Introduzione. Acquista qui l’interesse antitetico a corrispondere il minor prezzo possibile per fruire delle opere protette. Nel corso del XX secolo, nelle esperienze autoritarie di Italia e Germania, le tradizionali funzioni solidaristiche delle collecting hanno trovato piena affermazione con l’instaurazione di un monopolio ex lege per l’attività d’intermediazione dei diritti d’autore che ha consentito il perse- guimento di obiettivi extra-mercatisti di matrice pubblicistica, e trovato nel modello economico corporativo il proprio “habitat” naturale. Da tale prospettiva potrà valorizzarsi il nesso d’interdipendenza tra una gestione collettiva improntata alla solidarietà e l’accentramento del mercato. Attraverso lo studio dell’evoluzione del fenomeno si disveleranno i problemi che hanno accompagnato la gestione accentrata. Sarà così pos- sibile astrarre le principali ragioni che spiegano la deriva monopolistica del mercato, distinguendo tra gli elementi intrinseci all’attività di gestione collettiva, che sotto il profilo della razionalità economica spiegano la tendenza all’accentramento, e gli elementi estrinseci, quali sono, ad esem- pio, determinate scelte politiche che, altrettanto, hanno contribuito alla formazione (e al mantenimento) di situazioni di monopolio. Nel tentativo di porre rimedio alle disfunzioni palesate da collecting arroccate in posizioni di monopolio all’interno dei confini nazionali, a partire dagli anni ’70, le istituzioni europee, prima di battere il selciato della regolazione, sono intervenute in materia attraverso la disciplina antitrust. L’approccio si è mostrato però inadeguato. L’intrinseca limita- tezza dell’intervento antitrust e il progresso tecnologico (che ha portato forme di fruizione delle opere sempre più ubique) hanno reso ineludibile un intervento regolatorio atto a costituire un playing field europeo della gestione collettiva. Così è stata varata la direttiva UE 2014/26 allo scopo di rendere più efficiente in chiave mercantile, allocativa e dinamica l’attività di collecting. Si mostrerà il percorso evolutivo della disciplina della gestione collettiva che, da regolazione propria dei singoli Stati membri informata ad obiettivi solidaristici redistributivi ed egalitari, trascende oggi i confini nazionali per valorizzare una dimensione mercantile informata al perseguimento dell’ot- timalità allocativa. Potrà così cogliersi tutta la distanza tra il tradizionale modello di gestione collettiva, avverso alla dinamica mercantile, di natura ...
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione d...
Introduzione. Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In molte scuole, residenze sociali, ospedali e piscine pubbliche, il modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, ma è diventato una modalità di fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (IEE). L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di loro proprietà e ridurne i costi di mantenimento. Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Ita...
Introduzione. Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale. Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare: • Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE). • Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità: o prenotazione esami da reparti, o referti in formato digitale, o visualizzazione referti in rete, o visualizzazione immagini e referti, o firma digitale, o conservazione sostitutiva e archiviazione legale. • Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero: o refertazione e visualizzazione a monitor, o dematerializzazione immagini e referti. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR. • Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche. • Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate. • Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy. • Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out. Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da...
Introduzione. La teoria delle sopravvenienze1 che colpiscono i contratti di durata costituisce il terreno d’elezione per lo studio delle modifiche contrattuali: è in quest’ambito, infatti, che troviamo la definizione di rinegoziazione2 del contratto e l’applicazione del cosiddetto ius variandi. La prospettiva delle sopravvenienze vincola la modifica contrattuale ad una molteplicità di fattori esterni, dato che, per rispondere alle nuove e mutate esigenze, le parti si determinano a modificare il contratto originariamente predisposto. In quest’ottica, l’adeguamento del contratto funge da rimedio che consente ai contraenti di conservare il proprio rapporto, sottoponendolo a modifiche che, in assenza dei mutamenti esogeni, esse probabilmente non avrebbero avuto interesse a realizzare. Al di fuori di questo contesto, è possibile ricostruire un percorso nel quale la modifica del contratto diventa piena espressione dell’autonomia contrattuale che governa le scelte dei contraenti, indipendentemente dalle ragioni che li hanno spinti a ritornare su quanto avevano inizialmente previsto. La modifica del contratto rappresenta un’occasione privilegiata per analizzare i limiti posti all’autonomia privata rispetto alla possibilità di configurare diversamente il regolamento originario, cercando al contempo di conservarne il vincolo iniziale. La sfida che si pone ad ogni tentativo di modifica del contratto è quella di capire fino a che punto possano spingersi le parti lungo la strada della
Introduzione. Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019. • Trenitalia ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito “Regolamento”). • OMV Alessandria è un impianto adibito alla manutenzione e lavaggio carrozze • Il presente documento è pubblicato sul sito web di Trenitalia (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) 1.2 Operatore dell’impianto di servizio Trenitalia è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera “n” del d.lgs. n. 112/2015. Contatti: Trenitalia Spa - Patrimonio industriale, network spazi e riduzione costi Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00 00000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx 1.3 Periodo di validità e aggiornamento • Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di accesso allo stesso.
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti p...
Introduzione. Questi Termini e Condizioni si applicano a questo sito web e alle transazioni relative ai nostri prodotti e servizi. Può essere vincolato da ulteriori contratti relativi alla tua relazione con noi o a qualsiasi prodotto o servizio che ricevi da noi. Se qualsiasi disposizione dei contratti aggiuntivi è in conflitto con qualsiasi disposizione di questi Termini, le disposizioni di questi contratti aggiuntivi controlleranno e prevarranno.
Introduzione. La saga dei contratti derivati continua e si arricchisce di un nuovo episodio: i derivati con la pubblica amministrazione, e la causa dei derivati analizzata dai giudici inglesi, in merito a un contratto di diritto italiano. Mentre in Italia e in una parte della sua dottrina si alimentano teorie (o conspiracy theories), che a chi scrive, dalla terra di Albione, appaiono oscure, circa il fatto che i giudici inglesi abbiano aderito alla tesi della causa razionale, cui dovrebbe contrapporsi quella irrazionale, in realtà pare che, nelle più recenti elaborazioni, i giudici britannici vadano sempre di più riscoprendo le radici del contratto derivato e delle tematiche contrattualistiche care al common law più tradizionale, fra cui la capacity. Più di cinque lustri or sono, aveva avuto ampia eco la controversia relativa ai derivati, concernente un Borough londinese (mutatis mutandis, una Pubblica Amministrazione) e una banca, per un derivato stipulato ultra vires, ritenuto pertanto nullo; in modo simile i giudici di Oltremanica sembrano più di recente riscoprire i contratti speculativi (come un privatista britannico li definirebbe) nella loro essenza e perspicuità. D’altro canto, in un ordinamento giuridico che non conosce la causa del contratto, ma che comunque conosce il concetto di “public policy”, dunque i limiti di ordine pubblico cui devono soggiacere le molteplici pattuizioni, parlare di causa razionale e causa non razionale appare un azzardo, paradossalmente simile a quello che, da un punto di vista economico, assumono ogni giorno i banchieri che stipulano derivati. In un tale scenario, il presente contributo cerca di chiarire, in primo luogo, il dictum oggetto di controversia, la cui narrativa viene ripercorsa e analizzata, nelle sue implicazioni dogmatiche, anche in una prospettiva comparativa. In secondo luogo, inquadra, da un punto di vista sistematico, la disciplina in tema di derivati, inclusi quelli controversi con la pubblica amministrazione, quella italiana. Da ultimo, evidenzia, alla luce del common law inglese, l’attuale allocazione sistematica dei contratti speculativi, sia quelli retti dal diritto italiano, sia quelli “governati” dal diritto inglese. In primo luogo, va contestualizzato il Giudicante. La High Court, con sede a Londra, nell’ordinamento giudiziario inglese, è soltanto un giudice di primo grado. Malgrado il nome (Alta Corte) sia evocativo di una gerarchia più elevata, pertanto, per importanza sistemica, la decisione assunta dunque...
Introduzione. Il diritto del lavoro è il risultato del processo di industrializzazione e ha avuto origine in un contesto economico e sociale decisamente diverso da quello attuale. Alla base della nascita del diritto del lavoro c’è il modello fordista: il luogo di lavoro era la fabbrica dell’industria manifatturiera, una unità produttiva di dimensioni variabili in cui i lavoratori, in gran parte operai, non svolgevano la prestazione in totale isolamento ma come una entità collettiva unica, al fine di soddisfare interessi relativamente omogenei. Certamente vi sono state delle eccezioni, per cui alcune categorie di lavoratori, come per esempio quelli a domicilio, sono state oggetto di una regolamentazione specifica. Il prototipo era tuttavia il lavoratore di sesso maschile assunto tramite contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, il quale era responsabile del sostentamento della famiglia. Continuità e stabilità erano caratteristiche peculiari del contratto di lavoro e l’azienda era fondata su una struttura gerarchica ben definita. In tal senso, la subordinazione e i poteri del datore di lavoro in termini di comando e controllo potevano essere facilmente definiti quali aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e, più in generale, del diritto del lavoro. La relativa omogeneità degli interessi della forza lavoro e la percezione di essere parte integrante di una collettività erano presupposti ideali per l’acquisizione e l’affermazione di una coscienza sindacale, la quale facilitava l’evoluzione della contrattazione collettiva. Inoltre, il diritto del lavoro si concentrava soprattutto sul mercato del lavoro nazionale, non costituendo la globalizzazione una criticità reale. Nell’epoca post-industriale contemporanea quasi ogni aspetto dello scenario sopra delineato sta venendo meno: la fabbrica quale luogo di cooperazione tra lavoratori sta lentamente scomparendo; l’outsourcing, il networking e il sub-contracting sono pratiche sempre più frequenti; l’impresa si sta trasformando in un’entità meramente virtuale; le strutture verticali vengono sostituite da gerarchie orizzontali; l’industria manifatturiera costituisce una parte sempre più esigua dell’economia, mentre il settore dei servizi è in continua crescita. Anche l’organizzazione del lavoro è cambiata sensibilmente per effetto della tecnologia: la forza lavoro non è più omogenea ma frammentata; le modalità lavorative sono sempre più innovative, così come i nuovi profili professionali; il numero di occupazioni a temp...