XXXXXXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXXXXXX,. 00. Secondo il giudice remittente, l’Amministrazione finlandese ha attuato un programma basato sul regolamento n. 1305/2013, il cui articolo 15, paragrafo 3, indica che la procedura di selezione dei prestatori di servizi di consulenza è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici. Pertanto, la risposta alla questione pregiudiziale deve essere formulata a partire dalla normativa sui suddetti appalti. 34. Ritengo che tale richiamo alla normativa sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che la procedura di selezione dei consulenti rurali deve svolgersi in conformità con i principi (di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza) che disciplinano tale settore dell’ordinamento giuridico. Non si tratta, a mio avviso, di un’esigenza che imponga di applicare tutte le disposizioni delle direttive dell’Unione sugli appalti degli enti pubblici. 35. In concreto, il giudice a quo intende sapere se un sistema come quello di cui trattasi «rientr[i] nel campo di applicazione della direttiva (...) 2004/18». Ricordo che mediante detto sistema si vuole ottenere di poter disporre di un numero indeterminato di persone chiamate a prestare servizi di consulenza agraria agli agricoltori, selezionandole mediante un procedimento, soggetto alle condizioni previste da un accordo quadro, al quale possono partecipare coloro che soddisfino i requisiti indicati nel capitolato d’oneri e superino un esame. Il sistema ha una validità temporale limitata durante la quale è esclusa l’ammissione di nuovi consulenti. 36. Dalle informazioni fornite dal giudice remittente si evince, come rilevato dalla Commissione (10), che sembrerebbero ricorrere gli elementi che caratterizzano i contratti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18. Infatti, si tratta di un contratto, disciplinato da un accordo quadro, concluso per iscritto tra un operatore economico (il consulente) e un’amministrazione aggiudicatrice (l’Agenzia), avente ad oggetto la prestazione di servizi a titolo oneroso. Quest’ultimo elemento, segnatamente, sussiste in quanto, secondo il giudice del rinvio (11), i servizi di consulenza recano senza dubbio vantaggio all’agricoltore che li riceve, ma anche all’Agenzia che versa i relativi compensi e a nome della quale vengono prestati detti servizi, nell’ambito delle sue competenze amministrative. 37. Xxxxxx, non si può dimenticare che, secondo la Corte, «[l]a scelta di un’offerta e quindi di un aggiudicatario, sembra qui...
XXXXXXXXXXX,. (a cura di), Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura, Bologna, 2019, p. 405. Quanto a quella di un obbligo di criminalizzazione dei trattamenti inumani o degradanti v. X. XXXXXX, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei Deputati, in Dir. pen. cont., 25.10.2014, pp. 2-4. 225 Cfr. X. XXXXXXXX 3 A. XXXXXXX, Art. 3 3 Proibizione della tortura, cit., p. 93; A. XXXXXXX, La risposta dell9ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, in Riv. it. dir. pen. proc., n. 2/2019, p. 820; e P. XXXXX, Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale, in Dir. pen. cont., n. 10/2017, pp. 221 e 242. istituti di varia natura rispetto al conseguimento dell9obiettivo finale (appunto, la punizione dell9autore della violazione) si annidano rischi di ripercussioni sulle opzioni interne di politica criminale, frutto del travisamento della natura di tali istituti, non più valorizzati quali presidi garantistici, e invece percepiti quali ostacoli da superare in vista dell9accertamento dei fatti e della punizione dei responsabili226. Per quanto riguarda la seconda, le pronunce in esame appaiono emblematiche dell9attenzione assolutamente prevalente riservata dalla Corte EDU alle prerogative delle vittime dei reati, specie in relazione ai fatti di tortura perpetrati dagli agenti statali. Questa prospettiva sembra travolgere ogni altra valutazione contrapposta, seppur fondata in altri articoli della Carta fondamentale: si allude soprattutto alla finalità rieducativa della pena, alla cui ratio sono (almeno in parte) riconducibili anche gli istituti già rievocati, oggetto di attenzione da parte dei giudici di Strasburgo nei procedimenti che traggono origine nella vicenda genovese. Il rischio che si intravede è dunque quello della prevalenza dell9afflato punitivista su ogni altra istanza che caratterizza il volto costituzionale del sistema penale, in ossequio all9esigenza di applicazione della pena <effettiva= (in particolare, quella carceraria) ad ogni costo227.
XXXXXXXXXXX,. Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti. Tipo Peso a m2 G Contenuto di: Residuo ceneri % Umidità % Potere di assorbimento in olio di antracene % Carico di rottura a trazione in senso longitudinale su striscia di 15 x 180 mm2/kg Lana % Cotone, juta e fibre tessili % 224 224-12 10 55 10 9 160 2,800 333 333-16 12 55 10 9 160 4,000 450 450-25 15 55 10 9 160 4,700 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
XXXXXXXXXXX,. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e la somministrazione di lavoro alla prova del decreto dignità, in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx” .IT – 380/2018, pp. 9 ss.; A. SARTORI, Prime osservazioni sul decreto “Dignità”: controriforma del Jobs Act con molte incognite, in RIDL, 2018, I, p. 658; A. XXXXXXX, Contratto a tempo determinato e somministrazione, in ID., P. A. VARESI, (a cura di), Contratto a tempo determinato e somministrazione. Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 00, Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, spec. pp. 25 s.; M. C. XXXXXXXXXX, Il “decreto Dignità” e la reintroduzione delle causali, in MGL, 2019, spec. pp. 91 s.; X. XXXXXXXX, La rivisitazione delle regole sui contratti temporanei: un tentativo (maldestro) di combattere la precarietà del lavoro in ID., A. PERULLI (a cura di), “Decreto Dignità” e Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Come cambia il Jobs Act, Xxxxxxxxxxxx, 2019, pp. 6 ss. e p. 25; X. XXXXXXXX, Modelli analogici e digitali nella regolazione del rapporto di lavoro: qualche spunto minimo di riflessione, in ID., L. DI XXXXXXX, X. XXXXX, X. SENATORI (a cura di), Le politiche del lavoro della XVIII Legislatura: dal Decreto Dignità alla gestione dell’emergenza Covid-19, Xxxxxxxxxxxx, 2020, pp. 14 ss. «incrementi significativi e non programmabili»; una difficoltà peraltro testimoniata anche dall’enorme contenzioso giudiziario alimentato da analoghe formule contenute nella l. n. 230 del 1962, sebbene lì al fine non della proroga ma della possibilità stessa di stipulare il contratto. A ben vedere, il rinvio alle causali di cui ai contratti collettivi previsti dall’art. 51 non rappresenta un’assoluta novità nel nostro ordinamento. Difatti, senza necessariamente risalire all’art. 23, co. 1, della l. 28 febbraio 1987, n. 566, un rinvio a «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51» era già stato introdotto alla lett. b-bis dal cd. decreto sostegni bis (art. 41-bis del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106). Il decreto sostegni bis, nella versione risultante dalla legge di conversione, limitava invero nel tempo, fino al 30 settembre 2022, l’applicabilità delle causali previste dai contratti collettivi (art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 81/2015, ora abrogato), ma soltanto per la stipulazione di un unico contratto di durata superiore a 12 mesi; sicché, anche dopo il 30 settembre 2022, esse risultavano ancora invocabili per giustificare proroghe oltre i 12 mesi e rinnovi7. Ne consegue ch...
XXXXXXXXXXX,. Il neoformalismo contrattuale dopo i d.lgs. n. 141/10, n. 79/11 e la dir. 2011/83 UE: una nozione (già) vielle renouvelee, in Nuove leggi civ. comm., 2012, II, p. 🡪41.
XXXXXXXXXXX,. Il pasticcio », cit., 39, 48 s.
XXXXXXXXXXX,. Per il caso di decesso dell'Assicurato: gli eredi legittimi e testamentari dell'Assicurato Il capitale inizialmente investito e’ pari a Euro # # Il CAPITALE MINIMO GARANTITO al / / e’ pari al % del premio lordo.
XXXXXXXXXXX,. La disciplina del distacco dell’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, in ADL, 2005, pag. 220. 18 Per citarne alcuni, X. Xxxxxxx, “La nuova disciplina del distacco”, in Lav. prev. Oggi, 2003, p.1889; X. Xxxxxxx, “Il potere direttivo dell’imprenditore”, Xxxxxxx, Milano, 1992, p.320. Nel momento in cui il comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 affronta il tema del mutamento di mansioni, è necessario tenere in considerazione il contenuto dell’art. 2103 c.c., intitolato “Prestazioni di lavoro”, per evitare che l’intervento del legislatore delegato possa essere utilizzato per raggirare quanto sancito dalla normativa civilistica. Si deve trattare, necessariamente, di una modifica di mansioni legittima, i cui confini, dunque, devono rientrare nel perimetro dei limiti generali posti all’esercizio dello ius variandi19. Ciò porta a dedurre che il comma in questione non possa tornare utile tutte le volte in cui un lavoratore, sottoposto a distacco, subisca un peggioramento nell’attribuzione delle nuove mansioni da svolgere, rispetto a quelle cui era originariamente adibito presso l’impresa distaccante, a meno che non si voglia realizzare una palese violazione dei limiti fissati dal citato articolo 2103 c.c. e cercando, quindi, di far ricadere nell’ambito della legalità una fattispecie che assume tutte le caratteristiche del demansionamento. Si dovrebbe, altrimenti, sposare la tesi per cui il Decreto Biagi abbia introdotto un’ulteriore deroga legale ai limiti posti dall’art. 2103 c.c., come ad esempio quella sancita dal D.lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici madri20. Si tratta di casi in cui l’ordinamento consente sì di effettuare delle modifiche in senso peggiorativo ma pur sempre in presenza di ragioni strettamente connesse ad uno specifico interesse del lavoratore; la fattispecie delineata dal comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 andrebbe, 19 La legittimità dell’attribuzione di mansioni al lavoratore viene indicata nelle primissime righe del comma 1 dell’art. 2103 c.c.:” Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
XXXXXXXXXXX,. La disciplina del distacco nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, cit., 236. del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del distacca- tario-utilizzatore, suggerita dalla prevalente giurisprudenza pri- ma della disciplina legale. Cosı` Xxxxxxxxxxx, La disciplina del distacco nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, cit., 233. Sulla ne- cessita` che la scelta in ordine all’opportunita` o meno di conver- tire il distacco in un rapporto di lavoro subordinato alle dipen- denze del distaccatario, fosse rimessa all’iniziativa del solo lavo- ratore, e non di terzi, prima del correttivo, Xxxxxx, L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003: una norma di difficile lettura, cit., 575 e Xxxxx, Il distacco dopo la legge sul mercato del lavoro, cit., 1224-1225.
XXXXXXXXXXX,. X ■ M ■ Cognome Documento e Numero Nato il Nome Rilasciato da ■ ESECUTORE (LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE) Codice Fiscale/P. IVA in data Luogo d’emissione Cittadinanza Città Prov. Data 1° rilascio Permesso soggiorno Data scadenza Permesso soggiorno ❑ Ricongiungimento familiare ❑ Nubile ❑ Celibe ❑ Coniugato/a ❑ Separato/a ❑ Convivente ❑ Vedovo/a ❑ Divorziato/a Se coniugato/a ❑ comunione beni ❑ separazione beni dal (mm/aa) Numero familiari di cui a carico RESIDENZA* Via e n. civico CAP Città Prov. Tel. Cell. E-mail Domicilio (se diverso da residenza)* Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni) ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso parenti ❑ Commercio ❑ Industria ❑ Presso terzi ❑ Credito Assicurazione ❑ Uso gratuito ❑ Stato Enti pubblici Affitto/Mutuo € ❑ Agricoltura Professione dal Se tempo determinato fino al Mens. netto (dipendenti) Netto annuo (autonomi) Indirizzo Città Prov. ❑ Edilizia Numero mensilità CAP ❑ Trasporti Datore di lavoro ❑ Servizi ❑ Altro Tel.