AGENZIA INTERCENT-ER
AGENZIA INTERCENT-ER
CONVENZIONE
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI
INDICE
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 DEFINIZIONI
ART. 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE ART. 4 OGGETTO
ART. 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE ART. 6 MODALITA' DI CONCLUSIONE
ART. 7 DURATA
ART. 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' ART. 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 11 MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ART. 12 SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE
ART. 13 CORRISPETTIVI
ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 15 TRASPARENZA
ART. 16 PENALI
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 18 PROPRIETA' DEI PRODOTTI ART. 19 RISERVATEZZA
ART. 20 RISOLUZIONE
ART. 21 RECESSO
ART. 22 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA ART. 23 SUBAPPALTO
ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI ART. 25 SCIOPERO DEL PERSONALE
ART. 26 GESTORE DEL SERVIZIO ART. 27 EVOLUZIONE TECNICA ART. 28 FORO COMPETENTE
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO ART. 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 31 CLAUSOLA FINALE
CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
E
CNS Consorzio Nazionale Servizi, Società Cooperativa, sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 21, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n.2884150588, P. IVA 3609840370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via della Cooperazione n. 21, in persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. PTRBN511H223Z, in qualità di Direttore Generale del Consorzio CNS, abilitato con propria procura repertorio n. 57670 Matrice 13156 nella qualità di impresa mandataria-capogruppo, del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop., con sede legale in Bologna, via della Villa n. 17/19, iscritta al registro delle Imprese presso il tribunale di Bologna al n. 00424610582, P. IVA 04145360378, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Xxx xxxxx Xxxxx x. 00/00, xxxxxx mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, repertorio n.74321 del 27 aprile 2006 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti triennali aventi ad oggetto erogazione di servizi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali sarà indicato l’importo dei servizi richiesti;
c) che il Fornitore ha l’obbligo di erogare anche i servizi richiesti mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura Aggiuntivi;
d) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’erogazione di servizi di pulizia e sanificazione mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data il 14 febbraio 2006;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa come previsto nell’art. 22 della Convenzione e che tale documento, anche se non materialmente allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione la documentazione di Gara, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
d) Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo (i.e. contratto): il documento con il quale le singole Amministrazioni richiedono una variazione in aggiunta o in diminuzione delle prestazioni previste nell’Ordinativo di Fornitura. La scadenza degli Ordinativi di Fornitura Aggiuntivi deve obbligatoriamente coincidere con quella del primo Ordinativo di Fornitura emesso dall’Amministrazione.
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi;
d) dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di erogazione dei servizi di pulizia e sanificazione di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di servizi di consulenza gestionale.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a erogare i servizi oggetto della Convenzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile definito nel Disciplinare di gara.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni con l’emissione dei predetti Ordinativi.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l’importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo in conformità di quanto stabilito dall’art. 27 comma 3 del D.M. del 28/10/1985.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Al fine di emettere gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura e, il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga a:
a) concordare con l’Amministrazione Interessata la data del sopralluogo entro 7 (sette) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura;
b) effettuare il sopralluogo presso l’immobile/immobili dell’Amministrazione Interessata entro 30 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura. In tale occasione l’Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore;
c) fornire all’Amministrazione Interessata, entro 30 giorni solari dal sopralluogo, un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
d) redigere, nel caso di ricevimento di deduzioni da parte dell’Amministrazione Interessata, entro 10 giorni solari dal ricevimento delle deduzioni stesse, una nuova versione del Piano Dettagliato degli Interventi.
3. Gli Ordinativi di Fornitura, relativi a quanto indicato nel Piano Dettagliato degli Interventi, verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura ricevute in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. L’invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, Xxx XXXXX
XXXXXXXXXXXX X. 00, telefono n. 051/320411. Indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero mediante fax al numero dedicato 051/320616.
5. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
6. Per gli Ordinativi di Fornitura Aggiuntivi restano validi i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Qualora non fosse possibile provvedere all’erogazione in tutto o in parte dei servizi richiesti, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dall’Ordinativo di Fornitura anche se Aggiuntivo. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nel successivo art. 21.
Articolo 7 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine di durata, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a garantire e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. I servizi da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguiti senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione oggetto della Convenzione, di personale adeguatamente formato che potrà operare nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà suo onere e cura verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore autorizza l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, a procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura (verifiche sui prodotti impiegati, sulle attrezzature utilizzate, sulla qualità del servizio, ecc.), nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di esito negativo il personale dell’Amministrazione si asterrà dal fare alcuna osservazione agli Esecutori
riservandosi all’uopo di indirizzare ogni eventuale contestazione al Gestore del Servizio in forma scritta come disciplinato dall’articolo 16 Penali.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni; ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
b) erogare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi e nei Verbali Tecnici in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e suoi allegati, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
c) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore degli immobili/e per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;
e) utilizzare i prodotti corrispondenti a quelli presentati in sede di offerta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
f) utilizzare prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “biodegradabilità” (≥ 90%), “tossicità”, “infiammabilità”, “dosaggi”,
“avvertenze di pericolosità”, modalità d’uso. Tutti i prodotti di pulizia devono essere privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina ed in genere non essere classificati come prodotti pericolosi per l’ambiente e dannosi per la salute secondo il D. Lg.vo n. 65/2003. Copia delle Schede Tecniche e di Sicurezza dei prodotti deve essere trasmessa alle Amministrazioni Contraenti;
g) vietare, agli Esecutori, l’uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti, che possano corrodere le superfici oggetto delle operazioni di pulizia e sanificazione nonché ogni altro prodotto non ritenuto idoneo dal Supervisore;
h) utilizzare le attrezzature conformi alle norme di sicurezza e dichiarate in sede di offerta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; le attrezzature devono essere compatibili con le attività e la destinazione d’uso degli immobili oggetto del servizio;
i) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché aspiratori per polveri muniti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
j) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi e dal Verbale Tecnico;
k) attivare, per le attività a frequenza giornaliera o a giorni alterni di cui all’Allegato A e A1 e per le prestazioni a richiesta previste nell’Allegato B, tutti gli interventi di ripristino richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico. Alcuna sanzione (applicazione delle penali) verrà applicata dall’Amministrazione qualora tali interventi avvengano entro e non oltre il giorno immediatamente successivo alla richiesta/contestazione dell’Amministrazione. In tutti i casi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia i servizi oggetto della Convenzione devono essere garantiti con assoluta continuità.
l) attivare, per le prestazioni a frequenza settimanale o superiore (mensile, trimestrale, ecc.), tutti gli interventi di ripristino richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano
accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico. Alcuna sanzione (applicazione delle penali) verrà applicata dall’Amministrazione qualora tali interventi avvengano entro e non oltre 5 (cinque), 2 (due) per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, giorni solari dalla richiesta/contestazione dell’Amministrazione;
m) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
n) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
o) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli Esecutori o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
p) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
q) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs.
626/94 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
r) dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di camici con l’indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell’addetto/a;
s) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
t) mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti;
u) predisporre, laddove necessario, un Piano di Sicurezza sul lavoro come previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo e/o dal Verbale Tecnico.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 anche al fine di consentire all’Agenzia di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico al par. 5.
5. Su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti degli Esecutori dei servizi, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali Esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione; in caso di subappalto il Fornitore è comunque responsabile in solido in merito all’osservanza delle norme anzidette nei confronti di tutti gli Esecutori dei servizi.
Articolo 11
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi e Verbale Tecnico.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione Contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo alla parte di immobile oggetto della contestazione stessa. L’Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell’inadempimento, alla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero ad Azienda scelta sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo.
Articolo 12
Servizi di consulenza gestionale
1. Il prezzo offerto per i servizi di Pulizia e Sanificazione, disinfestazione e derattizzazione nonché servizi ausiliari/complementari è comprensivo dei “servizi di consulenza gestionale” di cui sotto e descritti nel Capitolato Tecnico:
- Gestione dell’Anagrafica Locali (paragrafo 13.1);
- Call Center (paragrafo 13.2);
- Reportistica (paragrafo 13.3).
2. Oltre ai predetti servizi il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni solari dalla relativa richiesta da parte dell’Agenzia a trasmettere un catalogo informatizzato pena la risoluzione del contratto ed il contestuale risarcimento dei danni. Il Catalogo da fornire che contiene alcune informazioni quali, ad esempio, descrizione dei servizi, dei prezzi di aggiudicazione, informazioni sul call center, ecc. sarà visualizzato in una pagina web che consentirà alle Amministrazioni di:
- produrre gli Ordinativi di Fornitura;
- inviare gli stessi al Fornitore in formato elettronico, firmati digitalmente;
- stampare copia cartacea degli Ordinativi di Fornitura da firmare ed inviare gli stessi al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni non sono in possesso della firma digitale).
Il Fornitore verrà munito di un collegamento al predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- accettare/rifiutare gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente l’andamento degli Ordinativi di Fornitura.
Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio del predetto catalogo verranno comunicate dall’Agenzia.
Articolo 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per le prestazioni di pulizia e sanificazione a carattere continuativo a mezzo canone sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuno standard (uffici aperti al pubblico, uffici tradizionali, ecc.) e livello di prestazioni (livello normale o livello ridotto) previste nella documentazione di gara.
LISTINO PREZZI ATTIVITA' LIVELLO NORMALE E RIDOTTO | |||
TIPOLOGIA STANDARD | UNITA' DI MISURA | LIVELLO NORMALE | LIVELLO RIDOTTO |
Uffici aperti al pubblico, front office | euro mq/mese | 1.85 | |
Uffici tradizionali, | euro mq/mese | 1.41 | 0.98 |
Magazzini/Officine | euro mq/mese | 1.26 | 0.93 |
Archivi morti | euro mq/mese | 0,84 | 0,56 |
sale giunta e sale Consiglio | euro mq/mese | 2,14 | 1,49 |
Sale di Rappresentanza | euro mq/mese | 2,14 | |
Aree Esterne Pavimentate e aiuole | euro mq/mese | 0,20 | 0,14 |
Biblioteche | euro mq/mese | 1,77 | 1,35 |
Musei/Aree Espositive | euro mq/mese | 1,77 | 1,35 |
Aule Corsi | euro mq/mese | 1,77 | 1,35 |
Scuole Infanzia/Asili nido | euro mq/giorno | 0,14 | |
Palestre | euro mq/mese | 1,58 | 1,35 |
2. I corrispettivi contrattuali, dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per le “prestazioni di pulizia e sanificazione a richiesta” calcolati sulla base dei prezzi unitari netti
per singola attività, sono espressi in Euro/mq. Di seguito la tabella “Tariffa Oraria/Uomo” riporta i corrispettivi contrattuali per “ prestazioni a richiesta “su base tariffa/oraria/uomo, e per le prestazioni per “i servizi ausiliari/complementari”, quantificati anch’essi a tariffa oraria. Tale listino indica i prezzi per ogni provincia dell’Xxxxxx Xxxxxxx, in ottemperanza alla contrattazione collettiva e all’offerta presentata dal Fornitore in sede di gara
Descrizione | Unità di misura | VALORE EURO | |
1 | Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti) 5 giorni alla settimana | euro/mq mese | 4,50 |
2 | Pulizia zone pranzo/cucine/cucinette | euro/mq giorno | 0,189 |
3 | Pulizia zone sonno asili nido/materne | euro/mq giorno | 0,108 |
4 | Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini | €/mq | 0,068 |
5 | Aspirazione intercapedine pavimenti galleggianti | €/mq | 1,26 |
6 | Aspirazione polvere (tende a lamelle e veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.) | €/mq | 0,27 |
7 | Aspirazione pareti tessuto, sughero | €/mq | 0,18 |
8 | Controllo chiusini di xxxxxxxx e balconi e rimozione ostruzioni dall'imboccatura degli stessi | €/ora | Euro/ora offerta |
9 | Cristalizzazione dei pavimenti in marmo non piombato | €/mq | 1,62 |
10 | Deceratura e inceraturadei pavimenti trattati con cere industriali | €/mq | 1,35 |
11 | Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere tradizionali (pav. Artistici) | €/mq | 1,485 |
12 | Decontaminazione in presenza di sangue e materiale organico | €/ora | Euro/ora offerta |
13 | Deodorazione dei servizi igienici | €/ora | Euro/ora offerta |
14 | Deragnatura | €/ora | Euro/ora offerta |
15 | Detersione con iniezione / estrazione arredi tessili | €/ora | Euro/ora offerta |
16 | Detersione con iniezione / estrazione dei pavimenti tessili | €/mq | 1,08 |
17 | Detersione a fondo arredi | €/ora | Euro/ora offerta |
18 | Detersione controsoffitti | €/mq | 3,60 |
19 | Detersione davanzali esterni | €/mq | 2,70 |
20 | Detersione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte | €/mq | 1,80 |
21 | Detersione pavimenti non trattati a cera | €/mq | 0,068 |
22 | Detersione pavimenti trattati a cera | €/mq | 0,068 |
23 | Detersione porte in materiale lavabile | €/mq | 0,45 |
24 | Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) | €/ora | Euro/ora offerta |
25 | Detersione superfici vetrose delle finestre | €/mq | 1,44 |
26 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna, e relativi infissi accessibili dall'interno | €/mq | 1,53 |
27 | Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili con ponteggi e/o auto scale (noli esclusi) | €/mq | 1,35 |
28 | Detersione tapparelle esterne e scuri | €/mq | 3,15 |
29 | Detersione tende alla veneziana | €/mq | 6,75 |
30 | Detersione verticali lavabili (pareti attrezzate, rivestimenti, ecc.) | €/mq | 0,36 |
31 | Disincrostazione dei servizi igienici | €/ora | Euro/ora offerta |
32 | Disinfezione dei servizi igienici | €/ora | Euro/ora offerta |
33 | Disinfezione lavabi extra servizi igienici | €/ora | Euro/ora offerta |
34 | Lavaggio pareti lavabili | €/mq | 0,36 |
35 | Pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera | €/mq | 0,81 |
36 | Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti) | €/mq | 0,315 |
37 | Pulizia delle bacheche (interno / esterno) | €/mq | 1,8 |
38 | Pulizia portoni accesso con lucidatura ottoni | €/ora | Euro/ora offerta |
39 | Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti | €/mq | Euro/ora offerta |
40 | Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie | €/mq | Euro/ora offerta |
41 | Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore | €/mq | Euro/ora offerta |
42 | Ripristino meccanico, manutenzione dei pavimenti trattati con cere industriali | €/mq | 0,135 |
43 | Ripristino, manutenzione dei pavimenti trattati con cere tradizionali (pavimenti artistici) | €/mq | 0,18 |
44 | Smacchiatura dei pavimenti tessili | €/ora | Euro/ora offerta |
45 | Spazzatura a umido | €/mq | 0,040 |
46 | Spazzatura aree esteme (meccanica o manuale) | €/mq | 0,023 |
47 | Spazzatura con raccolta grossa pezzatura | €/mq | 0,023 |
48 | Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc. ) ad altezza operatore | €/mq | Euro/ora offerta |
49 | Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne) | €/mq | Euro/ora offerta |
50 | Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano | €/ora | Euro/ora offerta |
51 | Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore | €/ora | Euro/ora offerta |
52 | Spolveratura arredi particolari (mobili antichi, ecc.) | €/ora | Euro/ora offerta |
53 | Spolveratura ringhiere scale | €/mq | Euro/ora offerta |
54 | Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande) | €/mq | Euro/ora offerta |
55 | Derattizzazione | €/mq | 0,36 |
56 | Disinfestazione | €/mq | 0,225 |
XXXXXXX XXXXXX /UOMO
1°livello 2°livello 3° livello 4°livello 5° livello |
15,44 16,11 16,79 17,57 18,43 |
1°livello 2°livello 3° livello 4°livello 5° livello |
16,09 16,86 17,61 18,45 19,35 |
1°livello 2°livello 3° livello 4°livello 5° livello |
15,89 16,56 17,31 18,11 19,00 |
1°livello 2°livello 3° livello 4°livello 5° livello |
15,93 16,63 17,37 17,84 19,06 |
1°livello 2°livello 3° livello 4°livello 5° livello |
15,65 16,34 17,03 18,84 18,71 |
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dei prodotti e delle attrezzature necessari per l’espletamento delle prestazioni con la sola esclusione delle spese di acqua, elettricità, contenitori rigidi per la raccolta differenziata, materiali di consumo per i servizi igienici e
relativi distributori, attrezzature speciali per lavorazioni complesse quali autoscale, ponteggi e autogru.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico. In particolare si precisa che gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base a calcoli, indagini, e stime proprie e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, il Fornitore di ogni rischio e/o alea. Gli unici adeguamenti dovuti al Fornitore saranno relativi alle rivalutazioni ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base di fatture mensili emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché del presente Atto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
2. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve
approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate nelle modalità descritte nell’articolo 16 “Penali”.
3. Le fatture devono essere emesse a fronte di:
- prestazioni principali di pulizia continuativa con canone fisso calcolato sulla base degli standard, delle frequenze, dei metri quadri e dei listini, ribassati in sede di offerta, indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico; relativamente a tali prestazioni il canone mensile è quantificato nella misura di 1/12 del canone annuale.
- prestazioni di interventi a richiesta il cui costo è calcolato sulla base del Listino degli interventi a richiesta, ribassati in sede di offerta valorizzati per Euro metro quadro ovvero per Euro ore/uomo.
In quest’ultimo caso la fatturazione avverrà al termine della prestazione rendicontata dal Fornitore e approvata dal Supervisore nelle modalità previste al comma 2, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
6. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. CC0610112949 – presso UNIPOL BANCA, intestato a CNS - Consorzio Nazionale Servizi - e con le seguenti coordinate bancarie: ABI 03127, CAB 02410, CIN B
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi e nella Convenzione; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Penali
1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell’Allegato A e A1, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari al 7% (sette%) del valore del canone ribassato in sede di offerta (riferito allo standard e alla frequenza scelta) corrisposto dall’Amministrazione per la metratura oggetto dell’inadempimento.
(Es: Canone mensile dello standard “es. uffici tradizionali” riferito alla “frequenza normale” e alla metratura X 7% X x.xx giorni di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività).
2. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste nell’Allegato D “Listino delle attività a richiesta”, corrisposte sulla base di Euro ore/uomo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
3. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste nell’Allegato D “Listino delle attività a richiesta”, corrisposte sulla base di Euro al metro quadro, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari al 10% (dieci %) del valore della prestazione ribassato in sede di offerta corrisposto dall’Amministrazione per la metratura oggetto dell’inadempimento.
4. Per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli dichiarati in sede di offerta e/o nelle Schede Tecniche, l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione.
5. Per mancato rispetto delle norme di sicurezza l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 500,00 per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione.
6. Le penali non saranno applicate nel solo caso in cui il Fornitore provveda a svolgere le attività di ripristino come previsto all’articolo 9 comma 1 lettere k) e l).
7. In caso di ripetute inadempienze, comprovate da almeno cinque documenti scritti, ancorché seguiti da operazioni di ripristino nei termini previsti all’articolo 9 comma 1 lettere k) e l),
verranno applicate al Fornitore le penali pari 1,5 volte quelle previste nei precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 salva la facoltà di recedere dal contratto come previsto dall’articolo 20 comma 2.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna trimestrale della reportistica l’Agenzia applicherà una penale pari a € 20,00 (venti/00).
9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d) l’Agenzia, su comunicazione delle singole Amministrazioni, applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).
10. Per ogni giorni di ritardo per la consegna del database “gestione anagrafica locali” l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’accertamento dell’inadempimento; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12. Le Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della gara (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 18 Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e dei materiali di consumo necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 20 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e in tutta la documentazione di gara.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 22;
d) mancato pagamento dei contributi ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 9 comma 5 della presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 17 comma 7;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 22;
c) nel caso che più Amministrazioni (almeno tre) abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2;
d) nel caso in cui anche una sola Amministrazione abbia rilevato l’inottemperanza agli obblighi previdenziali previsti all’articolo 9 comma 5.
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3 In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 21 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 22
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha stipulato o comunque è in possesso di una polizza assicurativa RCT/O stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con esclusivo riferimento alla presente Convenzione con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Tale polizza deve avere validità non inferiore alla durata dei singoli Ordinativo di Fornitura. La polizza, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività, tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore, inoltre, ha stipulato o comunque è in possesso di una polizza assicurativa stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.500.000,00 (tremilionecinquecentomila/00) che copra ogni rischio di danni ad opere ed impianti.
4. Entrambe le polizze devono avere validità non inferiore alla durata della Convenzione e dei singoli Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Il Fornitore ha la facoltà di stipulare un’unica polizza comprendente responsabilità civile e per danni come sopra specificato.
Articolo 23 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposto ai sensi dell’art.18, D. Lgs. N. 157/95 e art. 18 Legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni (recanti rispettivamente “attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” e “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
2. In applicazione del disposto di cui all’art. 1656 Codice Civile, il Fornitore non potrà dare in subappalto l’esecuzione parziale dei servizi oggetto della Convenzione senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia pena la nullità del contratto di subappalto ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.
3. E’, comunque, fatto divieto al Fornitore, di avvalersi di società o agenzie di intermediazione o di somministrazione di manodopera o di studi professionali interposti per la fornitura di manodopera, per l’esecuzione, anche parziale, dei servizi oggetto della Convenzione, ad eccezione delle società o agenzie di intermediazione o somministrazione previste e regolarmente autorizzate in base al D.Lgs. n. 276/2003 (recante “attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003
n.30) e successive modificazioni e integrazioni. Resta ferma, anche nell’ipotesi di utilizzo delle società o agenzie di intermediazione o somministrazione previste e regolarmente autorizzate in base al D. Lgs. N. 276/2003, la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia.
4. Il Fornitore deve comunque garantire che le società o agenzie di intermediazione o somministrazione della manodopera di cui al precedente comma, applichino, nei confronti dei lavoratori, le condizioni normative, retributive e previdenziali necessarie.
5. Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara, e in tutta la documentazione di
gara.
Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
1.
2.
3.
Articolo 24
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 25 Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
Articolo 26 Gestore del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxx Xx Xxxxxxxxx il Gestore del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale
sarà Referente nei confronti dell’Agenzia nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Gestore del Servizio sono: numero di telefono: 051/320411 cellulare: 336/314873 il numero di fax: 051/320616
indirizzo e-mail : x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
3. Il Gestore del Servizio deve avvalersi, per l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, di “Responsabili Operatovi” ed “Esecutori” i cui compiti sono descritti nel Capitolato Tecnico.
Articolo 27 Evoluzione tecnica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle Schede Tecniche relative.
2. L’Agenzia si riserva il diritto di valutare le singole Schede Tecniche al fine di consentire l’utilizzo dei prodotti/attrezzature ivi descritte.
3. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 28 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente nonché l’Agenzia, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all’art. 20 “Risoluzione”.
Articolo 29
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2) L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3) In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5) Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 31 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. PTRBN511H223Z, in qualità di Direttore Generale del Consorsio CNS, abilitato con propria procura repertorio n. 57670 Matrice 13156 nella qualità di impresa mandataria-capogruppo, del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop., con sede legale in Bologna, via della Villa n. 17/19, iscritta al registro delle Imprese presso il tribunale di Bologna al n. 00424610582, P. IVA 04145360378, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna,
Xxx xxxxx Xxxxx x. 00/00, xxxxxx mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, repertorio n.74321, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione) Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 10 (Obblighi derivanti dal Rapporto di Lavoro) Articolo 11 ( Modalità e Termini di Esecuzione della Fornitura), Articolo 12 (Servizi di Consulenza Gestionale), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Sciopero del personale), Articolo 26 (Gestore del Servizio), Articolo 27 (Evoluzione tecnica), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale).
,
IL FORNITORE |
Rep.n.
Certifico io sottoscritto Dott.
, nominato Ufficiale
Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:
- , nato a , il giorno
del
mese di
dell’anno
e residente a , in via
,numero civico
);
-
, (codice fiscale
- , nato a , il giorno del
mese di
dell’anno
e residente a , in via
,numero civico
);
, (codice fiscale
della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----------------------
Intercent-ER Bologna 01/08/2006.