DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. 1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, in vigenza di contratto, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.