CONTRATTO
M_INF.ALBO.REGISTRO UFFICIALE.I.0003325.12-11-2020
CONTRATTO
stipulato in modalità elettronica ai sensi art.32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR” - CIG: 8207980F5B, ferma restando la proprietà della testata e la qualifica di Editore in capo al Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di seguito COMITATO, da realizzare in conformità al “Capitolato tecnico”, di seguito CAPITOLATO, posto a base di appalto che allegato sotto la lettera A) costituisce parte integrante del presente contratto.
REPUBBLICA ITALIANA
1) da una parte:
- il xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX, nato a Roma il 5 agosto 1960, C.F. FNC NRC 60M05 H501Q, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale, quale Presidente del COMITATO fornita dei necessari poteri giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2020 al foglio 3323
2) dall’altra parte:
- il Sig. Xxxxxxx XXXX, nato ad Ascoli Xxxxxx il 19 luglio 1992, C.F. NRE SFN 92L19 A462D, domiciliato, per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società: ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L., con sede in Roma, attualmente in Via Donna Olimpia n. 20 – 00152 - capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta al n. 1140186 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09109161001, fornito per Statuto dei necessari poteri giusta le risultanze del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma come da visura effettuata in data 2 settembre 2020, tramite il relativo portale telematico, che, in copia digitale, si allega al presente atto sotto la lettera B), in seguito indicata per brevità come "IMPRESA"
PREMESSO
a) che il COMITATO, nella seduta dell’11 dicembre 2019 ha valutato la necessità del mantenimento del servizio in questione, attesa la valenza divulgativa dello stesso, costituente strumento di indispensabile comunicazione, aggiornamento ed interrelazione tra il COMITATO e le imprese iscritte all’Albo anche ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. i) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e ne ha deliberato la prosecuzione per un triennio, con le modalità ivi specificamente indicate, per un importo massimo stimato in € 2.458.946,27 IVA inclusa;
b) che con determina prot. RU 339 del 12 febbraio 2019, il Presidente del COMITATO ha disposto di procedere all’affidamento del servizio in questione per un importo complessivo pari a € 2.313.156,86, XXX xxxxxxx, da porre a base di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice), da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma e-Procurement del Ministero, di seguito “Portale Appalti”, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, per un periodo di 36 mesi e con gli elementi essenziali ivi indicati,
b) che in data 21 febbraio 2020 è stato pubblicato integralmentee il Bando di Gara per l’affidamento del “Servizio di realizzazione della rivista specializzata TIR” C.I.G.: 8207980F5B, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 037-087682, in data 24 febbraio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sul n. 22 della V serie speciale e per estratto in data 03 marzo 2020 sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale e locale Roma, Il Sole 24 Ore e Il Tempo – Roma;
c) che gli atti di gara ed i documenti complementari necessari per la partecipazione alla procedura e la formulazione dell’offerta, sono stati pubblicati sul Portale Appalti, sul sito Servizio Contratti Pubblici e sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx, nelle rispettive sezioni “Amministrazione trasparente”;
d) che in data 04 giugno 2020 e 08 giugno 2020 sono state pubblicate le rettifiche del predetto Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, rispettivamente n. 2020/S 107-260117 e n. 2020/S 109-265324, in data 8 giugno 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 65 della V serie speciale, per estratto in data 12 giugno 2020 sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale, Il Sole 24 Ore e Il Tempo – Roma, in data 13 giugno 2020 sull’edizione locale Roma di La Repubblica;
e) che entro il termine indicato nel predetto Bando di Gara, così come rettificato successivamente alla pubblicazione – ore 14.00 del 19.06.2020, è stata presentata tramite Portale Appalti n. 1 offerta da parte della seguente ditta: Arti Grafiche Picene S.r.l.;
f) che con decreto prot. n. RD 63 del 3 luglio 2020 è stata costituita la Commissione giudicatrice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’offerta pervenuta per la partecipazione alla procedura di gara in parola;
g) che in data 22 giugno 2020 ed in data 7 luglio 2020 sono state poste in essere le operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa dell’offerta presentata e il R.U.P. ha ammesso alla procedura il sopra indicato operatore economico Società Arti Grafiche Picene S.r.l.;
h) che con la mail del 21 luglio 2020 il Presidente della Commissione, incaricata con decreto prot. n. RD 63 del 3 luglio 2020 della valutazione delle offerte tecnico - economiche relativa alla procedura di che trattasi, ha trasmesso i verbali di gara;
i) che con verbale reso in data 21 luglio 2020 la predetta Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecnico - economiche ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della Società Arti Grafiche Picene S.r.l., che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 95,5, con una offerta economica pari a € 2.243.762,15 (Euro duemilioniduecentoquarantatremilasettecentosessantadue/15);
j) che con provvedimento n. RD 98 del 14 agosto 2020 è stato aggiudicato il servizio oggetto del presente contratto alla Società Arti Grafiche Picene S.r.l., dichiarandone l’efficacia con successivo provvedimento RD n. 100 del 19 ottobre 2020;
k) che in data 2 settembre 2020 con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0299285_20200902 è stata inoltrata, tramite la BDNA, la richiesta di informazioni antimafia nei confronti della Società Arti Grafiche Picene S.r.l.;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, i cui atti e documenti, richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati e normativa di riferimento
1. Le premesse e gli allegati sopra e/o di seguito citati, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. La realizzazione di quanto in premessa è regolata, in particolare, oltre che dal presente contratto, da quanto segue:
a) dal CAPITOLATO allegato al presente atto sotto la lettera “A” parte essenziale ed integrante del presente atto;
b) dalle clausole contenute nel presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il COMITATO e l’Impresa, relativamente all’oggetto dello stesso nonché dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, che si allegano rispettivamente sotto le lettere C) e D), parti essenziali ed integranti del presente atto;
c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) e s.m.i.;
d) dal Regolamento approvato con Decreto 7 marzo 2018 n.49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. 15.5.2018 n.111) recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
e) dalle norme di cui alla Legge e Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;
f) dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato che, ancorché non allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
g) dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
h) dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
i) dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
j) dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;
k) dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e dalla Circolare MEF n. 37 prot. 89719 del 4/11/2013;
l) dalla legge 23 dicembre 2014 n.190, art.1, comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment).
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale da eseguire in conformità al CAPITOLATO sopra richiamato, come integrato con gli elementi proposti nell’Offerta Tecnica allegata sotto la lettera C) per la realizzazione da parte dell’IMPRESA, che accetta senza riserva alcuna, del “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR” C.I.G.: 8207980F5B.
2. Per l’esecuzione delle suddette attività, si richiama, in particolare, l’IMPRESA alla scrupolosa e puntuale osservanza di quanto disposto nel CAPITOLATO, allegato sotto la lettera “A” nel paragrafo 1.1:
a) redazione giornalistica dei contenuti ed allestimento grafico digitale del sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx con aggiornamento periodico continuativo secondo necessità di informazione da realizzare in conformità alle "Specifiche di Esecuzione” di cui al paragrafo 2 del CAPITOLATO;
b) redazione giornalistica dei contenuti ed allestimento grafico di 33 numeri ordinari cartacei della Rivista con periodicità mensile da realizzare in conformità alle “Specifiche di Esecuzione” di cui al paragrafo 2 del CAPITOLATO;
c) redazione giornalistica dei contenuti ed allestimento grafico di 6 numeri speciali cartacei della Rivista, relativi a tematiche specifiche di interesse del settore dell’autotrasporto, da realizzare in conformità alle “Specifiche di Esecuzione” di cui al paragrafo 2 del CAPITOLATO e secondo le direttive ed in stretto raccordo con il COMITATO, da distribuire con le modalità previste per i numeri ordinari e diffondere sul sito web e tramite l’organizzazione di eventi dedicati;
d) stampa, distribuzione e spedizione anche in abbonamento postale, secondo la vigente normativa, di n. 15.000 copie di ciascun numero ordinario e speciale della Rivista di cui con tolleranza di più o meno 10% del totale, da consegnare o spedire a soggetti indicati dal COMITATO;
e) diffusione online della rivista con aggiornamento continuo tramite il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e l’applicazione mobile “TIR”, comprensivo dell’invio telematico della Rivista TIR in formato .pdf alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo e registrate sul sito della assegnazione alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo delle credenziali di accesso per la visualizzazione completa dei contenuti del sito e dell’invio di newsletter quindicinale;
nonché alle “Modalità di Esecuzione” di cui al paragrafo 3 del CAPITOLATO che qui si intendono integralmente richiamate come integrate con gli elementi proposti nell’OFFERTA TECNICA.
3. In particolare, la prestazione deve essere eseguita secondo le modalità di cui al punto 3 del CAPITOLATO che qui si intendono integralmente richiamate.
4. Il Direttore responsabile della Rivista è di esclusiva designazione del COMITATO e la struttura redazionale, da mettere nella piena disponibilità del Direttore Responsabile, nella sede della Rivista, deve essere costituita, ai sensi dell’art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria FIEG-FNSI, da un “capo redattore”, n. 2 “redattori”, un grafico di redazione (livello B1S), una segretaria a tempo pieno, come previsto ai punti 3.2 e 3.3. del CAPITOLATO.
5. La Rivista dovrà essere realizzata nel pieno ed assoluto rispetto delle prescrizioni di cui CAPITOLATO, da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, senza possibilità di apportarvi alcuna modifica e/o variante, se non quelle migliorative e, comunque, sempre previo assenso del COMITATO (rif. punti 2 e 3).
6. Oltre al rispetto delle specifiche previsioni del CAPITOATO, sarà cura dell’ IMPRESA effettuare tutte le attività, anche ove non espressamente indicate nel presente atto, nel Capitolato suddetto, nell’offerta tecnica o in qualunque altro documento di gara, che siano comunque indispensabili alla esatta, piena e completa esecuzione del servizio.
Articolo 3 Termini - durata
1. L’espletamento del servizio dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dal CAPITOLATO da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del cod. civ.
2. Il contratto decorrerà dalla data di comunicazione di avvio del servizio per 36 mesi.
3. Qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l’eventuale nuovo e successivo affidamento, il COMITATO ha facoltà di prorogare la prosecuzione del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, sino alla conclusione delle procedure di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
Articolo 4 Subappalto
1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- diffusione on line e applicazione mobile della rivista TIR.
2. Per le prestazioni rese in subappalto, il Comitato provvederà a effettuare il relativo pagamento al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, co.13, del Codice.
3. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comitato o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’IMPRESA inoltrerà via pec al Comitato il contratto di subappalto, firmato digitalmente da entrambe le parti, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui l’IMPRESA, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comitato, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Contraente deve inoltre comunicare a Comitato le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’IMPRESA la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti del COMITATO della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’IMPRESA è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
10. L’IMPRESA si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’IMPRESA si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal COMITATO inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del COMITATO. In tal caso L’IMPRESA non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’IMPRESA si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’IMPRESA agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L’IMPRESA deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Articolo 5 Esecuzione del contratto
1. L’IMPRESA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in osservanza delle disposizioni ed istruzioni operative impartite dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Codice e del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. L’IMPRESA si obbliga, altresì, a consentire senza riserva alcuna al direttore dell’esecuzione del contratto di svolgere il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e a provvedere all’accertamento della prestazione effettuata e della sua conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali prima del pagamento di ogni fattura. Ai fini del pagamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli art.25 e 26 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
3. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.
4. L’IMPRESA si obbliga ad eseguire i servizi descritti nel CAPITOLATO e nell’offerta tecnica a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute
5. L’IMPRESA si obbliga a dare immediata comunicazione al COMITATO di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Articolo 6 Corrispettivo
1. Per la realizzazione del servizio di cui al precedente art. 2, il COMITATO corrisponderà all’IMPRESA, l’importo pari a € € 2.243.762,15 (Euro duemilioniduecentoquarantremila- settecentosessantadue/15) XXX xxxxxxx, comprensivo di spese ed oneri, nessuno escluso, per l’esecuzione del servizio.
2. L’IMPRESA riconosce che il corrispettivo per il servizio appaltato di cui al precedente comma 1 rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del CAPITOLATO e dall’articolo 8 del presente atto.
3. Nulla, pertanto, potrà essere riconosciuto all’IMPRESA a titolo di variazione di prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili. L’IMPRESA rinuncia, pertanto, espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la revisione del prezzo, ai sensi degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
Articolo 7
Modalità di fatturazione e termini di pagamento
1. L’IMPRESA potrà emettere fattura elettronica, a pena di irricevibilità, solo a seguito dell’emissione dei verbali di regolare esecuzione.
2. L’IMPRESA emette fattura con cadenza mensile per ciascuno dei trentatré numeri ordinari della Rivista, ad eccezione del mese di agosto, e per ciascuno dei sei numeri speciali per l’importo pari all’unità mensile di cui al successivo punto 3. In occasione della pubblicazione di ciascuno dei sei numeri speciali, nel caso in cui i medesimi vengano abbinati quale supplemento ad un numero ordinario, l’importo complessivo da corrispondere all’IMPRESA sarà costituito dalla somma di due unità mensili.
3. L’unità mensile di importo da considerare ai fini della fatturazione, sia per i numeri ordinari che per quelli speciali, è pari ad euro 57.532,3628, comprensiva di spese ed oneri, nessuno escluso, esclusa IVA, che costituisce riferimento per le eventuali maggiori prestazioni o in caso di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice.
4. Le fatture saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo l’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013 e in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti.
5. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013 ed, in particolare, il numero di protocollo del presente contratto, il CIG: 8207980F5B, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): Y0DLOE.
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. La ritenuta dello 0,50% sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.
7. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 5.
8. Il COMITATO, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario, il COMITATO applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. I pagamenti saranno effettuati dal COMITATO con accredito sul c/c alla stessa intestato indicato al successivo articolo 21. Le fatture di cui sopra dovranno essere inoltre corredate della documentazione necessaria secondo quanto previsto dal punto 13.1 del CAPITOLATO.
10 L’IMPRESA prende espressamente atto che la suddetta documentazione e l’esatta indicazione dei relativi riferimenti costituiscono requisiti essenziali ai fini del pagamento del corrispettivo stabilito nel presente contratto e che i pagamenti restano subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo di spesa pertinente a seguito di riassegnazione dei fondi riversati all’Erario.
Articolo 8
Oneri ed incombenze a carico dell’IMPRESA
1. Sono a totale carico dell’IMPRESA, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente art. 6, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l’integrale espletamento del servizio come disciplinato dal CAPITOLATO.
2. L’IMPRESA si impegna, in particolare, a stipulare apposito contratto con il Direttore Responsabile della Rivista “TIR”, designato dal COMITATO, nei termini normativi ed economici richiamati e precisati al punto 3.1 del CAPITOLATO. L’IMPRESA si impegna altresì a mettere nella piena disponibilità del Direttore responsabile, nella sede della Rivista, una struttura redazionale costituita da un “Capo redattore”, due “Redattori”, un “Grafico di redazione” (livello B1S), una segretaria a tempo pieno alle condizioni economiche e normative richiamate e precisate ai punti 3.2 e 3.3 del CAPITOLATO.
4. L’IMPRESA è tenuta ad inoltrare al COMITATO prova documentale dell’avvenuta consegna a mano o dell’avvenuto recapito presso gli uffici postali anche privati nei termini previsti ai sensi del paragrafo 3.9 del CAPITOLATO.
5. Per lo svolgimento delle attività redazionali, l’IMPRESA si impegna a mettere a disposizione, a propria cura e spese, una sede idonea in Roma con le caratteristiche specificamente indicate al punto 3.4 del CAPITOLATO e risultanti dall’offerta prodotta in sede di gara, in grado di garantire la piena operatività delle attività da svolgere ai fini della esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.
6. L’IMPRESA si impegna inoltre a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in materia di mercato e di editoria, evitando la costituzione di posizioni dominanti secondo la normativa vigente in materia.
Articolo 9
Obblighi nei confronti dei dipendenti, osservanza delle norme tecniche, antinfortunistiche e previdenziali e di sicurezza
1. L’IMPRESA si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o da provvedimenti in vigore, nonché di quelli che dovessero essere emanati nel corso della durata del presente contratto in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro come previsto all’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016 e s.m.i., ed esonera il COMITATO da ogni responsabilità connessa a tali obblighi. L’IMPRESA è altresì obbligata all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti emanati o che venissero emanati durante il
naturale corso dell’appalto, in materia di lavori, assistenza e previdenza, nel rispetto del dettato del D.Lgs 81/08 e di altri particolari adempimenti che disciplinano la materia, esonerando il COMITATO da ogni responsabilità riguardo ad eventuali infrazioni che venissero commesse dall’IMPRESA stessa ed eventuali danni ai beni pubblici e privati. In particolare dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi che sovrintendono la materia dell’appalto.
2. In caso di ottenimento da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dal COMITATO direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, è in facoltà del COMITATO pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’IMPRESA, fatto salvo il caso in cui l’IMPRESA non vi provveda direttamente entro i 15 (quindici) giorni successivi all’apposito invito formulato da parte del responsabile unico del procedimento, ovvero non risultino fondati motivi formalmente contestati dall’IMPRESA.
4. Resteranno ad esclusivo carico dell’IMPRESA le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra. L’IMPRESA si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne il COMITATO, anche in sede giudiziaria, per infortuni e/o danni subiti da parte di persone, beni mobili ed immobili, tanto del COMITATO che di terzi, comunque connessi all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
5. Il COMITATO potrà richiedere all’IMPRESA in qualsiasi momento, l’esibizione di libro matricola, dei modelli F24 e dei fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
6. L’IMPRESA garantisce che, nell’esecuzione del servizio, saranno integralmente osservate le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, in materia antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.
7. L’IMPRESA sarà, inoltre, responsabile, per quanto le compete, della puntuale applicazione e osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in specie delle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle che verranno emanate nel corso di esecuzione del presente contratto, per quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’IMPRESA che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi e/o indennizzi a qualsiasi titolo nei confronti del COMITATO.
8. L’IMPRESA, pertanto, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il COMITATO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni di cui al presente articolo.
9. L’IMPRESA si impegna a fornire al COMITATO immediata comunicazione di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio e ad assicurare il servizio anche in caso di sciopero o di altri imprevisti.
Articolo 10
Modalità generali di esecuzione del servizio
1. L’IMPRESA si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a svolgere il servizio con personale qualificato, nonché con organizzazione di mezzi, attrezzature proprie e materiali di consumo, acquisiti a propria cura e spese, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni del presente contratto e del CAPITOLATO, garantendone l’esecuzione a perfetta regola d’arte e secondo la normativa vigente.
Articolo 11
Modalità specifiche di esecuzione del servizio
1. Il servizio dovrà essere effettuato in conformità alle “Specifiche di esecuzione” e “Modalità di esecuzione” di cui ai punti 2) e 3) del CAPITOLATO ed in conformità ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara.
2. I documenti giustificativi delle avvenute prestazioni, da presentarsi con le modalità indicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini del pagamento e dell’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 16.
3. In particolare per l’esecuzione del servizio di cui al punto 3.11 del CAPITOLATO, l’IMPRESA si impegna a eseguire a regola d’arte e nei tempi ivi previsti le prestazioni come dettagliate nell’Offerta Tecnica, allegata sotto la lettera C).
Articolo 12 Distribuzione della Rivista “TIR”
1. La Rivista dovrà essere spedita con le modalità di cui ai punti 3.7 e 3.8 del CAPITOLATO. L’elenco dei destinatari potrà eventualmente essere integrato e/o modificato dal COMITATO con successive comunicazioni che avranno effetto, ai fini dell’obbligo della spedizione, dal primo numero successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
2. Resta inteso che, ove il recapito non possa essere effettuato per indisponibilità dell’Ufficio Postale destinatario, l’IMPRESA, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1686 del cod. civ., dovrà depositare, a propria cura e spese, le Riviste stesse in appositi magazzini, fino alla data di effettivo recapito. Di tale deposito dovrà essere data comunicazione al COMITATO, con l’indicazione del numero delle Riviste depositate. Tale ipotesi non costituisce, sotto alcun profilo, inadempienza o mora dell’IMPRESA.
3. L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed integrità delle Riviste fino alla loro distribuzione. Conseguentemente nessuna responsabilità ricadrà sul COMITATO per eventi di furto, smarrimento e/o deterioramento.
4. L’IMPRESA sarà comunque responsabile dell’esatto recapito delle Riviste, attivando le opportune intese con il fornitore del servizio postale e sarà tenuta ad avvisare il
COMITATO di ogni smarrimento e/o distruzione totale o parziale delle Riviste. Nell’ipotesi in cui il mancato recapito sia dovuto ad inesatta formulazione dell’indirizzo ovvero a trasferimento del destinatario, l’IMPRESA si impegna a darne comunicazione al COMITATO ai fini dell’aggiornamento dell’indirizzario.
Articolo 13 Proprietà e diritti
1. Le parti convengono che la Rivista in edizione cartacea e digitale è di proprietà esclusiva del COMITATO al quale spettano tutti i diritti di cui alla normativa vigente.
2. E’ fatto, pertanto, espresso divieto all’IMPRESA, di utilizzare il materiale (testi, foto, grafici, ecc.), comunque destinato alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, per altre pubblicazioni o a qualsiasi altro titolo, se non previo assenso del Direttore Responsabile o del COMITATO. In conseguenza di quanto sopra, l’IMPRESA riconosce al COMITATO, in via esclusiva, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei prodotti previsti dalle leggi sul diritto di autore e da ogni altra eventuale disposizione in materia e riconosce inoltre al COMITATO il diritto di utilizzazione e di pubblicizzazione, anche attraverso il proprio sito Internet, e di sfruttamento di tutte le conoscenze, dati e informazioni, anche oltre la scadenza del presente contratto e ciò per patto espresso, senza alcun ulteriore corrispettivo oltre quello previsto all’art. 6.
3. L’IMPRESA si obbliga a fornire espressamente al COMITATO tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del COMITATO in eventuali registri o elenchi pubblici.
Articolo 14
Procedure di registrazione presso il Tribunale
1. L’IMPRESA provvede, a sua cura e spese, all’espletamento delle occorrenti procedure, nessuna esclusa, per la registrazione presso il competente Tribunale delle testate web e cartacea e del Direttore Responsabile.
2. L’IMPRESA provvede, altresì, a sua cura e spese, ad eventuali ulteriori procedure di registrazione, in caso di modifiche o variazioni, nel periodo di validità contrattuale.
Articolo 15 Inserzioni pubblicitarie
1. L’IMPRESA ha facoltà di provvedere alla acquisizione, gestione e vendita delle inserzioni pubblicitarie ed incameramento dei relativi proventi nella misura massima di 9 pagine/numero comprese le copertine per l’edizione cartacea e n. 2 banner nella homepage del sito web. Ai fini del calcolo delle pagine pubblicitarie dell’edizione cartacea, la mezza pagina o il quarto di pagina sono equiparate ad una pagina intera.
2. Il numero di pagine complessivo riservato alle inserzioni pubblicitarie deve essere comunicato al Direttore Responsabile entro i primi 5 giorni di lavorazione redazionale del numero mensile.
3. Il COMITATO si riserva la facoltà di inserire per ciascun numero mensile una pagina di pubblicità istituzionale.
4. Le inserzioni pubblicitarie devono riguardare argomenti, testi ed immagini consoni al decoro, al livello istituzionale della Rivista ed all’interesse degli operatori del settore dell’autotrasporto con divieto assoluto di procedere alla pubblicazione di inserzioni in contrasto con gli indirizzi e le finalità del COMITATO nonché in violazione della vigente normativa.
Articolo 16 Inadempienze, rilievi e penali
1. Le penali ed i rilievi sono le azioni di sanzione o avvertimento da parte del COMITATO conseguenti il mancato rispetto delle indicazioni contenute in tutta la documentazione relativa alla procedura del presente contratto. Tali azioni possono essere emesse per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e in tutti i suoi allegati.
2. I rilievi consistono in comunicazioni formali all’aggiudicatario che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate per tre volte consecutive, possono dar seguito a penali nella misura pari all’1% dell’importo contrattuale.
3. I rilievi sono emessi dal Responsabile unico del procedimento. Ove l’IMPRESA ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al COMITATO un documento corredato da elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.
4. Qualora l’IMPRESA ritardi nell’avvio dell’esecuzione del servizio oltre i tempi stabiliti determinati nel provvedimento di avvio dell’esecuzione del contratto, sarà assoggettata al pagamento di una penalità giornaliera nella misura dell’1‰ (unopermille) calcolata sul corrispettivo globale contrattuale ripartito per ciascuna mensilità e per ciascun giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo quanto precisato relativamente ai primi due numeri della rivista.
5. Per tutte le altre inadempienze nell’esecuzione del servizio derivanti da inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel CAPITOLATO troverà applicazione la penale nella misura dell’1% sull’ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, determinata dal Responsabile del procedimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’IMPRESA per iscritto. L’IMPRESA dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal COMITATO, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
7. L’importo delle eventuali penalità, che non potrà superare in ogni caso un decimo del corrispettivo suddetto, al netto di I.V.A., sarà detratto in sede di pagamento.
8. Trascorsi 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di avvio della esecuzione contrattuale senza che l’IMPRESA abbia dato inizio all’espletamento del servizio, il
COMITATO si riserva la facoltà di procedere all’incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto stesso per inadempimento e di commettere a terzi l’espletamento del servizio in danno dell’IMPRESA stessa inadempiente, salvo il diritto di rivalsa per i maggiori oneri eventualmente sostenuti e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
9. Analoga procedura - risoluzione di diritto del contratto per colpa, affidamento a terzi dell’esecuzione del servizio in danno, risarcimento del danno nonché incameramento del deposito cauzionale a garanzia - sarà seguita nell’eventualità di violazione del divieto di cessione del contratto.
10. Eventuali proroghe ai termini contrattuali per sopravvenute particolari circostanze potranno essere concesse all’IMPRESA solo su presentazione di specifica e tempestiva richiesta, che dovrà essere adeguatamente motivata e fatta pervenire al COMITATO prima della scadenza dei termini contrattualmente stabiliti.
Articolo 17 Varianti
1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oltre il quinto dell'importo del contratto, il COMITATO può imporne all’IMPRESA l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
2. L’IMPRESA espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal COMITATO, purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’IMPRESA se non sia stata approvata dal COMITATO. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’IMPRESA, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Articolo 18 Garanzie
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia degli eventuali crediti del COMITATO derivanti dall’applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, l’IMPRESA ha provveduto a costituire cauzione definitiva che si allega sotto la lettera E), mediante garanzia fidejussoria n.. 0595406722 del 23.10.2020, rilasciata con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, con la quale la HDI Assicurazioni S.p.a. si è costituita fideiussore nell’interesse della società Arti Grafiche Picene S.r.l., per l’importo garantito di
€ 89.750,49, determinato, ai sensi dell’articolo 103 del CODICE, sulla base del ribasso d’asta praticato, ridotto al 50% in quanto l’IMPRESA è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, ulteriormente ridotto del 20% in quanto l’IMPRESA è in possesso anche della certificazione ISO 14001:2015.
2. La garanzia, di validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) cui si aggiungono 12 (dodici) mesi a garanzia di eventuali danni arrecati a terzi, ha efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di
garanzia) da parte del COMITATO, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del COMITATO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’IMPRESA. In caso di inadempimento a tale obbligo, il COMITATO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’IMPRESA, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato con le modalità di cui all’art. 103 del CODICE.
5. Il COMITATO ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli ulteriori obblighi previsti.
6. A copertura dei rischi per responsabilità civile contro terzi, l’IMPRESA si impegna a presentare entro 10 giorni dall’avvio del servizio apposita polizza, a favore del COMITATO per sinistro, persona e cose. Tale garanzia sarà svincolata negli stessi termini e modalità di cui alla sopra citata cauzione, e dovrà essere reintegrata nel caso di riduzione per effetto di accadimento di sinistri nel termine di giorni 10. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’IMPRESA si impegna a estendere il termine di scadenza delle coperture assicurative fino allo scadere del termine contrattuale.
Articolo 19 Cessione del contratto
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all’IMPRESA di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 106. L’IMPRESA può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COMITATO. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991. E’ fatto, altresì, divieto all’IMPRESA di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’IMPRESA, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8207980F5B al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’IMPRESA, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’IMPRESA agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto del COMITATO al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 20 Recesso
1. Il COMITATO ha diritto, a suo insindacabile giudizio e dandone adeguata motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’IMPRESA con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’IMPRESA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al COMITATO.
3. In caso di recesso del COMITATO, l’IMPRESA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il COMITATO potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’IMPRESA con PEC.
5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’IMPRESA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 21 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’IMPRESA, con dichiarazione del 28 ottobre 2020 allegata sotto la lettera F), si è impegnata ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, avendo comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’IMPRESA inserisce nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’IMPRESA si obbliga a trasmettere al COMITATO , oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il COMITATO , si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
3. Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Il COMITATO verifica in occasione di ogni pagamento all’IMPRESA e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 22 Foro competente
1. Per la definizione di eventuali controversie tra l’IMPRESA e il COMITATO, il foro competente è quello di Roma.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
2. Sono a carico dell’IMPRESA tutti gli oneri fiscali e le spese di registro, di bollo, di copia e di quanto altro occorrente per la formazione e la stipulazione del presente contratto ad eccezione di quelli che fanno carico al COMITATO per legge. L’IMPRESA dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. e i. Conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 131/1986.
Articolo 24
Decorrenza ed efficacia del contratto
1. Il presente contratto è impegnativo per l’IMPRESA dal momento della sua stipula, mentre lo sarà per il COMITATO successivamente alla registrazione, presso i competenti organi di controllo, del relativo decreto di approvazione.
Articolo 25 Condizione risolutiva
1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del D.L.vo 159/2011 e s.m.i., in materia di informativa antimafia.
Articolo 26 Domicilio
1. A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, l’IMPRESA elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede legale ove è convenuto che possono ad essa essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerente al presente contratto.
L’IMPRESA è tenuta a comunicare al COMITATO ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.
Articolo 27
Obblighi di comunicazione dell’Impresa
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i., l’IMPRESA è tenuta a comunicare tempestivamente al COMITATO ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Articolo 28 Trattamento dei dati personali
1. Le attività oggetto dell’appalto implicano, da parte dell’IMPRESA, il trattamento dei dati personali di cui è titolare il COMITATO, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito per brevità anche il “Codice”).
2. Il COMITATO, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che l’IMPRESA dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e l’affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Pertanto, l’IMPRESA, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’appalto, effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l’IMPRESA, nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, viene nominato dal COMITATO, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
Articolo 29 Comunicazioni
1. Per tutte le comunicazioni tra le parti in attuazione del contratto è obbligatorio l’uso della posta elettronica certificata ovvero della posta elettronica ordinaria in ragione del rilievo legale o meno delle comunicazioni. In particolare, tutte le comunicazioni aventi valore pattizio assumono validità solo se trasmesse all’indirizzo PEC xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx o altro indicato dal COMITATO che non risponde in alcun modo per l’inosservanza della suddetta disposizione.
Articolo 30 Clausole finali
1. Il presente contratto e gli Allegati richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L.
Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXX
Firmato digitalmente da
Xxxxxx Xxxxxxxx
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti C = IT
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx: Controfirma Contratto
Luogo: Roma
Data: 12/11/2020 14:15:18
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