CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
Raccolta della giurisprudenza
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX ØE
presentate l’11 dicembre 2019 1
Causa X-000/00 Xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxx des barreaux francophones et germanophone contro
Ministerraad
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Libertà del contraente dell’assicurazione di scegliere il suo avvocato o un rappresentante –
Procedimento giudiziario o amministrativo – Nozione – Mediazione giudiziale o stragiudiziale»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) 2.
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’Orde van Vlaamse Balies e dall’Ordre des barreaux francophones et germanophone (in prosieguo: gli «ordini degli avvocati») diretto all’annullamento del wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst (legge recante modifica della legge del 4 aprile 2014 in materia di assicurazioni e volta a garantire la libera scelta di un avvocato o di ogni altra persona avente le qualifiche prescritte dalla legge applicabile alla procedura per garantire i suoi interessi in ogni fase giurisdizionale, nell’ambito di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria) 3, del 9 aprile 2017.
3. Il ricorso degli ordini degli avvocati verte sull’estensione, da parte del legislatore belga, alla procedura di arbitrato e non alla procedura di mediazione della libertà del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria di scegliere un avvocato o un rappresentante.
4. Con la sua questione pregiudiziale, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) chiede se la procedura di mediazione, giudiziaria o stragiudiziale, prevista dal diritto belga rientri nella nozione di
«procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138.
1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2009, L 335, pag. 1.
3 Belgisch Staatsblad, 25 aprile 2017, pag. 53207, in prosieguo: la «legge del 9 aprile 2017».
IT
ECLI:EU:C:2019:1066 1
5. Al termine della mia esposizione, proporrò alla Corte di rispondere in senso affermativo a tale interrogativo. Rammenterò, anzitutto, l’autonomia dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, che tratta della libertà dell’assicurato di scegliere il proprio avvocato, rispetto all’articolo 198, paragrafo 1, della direttiva medesima, che disciplina l’assunzione delle spese che ne derivano. Xxxxxxxx, poi, dalla giurisprudenza della Corte in materia di diritti del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria e, più specificamente, da quella relativa alla nozione di
«procedimento amministrativo» gli elementi utili per interpretare la nozione di «procedimento giudiziario». Infine, ne trarrò le debite conclusioni prendendo in considerazione le caratteristiche della mediazione, conformemente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva in parola.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 87/344/XXX xxxxxxxx
6. La direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria 4, che è stata abrogata dalla direttiva 2009/138 5, al suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), disponeva quanto segue:
«1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere».
2. Direttiva 2009/138
7. Il considerando 16 della direttiva 2009/138 così recita:
«L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari. Per “beneficiario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione. La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale».
8. Il titolo II di tale direttiva, rubricato «Disposizioni specifiche per l’assicurazione e la riassicurazione», contempla un capo II relativo alle «[d]isposizioni specifiche per l’assicurazione non vita», la cui sezione 4, intitolata «Assicurazione tutela giudiziaria», contiene gli articoli da 198 a 205 6.
4 GU 1987, L 185, pag. 77.
5 V. articolo 310 della direttiva 2009/138.
6 Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1o gennaio 2016, per effetto della direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GU 2012, L 249, pag. 1), poi della direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (GU 2013, L 341, pag. 1).
9. L’articolo 198 della direttiva in parola, intitolato «Ambito di applicazione della presente sezione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:
(…)
b) di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».
10. Il successivo articolo 200, paragrafi 1 e 4, così recita:
«1. Lo Stato membro di origine assicura che le imprese di assicurazione adottino, in base all’opzione scelta dallo Stato membro, o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno uno dei metodi per la gestione dei sinistri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente sezione.
(…)
4. Il contratto prevede il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena l’assicurato abbia il diritto di esigerne l’intervento, in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie».
11. L’articolo 201 della direttiva medesima, intitolato «Libertà di scelta dell’avvocato», al suo paragrafo 1, lettera a), così dispone:
«1. Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona».
B. Diritto belga
1. Legge sulle assicurazioni prima dell’entrata in vigore della legge del 9 aprile 2017
12. Fino all’entrata in vigore della legge del 9 aprile 2017, l’articolo 156, 1o, del wet betreffende de verzekeringen (legge sulle assicurazioni) 7, del 4 aprile 2014, era così formulato:
«In ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria deve essere esplicitamente stabilito quanto meno che:
1o qualora si renda necessario un procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o ogni altra persona che, in forza della legge applicabile al procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o tutelare i suoi interessi».
2. Legge del 9 aprile 2017
13. L’articolo 2 della legge del 9 aprile 2017 dispone quanto segue:
«Nell’articolo 156 della legge (…) sulle assicurazioni, il paragrafo 1o è così sostituito:
“1o qualora si renda necessario un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, l’assicurato è libero di scegliere un avvocato od ogni altra persona che, in forza della legge applicabile al procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o tutelare i suoi interessi e, ove si tratti un arbitrato, di una mediazione o di un’altra modalità stragiudiziale riconosciuta di composizione dei conflitti, una persona che abbia le qualifiche prescritte e designata a tal fine”».
3. Codice di procedura civile
14. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile belga), quale modificato da ultimo dal wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (legge recante disposizioni varie in materia di diritto civile e disposizioni finalizzate alla promozione di forme alternative di risoluzione delle controversie) 8, del 18 giugno 2018, prevede due forme di mediazione, vale a dire la mediazione stragiudiziale e la mediazione giudiziale, disciplinate, la prima, agli articoli da 1730 a 1733 di tale codice e, la seconda, agli articoli da 1734 a 1737 del medesimo. I principi generali sono enunciati agli articoli da 1723/1 a 1729 del codice di procedura civile.
a) Principi generali
15. Ai sensi dell’articolo 1723/1 del codice di procedura civile:
«La mediazione è una procedura riservata e strutturata di conciliazione su base volontaria tra parti in conflitto che si svolge con l’intervento di un terzo indipendente, neutrale e imparziale, il quale facilita la comunicazione e cerca di condurre le parti ad elaborare esse stesse una soluzione».
7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 aprile 2014, pag. 35487.
8 Belgisch Staatsblad, 2 luglio 2018, pag. 53455. Per quanto riguarda la mediazione, tale legge è entrata in vigore il 12 luglio 2018.
16. L’articolo 1729 di detto codice prevede quanto segue:
«Ciascuna parte può in ogni momento porre termine alla mediazione, senza che ciò possa recarle pregiudizio».
b) Mediazione stragiudiziale
17. L’articolo 1730, paragrafo 1, del codice di procedura civile così dispone:
«Ciascuna parte può proporre alle altre parti, indipendentemente da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, prima, durante o dopo lo svolgimento di un procedimento giudiziario, di ricorrere alla procedura di mediazione. Le parti scelgono il mediatore di comune accordo o incaricano un terzo di tale designazione».
18. Ai sensi dell’articolo 1731, paragrafi 1 e 3, del codice medesimo:
«§ 1. Le parti definiscono tra di loro, con l’ausilio del mediatore, le modalità di organizzazione della mediazione e la durata della procedura. Tale accordo è redatto per iscritto in un protocollo di mediazione sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Le spese e gli onorari di mediazione sono a carico delle parti ed equamente ripartiti tra le medesime, salvo che esse non decidano diversamente.
(…)
§ 3. La sottoscrizione del protocollo sospende la decorrenza della prescrizione durante la mediazione».
19. L’articolo 1732 di detto codice prevede quanto segue:
«Qualora le parti raggiungano un accordo di mediazione, quest’ultimo forma l’oggetto di un atto scritto, datato e sottoscritto dalle parti e dal mediatore. All’occorrenza, è fatta menzione dell’abilitazione del mediatore.
Tale atto scritto contiene gli impegni precisi assunti da ciascuna parte».
20. Il successivo articolo 1733 del codice di procedura civile così recita:
«In caso di accordo e ove il mediatore che ha condotto la mediazione sia abilitato dalla commissione di cui all’articolo 1727 [del codice di procedura civile], le parti o una di esse, possono sottoporre l’accordo di mediazione ottenuto a norma degli articoli 1731 e 1732 [del codice medesimo] al giudice competente per l’omologazione. (…)
Il giudice può negare l’omologazione dell’accordo solo se quest’ultimo è contrario all’ordine pubblico o all’interesse dei figli minori nel caso di un accordo ottenuto al termine di una mediazione familiare.
L’ordinanza di omologazione ha gli effetti di una sentenza ai sensi dell’articolo 1043 [di detto codice][ 9]».
21. Ad avviso del giudice del rinvio, qualora il mediatore che ha condotto la mediazione non sia stato abilitato dalla commissione federale di mediazione, l’accordo di mediazione non può essere omologato e la sua efficacia esecutiva dev’essere stabilita in un altro modo, ad esempio tramite atto notarile.
9 Il giudice del rinvio ha precisato che l’omologazione da parte del giudice conferisce all’atto omologato la forza esecutiva di una decisione giudiziaria.
22. L’articolo 1734 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
«§ 1. Salvo che nei procedimenti dinanzi allo Hof van Cassatie [Corte di cassazione, Belgio] e all’arrondissementsrechtbank [Tribunale per i regolamenti di competenza tra magistrature del circondario, Belgio], in qualsiasi fase del procedimento così come nel procedimento sommario, il giudice investito di una controversia può, su istanza congiunta delle parti o di propria iniziativa ma d’intesa con le parti, disporre una mediazione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
(…)
§ 2. La decisione che ordina alle parti di tentare di risolvere la controversia tramite una mediazione (…) indica il nome e la qualità del mediatore abilitato o dei mediatori abilitati, stabilisce la durata dell’incarico, che non può eccedere i sei mesi, e fissa la causa alla prima data utile successiva alla scadenza del termine assegnato.
§ 3. Al più tardi nel corso dell’udienza di cui al § 2, le parti informano il giudice dell’esito della mediazione. Qualora non abbiano raggiunto un accordo, le stesse possono di comune intesa chiedere un nuovo termine o la prosecuzione del procedimento.
(…)
§ 5. Quando le parti chiedono congiuntamente che venga disposta una mediazione, i termini procedurali impartiti loro sono sospesi a partire dal giorno in cui tale domanda è stata formulata.
Le parti, o una di [esse], possono all’occorrenza chiedere nuovi termini per l’istruzione della causa all’udienza di cui al § 2 o di cui all’articolo 1735, § 5».
23. Ai sensi dell’articolo 1735, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile:
«§ 2. La mediazione può riguardare l’intera controversia o una sua parte.
§ 3. Il giudice resta competente durante la mediazione e può, in ogni momento, adottare qualsiasi provvedimento ritenga necessario. Su richiesta del mediatore o di una delle parti, esso può altresì porre fine alla mediazione prima della scadenza del termine fissato».
24. Il successivo articolo 1736 del codice di procedura civile così recita:
«(…)
Alla scadenza del suo incarico il mediatore comunica per iscritto al giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo.
Se la mediazione è sfociata nella conclusione di un accordo di mediazione, sia pure parziale, le parti o una di esse possono, in conformità con l’articolo 1043 [del codice di procedura civile], chiedere al giudice di omologarlo.
Il giudice può negare l’omologazione dell’accordo solo se quest’ultimo è contrario all’ordine pubblico o all’interesse dei figli minori nel caso di un accordo ottenuto al termine di una mediazione familiare.
Se la mediazione non è sfociata nella conclusione di un completo accordo di mediazione, il procedimento prosegue alla data fissata, salva la facoltà del giudice, ove lo ritenga opportuno e con l’accordo di tutte le parti, di prolungare l’incarico del mediatore per un periodo da esso stabilito».
III. Procedimento principale e questione pregiudiziale
25. Il 23 ottobre 2017 gli ordini degli avvocati hanno presentato dinanzi al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) un ricorso di annullamento della legge del 9 aprile 2017. A sostegno della loro domanda, essi fanno valere due motivi, uno dei quali vertente sulla violazione degli articoli 10 e 11 del Grondwet (Costituzione), che sanciscono i principi di uguaglianza e di non discriminazione, letti in combinato disposto con l’articolo 201 della direttiva 2009/138.
26. Detti ricorrenti sostengono che la legge del 9 aprile 2017, la quale non prevede che il contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria sia libero di scegliere il proprio avvocato nell’ambito di una procedura di mediazione, non sia conforme all’articolo 201 della direttiva 2009/138. Essi fanno valere che dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «procedimento giudiziario o amministrativo» contenuta nell’articolo in parola si può segnatamente desumere che la nozione di
«procedimento giudiziario» non dev’essere interpretata restrittivamente. I medesimi sostengono parimenti che, per diversi aspetti, la mediazione, tanto volontaria quanto giudiziale, può considerarsi parte del procedimento giudiziario ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138.
27. Il giudice del rinvio rammenta che la censurata legge del 9 aprile 2017 ha esteso la libertà del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria di scegliere un avvocato o qualsiasi altra persona qualificata, precedentemente prevista per tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi, alla procedura di arbitrato ma non alla procedura di mediazione. Tale scelta del legislatore belga si fonda su due considerazioni. Da una parte, la presenza di un consulente non sarebbe, per sua natura, atta a favorire la mediazione e, dall’altra parte, quest’ultima procedura, a differenza dell’arbitrato, non si baserebbe necessariamente su un ragionamento giuridico.
28. Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte 10 risulta che la nozione di
«procedimento giudiziario», ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138, dev’essere interpretata in modo ampio e che dal punto 19 della sentenza AK si può desumere che, anche in caso di
«procedimento giudiziario», non si devono fare distinzioni tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un siffatto procedimento.
29. Detta giurisprudenza non consentirebbe, tuttavia, di stabilire con certezza se il diritto in parola trovi applicazione anche in una procedura di mediazione. A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che la procedura di mediazione presenta caratteristiche affini tanto alla composizione amichevole della controversia quanto al procedimento giudiziario. In particolare, nei limiti in cui la mediazione è volta a condurre le parti a raggiungere un accordo di mediazione tra di loro, tale procedura differirebbe dal procedimento giudiziario e sarebbe simile alla composizione amichevole della controversia. Tuttavia, la procedura di mediazione dovrebbe essere distinta dalla composizione amichevole della controversia, dato che essa generalmente segue una trattativa amichevole, che è disciplinata dal codice di procedura civile e che un accordo di mediazione concluso sotto la guida di un mediatore riconosciuto può essere omologato dal giudice competente con un’ordinanza di omologazione che produce gli effetti di una sentenza.
10 Il giudice del rinvio cita la motivazione della sentenza del 10 settembre 2009, Xxxxxx (C-199/08, in prosieguo: la «sentenza Eschig», EU:C:2009:538, punti da 38 a 58), e del 7 aprile 2016, AK (C-5/15, in prosieguo: la «sentenza AK», EU:C:2016:218, punti da 16 a 23). Esso si riferisce altresì alle sentenze del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717, punti 24 e 25), nonché del 7 aprile 2016, Xxxxxx (C-460/14, in prosieguo: la «sentenza Xxxxxx», EU:C:2016:216, punti da 18 a 25).
30. Il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale), a causa dei dubbi circa l’interpretazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, suscitati dal complesso dei summenzionati elementi, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione “procedimento giudiziario”, di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/138], debba essere interpretata nel senso che essa comprende le procedure stragiudiziali e le procedure giudiziali di mediazione, ai sensi degli articoli da 1723/1 a 1737 del [codice di procedura civile]».
31. Osservazioni scritte sono state depositate dagli ordini degli avvocati, dal governo belga nonché dalla Commissione europea. Essi hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 2 ottobre 2019.
IV. Analisi
32. Con la sua questione pregiudiziale, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) invita la Corte a precisare il senso e la portata della nozione di «procedimento giudiziario» di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 chiedendo, in sostanza, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a una legislazione nazionale che esclude la libera scelta dell’avvocato o di un rappresentante da parte di un contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria in caso di mediazione giudiziale o stragiudiziale.
33. Il principio della libertà dell’assicurato, che ha stipulato un’assicurazione tutela giudiziaria, di scegliere l’avvocato o qualsiasi altra persona autorizzata a difendere i suoi interessi «in un procedimento giudiziario o amministrativo», sancito all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, non è una novità.
34. Esso è stato espresso in termini analoghi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, abrogata dalla direttiva 2009/138 che ha provveduto alla rifusione delle diverse direttive in materia di assicurazione, fra cui quest’ultima 11. Di conseguenza, occorrerà fare riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte in merito a tale articolo.
35. È mia intenzione, quindi, illustrare in dettaglio gli insegnamenti desumibili dalla giurisprudenza della Corte e successivamente le conseguenze che a mio avviso ne derivano circa l’interpretazione della nozione di «procedimento giudiziario» e la mediazione.
36. Prima di ciò, tuttavia, viste le discussioni in sede di udienza sull’articolazione tra le disposizioni applicabili in materia di assicurazione tutela giudiziaria, mi sembra utile presentarne brevemente l’organizzazione, quale risulta più chiaramente dalla direttiva 2009/138.
A. Presentazione delle disposizioni applicabili in materia di assicurazione tutela giudiziaria
37. Nell’ambito della direttiva 2009/138, le disposizioni applicabili in materia di assicurazione tutela giudiziaria sono riunite in una particolare sezione che comprende gli articoli da 198 a 205.
38. In tale sezione figurano i tre articoli della direttiva 2009/138 utili per l’analisi della Corte, vale a dire gli articoli 198, 200 e 201, che corrispondono rispettivamente e sostanzialmente agli articoli da 2 a 4 della direttiva 87/344 12.
11 V. considerando 1 della direttiva 2009/138.
12 V. tavola di concordanza di cui all’allegato VII della direttiva 2009/138.
39. Aggiungendo i titoli, il legislatore dell’Unione ha chiarito l’oggetto delle citate disposizioni evidenziandone l’autonomia 13. Infatti, l’articolo 198 della direttiva 2009/138 definisce l’assicurazione tutela giudiziaria nonché il suo ambito di applicazione, mentre il suo articolo 200 disciplina la gestione dei sinistri da parte delle imprese di assicurazione e il successivo articolo 201 stabilisce i casi nei quali l’assicurato può scegliere liberamente un avvocato.
40. Occorre pertanto distinguere la logica delle disposizioni dell’articolo 198 della direttiva 2009/138 relative agli obblighi dell’impresa di assicurazione, consistenti nel «farsi carico delle spese legali e (…) offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo (…) di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui» 14 dalla logica dell’articolo 200 della direttiva medesima che definisce i tre metodi di gestione dei sinistri degli assicurati coperti per la tutela giudiziaria tra cui quello che figura al paragrafo 4 e consistente nel prevedere per contratto «il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena l’assicurato abbia il diritto di esigerne l’intervento, in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie» 15.
41. Va parimenti distinto dalle altre disposizioni della sezione relativa all’assicurazione tutela giudiziaria lo specifico oggetto dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/138, che definisce i diritti degli assicurati o le «garanzie specifiche a favore degli assicurati» 16 per quanto riguarda la libertà di scegliere un avvocato o un rappresentante.
42. Di conseguenza, è pacifico, a mio avviso, che l’articolo 198, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 produce esclusivamente l’effetto di prevedere l’assunzione a carico delle spese derivanti dalla libera scelta dell’avvocato, di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, tra le prestazioni dovute dall’assicuratore 17 nei limiti fissati al suo paragrafo 2. Tale articolo non è idoneo a stabilire le condizioni alle quali l’assicurato può scegliere un avvocato o un rappresentante.
43. Analogamente, dall’oggetto distinto dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 non si può dedurre che quest’ultimo si limita a sancire il principio della libertà di scelta dell’avvocato senza assunzione a carico delle spese da parte dell’assicuratore, la qual cosa costituisce un’ovvietà. È proprio l’assunzione di tale obbligo pecuniario prevista all’articolo 198, paragrafo 1, della direttiva in parola che giustifica l’intervento del legislatore dell’Unione per quanto riguarda le condizioni alle quali un contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria può scegliere un avvocato o un rappresentante.
44. Si può, inoltre, osservare che, allorché ha chiarito la portata dei diritti conferiti all’assicurato dall’articolo 4 della direttiva 87/344, divenuto articolo 201 della direttiva 2009/138, la Corte non ha ritenuto necessario interpretare l’articolo 2 della direttiva 87/344, divenuto articolo 198 della direttiva 2009/138 18.
13 V., a tal riguardo, constatazione della Corte nella sentenza Xxxxxx (punto 46, relativo agli articoli da 3 a 5 della direttiva 87/344, divenuti articoli da 199 a 202 della direttiva 2009/138, e punto 49, vertente sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344, divenuto articolo 200 della direttiva 2009/138).
14 Il corsivo è mio. Per un’analisi delle disposizioni dell’articolo 2 della direttiva 87/344 da cui è derivato l’articolo 198 della direttiva 2009/138, v. Cerveau, B., e Margeat, H., «Commentaire de la directive du Conseil des Communautés européennes portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l’assurance[-]protection juridique», Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, 12 settembre 1987, pagg. da 580 a 586, in particolare pag. 582, secondo cui la «redazione [di tale articolo] consente di ampliare notevolmente il raggio di azione dell’assicurazione tutela giudiziaria» e l’espressione «altri servizi» «comprend[e] (…) al contempo la fase della consulenza fornita all’insorgere della controversia e quella dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale del caso». V., anche, per quanto concerne la dualità della prestazione dell’assicuratore, Xxxxx, B., e Dambly, P., «Médiation et assurances», Revue générale des assurances et des responsabilités, Larcier, Bruxelles, 2014, vol. 7, punto 15.
15 Sull’articolazione tra tale modalità di gestione dei sinistri e i diritti dell’assicurato per quanto riguarda la libertà di scelta dell’avvocato, v. sentenza Xxxxxx (punto 50).
16 V. sentenza Xxxxxx (punti 40 e 44). Il corsivo è mio.
17 V., nello stesso senso, Xxxxx, B., e Xxxxxx, P., op. cit., punto 16. 18 X. xxxxxxxxx 00 delle presenti conclusioni.
45. Precisata l’articolazione tra l’articolo 198, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, proseguirò la mia analisi individuando nella giurisprudenza della Corte gli elementi utili per la riflessione relativi alle condizioni di attuazione della libertà di scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato.
B. Insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza della Corte relativa alla libertà di scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato
46. La Corte si è pronunciata sulla portata dei diritti dell’assicurato derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, divenuto l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, in casi nei quali l’assicurato intendeva esercitare i propri diritti o nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o dinanzi autorità amministrative. Tale giurisprudenza costituisce il riferimento per interpretare l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 19.
1. Ipotesi di esercizio dei diritti da parte dell’assicurato nell’ambito di procedimenti giurisdizionali
47. Nella sentenza Xxxxxx 20, la Corte, da una parte, ha accolto tre principi che costituiscono il fondamento giurisprudenziale in materia di assicurazione tutela giudiziaria, ormai disciplinata dalla direttiva 2009/138.
48. In primo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 87/344 e, in particolare, dal suo articolo 4 consiste nel proteggere in modo ampio gli interessi degli assicurati 21. In secondo luogo, il paragrafo 1 del medesimo ha portata generale e valore obbligatorio 22. In terzo luogo, la direttiva 87/344 non mira a un’armonizzazione completa delle norme applicabili ai contratti di assicurazione tutela giudiziaria, di modo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano liberi di determinare il regime applicabile a detti contratti, purché essi esercitino le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 4 della direttiva 87/344 23.
49. Dall’altra parte, la Corte ha sottolineato che il diritto dell’assicurato di scegliere «il proprio rappresentante» è «limitato ai procedimenti giudiziari e amministrativi» 24 e che si tratta del «livello minimo di libertà che dev’essere riconosciuto all’assicurato a prescindere dall’opzione prevista dall’art [icolo] 3, [paragrafo] 2, [della] direttiva [87/344] cui si conformi l’impresa di assicurazioni» 25. La Corte ha precisato che «la soluzione prevista dall’art[icolo] 3, [paragrafo] 2, lett[era] c), della direttiva 87/344 conferisce agli assicurati diritti più ampi di quelli di cui all’art[icolo] 4, [paragrafo] 1, lett[era] a), della medesima direttiva. Infatti, quest’ultima norma prevede il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante solo per l’ipotesi in cui venga avviato un procedimento giudiziario o amministrativo.
19 V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
20 La questione sottoposta alla Corte era se la libertà di scegliere un rappresentante legale da parte di un contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria potesse essere limitata dall’assicuratore nell’ipotesi di danni di massa o di eventi danneggianti contemporaneamente più persone, nella fattispecie investitori finanziari. L’assicurato in tale causa desiderava essere rappresentato da avvocati di sua scelta in diversi procedimenti, fra i quali il procedimento fallimentare delle società d’investimento, la causa penale a carico dei responsabili delle medesime, nonché un’altra causa, promossa contro lo Stato fondata su omissioni in sede di sorveglianza dei mercati finanziari.
21 V. sentenza Xxxxxx (punto 45). Tale principio è stato richiamato nella sentenza del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717, punto 24).
22 V. sentenze Xxxxxx (punto 47) e del 26 maggio 2011, Xxxxx (C-293/10, EU:C:2011:355, punto 29), nonché sintesi al punto 25 della sentenza del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717).
23 V. sentenze Eschig (punti 65 e 66) e del 26 maggio 2011, Xxxxx (C-293/10, EU:C:2011:355, punto 31).
24 V. sentenza Xxxxxx [punto 58; v., nel medesimo senso, punto 47, in cui figura l’espressione «procedimenti giudiziari o amministrativi» (il corsivo è mio)].
25 V. sentenza Xxxxxx (punto 48).
Viceversa, in base alla soluzione prevista dall’art[icolo] 3, [paragrafo] 2, lett[era] c), della detta direttiva, l’assicurato ha il diritto di affidare la tutela dei propri interessi a un rappresentante sin dal momento in cui abbia il diritto di invocare l’intervento dell’assicuratore in forza del contratto di assicurazione, dunque anche prima di qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo» 26.
50. In due successive sentenze del 26 maggio 2011, Xxxxx 27, e del 7 novembre 2013, Sneller 28, la Corte ha rammentato i principi enunciati nella sentenza Xxxxxx per desumerne, nella prima sentenza, che all’assicurato possono essere opposti limiti di carattere territoriale purché la sua libertà di scelta non sia svuotata della sua sostanza 29 e, nella seconda sentenza, che tale libertà non può essere limitata unicamente alle situazioni in cui l’assicuratore decide che è necessario avvalersi di un consulente esterno all’impresa assicuratrice 30.
51. Pertanto, in tali prime tre sentenze, la Corte si è pronunciata sulla portata dei diritti dell’assicurato nell’ambito di procedimenti giurisdizionali senza dover interpretare le nozioni di «procedimento giudiziario» o di «procedimento amministrativo» 31.
52. È in due sentenze successive, rese il 7 aprile 2016, Xxxxxx e AK, che la Corte ha interpretato la nozione di «procedimento amministrativo» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, divenuto l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138.
2. Ipotesi di esercizio di diritti da parte dell’assicurato dinanzi a un’autorità amministrativa
53. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Xxxxxx, la domanda del giudice del rinvio mirava a stabilire se il principio della libera scelta dell’avvocato o del rappresentante fosse applicabile laddove il contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria intendesse difendersi in sede di esame da parte di un ente pubblico indipendente della domanda di autorizzazione al suo licenziamento proposta dal suo datore di lavoro, non costituendo tale procedura un procedimento giurisdizionale 32.
54. Nella causa sfociata nella sentenza AK, la medesima questione si poneva per un contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria che intendeva presentare reclamo a un centro, investito per legge del controllo delle spese mediche speciali, in seguito al rigetto da parte di tale ente della sua richiesta di autorizzazione alle cure. Anche in questo secondo caso, non si era in presenza di un procedimento giurisdizionale.
55. Tuttavia, occorre sin d’ora evidenziare una differenza fondamentale tra le due cause in parola. Se è vero che la decisione amministrativa nella causa che ha dato luogo alla sentenza AK era impugnabile dinanzi al giudice amministrativo competente in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica 33, così non avveniva nel procedimento di cui alla causa sfociata nella sentenza Xxxxxx. La decisione amministrativa non poteva formare oggetto di ricorso o di reclamo. Si poteva presentare soltanto una domanda di risarcimento danni dinanzi al giudice civile 34.
26 V. sentenza Xxxxxx (punto 50). Il corsivo è mio. 27 C-293/10, EU:C:2011:355.
28 C-442/12, EU:C:2013:717.
29 X. xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000, Xxxxx (C-293/10, EU:C:2011:355, punto 36).
30 V. sentenza del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717, punto 23).
31 Si può rilevare che, nella sentenza del 26 maggio 2011, Xxxxx (C-293/10, EU:C:2011:355), la Corte ha statuito per quanto riguarda la legislazione austriaca, richiamata al punto 11 della medesima, che prevede la libertà di scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato «come suo rappresentante dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative».
32 La Corte ha precisato, nelle sentenze Xxxxxx (punto 20) e AK (punto 18), che l’espressione «procedimenti giurisdizionali» si riferisce ai procedimenti «che si svolgono dinanzi ad un organo giurisdizionale propriamente detto».
33 V. sentenza AK (punto 13).
34 V. sentenza Xxxxxx (punto 14).
56. La Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento amministrativo» di cui alla menzionata disposizione, comprende, per quanto riguarda la sentenza Xxxxxx, «un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento del dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria» 35 e, per quanto concerne la sentenza AK, «la fase di reclamo dinanzi ad un ente pubblico nel corso della quale detto ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale» 36.
57. È alla luce di tali decisioni e, più specificamente, delle loro motivazioni, che, nel procedimento principale, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) prende in considerazione l’ipotesi che la nozione di «procedimento giudiziario» possa essere interpretata nel senso che la mediazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138.
58. Tuttavia, poiché la nozione di «procedimento giudiziario» dev’essere interpretata seguendo il tradizionale metodo della Corte, ritengo che l’analisi della portata delle sentenze Xxxxxx e AK costituisca soltanto un elemento complementare a quelli abitualmente considerati dalla Corte per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione.
C. Nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138
59. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte 37.
60. Nella fattispecie, dalle sentenze Xxxxxx e AK mi pare si debbano trarre elementi contestuali.
1. Dettato dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138
61. Riguardo alla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, occorre rammentare che la Corte ha dichiarato che da essa «[d]eriva (…) che la nozione di “procedimento amministrativo” deve essere letta in opposizione a quella di “procedimento giudiziario”» 38. Tale constatazione dev’essere estesa all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, redatto in termini identici su detto punto.
62. Infatti, l’unica differenza redazionale nella versione in lingua francese 39 quanto alle summenzionate nozioni di «procedimento», vertente sul determinante «toute procédure» [qualunque procedimento] sostituito da «une procédure» [un procedimento], è, a mio avviso, di per sé priva di pertinenza 40. Inoltre la Corte ha utilizzato l’espressione «nel caso/nell’ambito» di un o di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo facendo riferimento al considerando 11 della direttiva 87/344 41.
35 V. sentenza Xxxxxx (punto 28).
36 V. sentenza AK (punto 26).
37 V. sentenze Xxxxxx (punto 22 e giurisprudenza citata) nonché AK (punto 20 e giurisprudenza citata). 38 Sentenze Xxxxxx (punto 19) e AK (punto 17).
39 Le versioni nelle lingue tedesca e inglese sono invariate e impiegano rispettivamente le espressioni «in einem» e «in any». Inoltre, la variazione nella sola versione in lingua francese non può essere dedotta a sostegno di una lettura restrittiva dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138. V., per analogia, sentenza Xxxxxx (punto 53).
40 Il corsivo è mio. V., a titolo di esempio, in una situazione analoga, sentenza del 3 ottobre 2019, Xxxxxxxxxxx-Piesczek (C-18/18, EU:C:2019:821, punto 30).
41 V. sentenze Eschig (punto 52 e giurisprudenza citata) e del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717, punto 22 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.
63. L’espressione «procedimento giudiziario o amministrativo» figura unicamente all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, relativo alla scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato. L’articolo 198 della direttiva 2009/[138], identico all’articolo 2 della direttiva 87/344, in cui figura l’espressione «procedimento giudiziario», è redatto in modo diverso.
64. Infatti, se è vero che quest’ultima disposizione sancisce che l’assicuratore si impegna a farsi carico delle «spese legali», tale obbligo è definito in modo molto ampio, come risulta dal testo successivo:
«segnatamente allo scopo (…) di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo», termini cui segue l’espressione «o di altro tipo» 42.
65. Tale differenza redazionale tra le due disposizioni summenzionate può essere colta nelle loro diverse versioni linguistiche. A titolo di esempio, nella versione in lingua inglese dell’articolo 198 della direttiva 2009/138, le espressioni impiegate sono «legal proceedings» e «defending or representing the insured person in civil, criminal, administrative or other proceedings», mentre, all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, la traduzione è la seguente: «in any inquiry or proceedings».
66. Analogamente, nella versione in lingua tedesca, per l’articolo 198 della direttiva 2009/138 si utilizzano le espressioni «die Kosten des Gerichtsverfahrens» e «den Versicherten in einem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- oder anderen Verfahren» e, per l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, «in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren».
67. Dall’esame dei documenti relativi all’elaborazione della direttiva 87/344, che ho potuto consultare, deduco che la mancata armonizzazione delle formulazioni non deriva da una specifica volontà del legislatore dell’Unione. Infatti, né la proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione della difesa legale 43 né gli altri atti preparatori 44 contengono chiarimenti al riguardo. Si può unicamente constatare, per quanto riguarda la genesi dell’articolo 4 della direttiva 87/344, che, da una parte, nella relazione della Commissione, è spiegato essenzialmente che «[i] contratti di assicurazione tutela giudiziaria prevedono che l’assicuratore si faccia carico delle spese e degli onorari dell’avvocato incaricato della difesa degli interessi dell’assicurato. Appare poco indicato che tale avvocato sia il consueto avvocato della compagnia assicuratrice, soprattutto ove quest’ultima sia un’impresa multirami. Ciò porrebbe l’avvocato in una situazione delicata. Pertanto la direttiva dispone che l’assicurato debba poter scegliere da sé il proprio consulente». Dall’altra parte, il Comitato economico e sociale aveva chiesto che fossero «precisate esplicitamente le modalità di ricorso ad un avvocato», ma non aveva proposto modifiche redazionali che specificassero la natura dei procedimenti 45.
68. Soltanto nella relazione del gruppo ad hoc dei consiglieri del Comitato dei rappresentanti permanenti, del 26 maggio 1987, sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione della difesa legale 46 è chiarito che «il livello minimo di libertà di scelta di un avvocato è definito con riferimento ai procedimenti giudiziari e amministrativi», senza ulteriori spiegazioni circa la scelta di una diversa redazione dell’articolo 2 della direttiva 87/344 e, in particolare, sulla portata dei termini
«segnatamente» e «o di altro tipo», utilizzati in quest’ultima disposizione.
42 Il corsivo è mio. V., altresì, paragrafo 42 delle presenti conclusioni. V., inoltre, Xxxxx, B., e Xxxxxx, P., op. cit., punto 16, per quanto riguarda la loro interpretazione circa l’assunzione a carico delle spese di mediazione.
43 Proposta della Commissione del 18 luglio 1979 [COM(79) 396 def.].
44 V., per una panoramica dettagliata degli antecedenti legislativi, Xxxxxxx, B., e Xxxxxxx, H., op. cit., pag. 581, nonché, per un riferimento a tali antecedenti, sentenza Xxxxxx (punti 57 e 58).
45 Nel suo parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione della difesa legale (GU 1980, C 348, pag. 22), il Comitato economico e sociale aveva proposto di sostituire «[q]uando (…) deve essere affidata ad un avvocato» con «[n]ella misura in cui (…) deve essere affidata ad un avvocato».
46 Documento n. 6767/87 SURE 20.
69. I summenzionati antecedenti legislativi, confermano, a mio avviso, la possibilità di intendere la nozione di «procedimento giudiziario» in modo ampio, come già statuito dalla Corte nelle sentenze Xxxxxx e AK, a proposito della nozione di «procedimento amministrativo». La Corte ha ritenuto che tale nozione non possa essere esclusivamente circoscritta ai procedimenti giurisdizionali in materia amministrativa, ossia quelli che si svolgono dinanzi ad un organo giurisdizionale propriamente detto 47, e che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344 non contiene distinzioni tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un procedimento giudiziario o amministrativo 48.
70. Passo quindi ad esaminare la portata di tali sentenze che è determinante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, come evidenziato dal giudice del rinvio.
2. Portata delle sentenze Xxxxxx e AK
71. Se ci si attiene al tenore letterale delle motivazioni di tali sentenze, si deve desumere che la nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 rappresenta una nozione autonoma che comprende una fase precedente a quella giurisdizionale, che può costituirne la prosecuzione.
72. Di conseguenza, a mio avviso, si potrebbe dedurne da subito che la mediazione rientra in tale nozione 49, in quanto modalità di risoluzione delle controversie.
73. Non condivido, infatti, i pareri secondo i quali la portata delle sentenze Xxxxxx e AK dev’essere limitata alle specifiche circostanze sulla base delle quali le stesse sono state rese, da cui risulterebbe l’applicazione di un criterio organico, derivante dal potere dell’amministrazione di adottare decisioni che incidono sui diritti del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria. La nozione di
«procedimento giudiziario» riguarderebbe quindi solo i procedimenti al termine dei quali un giudice statuisce in via definitiva sulla situazione giuridica dell’interessato.
74. Rilevo, in primo luogo, che, qualora una siffatta analisi dovesse essere accolta, essa avrebbe l’effetto di escludere la mediazione in materia amministrativa 50 dall’ambito di applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138, il che mi appare in contrasto con l’interpretazione della Corte risultante dalle sentenze Xxxxxx e AK.
75. In secondo luogo, osservo che la Corte non ha circoscritto la sua interpretazione adottando un criterio organico, dal momento che essa ha confermato la necessità di proteggere in modo ampio gli interessi degli assicurati 51 e ha applicato tale principio in casi particolari la cui specificità dev’essere evidenziata.
76. Come la Corte ha, infatti, rilevato nella sentenza AK, il «procedimento (…) costitu[iva] il presupposto indispensabile alla proposizione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo» 52, senza precisare se esso fosse o meno obbligatorio, mentre, nella sentenza Xxxxxx, la decisione amministrativa non poteva formare oggetto di ricorso. Essa poteva tutt’al più fungere da base per un procedimento diretto ad ottenere il risarcimento di un danno dinanzi a un giudice civile 53.
47 V. sentenze Xxxxxx (punto 20) e AK (punto 18). 48 V. sentenze Xxxxxx (punto 21) e AK (punto 19).
49 Lo stesso potrebbe valere, a mio parere, nell’ipotesi di «procedimento probatorio». V. sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts (C-29/16, EU:C:2017:343, punto 35).
00 X. Xxxxx, X., x Xxxxxx, X., op. cit., punto 1, lettera b), i). Si deve rilevare che le note 12, 14 e 22 rinviano a disposizioni abrogate. 51 Sentenze Xxxxxx (punto 23) e AK (punto 21).
52 Punto 23 di detta sentenza. Il corsivo è mio. 53 Punto 24 di detta sentenza. Il corsivo è mio.
77. In detta sentenza, inoltre, la Corte si è pronunciata in merito a un procedimento di autorizzazione amministrativa al licenziamento richiesta dal datore di lavoro 54 nell’ambito del quale il dipendente interessato non può sollevare reclami. Esso viene unicamente ascoltato 55 e non può proporre alcun ricorso. Si tratta di differenze significative rispetto alla causa sfociata nella sentenza AK.
78. Tale esame comparativo delle sentenze Xxxxxx e AK consente, a mio avviso, di enucleare i criteri essenziali adottati dalla Corte. Si tratta, certamente, della necessità di proteggere gli interessi dell’assicurato, sui cui diritti si viene ad incidere 56, ma, in base al tenore letterale delle sentenze in parola, o in una «fase» 57, oppure in un «procedimento» 58 che possano avere un nesso con una fase giurisdizionale successiva.
79. Non si rilevano condizioni circa il carattere obbligatorio dell’assistenza da parte di un avvocato o della fase precedente.
80. In altre parole, la Corte ha statuito nello stesso senso in circostanze che avevano come elemento comune la volontà del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria di ottenere una decisione amministrativa che gli fosse favorevole, prima che un giudice dirima un’eventuale controversia, che non si limitasse al controllo sulla fondatezza della decisione amministrativa.
81. Ne deduco che il termine «procedimento» non comprende soltanto la fase di ricorso «dinanzi ad un organo giurisdizionale propriamente detto» 59, vale a dire giurisdizionale dal momento in cui il procedimento è pendente o in procinto di essere avviato, ma anche la fase che lo precede o, in altre parole, stragiudiziale 60.
82. Un’interpretazione del genere ha l’effetto di armonizzare le diverse versioni linguistiche dell’espressione «procedimento giudiziario o amministrativo» con il senso generale del termine
«inquiry» che figura nella versione in lingua inglese delle direttive 87/344 e 2009/138, rispettivamente agli articoli 4 e 201 61.
83. Rimane da verificare se tale interpretazione sia conforme agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni della direttiva 2009/138 relative all’assicurazione tutela giudiziaria.
3. Obiettivi perseguiti dalle disposizioni relative all’assicurazione tutela giudiziaria
84. La questione da dirimere è in quale misura gli obiettivi da raggiungere, stabiliti nella particolare sezione della direttiva 2009/138 dedicata all’assicurazione tutela giudiziaria, giustifichino un’interpretazione della nozione di «procedimento giudiziario» nel medesimo senso utilizzato dalla Corte per la nozione di «procedimento amministrativo» nelle sentenze Xxxxxx e AK.
54 V. sentenza Xxxxxx (punti 2 e 13).
55 Per quanto mi risulta, in base al procedimento applicabile, disciplinato da un decreto in materia di licenziamento, il dipendente può difendersi contro la domanda del datore di lavoro dinanzi all’ente pubblico competente. Tale ente può successivamente consentire al datore di lavoro e al dipendente di esporre ancora una volta il loro punto di vista. X., anche, Xxxxxxxxxxxx, B., «Free choice of a lawyer: the ECJ judgments of 7 April 2016 and the concept of “administrative proceedings”», European Journal of Commercial Contract Law, Paris Legal Publishers, Zutphen, vol. 8,
n. 2, 2016, pagg. da 21 a 27, in particolare pag. 22. 56 Sentenze Xxxxxx (punto 25) e AK (punto 22).
57 L’espressione «fase amministrativa» è utilizzata al punto 22 della sentenza AK. 58 Sentenza Xxxxxx (punto 25).
59 Sentenze Xxxxxx (punto 20) e AK (punto 18).
60 V., in tal senso, sentenze Xxxxxx (punto 25) e AK (punto 23).
61 Sul metodo interpretativo adottato dalla Corte in caso di divergenze nelle versioni redatte nelle lingue ufficiali, v. sentenza Xxxxxx (punto 54). Per quanto concerne il ravvicinamento delle versioni linguistiche, v. Xxxxxxxxxxxx, B., op. cit., pag. 25 nonché note 11 e 16, per le versioni nelle lingue tedesca e neerlandese. In base alle mie verifiche, quest’ultima concorda con le versioni nelle lingue spagnola, danese e italiana.
85. Va ricordato che la Corte ha costantemente riaffermato l’obbligo di non interpretare in modo restrittivo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 per quanto riguarda la libera scelta dell’avvocato o del rappresentante, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla medesima 62, e rammentato che tale disposizione ha portata generale e valore obbligatorio 63.
86. A mio avviso, come illustrato dalle circostanze delle sentenze Xxxxxx e AK, le quali hanno giustificato il fatto che, sulla base di tali principi, il termine «procedimento» fosse inteso non in senso stretto, ossia come procedimento in corso, ma relativo a qualsiasi fase precedente una fase decisionale, la libera scelta dell’avvocato o di un rappresentante da parte del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria dev’essere garantita in tutte le situazioni in cui si tratti di dirimere questioni relative agli interessi dell’assicurato senza ricorrere a un organo giurisdizionale nazionale.
87. La modalità è irrilevante, trattandosi di una fase che può sfociare in un atto giurisdizionale, vale a dire un atto che stabilisce i diritti di ciascuno avente autorità di cosa giudicata o vincolante oppure che può avere efficacia esecutiva.
88. Xxxxxx, è proprio in considerazione delle conseguenze di tale fase precedente, in occasione della quale, come sottolineato dagli ordini degli avvocati, vengono illustrate all’assicurato le diverse scelte procedurali a sua disposizione in caso di violazione dei suoi diritti e la valutazione circa le loro possibilità di esito favorevole in diritto e in fatto, che la libertà di scelta dell’avvocato risponde alla preoccupazione di tutelare gli interessi dell’assicurato in modo ampio 64.
89. Di conseguenza, sia che riguardi rapporti tra persone fisiche o rapporti in cui l’amministrazione esercita le proprie prerogative formalizzandole in una decisione, tale fase precedente, ai fini di tutelare i diritti dell’assicurato, dovrà essere caratterizzata dal ricorso a un mezzo che miri, in un primo tempo, a evitare il procedimento giurisdizionale, ma che, in un secondo momento, sarà utile per avviarlo, quale potrebbe essere, accanto al reclamo, l’invio di lettere di messa in mora, o in via più generale, qualsiasi azione idonea a interrompere la prescrizione.
90. Definito quindi l’ambito di applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 in modo conforme all’obiettivo perseguito dalla medesima, quali conseguenze si possono trarne per quanto riguarda la mediazione?
D. Mediazione e nozione di «procedimento giudiziario»
91. La questione più delicata da trattare riguarda la procedura di mediazione che si svolge al di fuori di qualsivoglia procedimento giudiziario già avviato.
92. Infatti, ove un giudice sia già investito di un procedimento giudiziario pendente, la mediazione, a mio avviso, costituisce unicamente una fase dello stesso. Sarebbe, pertanto, contrario agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni della direttiva 2009/138 relative all’assicurazione tutela giudiziaria che il contraente di una siffatta assicurazione cessasse di beneficiare dell’assistenza dell’avvocato che aveva scelto inizialmente.
62 V. sentenze Xxxxxx (punto 23 e giurisprudenza citata) nonché AK (punto 21 e giurisprudenza citata).
63 V. sentenza del 7 novembre 2013, Sneller (C-442/12, EU:C:2013:717, punto 25 e giurisprudenza citata). Xxxxxxx, B., e Xxxxxxx, H., op. cit. (pag. 584), prima di tali decisioni della Corte, avevano evidenziato che «[t]ale requisito della libertà di scelta dell’avvocato dev’essere considerato uno dei risultati fondamentali della direttiva [87/344]. Esso era stato del resto già previsto fin dal primo progetto di direttiva del 1979».
64 V., nel medesimo senso, Xxxxx, B., e Xxxxxx, P., op. cit., punto 19.
93. In tutti gli altri casi, a mio parere, la mediazione rientra parimenti nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 65, per quanto attiene alla libera scelta dell’avvocato o di un rappresentante, per sei ragioni essenziali.
94. In primo luogo, la mediazione, che appare opportuno definire facendo riferimento all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 66, applicabile alle controversie transfrontaliere 67, costituisce una fase durante la quale le parti cercano un modo per comporre amichevolmente la loro controversia 68.
95. Ricorrendo a tale procedura di mediazione, gli interessati mirano ad ottenere una soluzione conforme ai loro interessi 69, analogamente a quanti rivolgono un reclamo a una persona o a un servizio per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni. Dal mio punto di vista, la mediazione non rappresenta che un’altra modalità per raggiungere il medesimo fine.
96. Inoltre, ai sensi di talune legislazioni nazionali, la fase di mediazione può essere obbligatoria 70, come la fase di reclamo a un’amministrazione prevista in alcuni casi dal diritto nazionale. Non si possono quindi trarre argomenti dal fatto che la mediazione dipenderebbe esclusivamente dalla volontà delle parti 71.
97. In secondo luogo, nella procedura di mediazione, come nel caso del reclamo, il ruolo dell’avvocato è analogo. Esso consiste nel fornire all’assicurato tutte le informazioni utili a consentirgli, da un lato, di valutare l’interesse delle iniziative intraprese in una fase precedente all’adizione di un giudice e, dall’altro, nell’assisterlo affinché esse si concludano positivamente, senza pregiudicare la facoltà di avviare un procedimento giurisdizionale, qualora si riveli necessario, nell’ipotesi in cui non si sia potuto raggiungere nessun accordo definitivo 72.
98. In terzo luogo, la mediazione ha un effetto sul procedimento giudiziario pari, se non superiore, a quello del reclamo, dato che la mediazione può sospendere la prescrizione, il che si verifica, segnatamente, nel diritto belga, a partire dalla sottoscrizione del protocollo di mediazione stragiudiziale 73.
65 Si ricorda che tale problematica non si pone con riferimento all’articolo 198, paragrafo 1, di detta direttiva, applicabile per l’assunzione a carico delle spese. Inoltre, l’aggiunta dei termini «o di altro tipo» autorizza un’interpretazione ampia dell’obbligo delle spese. X. xxxxxxxxx 00 x 00 xxxxx xxxxxxxx conclusioni.
66 GU 2008, L 136, pag. 3. Detto articolo 3, lettera a), enuncia che per mediazione si intende «un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima».
67 Per un riferimento all’ambito di applicazione di tale direttiva e alla possibilità per gli Stati membri di estenderlo ai procedimenti di mediazione interna, v. sentenza del 14 giugno 2017, Xxxxxx e Rampanelli (C-75/16, EU:C:2017:457, punti 31 e 33).
68 Sulla distinzione dalla conciliazione, x. xxxxxxxx xxx 00 xxxxx 0000, Xxxxxxxx e a. (da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punti da 34 a 36). 69 Da raffrontare con la sentenza del 14 giugno 2017, Xxxxxx e Xxxxxxxxxx (C-75/16, EU:C:2017:457, punto 50).
70 V., a titolo di esempio, sentenza del 14 giugno 2017, Xxxxxx e Xxxxxxxxxx (C-75/16, EU:C:2017:457, punti 48 e 49).
71 Da raffrontare con il considerando 19 della direttiva 2008/52, ai termini del quale «[l]a mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti».
72 V., nello stesso senso, Xxxxx, B., e Xxxxxx, P., op. cit., punto 19.
73 V. articolo 1731, paragrafo 3, del codice di procedura civile. X., altresì, considerando 24 e articolo 8 della direttiva 2008/52.
99. Nel corso della mediazione, infatti, le parti interessate si trovano in una fase, come minimo, precedente a un procedimento giurisdizionale, durante la quale, con l’assistenza di un avvocato, viene soddisfatta la «necessità di (…) tutela giuridica» dell’assicurato, secondo la lettera della sentenza AK 74 e secondo una diversa formulazione nella sentenza Xxxxxx 75. Per questa sola ragione, è indifferente che un terzo intervenga, previo accordo delle parti, e che la soluzione adottata non sia necessariamente quella rigorosamente rispondente ai diritti di ognuno.
100. In quarto luogo, una siffatta concezione della mediazione come fase precedente a una fase decisionale si impone a maggior ragione dal momento che, a differenza del reclamo, il quale non sarà seguito da una sentenza nel caso in cui venga data soddisfazione alla persona che si riteneva lesa, la fase di mediazione sfocerà in un procedimento di natura giurisdizionale qualora il contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti debba essere reso esecutivo 76. Quest’ultimo dovrebbe poi essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri, segnatamente in base ai regolamenti concernenti l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 77, come qualsiasi altra decisione resa da un organo giurisdizionale destinata a circolare nell’ambito dell’Unione.
101. Inoltre, si può altresì avanzare un argomento pratico. Come si può immaginare che l’avvocato o rappresentante scelto al momento di questa seconda fase giurisdizionale non sia lo stesso che avrà assistito l’assicurato durante la fase precedente? La libera scelta dell’avvocato o del rappresentante s’impone, a mio avviso, come una garanzia di efficacia e di riduzione dei costi.
102. In quinto luogo, sono parimenti dell’avviso che il fatto di garantire al contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria la libertà di scelta dell’avvocato o del rappresentante, in caso di mediazione, contribuirà efficacemente all’attuazione dell’obiettivo di «facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime», sancito all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/52 78.
103. Invito pertanto la Corte a considerare sotto questo nuovo profilo l’interpretazione delle disposizioni relative alla libera scelta di un avvocato o di un rappresentante da parte del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria. Infatti, al momento dell’elaborazione della direttiva 87/344, l’obiettivo di promuovere metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFUE 79, non aveva lo stesso grado d’importanza.
104. Attualmente le cose stanno altrimenti a causa dell’aumento esponenziale del contenzioso verificatosi in numerosi Stati membri in questi ultimi dieci anni 80.
74 Punto 23 di detta sentenza.
75 Al punto 25 di detta sentenza, il testo è il seguente «(…) i suoi interessi in qualità di assicurato hanno bisogno di essere tutelati».
76 V., a tal riguardo, articolo 6 della direttiva 2008/52 nonché, nella causa di cui al procedimento principale, articoli 1733 e 1736 del codice di procedura civile e nota 9 delle presenti conclusioni.
77 V. articolo 6 della direttiva 2008/52, letto alla luce del suo considerando 20, che cita, a titolo di esempio, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1.), ora regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
78 Va osservato che i termini «procedimenti giudiziari», che figurano in tale articolo, devono essere letti alla luce delle sentenze Xxxxxx e AK, la cui portata è quella che suggerisco alla Corte di stabilire.
79 Già articolo 65 TCE. Il testo di cui alla lettera g) è stato aggiunto dal Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, all’articolo 2, punto 66) (GU 2007, C 306, pag. 1).
80 V., per quanto riguarda l’obiettivo di decongestionamento dei tribunali perseguito in taluni Stati membri, in particolare, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 64), relativa ai ricorsi giurisdizionali tra operatori e utilizzatori finali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51). Conformemente all’articolo 34 di tale direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose che consentano una risoluzione equa e tempestiva delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e che riguardano questioni contemplate da tale direttiva [sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 38)].
105. Un’identica constatazione può essere svolta per quanto riguarda le controversie dei consumatori. Infatti, la stessa preoccupazione di migliorare l’accesso alla giustizia che induce a favorire il ricorso alle modalità di composizione amichevole delle controversie, ha portato all’elaborazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/ (Direttiva sull’ADR per i consumatori) 81.
106. Pertanto, non sarebbe coerente con il sistema derivante dalla direttiva 2009/138, volto a tutelare in modo ampio gli interessi degli assicurati, da una parte, e dalle direttive in materia di modalità di composizione amichevole delle controversie che perseguono lo stesso obiettivo ricorrendo a procedure alternative rispetto all’adizione di un organo giurisdizionale statale, dall’altra parte, non consentire al contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria di scegliere liberamente un avvocato o un rappresentante.
107. La sfera privilegiata del ricorso alla mediazione, ossia quella delle controversie relative alla vita quotidiana, quali le liti di vicinato, familiari o riguardanti i rapporti di lavoro, depone parimenti in tal senso.
108. In sesto luogo, in una prospettiva ancora più ampia, ritengo che un’interpretazione della nozione di «procedimento giudiziario» limitata ai soli «procedimenti giurisdizionali» possa, in futuro, presentare rischi sui quali desidero attirare l’attenzione della Corte. Non si deve, infatti, tenere presente che la ricerca costante di mezzi volti a favorire l’accesso alla giustizia negli Stati membri può condurre ad adottare provvedimenti legislativi nazionali consistenti nel trasferire attribuzioni normalmente esercitate dal giudice ad enti civili o amministrativi incaricati di ottenere l’accordo delle parti? Xxxxxx, una volta che a un accordo del genere viene conferita una natura giurisdizionale, la questione della scelta dell’avvocato assume la medesima rilevanza 82.
109. Di conseguenza, il contesto giudiziario nel quale il procedimento o l’atto può inserirsi costituisce, a mio avviso, il criterio di applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 83. Pertanto, non ritengo che possano rientrare nell’ambito di tale disposizione tutto le situazioni di carattere contrattuale, come la transazione, o che costituiscano servizi 84, antecedenti al manifestarsi della controversia, quali la ricerca o lo scambio di informazioni oppure la consulenza.
110. Una siffatta limitazione costituisce, dal mio punto di vista, una risposta adeguata alle legittime preoccupazioni che potrebbero scaturire da un’interpretazione troppo estensiva del principio della libertà di scelta dell’avvocato o del rappresentante garantita al contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria nonché al rischio che sia completamente vanificata la portata dell’articolo 200, paragrafo 4, della direttiva 2009/138.
81 GU 2013, L 165, pag. 63. V., per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale direttiva, sentenza del 14 giugno 2017, Xxxxxx e Xxxxxxxxxx (C-75/16, EU:C:2017:457, punti 39 e 40).
82 V., a tal riguardo, nota 64 delle mie conclusioni del 14 settembre 2017 nella causa Sahyouni (C-372/16, EU:C:2017:686), in cui citavo Xxxxxx, P., «Le nouveau règlement [n. 1259/2010]», Revue critique de droit international privé, 2011, n. 2, pagg. da 291 a 338, in particolare pag. 299, punto 7, secondo cui «[t]anto le autorità giurisdizionali in senso stretto quanto le autorità amministrative, ovvero i notai, si troveranno a dover applicare le nuove norme, che copriranno in tal modo forme diverse di divorzio, che vanno da un procedimento giudiziario ad un atto di volontà privata semplicemente autenticata, fino ad un divorzio meramente privato. Ciò che conta è l’oggetto del procedimento, non le sue modalità». V., anche, Xxxxxxxxx, S., «La déjudiciarisation, une notion ambiguë», La médiation, expériences, évaluations et perspectives, Actes du Colloque du jeudi 5 juillet 2018, organisé par la Mission de recherche Droit et Justice à l’Auditorium du ministère de la Justice, pagg. da 6 a 9, in particolare pag. 7, ultimo paragrafo, e pag. 8, «définition».
83 Da raffrontare con la formulazione del considerando 11 della direttiva 87/344. X. xxxxxxxxx 00 delle presenti conclusioni.
84 Per quanto riguarda tale distinzione, v. articolo 198 della direttiva 2009/138, paragrafo 1, ab initio, che prevede l’assunzione a carico delle spese relative a tali servizi. V., altresì, nota 14 delle presenti conclusioni.
111. Per tutte queste ragioni, ritengo che, sulla scorta delle sentenze Xxxxxx e AK, la nozione di
«procedimento giudiziario» non debba essere interpretata in modo diverso dalla nozione di
«procedimento amministrativo», il che conduce a considerare la mediazione una fase precedente alla fase decisionale, alla stregua di qualsiasi reclamo in caso di procedimento amministrativo, e che può, in talune circostanze, costituire una fase del procedimento giurisdizionale.
112. Tale interpretazione, a mio avviso, non può essere rimessa in discussione alla luce delle disposizioni del diritto belga in materia di mediazione condotta da un mediatore abilitato 85.
113. Infatti, in primo luogo, analogamente agli ordini degli avvocati, rilevo che le norme applicabili alla mediazione sono state codificate nel codice di procedura civile, che si tratti di mediazione giudiziale o stragiudiziale, ossia a prescindere dal fatto che essa sia disposta un giudice o meno.
114. In secondo luogo, l’omologazione dell’accordo raggiunto tra le parti conferisce allo stesso efficacia esecutiva. Contrariamente al governo belga e alla Commissione, sono dell’avviso che il controllo sulla contrarietà all’ordine pubblico e agli interessi del minore 86 abbia carattere giurisdizionale, in quanto esso implica una valutazione nel merito che va oltre un semplice esame formale, come testimonia la nostra giurisprudenza in materia 87.
115. In terzo luogo, la questione della non obbligatorietà dell’omologazione non mi sembra pertinente, giacché la semplice facoltà di farvi ricorso è determinante alla stregua della fase di adizione di un organo giurisdizionale che può seguire a una fase di reclamo 88.
116. Di conseguenza, l’estensione della libertà di scegliere l’avvocato o il rappresentante da parte del contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria, quale prevista dal legislatore belga, non può, a mio avviso, essere limitata all’arbitrato in quanto fondata sulla nozione di «procedimento» intesa in senso restrittivo, ossia di procedimento avviato dinanzi a un giudice ai fini di dirimere una controversia. Ebbene, ritengo che essa debba essere intesa in senso ampio e inoltre, a prescindere da qualsivoglia considerazione di carattere finanziario 89, conformemente alla giurisprudenza della Corte.
X. Xxxxxxxxxxx
000. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale sollevata dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio):
L’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che, in caso di mediazione giudiziale o stragiudiziale, esclude che il contraente di un’assicurazione tutela giudiziaria sia libero di scegliere il suo avvocato o il suo rappresentante.
85 V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.
86 V. articolo 1733, secondo comma, del codice di procedura civile.
87 V., a titolo di esempio, per l’ipotesi di ricorso alla nozione di «ordine pubblico» al fine di non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro, sentenze del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C-302/13, EU:C:2014:2319, punto 47), e del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 42).
88 V., al riguardo, paragrafo 100 delle presenti conclusioni.
89 V. sentenze Xxxxxx (punto 27 e giurisprudenza citata) e AK (punto 25 e giurisprudenza citata); i principi richiamati per l’interpretazione della direttiva 87/344 valgono per la direttiva 2009/138, come indicato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni.