento;
n) che il presente “Contratto di Servizio”, (in seguito “Contratto”), rappresenta, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti del Comune e dell’AGEA S.p.A. (in seguito “Parti”) in quanto conseguenti l’affidamento in gestione di servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
o) che, in linea generale, il presente “Contratto” ha come finalità quella di regolare ad ogni effetto, i rapporti tra la “Società” ed il “Comune”, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della prima ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell’Amministrazione Comunale, disponendo le modalità e le condizioni essenziali per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi;
p) che contestualmente al presente sono stati sottoscritti tra le Parti i “Contratti” per ognuno degli altri servizi affidati alla “Società” e precisamente: servizi energetici, gestione rifiuti, disinfezione e disinfestazione e illuminazione pubblica-semaforizzazione;
q) che tali “Contratti” sono tra loro intimamente connessi, in quanto, nel loro insieme garantiscono l’economicità complessiva della gestione aziendale e la remunerazione dei capitali in essa investiti;
r) che per quanto precede ogni modifica ad uno o più “Contratti” sottoscritti in data odierna, o soppressione od aggiunta di servizi, dovrà essere preceduta da una verifica di congruità dell’impianto contrattuale complessivo che dalle modifiche scaturirà;
s) che le parti assumono quali valori determinanti ed irrinunciabili dell’erogazione dei servizi pubblici: - la qualità ed il suo costante miglioramento da verificarsi attraverso meccanismi di monitoraggio che coinvolgano anche i clienti/utilizzatori, - l’allestimento e la fruizione degli stessi in condizioni di piena sicurezza;
t) che quanto di seguito concordato tra le parti fa riferimento alla legislazione vigente alla data della firma del presente contratto e che modifiche agli assetti delle aziende erogatrici di servizi pubblici locali e ai relativi sistemi tariffari, che dovessero essere obbligatoriamente recepiti nella regolamentazione dei presenti rapporti o influire significativamente sugli stessi, costituiscono diritto per ognuno delle Parti di richiedere la verifica dei relativi impegni e l’eventuale loro revisione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti.
ART. 2
(Oggetto del contratto)
1. Il “Comune” affida alla “Società” la gestione del servizio verde pubblico del Comune di Ferrara.
2. Il servizio, più analiticamente descritto all’art. 8, e nella scheda tecnica allegata quale parte integrante del presente “Contratto”, concerne la manutenzione e l’incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico.
3. Nello svolgimento del servizio la “Società” farà riferimento, oltre che alle condizioni del presente contratto, al “Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico”, anch’esso allegato al presente contratto.
ART. 3
(Ambito territoriale)
1. L’ambito di affidamento del servizio è compreso all’interno del territorio del Comune di Ferrara.
ART. 4
(Carattere dei servizi)
1. I servizi affidati con il presente “Contratto” costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, espressamente previste e regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la “Società” adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
3. La “Società” s’impegna ad informare tempestivamente il “Comune” di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
ART. 5
(Durata)
1. Il “Contratto”, in quanto ciò non contrasti con norme di legge vigenti, ha durata di 15 anni a decorrere dalla sua stipulazione e potrà essere rinnovato alla scadenza. Sono fatti salvi i compensi pattuiti per l’anno 2001.
2. Entro il termine di validità, il “Contratto” potrà essere modificato, previo accordo tra le Parti, apportando apposita appendice al “Contratto” stesso.
ART. 6
(Ruolo dei contraenti)
1. Il “Comune” è titolare del servizio oggetto del “Contratto”, la cui gestione è affidata alla “Società” per il tempo e con le modalità nello stesso previste.
2. Il “Comune” esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia, ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico, nonché la qualità ambientale della comunità locale.
3. La “Società” provvede alla gestione del servizio, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il “Comune” da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione e obbligandosi a tal fine ad approntare tutte le più adeguate coperture assicurative.
ART. 7
(Beni ed impianti)
1. Il Comune si impegna a cedere alla Società i beni e gli impianti funzionali alla gestione del servizio di cui al presente contratto, anche se già in uso alla Società stessa, previa loro individuazione in specifico verbale redatto in accordo tra le “Parti”, al prezzo, per ogni singolo bene o impianto, definito sulla base del valore di mercato e tenuto conto dell’usura e dell’obsolescenza degli stessi.
2 . La “Società” utilizzerà per l’espletamento del servizio anche automezzi ed attrezzatura, presenti o futuri, acquistati direttamente dall’azienda.
ART. 8
(Gestione del servizio)
1. Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza del servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme della buona tecnica.
2. La “Società” si impegna pertanto ad eseguire, in autonoma responsabilità gestionale, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria del servizio ed in particolare a provvedere alle attività, analiticamente definite nella allegata scheda tecnica, che fa parte integrante del presente “Contratto”, tra le quali si citano a titolo esemplificativo:
a) la manutenzione ordinaria del verde (anche di pertinenza stradale), da intendersi come tutti i lavori che vengono effettuati, per garantire la sicurezza e l’aspetto estetico e funzionale del verde, compresa la potatura di essenze ornamentali;
b) la fornitura delle piante ornamentali da impiegare negli addobbi in manifestazioni pubbliche patrocinate dall’Amministrazione Comunale, assicurandone anche il trasporto;
c) la direzione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria del verde effettuata da ditte esterne;
d) la manutenzione degli arredi esistenti su aree verdi comunali e scuole comunali, e nuove attrezzature che verranno consegnate dal “Comune” con apposito verbale o installate dalla “Società” per conto del “Comune”;
e) la valutazione dei danni e cura delle pratiche e procedure per risarcimento danni subiti dal verde pubblico.
3. Per gestione straordinaria si intende ogni prestazione ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare od ampliare il patrimonio di verde pubblico esistente, nonché le attrezzature, gli arredi e gli impianti di pertinenza.
4. Nel triennio 2001-2003 la “Società” si accolla questa attività nei limiti di spesa previsti dal programma pluriennale concordato tra le Parti ed allegato al presente “Contratto” per farne parte integrante.
5. Tali investimenti saranno ammortizzati dalla “Società” nella durata del “Contratto” di cui all’art. 5 in accordo con la vigente legislazione fiscale. In caso di anticipata estinzione del “Contratto” il “Comune” dovrà riconoscere alla “Società” un importo pari alla quota di spesa non ancora ammortizzata.
6. Interventi che il “Comune” intenda promuovere e finanziare, dopo il richiamato triennio o nel corso dello stesso per importi superiori a quelli concordati, potranno essere richiesti alla “Società” con oneri a carico del “Comune”.
7. Gli interventi dovranno essere pianificati, d’intesa tra le parti, al fine di consentire una corretta anticipata informazione a tutti coloro che saranno agli stessi o dagli stessi interessati.
ART. 9
(Corrispettivo)
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18, il corrispettivo annuo che il “Comune” liquiderà alla “Società” è determinato dall’allegato computo metrico che definisce prezzi unitari e quantità standard di servizio pattuiti.
2. Tale computo metrico costituisce elemento di riferimento a decorrere dall’anno 2001 ed il corrispondente corrispettivo complessivo che ne deriva sarà annualmente aggiornato, con decorrenza a partire dall’esercizio successivo, in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai e alle eventuali variazioni di quantità del servizio richiesto.
3. I corrispettivi dei singoli servizi sono stati calcolati, nel computo metrico, sulla base di una consistenza di verde, di alberi e di impianti attualmente gestiti dalla Società, per cui ogni variazione a detta consistenza comporterà una conseguente modifica di detti corrispettivi.
4. Il corrispettivo complessivo annuo viene rideterminato all’inizio di ogni esercizio e maggiorato di un importo calcolato in relazione al 50% delle nuove quantità inserite a gestione nel corso dell’esercizio precedente (verde, alberi, arredi, ecc.) e alla diversa frequenza/tipologia degli interventi, mentre per i nuovi interventi non previsti nel computo metrico le parti concorderanno i nuovi prezzi.
5. I maggiori o diversi interventi dovranno essere richiesti o autorizzati (salvo i casi di urgenza per forza maggiore) dal responsabile comunale indicato al successivo art. 14.
6. Il corrispettivo non include le spese di manutenzione dovute a calamità naturali e viene erogato dal “Comune” dietro presentazione di fatture mensili pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuo, da liquidarsi a 60 giorni dalla data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
ART. 10
(Obblighi del Comune)
1. Il “Comune” si impegna a comunicare preventivamente alla “Società” modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dalla “Società”, acquisendone il parere non vincolante.
2. Il “Comune” si impegna altresì a comunicare alla “Società” con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico, onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirle una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.
3. Il “Comune” si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati al patrimonio del verde pubblico in conseguenza di lavori di propria spettanza diretta.
4. Il Comune, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti a tale patrimonio, assumerà presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo attrezzato a verde pubblico.
5. Per i lavori eseguiti da terzi, il “Comune”, autorizzandone l’esecuzione, dovrà prescrivere l’obbligo:
a) di assumere presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare aree attrezzate a verde pubblico;
b) di preavvisare la “Società” dell’inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e risarcirli.
6 . Il “Comune” nell’ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla “Società” l’adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.
7 . Il “Comune” si impegna, inoltre, a sostenere e favorire l’attività della “Società” attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del presente “Contratto”, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.
8. Il “Comune” concede alla “Società”, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, il terreno occorrente per gli impianti di essenze, la costruzione di manufatti e di tutte le installazioni inerenti la gestione del servizio, previo rilascio della concessione edilizia, se richiesta dalla normativa vigente.
9. Il Comune concede alla “Società” il diritto di posa sul terreno di proprietà comunale degli impianti, manufatti, essenze necessari alla gestione senza indennizzo alcuno.
10. Il “Comune”, al fine di garantire la salvaguardia delle aree verdi (essenze, impianti, attrezzature, ecc.) da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel suolo, concorderà preventivamente con la “Società” le prescrizioni prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel suolo pubblico.
11. Il “Comune” prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni della “Società” che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati agli impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché il diritto di essere informata preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti. In questi casi la “Società” è autorizzata a rivalersi nei confronti del soggetto che ha provocato il danno.
12. Ogni nuova urbanizzazione, sia essa ad iniziativa pubblica come privata, dovrà essere sottoposta, per quanto attiene alle opere di cui al presente contratto, al parere preventivo della “Società”, che potrà dettare prescrizioni in conformità del Regolamento Comunale del Verde e del rispetto dei principi di qualità del servizio.
ART. 11
(Obblighi della Società)
1. La “Società”, nell’espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il “Comune” da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente “Contratto”.
2. La “Società” sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il “Comune” da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’effettuazione del servizio.
3. Resta esclusa la responsabilità della “Società” per fatti non riconducibili all’esercizio del servizio oggetto presente “Contratto”. La “Società non risponde altresì dei danni riconducibili al “Comune” in base al presente “Contratto” e alle norme vigenti.
4. La “Società” dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, comprendendo tra questi anche il “Comune”, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
5. E’ a carico esclusivo della “Società” il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna.
6. Nei confronti dei dipendenti la “Società” è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.
7. La “Società” è l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.
8. La “Società”, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
9. La “Società” avrà l’obbligo di preavvisare il “Comune” nel termine previsto dalle norme locali prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore, nei quali casi verrà comunque data tempestiva comunicazione al “Comune”.
10 . Qualora la “Società” rilevi in qualsiasi momento che le condizioni di alberi e piante sia tale da pregiudicare la sicurezza richiedendo un intervento di urgenza, la “Società” dovrà disporne autonomamente la potatura o l’abbattimento, dandone immediata comunicazione al Comune.
11. La “Società” fornirà ogni sei mesi al “Comune” i dati necessari all’aggiornamento del Sistema Informatico Territoriale per quanto riguarda il Verde Pubblico, fermo restando l’obbligo del “Comune” a fornire alla “Società” la cartografia di base.
12. La “Società” si obbliga, nella gestione del servizio, a gestire i rapporti con gli enti di controllo.
13. La “Società” si impegna altresì a istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni, necessarie sia per la gestione del servizio che per la manutenzione e la realizzazione degli impianti, comprese quelle già in essere intestate al “Comune”, per le quali la “Società” stessa si impegna a chiedere la voltura a proprio nome.
14. La “Società” dovrà operare in modo da valorizzare l’immagine del servizio pubblico assicurando la visibilità della “Società” come referente dei cittadini ed a tal fine dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel servizio, sia proprio che di eventuale ditta appaltatrice, nonché degli automezzi utilizzati nel servizio medesimo.
15. Qualora in relazione alle modalità di svolgimento del servizio si renda necessario modificare il contenuto delle schede tecniche allegate al presente contratto, la società ne darà preventiva comunicazione al Comune il quale, se necessario, provvederà alla variazione del Regolamento comunale di esecuzione del servizio stesso.
ART. 12
(Divieto di cessione a terzi)
1. E’ fatto assoluto divieto alla “Società” di cedere a terzi il presente “Contratto”.
2. La “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità e sicurezza.
3. In particolare, la “Società” può individuare le attività operative che possono essere affidate all’esterno o che possono essere svolte, nei limiti previsti dalla legge, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate. Di tali affidamenti la “Società” darà preventiva informazione al “Comune”. Resta in ogni caso ferma la responsabilità diretta della “Società” nei confronti del “Comune”.
4. Le fusioni o incorporazioni della “Società” con altre società non costituirà cessione di contratto a condizione che la società risultante dalla fusione o incorporazione sia detenuta in quota maggioritaria dal Comune di Ferrara o da questi più altri enti locali.
ART. 13
(Scadenza, decadenza e revoca dell’affidamento della gestione del servizio)
1. Il “Comune” potrà pronunciare la decadenza e la revoca totale o parziale della “Società” dall’affidamento della gestione del servizio per i seguenti motivi:
a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della “Società”;
b) per causa di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell’esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative al servizio, qualora direttamente imputabili alla “Società” e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;
c) in caso di cessione del “Contratto”.
2. Nel caso di cui alla lettera b), prima di pronunciare la decadenza dell’affidamento, il “Comune”, sentita la “Società” sulle cause dell’inadempimento, notificherà alla “Società” stessa una diffida con la quale prescriverà la rimozione delle inadempienze, dopo di che, ove la “Società” non abbia provveduto, il “Comune” potrà provvedere direttamente e, in caso di reiterati inadempimenti, potrà emettere determinazione di decadenza.
3. Alla scadenza dell’affidamento della gestione del servizio o nel caso di revoca anticipata dello stesso, la “Società” avrà l’obbligo di trasferire al Comune tutti i beni strumentali e gli impianti relativi al ramo d’azienda di proprietà della “Società”, dietro pagamento del costo di riacquisto o di ricostruzione dei beni stessi, diminuito in relazione agli ammortamenti effettuati o al deperimento, se maggiore, sempre che tale criterio non sia derogato da specifiche norme di legge.
4 . Il “Comune” si ritiene impegnato a mettere in atto tutte le procedure previste dalle norme vigenti per tutelare il personale dipendente della “Società” impiegato nell’erogazione del servizio previsto dal presente “Contratto”.
ART. 14
(Controllo e adempimenti della gestione)
1. Il “Comune” si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente “Contratto” e dai programmi annualmente concordati, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza, economicità e qualità.
2. Al fine di consentire al “Comune” gli adempimenti di cui al presente articolo, la “Società” si impegna a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull’attuazione dei programmi di gestione, nonché a consentire in qualsiasi momento verifiche e sopralluoghi.
3. Il Referente del Comune per tali attività è il Dirigente responsabile del Servizio Manutenzione, al quale deve essere trasmessa tutta la documentazione prevista dal presente contratto.
4. Tutti i documenti che per legge debbono essere inviati al Comune, devono pervenire allo stesso almeno 15 giorni prima delle scadenze di legge.
ART. 15
(Inadempienze – Diffida - Penali)
1. Le Parti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente “Contratto” e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
2. La Parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3 Per le obbligazioni assunte, la penale da applicare è stabilita in Euro 258,23 per singola prestazione non eseguita ed in Euro 154,94 per prestazione eseguita in modo difforme da quanto previsto contrattualmente.
4. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla “Società”.
5. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo di cui all’art. 10 comma 3 del presente “contratto”.
6. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi, nonché all’applicazione di penali, la competenza sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla “Società”, uno dal Comune, e il terzo, con funzioni di presidente, d’accordo tra le Parti.
7. In difetto d’accordo tra le Parti il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Ferrara, il quale nominerà anche l’arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell’altra, decorsi i venti giorni dall’invito stesso.
8. Il collegio giudicherà in forma irrituale, senza formalità di procedura, con il solo vincolo del principio del contradditorio, e la relativa decisione sarà inappellabile considerandosi quale volontà delegata dalle Parti.
ART. 16
(Foro competente)
1. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Ferrara.
ART. 17
(Registrazione)
1. Il presente “Contratto”, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato a cura della “Società” in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, del D.L. 12/1/1991 n. 6, convertito con modificazioni nella Legge 15/3/1991 n. 80.
ART. 18
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La “Società” subentra in tutti i “Contratti” eventualmente già stipulati dal “Comune” relativi al servizio affidato.
2. Per il triennio 2001-2003 non trovano applicazione i disposti dell’art. 9 commi 1 e 2 in quanto il corrispettivo corrisposto dal “Comune” alla “Società” viene fissato nella misura di:
- Euro 1.213.673,71 (più IVA) per il 2001;
- Euro 1.691.396,34 (più IVA) per il 2002;
- Euro 2.014.181,91 (più IVA) per il 2003.
ART. 19
(Rinvio alle leggi)
1. Per quanto non previsto dal presente “Contratto” si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
p. la Società p. il Comune