Introduzione Clausole campione
Introduzione. Il lavoro tramite agenzia non trova ancora nel nostro Paese una precisa identità concettuale e normativa a differenza di altri ordinamenti europei. I recenti interventi del legislatore, si pensi al d.lgs. n. 24/2012, al d.lgs. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), al c.d. decreto sviluppo e in ultimo al decreto n. 76/2013 (c.d. decreto Letta), hanno apportato numerose e significative modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro così come formulata dalla legge Biagi. Il d.lgs. n. 276/2003, rispondendo alle esigenze di un mutato contesto produttivo caratterizzato dalla destrutturazione dell’impresa e dal fenomeno dell’esternalizzazione aveva il pregio di superare le limitazioni esistenti per l’interposizione di prestazioni di lavoro poste dalla legge n. n. 1369/1960, che si erano rilevate anacronistiche e obsolete a regolarizzare, da un punto di vista normativo, quella che era, oramai, una prassi contrattuale. Nonostante i rigidi divieti posti dalla l. n. 1369/1960, gli operatori del settore avevano dato luogo da una parte a quella che Xxxx Xxxxxx chiamava l’”economia del cespuglio”, polverizzando il sistema produttivo e alimentando l’economia sommersa e, dall’altra parte, favorendo la nascita di pseudo- fornitori di manodopera, spesso nella forma della cooperazione spuria. La legge Biagi prendendo atto di questo fenomeno fece sua l’idea di rendere la somministrazione un’importante leva di specializzazione produttiva e organizzativa, destinata a operare sia sul versante della flessibilità in entrata sia su quello della modernizzazione dell’apparato produttivo, mediante modelli di integrazione contrattuale tra imprese1. In realtà, è noto, che, nonostante la legge Xxxxx, il lavoro tramite agenzia è sempre stato sottoutilizzato in Italia e ciò per diverse ragioni. In primo luogo per una normativa di non facile interpretazione e in continuo mutamento. In secondo luogo per l’imponente contenzioso che si è sviluppato sull’art. 21 del decreto Biagi ove si prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”. L’ostinazione con cui parte della giurisprudenza ha sanzionato agenzie e utilizzatori, ritenendo lecito l’utilizzo della somministrazione di lavoro solo per ragioni temporanee, ha portato le agenzie e le loro associazioni a rigettare l’ambizioso progetto della Xxxxx Xxxxx, per dirigersi v...
Introduzione. Il 16 aprile 2010 si è conclusa la consultazione pubblica relativa alle proposte del Comitato di Basilea per rafforzare il capitale e la gestione del rischio di liquidità da parte delle banche; nello stesso giorno si è anche chiusa la consultazione della Commissione Europea sulle modiche da apportare alla direttiva sui requisiti di capitale delle banche per tener conto del nuovo pacchetto regolamentare. Circa un anno fa è terminata la fase di raccolta dei dati che saranno utilizzati dalle autorità per lo studio d’impatto quantitativo 24. Si è trattato di uno sforzo organizzativo notevole per le banche e per le autorità. È ora importante sfruttare appieno le informazioni raccolte al fine di procedere rapidamente alla finalizzazione della riforma delle regole prudenziali.L’impressione che si trae dalla lettura dei position papers dell’industria è di grande preoccupazione per gli effetti che le singole misure proposte e la 24 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, Dicembre 2010. loro interazione potranno avere sul settore bancario, sulla sua redditività, sulla sua capacità di fornire sostegno finanziario all’economia 25. Non si può tuttavia tacere che le preoccupazioni avanzate dall’industria non sempre sono apparse argomentate in modo articolato 26; troppo spesso al momento di dissenso sulle opzioni regolamentari non si è accompagnata una fase propositiva adeguata. Soprattutto sui temi più aperti, quelli per i quali vi è maggiore spazio per correzioni e miglioramenti, sarebbero stati molto utili indicazioni progettuali da parte delle banche e degli altri portatori di interesse. In questo capitolo, richiamerò innanzitutto gli obiettivi fondamentali della riforma di Xxxxxxx XXX, concordati dai Leaders del G20 a Seoul, per poi passare ad analizzare le principali aree di intervento.
Introduzione. Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In molte scuole, residenze sociali, ospedali e piscine pubbliche, il modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, ma è diventato una modalità di fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (IEE). L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di loro proprietà e ridurne i costi di mantenimento. Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Ita...
Introduzione. La saga dei contratti derivati continua e si arricchisce di un nuovo episodio: i derivati con la pubblica amministrazione, e la causa dei derivati analizzata dai giudici inglesi, in merito a un contratto di diritto italiano. Mentre in Italia e in una parte della sua dottrina si alimentano teorie (o conspiracy theories), che a chi scrive, dalla terra di Albione, appaiono oscure, circa il fatto che i giudici inglesi abbiano aderito alla tesi della causa razionale, cui dovrebbe contrapporsi quella irrazionale, in realtà pare che, nelle più recenti elaborazioni, i giudici britannici vadano sempre di più riscoprendo le radici del contratto derivato e delle tematiche contrattualistiche care al common law più tradizionale, fra cui la capacity. Più di cinque lustri or sono, aveva avuto ampia eco la controversia relativa ai derivati, concernente un Borough londinese (mutatis mutandis, una Pubblica Amministrazione) e una banca, per un derivato stipulato ultra vires, ritenuto pertanto nullo; in modo simile i giudici di Oltremanica sembrano più di recente riscoprire i contratti speculativi (come un privatista britannico li definirebbe) nella loro essenza e perspicuità. D’altro canto, in un ordinamento giuridico che non conosce la causa del contratto, ma che comunque conosce il concetto di “public policy”, dunque i limiti di ordine pubblico cui devono soggiacere le molteplici pattuizioni, parlare di causa razionale e causa non razionale appare un azzardo, paradossalmente simile a quello che, da un punto di vista economico, assumono ogni giorno i banchieri che stipulano derivati. In un tale scenario, il presente contributo cerca di chiarire, in primo luogo, il dictum oggetto di controversia, la cui narrativa viene ripercorsa e analizzata, nelle sue implicazioni dogmatiche, anche in una prospettiva comparativa. In secondo luogo, inquadra, da un punto di vista sistematico, la disciplina in tema di derivati, inclusi quelli controversi con la pubblica amministrazione, quella italiana. Da ultimo, evidenzia, alla luce del common law inglese, l’attuale allocazione sistematica dei contratti speculativi, sia quelli retti dal diritto italiano, sia quelli “governati” dal diritto inglese.
Introduzione. Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale. Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare: • Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE). • Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità: o prenotazione esami da reparti, o referti in formato digitale, o visualizzazione referti in rete, o visualizzazione immagini e referti, o firma digitale, o conservazione sostitutiva e archiviazione legale. • Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero: o refertazione e visualizzazione a monitor, o dematerializzazione immagini e referti. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR. • Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche. • Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate. • Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy. • Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out. Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da...
Introduzione. Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019. • Trenitalia ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito “Regolamento”). • OMV Milano Martesana è un impianto adibito alla manutenzione e lavaggio di carrozze • Il presente documento è pubblicato sul sito web di Trenitalia (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) 1.2 Operatore dell’impianto di servizio Trenitalia è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera “n” del d.lgs. n. 112/2015. Contatti: Trenitalia Spa - Patrimonio industriale, network spazi e riduzione costi Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00 00000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx 1.3 Periodo di validità e aggiornamento • Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di accesso allo stesso.
Introduzione. Questi Termini e Condizioni si applicano a questo sito web e alle transazioni relative ai nostri prodotti e servizi. Può essere vincolato da ulteriori contratti relativi alla tua relazione con noi o a qualsiasi prodotto o servizio che ricevi da noi. Se qualsiasi disposizione dei contratti aggiuntivi è in conflitto con qualsiasi disposizione di questi Termini, le disposizioni di questi contratti aggiuntivi controlleranno e prevarranno.
Introduzione. 1.1. Il presente Accordo è stipulato da e tra la Società ed il Cliente (che può essere una persona giuridica o una persona fisica), che ha completato il Modulo di Richiesta di apertura del conto ed è stato accettato dalla Società come Cliente.
1.2. La Società è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) come Società d’Investimento cipriota (Cyprus Investment Firm, CIF) per offrire Servizi e Attività di Investimento e servizi ausiliari sotto le Leggi e Regolamentazioni Applicabili, come definito qui di seguito e come successivamente modificata o sostituita di volta in volta. E’ registrata a Cipro, conformemente al Diritto Societario, con numero di registrazione HE 322134. La Società ha sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 0000, Xxxxxxxx, Cipro.
1.3. Questo Accordo con il Cliente e le seguenti informazioni, come modificato di volta in volta: "Politica di Categorizzazione del Cliente", "Fondo di compensazione dell'investitore", "Politica sui conflitti di interesse", "Migliore politica di esecuzione degli interessi e degli ordini", "Informativa sui rischi e avvertimenti", “Politica sulla Privacy”, "Politica di Gestione”, Politica del Cookies” (insieme, l"Accordo") stabilisce i termini in base ai quali la Società offrirà servizi al Cliente. Inoltre, i vari documenti di cui sopra illustrano le questioni che la Società è tenuta a dischiudere al Cliente ai sensi dei Regolamenti e Leggi applicabili.
1.4. L’Accordo sostituisce eventuali altri accordi, contratti, dichiarazioni espresse o implicite effettuati dalla Società o da uno o più Introduttori.
1.5. L'Accordo sarà vincolante e andrà a beneficio delle parti e dei loro successori e cessionari autorizzati. In particolare, se il Cliente non è di persona e tutte le comunicazioni con il Cliente vengono effettuate attraverso il suo sito web, per telefono o tramite corrispondenza scritta (comprese email), la Legge sulla Commerzializzazione a Distance dei Servizi Finanziari N.242 ( I)/2004 viene applicata. La suddetta legge non richiede che il Contratto sia fisicamente sottoscritto dal Cliente o dalla Società, in modo che entrambe le Parti siano legalmente vincolate da esso. I termini contenuti nell’Accordo si applicheranno sia all’inizio che a tutte le successive attività stipulate tra la Società e il Cliente.
1.6. Con la presente si riconosce espressamente e si accetta che: (a) completando e inviando alla Società il Modulo di Richiesta di Apertura del conto e/o facendo clic s...
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti p...
Introduzione. L’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del credito, sottoscritta lo scorso 19 dicembre, rappresenta un risultato di grande valore per la categoria dei bancari, per il settore e per tutto il Paese, in considerazione dell’importante ruolo che le banche ricoprono nel sistema economico nazionale, a sostegno delle famiglie, delle imprese e più in generale dei territori e dell’occupazione. La rilevanza e la necessità di definire un Contratto Collettivo Nazionale, capace di anticipare il futuro in modo costruttivo, era stata evidenziata con lungimiranza dalle Organizzazioni Sindacali già in fase di elaborazione della Piattaforma rivendicativa (approvata dalle Lavoratrici e dai Lavoratori quasi all’unanimità). La Piattaforma si caratterizzava per l’ampiezza dei temi affrontati, per il dettaglio e la sostenibilità delle proposte, per la sua portata complessiva, e coniugava l’esigenza di un importante aumento salariale a una visione sociale, con al centro la persona sotto il profilo professionale e umano. Il confronto che si è sviluppato dopo la presentazione delle richieste sindacali ad ABI è stato quindi complesso e lungo. Sin dall’inizio è stato necessario respingere il tentativo della parte datoriale di presentare una propria “contro piattaforma”, che evitava di trattare i temi e le soluzioni proposte unitariamente da FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN. In tale ambito si è dimostrata la fermezza e la solida coesione delle Organizzazioni Sindacali nel respingere tale tentativo e nel sostenere con grande convinzione il valore della Piattaforma rivendicativa e il suo carattere innovativo. In particolare va sottolineata la determinazione con la quale il Sindacato ha sostenuto l’impianto complessivo e la sua organicità, elementi fondanti di un’operazione che ha raggiunto l’obiettivo di definire un Contratto Collettivo Nazionale di svolta, con al centro le persone, in grado di affrontare le complesse sfide che attendono il settore. In questi termini l’accordo sottoscritto costituisce un ottimo risultato, il cui contenuto, con le specifiche misure definite sui vari argomenti, è descritto in dettaglio in questo documento. Prima di affrontare i singoli temi è opportuno evidenziare alcuni importanti aspetti, indispensabili per delineare il quadro complessivo prima richiamato. In primo luogo l’accordo di rinnovo ha mantenuto e rafforzato l’Area Contrattuale consentendo di consolidare la categoria dei bancari. È stato così riconosciuto ...