DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA FREQUENTANTE LA SEDE DI ALGHERO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON IL D.M. AMBIENTE DEL 25/07/2011 (ALLEGATO 1) PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE GENERALE N. 220 DEL 21/09/2011.
C.I.G. 7271549011 INDICE del DOCUMENTO
Premesse
1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, valore dell’appalto e importo a base di gara
2 Soggetti ammessi alla gara
3 Condizioni di partecipazione
4 Presa visione della documentazione di gara
5 Chiarimenti
6 Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio
7 Comunicazioni
8 Subappalto
9 Garanzie
10 Pagamento a favore dell’Autorità
11 Criteri di selezione
12 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
13 Documentazione amministrativa - “Busta di Qualifica”
14 Offerta tecnica - “Busta Tecnica”
15 Offerta economica - “Busta Economica”
16 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
17 Criterio di aggiudicazione
18 Operazioni di gara
19 Ulteriori disposizioni
20 Definizione delle controversie
21 Informativa per il trattamento dei dati personali
Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale in favore della popolazione studentesca universitaria frequentante la sede di Alghero dell’Università degli Studi di Sassari, in applicazione dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. Ambiente del 25/07/2011, Allegato 1, per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 220 del 21/09/2011, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Utenze n. 753/17 del 10/11/2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 144 del D.Lgs n. 50/2016 intitolato “Codice dei contratti pubblici” (da ora “Codice”). Il bando di gara è pubblicato conformemente a quanto disposto agli artt. 29, 36, comma 9, e 73 del Codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti Pubblici, sul profilo del committente http//xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Servizio Contratti Pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Alghero (SS). Codice identificativo di gara (C.I.G.): 7271549011
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e allegati modelli nn. da 1 a 3;
3) Capitolato speciale d’appalto ed allegati “Foglio grammature e menù tipo bisettimanale” e “Calendario delle stagionalità”;
4) Patto di integrità;
5) Istruzioni di gara.
Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore del Servizio Utenze xxxx. Xxxxx Xxxxxx (Tel. 0000000000).
La presente procedura informatizzata è interamente gestita attraverso il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale SardegnaCAT all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ (di seguito anche “sistema”, “sistema SardegnaCAT” o “portale SardegnaCAT”) in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del Codice e dal D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve pertanto dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs n. 82/2005;
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’operatore è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario riceverà via e- mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i dati di registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche RTI) o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo europeo di interesse economico, secondo quanto meglio specificato nel documento “Istruzioni di gara”, è sufficiente la registrazione del solo operatore con ruolo di mandatario/capogruppo e, pertanto, in tal caso le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore.
Ai concorrenti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
I concorrenti esonerano espressamente l’ERSU, i suoi dipendenti e collaboratori e la Regione Autonoma della Sardegna da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente l’ERSU e la Regione Autonoma della Sardegna saranno tenuti indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall’utilizzo del sistema informatico. Nell’ambito del presente disciplinare per “Istruzioni di gara” si intende il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, valore dell’appalto e importo a base di gara
1.1 L’appalto ha ad oggetto il servizio di ristorazione (CPV 55510000-8 Servizi di mensa) a ridotto impatto ambientale in favore degli studenti frequentanti la sede di Alghero dell’Università degli Studi di Sassari, con l’osservanza delle condizioni, termini e modalità tutte stabilite nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
1.2 L’appalto non è suddiviso in lotti. Il “lotto di gara” identifica una specifica parte dell’oggetto dell’appalto, la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Specificamente, nell’appalto in oggetto non è ravvisabile un’articolazione per lotti, poiché l’intervento è connotato da una sua unitarietà.
1.3 La durata dell’appalto è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, l’ERSU si riserva di disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via d’urgenza in pendenza del termine per la stipulazione del contratto.
1.4 Alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 1 (uno) per l’importo di aggiudicazione rapportato ad anno, XXX xxxxxxx. La suddetta opzione di rinnovo del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.
1.5 L’ERSU, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori mesi 4 (quattro). In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ERSU.
1.6 Il valore biennale stimato dell’appalto è pari a € 170.400,00 (centosettantamilaquattrocento/00), ovvero € 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento/00) ad anno, IVA esclusa.
Il valore massimo stimato dell’appalto, al netto di IVA è pari a € 286.581,81 (duecentottantaseimilacinquecentoottantuno/81). Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, tale importo è comprensivo del valore delle opzioni di rinnovo e proroga di cui ai paragrafi 1.4 e 1.5.
Non sussistendo rischi per la sicurezza di natura interferenziale nell’esecuzione dell’appalto non si è fatto luogo alla redazione del DUVRI. Non sono previsti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza.
Il valore dell’appalto come sopra quantificato, posto a base di gara, è stato determinato in ragione della media annua dei pasti consumati dall’utenza nel biennio 2016/2017 incrementata del 10%, pari a 7.100 pasti annui, moltiplicati per il costo del singolo pasto stimato nella misura di € 12,00 (dodici/00) IVA esclusa.
L’importo a base di gara è stabilito pertanto in € 12,00 (dodici/00), corrispondente al costo stimato del singolo pasto da erogare nel corso del contratto e per tutta la durata dello stesso XXX xxxxxxx. L’importo di aggiudicazione sarà determinato dall’importo predetto, epurato del ribasso percentuale espresso dall’operatore miglior offerente, moltiplicato per il numero di pasti stimati per il biennio di durata contrattuale pari a 14.200 (7.100 annui).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo a base di gara di € 12,00 a singolo pasto comprende i costi della manodopera stimati pari a € 4,80.
L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio.
1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 (art. 37 del
D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione.
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4. Presa visione della documentazione di gara
4.1 Tutta la documentazione di gara con la relativa, allegata modulistica è disponibile sul profilo di committente, sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, nella sezione: Albo Pretorio / Bandi e Gare / Bandi di Gara e Procedure Negoziate.
5. Chiarimenti
5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, nella sezione: Xxxx Xxxxxxxx / Bandi e Gare / Bandi di Gara e Procedure Negoziate.
5.4 Per chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT e relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, si segnalano i canali di contatto indicati nella pagina web all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx oltre alla consultazione del documento allegato “Istruzioni di gara”.
6. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio
6.1 Tutta la documentazione componente l’offerta nonché la documentazione amministrativa a corredo della stessa deve essere inviata all’ERSU esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, deve avere la forma del documento informatico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p), del D.Lgs n. 82/2005 e, ove richiesto dal presente disciplinare, essere sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005.
6.2 La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni dei concorrenti a corredo dell’offerta, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al successivo paragrafo 13, richieste dal presente disciplinare nell’ambito della procedura di gara:
a) devono essere rese - ove richiesto - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed essere corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni;
b) devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso o, in alternativa, da un procuratore a condizione che sia prodotta dichiarazione del procuratore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e parimenti sottoscritta con firma digitale attestante la qualità di procuratore, i contenuti del potere conferito e gli estremi dell’atto di conferimento della procura con allegata scansione della procura stessa [L’ERSU si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna della procura in copia autentica o conforme all’originale];
c) devono essere rese dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza secondo quanto richiesto nel presente disciplinare.
6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.4 La documentazione amministrativa da produrre a corredo dell’offerta diversa da quella di cui al precedente paragrafo 6.2, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme all’originale con l’osservanza del D.Lgs n. 82/2005.
6.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
6.6 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 13 e delle altre dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, l’ERSU assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6.7 Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati modelli che formano parte integrante della documentazione di gara.
7. Comunicazioni
7.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando uno dei mezzi di comunicazione elettronici descritti a seguire:
attraverso la funzionalità “Messaggi” della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT, detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura e consente all’ERSU di inviare comunicazioni ad uno o più concorrenti e agli stessi di inviare comunicazioni all’ERSU. La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso; è onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti nella sezione “Messaggi”;
mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri da o verso l’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, per quanto riguarda l’ERSU, e da o verso gli indirizzi indicati dai concorrenti nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 13; in particolare saranno effettuate mediante posta elettronica certificata tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice nonché le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 6.6. relative alle procedure di soccorso istruttorio.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. Subappalto
8.1 È ammesso il ricorso al subappalto con l’osservanza delle disposizioni tutte di cui all’art. 105 del Codice; l’eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
8.2 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; devono comunque ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 105, comma 4, del medesimo Codice in assenza delle quali il subappalto è vietato.
8.3 L’ERSU procede alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore dopo la trasmissione della documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del medesimo Codice e prima della stipula del contratto; i mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi
illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del Codice sono quelli individuati dall’ANAC nelle linee guida adottate ai sensi della medesima predetta disposizione.
8.4 L’indicazione sulle parti del servizio da subappaltare di cui al precedente paragrafo 8.2 potrà essere fornita dal concorrente mediante compilazione della parte II, sezione D, del documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 13.
9. Garanzie
9.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita e disciplinata all’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore biennale stimato dell’appalto e precisamente ad € 3.408,00 (tremilaquattrocentootto/00).
9.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’ERSU; in caso di cauzione in contanti, con bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato presso il conto corrente bancario intestato all’ERSU e distinto da IBANIT88O0200817205000104119341;
b. sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
9.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) avere validità per almeno giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3) qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio o il GEIE; qualora invece si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, essere intestata al mandatario/capogruppo in nome e per conto di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
4) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; c. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ERSU.
9.4 Sia nel caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o in titoli del debito pubblico che in quello di prestazione sotto forma di fideiussione, dovrà essere altresì presentata anche una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. Tale ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
9.5 In caso di garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o in titoli del debito pubblico dovrà essere prodotta a sistema una copia in formato elettronico dell’attestazione di versamento con indicazione del soggetto che lo ha effettuato.
9.6 La garanzia provvisoria costituita sotto forma di fideiussione e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al precedente paragrafo 9.4, dovranno essere prodotte in originale o copia autentica corredate di quanto riportato e secondo una delle modalità a seguire:
a) sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante corredato: I) da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno sottoscritta con firma digitale con unita copia del documento di identità dello stesso con la quale egli dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; II) ovvero in alternativa, dalla autentica notarile sottoscritta con firma digitale attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno;
b) sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005. Il documento analogico dovrà essere costituito: I) dalla fideiussione o dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; II) dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno con unita copia del documento di identità dello stesso con la quale egli dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; III) ovvero, in luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, da autentica notarile attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno. La conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs n. 82/2005.
9.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
9.8 Per la stipulazione del contratto l’operatore aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva nella misura e con le modalità stabilite all’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi di quanto prescritto al comma 5 della predetta disposizione.
9.9 L’importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto nelle misure percentuali indicate all’art. 93, comma 7, del Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, delle certificazioni ambientali e/o degli altri requisiti prescritti alla predetta norma. Per fruire di tale beneficio l’operatore concorrente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle predette certificazioni e/o requisiti e produrre la relativa certificazione in originale, copia autentica o copia conforme. Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni e/o requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
10. Pagamento a favore dell’Autorità
10.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora “ANAC”), per un importo pari a € 20,00 (venti/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.
10.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice con le modalità di cui al paragrafo 6.6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria l’ERSU procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
10.3 A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, il concorrente deve produrre a sistema:
b) in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi - presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico estero, copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.
11. Criteri di selezione
11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti elencati a seguire:
1) Idoneità professionale - Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto, per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2) Capacità economica e finanziaria - Fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2015 e 2014 non inferiore ad € 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento/00) XXX xxxxxxx. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
11.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ERSU in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
11.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
11.4 Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto di cui al paragrafo 11.1 n.1) deve essere posseduto:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
11.5 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 11.1 n. 2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. L’operatore mandatario o indicato come tale in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
11.6 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.4 lett. b) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al precedente paragrafo 11.1, a norma dell’art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio con le modalità stabilite dal Codice.
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
12.1 L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata con le modalità indicate a seguire esclusivamente per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 11/12/2017, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.
12.2 L’offerta dovrà essere inserita a sistema nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 13;
offerta tecnica di cui al successivo paragrafo 14;
offerta economica di cui al successivo paragrafo 15.
12.3 Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sulla RDO di interesse;
6. cliccare sul tasto “Esprimere interesse” e confermare cliccando su “OK”.
Per una completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema SardegnaCAT e di inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato “Istruzioni di gara”.
12.4 Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
12.5 Il concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale SardegnaCAT, nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine stabilito per la presentazione.
12.6 Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
12.7 Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Altresì non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara indicata nel precedente paragrafo 1.6, né offerte parziali o comunque condizionate.
13. Documentazione amministrativa - “Busta di Qualifica”
Nella apposita sezione della Busta di Qualifica del sistema SardegnaCAT deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa:
13.1 domanda di partecipazione alla procedura di gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore, scansione della relativa procura; tale domanda deve anche contenere l’indicazione della forma di partecipazione, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui è autorizzato
l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura e, ricorrendo il caso, le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestanti la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria a norma dell’art. 93, comma 7, del Codice, il possesso della autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 o l’esistenza di un procedimento in corso per il rilascio della predetta autorizzazione e, nel caso di dichiarazioni rese da procuratore, attestanti la qualità di procuratore, i contenuti del potere conferito e gli estremi dell’atto di conferimento della procura (Modello n. 1 - Domanda di partecipazione).
Si precisa che:
13.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda, deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il GEIE.
13.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
13.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, contenente tutte le informazioni ivi richieste se pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (Modello n. 2 - DGUE); il DGUE, in particolare, deve contenere:
13.2.1 l’attestazione della assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16, del D.Lgs n. 165/2001 nei confronti dell’ERSU;
13.2.2 l’attestazione della insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubblici contratti di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, del Codice di seguito elencati:
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
sussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito salvo che l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice; [NOTA BENE: in caso di concorrente che si trovi in una delle ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice ovvero di curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio o impresa ammessa al concordato con continuità aziendale autorizzati dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, nell’apposito spazio della sezione C della Parte III del DGUE dovranno essere indicati gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione e, nel caso di partecipazione alla procedura subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice all’avvalimento di altro operatore economico, l’impresa ausiliaria];
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;
soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
presentazione, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell’autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 “Obbligo di certificazione” “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione”];
circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
13.2.3 l’attestazione dell’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente il servizio oggetto dell’appalto con espressa indicazione della Camera di commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice [Parte IV: Criteri di selezione, sezione A: Idoneità, punto 1), del DGUE];
13.2.4 l’attestazione di aver realizzato un fatturato globale medio annuo negli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2016, 2015 e 2014 almeno pari a € 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento/00) XXX xxxxxxx, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 11.1 n. 2), con specifica indicazione dell’importo [Parte IV: Criteri di selezione, sezione B: Capacità economica finanziaria, punto 1 b), del DGUE];
13.2.5 la dichiarazione eventuale della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice mediante compilazione della parte II, sezione C, del DGUE; in particolare il
concorrente dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento [NOTA BENE: ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II, sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV, ove pertinente, e nella parte VI così come indicato al successivo paragrafo 13.4];
13.2.6 la dichiarazione eventuale della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto del subappalto di cui all’art. 105 del Codice mediante compilazione della parte II, sezione D, del DGUE; in particolare il concorrente dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale;
Si precisa quanto segue:
1) con riferimento alla parte III, sezioni A e D, del DGUE, relativamente alle dichiarazioni in ordine ai motivi di esclusione legati a condanne penali (art. 80, comma 1, del DLgs n. 50/2016) e in ordine a quelli legati alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (art. 80, comma 2, del D.Lgs
n. 50/2016), si specifica che le dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante si intendono riferite a tutti i soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice senza necessità di espressa indicazione del nominativo di tali soggetti [Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice i soggetti - in carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara - con riguardo ai quali deve essere valutata l’assenza dei motivi di esclusione relativi alle condanne penali e alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto cui al paragrafo 13.2.2 sono: titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (NOTA BENE: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%)];
2) il DGUE, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, deve essere presentato da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo 13.2;
3) il DGUE, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo 13.2;
4) il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall’ANAC;
13.3 in caso di concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 000-xxx xxx
X.X. n. 267/1942, relazione di un professionista in originale o copia autentica in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), del X.X. x. 000/0000 attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
13.4 in caso di avvalimento, la documentazione prescritta ai sensi dell’art. 89 del Codice ovvero:
a. il DGUE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubblici contratti di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto d’avvalimento;
b. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale:
si obbliga verso il concorrente e verso l’ERSU a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;
13.5 PASSOE, debitamente sottoscritto, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, secondo quanto stabilito con le Deliberazioni nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016;
13.6 dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (Modello n. 3 - Dichiarazione di accettazione condizioni appalto) con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti inerenti il servizio compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione,
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta,
2. accetta espressamente le prescrizioni contenute nel Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 30/16 del 16/06/2015 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012),
3. accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nelle Istruzioni di gara, nel capitolato speciale d’appalto ed allegati “Calendario delle stagionalità” e “Foglio grammature e menù tipo bisettimanale” e nella documentazione di gara tutta elencata nelle premesse;
[NOTA BENE: nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la presente dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato per la sottoscrizione della domanda di partecipazione ai precedenti paragrafi 13.1.1 e 13.1.2];
13.7 documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare di gara corredato, nel solo caso in cui la garanzia sia stata prestata in misura ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, di dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso delle certificazioni e/o dei requisiti, da indicare specificamente, prescritti al predetto art. 93, comma 7, del Codice per la fruizione del beneficio della riduzione (dichiarazione contenuta nel Modello n. 1 - Domanda di partecipazione) e della relativa certificazione in originale, copia autentica o copia conforme;
13.8 documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare di gara; qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva può già fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione;
13.9 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare; ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane:
13.10 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
13.11 dichiarazione sottoscritta digitalmente indicante il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (dichiarazione contenuta nel Modello n. 1 - Domanda di partecipazione); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. (NOTA BENE: I consorziati per i quali il consorzio concorre devono comunque attestare mediante DGUE con le modalità di cui al paragrafo 13.2 l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il possesso del requisito di idoneità professionale).
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
13.12 mandato collettivo speciale irrevocabile, in originale o copia autentica, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata dai mandanti al mandatario ai fini della costituzione del raggruppamento nonché procura, nella forma dell’atto pubblico, attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. Nell’atto costitutivo dovranno essere indicate, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile in forma pubblica.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
13.13 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo.
13.14 dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
13.15 dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009
13.16 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
13.17 dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
13.18 dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009
13.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
13.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
13.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete e firmate digitalmente attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. Offerta tecnica - “Busta Tecnica”
14.1 L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale dell’appalto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. Ambiente del 25/07/2011, Allegato 1, recante i criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell’appalto.
14.2 La Busta Tecnica deve contenere l’offerta tecnica dell’operatore concorrente costituita da una relazione tecnica sul servizio offerto, conforme alle caratteristiche minime e alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto, recante una proposta tecnico-organizzativa del servizio offerto con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, lettere A, B e C, e agli aspetti e/o elementi indicati nei criteri motivazionali esposti allo stesso predetto art. 6 che saranno valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Precisamente tale relazione dovrà essere dotata di indice riassuntivo, numerata progressivamente in ogni pagina ed essere articolata in capitoli e paragrafi corrispondenti rispettivamente ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, lettere A, B e C, con sviluppo degli argomenti in modo conciso, chiaro e coerente. Si precisa che, al fine della valutazione relativa al sub criterio distinto dalla lettera Ba) della Tabella di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto “Proposta di menù bisettimanale”, la descritta relazione tecnica dovrà altresì contenere il menù bisettimanale proposto dal concorrente.
14.3 L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
14.4 La mancata presentazione della offerta tecnica è causa di esclusione dalla procedura di gara; altresì la carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, tale da non consentire la valutazione del contenuto dell’offerta stessa, è causa di esclusione dalla procedura di gara.
14.5 Ricorrendo il caso, il concorrente deve dichiarare quali fra le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscano segreti tecnici e commerciali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 5, del Codice. In base a quanto stabilito nella predetta disposizione il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Pertanto, ricorrendo il caso, il concorrente dovrà allegare alla Busta Tecnica anche apposita dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali corredata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali parti dell’offerta, precisamente indicate, siano da secretare e fornisca un “principio di prova” in ordine alla effettiva sussistenza dei segreti tecnici e commerciali.
14.6 L’offerta tecnica e la eventuale dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta e la
dichiarazione dovranno essere sottoscritte secondo quanto indicato per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 13.1 del presente disciplinare.
15. Offerta economica - “Busta Economica”
15.1 La Busta Economica deve contenere l’offerta economica, nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l’integrità e l’immodificabilità. A sistema, negli appositi campi della offerta economica l’operatore concorrente a pena di esclusione deve indicare:
a. il ribasso percentuale da applicare all’importo IVA esclusa posto a base di gara di € 12,00 per singolo pasto [Nota bene: una volta indicato dal concorrente il ribasso percentuale, il sistema calcola automaticamente il prezzo offerto per singolo pasto, al netto del ribasso indicato];
b. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti al presente affidamento (art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016);
c. i propri costi della manodopera riferiti al presente affidamento (art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016).
15.2 Nella Busta Economica i concorrenti devono anche produrre ed allegare a sistema la scansione del Modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento o quietanza di pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 inerente l’offerta [Istruzioni per la compilazione del Modello F23: Nella sezione “Dati Anagrafici” al campo 4 devono essere inseriti i dati del concorrente che effettua il versamento; nella sezione “Dati del versamento” al campo 6 “Ufficio o Ente” deve essere riportato il codice TWN, al campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara e il CIG, al campo 11 “Codice tributo” deve essere riportato il codice 456T].
15.3 La Busta Economica contenente l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la Busta dovrà essere sottoscritta secondo quanto indicato per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 13.1 del presente disciplinare.
16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
16.1 Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 04/05/2016, la documentazione comprovante l’insussistenza di cause di esclusione e il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, secondo quanto stabilito con le deliberazioni attuative nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE), rilasciato dal sistema all’esito della procedura di registrazione, dovrà essere inserito all’interno della Busta di Qualifica.
16.2 Al fine della verifica circa l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, l’ERSU chiederà al concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria di merito di produrre, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, una dichiarazione, resa dal rappresentante legale, con l’indicazione del nominativo e delle generalità dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo con riguardo ai quali deve essere verificata l’assenza dei motivi di esclusione in argomento (paragrafo 13.2 del presente disciplinare); ove il termine predetto decorresse inutilmente, sarà fissato, successivamente, l’ulteriore termine perentorio di 3 (tre) giorni, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.3 Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono, a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalle deliberazioni sopra indicate.
16.4 Il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria potrà essere comprovato mediante la documentazione indicata agli artt. 83, 86 e all’allegato XVII del Codice, da acquisire presso la BDNCP, ove previsto dalle deliberazioni sopra indicate, tramite il sistema AVCPASS, e in particolare:
a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 11.1 n. 1), mediante visure del Registro delle imprese acquisite presso la BDNCP e rese disponibili attraverso il sistema AVCPASS; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, mediante prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice con dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCPASS dall’operatore economico;
b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 11.1 n. 2), mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, resi disponibili attraverso il sistema AVCPASS o inseriti nel sistema dall’operatore economico;
16.5 Tutte le dichiarazioni inerenti l’inesistenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, potranno essere verificate da parte dall’ERSU, sulla base delle vigenti norme di legge, con riferimento a qualunque offerente. L’ERSU può, dunque, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova o parte di essi, non già risultanti inseriti nella BDNCP, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Gli operatori economici cui è richiesto di presentare i documenti a comprova sopra indicati non risultanti inseriti nella BDNCP mediante il sistema AVCPASS devono provvedere entro il termine perentorio allo scopo assegnato dall’ERSU.
17. Criterio di aggiudicazione
17.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice.
17.2 Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti così suddivisi:
FATTORI PONDERALI | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
17.3 I punteggi saranno attribuiti ai concorrenti da una Commissione giudicatrice, nominata dall’ERSU ai sensi dell’art. 77 del Codice, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:
n
Pj = ∑ Wi ∗ Vji
i=1
dove:
Pj = punteggio dell’offerta j-esima
n = numero dei criteri di valutazione
Wi = fattore ponderale attribuito al criterio di valutazione i-esimo
Vji = coefficiente della prestazione dell’offerta j-esima rispetto al criterio di valutazione i-esimo variabile tra zero ed uno [il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta].
17.4 La Commissione giudicatrice, con riguardo all’offerta tecnica, applicherà i criteri e sub criteri di valutazione e relativi fattori ponderali (pesi e sub pesi) riportati nella Tabella di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, lettere A, B e C.
I coefficienti Vji relativi ai criteri e sub criteri di valutazione riportati nella Tabella di cui all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, lettere A, B e C, sono determinati:
a.1 [nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a 3] ciascuno come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie” di cui al seguente paragrafo 17.5; una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni criterio e sub criterio ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate;
a.2 [nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3] ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, i quali dopo aver analizzato l’offerta in relazione allo specifico profilo di valutazione indicato nel criterio o sub criterio in esame, assegnano un giudizio sulla base della seguente tabella:
VALORE DEL COEFFICIENTE | GIUDIZIO |
0 | Totalmente assente |
0,10 | Quasi assente |
0,20 | Gravemente insufficiente |
0,30 | Molto Scarso |
0,40 | Scarso |
0,50 | Insufficiente |
0,60 | Sufficiente |
0,70 | Discreto |
0,80 | Buono |
0,90 | Ottimo |
1,00 | Eccellente |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
17.5 Per l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”: la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni criterio o sub criterio qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, ove con le lettere A, B, X, X, X, X,……, X xxxo rappresentate le offerte di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta rispetto ad ogni criterio o sub criterio qualitativo quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra una e l’altra offerta può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione
sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente alla offerta che è stata preferita con riguardo al criterio o sub criterio in esame con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
17.6 Poiché i criteri di valutazione di cui alle lettere A e B della Tabella di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto e i relativi pesi sono suddivisi in sub criteri e sub pesi, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub criteri e sub pesi in cui è articolato il singolo criterio vanno riparametrati con riferimento al peso previsto per tale criterio.
Nel caso in cui, all’esito delle operazioni descritte, nessuna offerta tecnica ottenga il punteggio massimo di 70 stabilito per tale componente complessivamente considerata, si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti portando a 70 i punti assegnati all'offerta che ha conseguito il punteggio tecnico più alto ed attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionale.
17.7 Il coefficiente Vji per il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica [criterio di valutazione riportato nella Tabella di cui all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, lettera D] è invece determinato attraverso la seguente formula:
Vji = Rj/Rmax dove:
Rj = valore dell’offerta j-esima
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Il “valore” dell’offerta è rappresentato dal ribasso percentuale offerto.
18. Operazioni di gara
18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’ERSU in Sassari, via Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, 0x Xxxxx, xx giorno 12/12/2017, alle ore 10.00. È ammesso a presenziare chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando la funzionalità “Messaggi” della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT e mediante pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx almeno tre giorni prima della data fissata.
18.3 Nella prima seduta il Seggio di gara allo scopo costituito, composto dal RUP in qualità di Presidente e da due funzionari dell’ERSU in qualità di testimoni, procederà attraverso il sistema SardegnaCAT:
(I) a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine indicato;
(II) all’apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente e al controllo della completezza, della correttezza formale e della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
(III) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
(IV) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
(V) ad ammettere alle fasi successive della procedura i concorrenti la cui documentazione amministrativa sia regolare per i quali le verifiche di cui ai precedenti punti abbiano avuto esito positivo e ad escludere invece dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
(VI) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi, del documento di gara unico europeo di cui al precedente paragrafo 13 e delle restanti dichiarazioni a corredo dell’offerta, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette), e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
18.4 All’esito della verifica della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
18.5 Nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC di cui all’art. 78 del D.Lgs
n. 50/2016, la Stazione appaltante, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, provvederà alla nomina di un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l’ERSU o presso altre amministrazioni pubbliche, in possesso di professionalità adeguate. Tali componenti verranno designati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.
18.6 Conclusa la descritta fase istruttoria riguardante la documentazione amministrativa, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
18.7 In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritti all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e al paragrafo 17 del presente disciplinare.
18.8 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali offerti.
18.9 Quindi, la Commissione, nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, procederà alla valutazione delle offerte economiche in gara, secondo i criteri e le modalità descritti all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e al paragrafo 17 del presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi.
18.10 All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito e all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice. Qualora la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiuderà la seduta pubblica dichiarando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.
18.11 Qualora invece la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse la Stazione appaltante avvierà il procedimento di verifica della congruità di cui all’art. 97 del Codice. La valutazione delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP, con il supporto della Commissione, sulla base dei giustificativi richiesti, in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto stabilito dall’art. 97 del Codice. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la terza. Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, la Commissione in seduta pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente non anomalo risultante dalla predetta graduatoria di merito.
18.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
18.13 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’ERSU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice. L’aggiudicazione disposta dall’ERSU diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L’ERSU procederà nei confronti del concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria finale delle offerte ad effettuare le verifiche in ordine all’insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria mediante il sistema AVCPASS secondo quanto indicato al precedente paragrafo 16.
19. Ulteriori disposizioni
19.1 L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione, salvo proroghe richieste dall’ERSU.
19.2 È facoltà dell’ERSU di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, in caso di aggiudicazione, di non stipulare il contratto d’appalto.
19.3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
19.4 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
19.5 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di giorni 35 (trentacinque) dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, con oneri e spese a totale carico dell’aggiudicatario.
19.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, all’assenza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti prescritti.
19.7 L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della prescritta relativa documentazione e costituzione della garanzia definitiva a norma dell’art. 103 del Codice, nel termine assegnato dall’ERSU, pena la decadenza dell'aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
19.8 Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, quantificate presuntivamente per la presente procedura in € 2.400,00, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
19.9 L’operatore economico assume l’obbligo, nell’esecuzione del contratto, di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3/7 del 31/01/2014, Allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, consultabile e scaricabile dal relativo sito internet. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’ERSU la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.
19.10 A norma di quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' art. 88 , comma 4-ter, del D.Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ERSU procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
20. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dall’ERSU a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ERSU individuati quali incaricati del trattamento.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
soggetti terzi fornitori di servizi per l’ERSU, o comunque allo stesso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela dell’ERSU in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs n. 196/2003.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ERSU. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della procedura di gara regolata dal presente disciplinare.