Introduzione Clausole campione

Introduzione. La scelta dell’Unione europea di ratificare, il 23 dicembre 2010, la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha imposto un cambiamento di passo culturale nella definizione dei diritti e nelle politi- che per le persone con disabilità. Si tratta del primo trattato generale sui diritti umani ratificato dall’Unione europea nel suo insieme, e conte- stualmente firmato da tutti i 27 Stati membri e ratificato da 16 di essi, tra cui l’Italia. La stessa definizione di disabilità che la convenzione propone all’art. 1, come interazione tra le menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di una persona e le barriere di diversa natura, sposta l’asse dell’attenzione dallo status di salute della persona alla necessità di una ri- sposta integrata tra persona e ambiente (1), che si ponga come obiettivo «la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». Il coerente tentativo della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 di declinare la sfida innovativa (2) lascia traccia di sé nei diversi settori in cui interviene, coinvolgendo, rispetto al mondo del lavoro, non solamen- te le rappresentanze delle parti sociali a livello europeo, ma lo stesso Ce- se, che torna più volte ad esprimere pareri in materia. Di particolare rilie- vo in questa ottica appare il parere 1382/2011 (SOC/403), che invita i sindacati e gli imprenditori degli Stati membri a «inserire clausole specifi- che in materia di disabilità nella contrattazione collettiva al fine di pro- muovere mercati del lavoro inclusivi e l’attuazione della strategia». «Gli Stati membri» continua il Cese «dovrebbero adottare specifiche misure finanziarie per sostenere le contrattazioni». Il fatto stesso che, a partire dalla straordinaria capacità innovativa della l. n. 104/1992, la legislazione inerente alle agevolazioni lavorative e il diritto al lavoro in Italia abbia avuto una particolare attenzione per il mondo delle disabilità (3) e che la contrattazione collettiva, anche se negli
Introduzione. La teoria delle sopravvenienze1 che colpiscono i contratti di durata costituisce il terreno d’elezione per lo studio delle modifiche contrattuali: è in quest’ambito, infatti, che troviamo la definizione di rinegoziazione2 del contratto e l’applicazione del cosiddetto ius variandi. La prospettiva delle sopravvenienze vincola la modifica contrattuale ad una molteplicità di fattori esterni, dato che, per rispondere alle nuove e mutate esigenze, le parti si determinano a modificare il contratto originariamente predisposto. In quest’ottica, l’adeguamento del contratto funge da rimedio che consente ai contraenti di conservare il proprio rapporto, sottoponendolo a modifiche che, in assenza dei mutamenti esogeni, esse probabilmente non avrebbero avuto interesse a realizzare. Al di fuori di questo contesto, è possibile ricostruire un percorso nel quale la modifica del contratto diventa piena espressione dell’autonomia contrattuale che governa le scelte dei contraenti, indipendentemente dalle ragioni che li hanno spinti a ritornare su quanto avevano inizialmente previsto. La modifica del contratto rappresenta un’occasione privilegiata per analizzare i limiti posti all’autonomia privata rispetto alla possibilità di configurare diversamente il regolamento originario, cercando al contempo di conservarne il vincolo iniziale. La sfida che si pone ad ogni tentativo di modifica del contratto è quella di capire fino a che punto possano spingersi le parti lungo la strada della
Introduzione. Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019. • Trenitalia ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito “Regolamento”). • Trento è un impianto adibito alla manutenzione di locomotive; • Il presente documento è pubblicato sul sito web di Trenitalia (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) 1.2 Operatore dell’impianto di servizio Trenitalia è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera “n” del d.lgs. n. 112/2015. Contatti: Trenitalia Spa - Patrimonio industriale, network spazi e riduzione costi Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00 00000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx 1.3 Periodo di validità e aggiornamento • Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di accesso allo stesso.
Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo è, senza ombra di dubbio, quella concernente il profilo causale. La causa costituisce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000.
Introduzione. Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale. Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare: • Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE). • Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità: o prenotazione esami da reparti, o referti in formato digitale, o visualizzazione referti in rete, o visualizzazione immagini e referti, o firma digitale, o conservazione sostitutiva e archiviazione legale. • Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero: o refertazione e visualizzazione a monitor, o dematerializzazione immagini e referti. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR. • Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche. • Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate. • Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy. • Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out. Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da...
Introduzione. La saga dei contratti derivati continua e si arricchisce di un nuovo episodio: i derivati con la pubblica amministrazione, e la causa dei derivati analizzata dai giudici inglesi, in merito a un contratto di diritto italiano. Mentre in Italia e in una parte della sua dottrina si alimentano teorie (o conspiracy theories), che a chi scrive, dalla terra di Albione, appaiono oscure, circa il fatto che i giudici inglesi abbiano aderito alla tesi della causa razionale, cui dovrebbe contrapporsi quella irrazionale, in realtà pare che, nelle più recenti elaborazioni, i giudici britannici vadano sempre di più riscoprendo le radici del contratto derivato e delle tematiche contrattualistiche care al common law più tradizionale, fra cui la capacity. Più di cinque lustri or sono, aveva avuto ampia eco la controversia relativa ai derivati, concernente un Borough londinese (mutatis mutandis, una Pubblica Amministrazione) e una banca, per un derivato stipulato ultra vires, ritenuto pertanto nullo; in modo simile i giudici di Oltremanica sembrano più di recente riscoprire i contratti speculativi (come un privatista britannico li definirebbe) nella loro essenza e perspicuità. D’altro canto, in un ordinamento giuridico che non conosce la causa del contratto, ma che comunque conosce il concetto di “public policy”, dunque i limiti di ordine pubblico cui devono soggiacere le molteplici pattuizioni, parlare di causa razionale e causa non razionale appare un azzardo, paradossalmente simile a quello che, da un punto di vista economico, assumono ogni giorno i banchieri che stipulano derivati. In un tale scenario, il presente contributo cerca di chiarire, in primo luogo, il dictum oggetto di controversia, la cui narrativa viene ripercorsa e analizzata, nelle sue implicazioni dogmatiche, anche in una prospettiva comparativa. In secondo luogo, inquadra, da un punto di vista sistematico, la disciplina in tema di derivati, inclusi quelli controversi con la pubblica amministrazione, quella italiana. Da ultimo, evidenzia, alla luce del common law inglese, l’attuale allocazione sistematica dei contratti speculativi, sia quelli retti dal diritto italiano, sia quelli “governati” dal diritto inglese. In primo luogo, va contestualizzato il Giudicante. La High Court, con sede a Londra, nell’ordinamento giudiziario inglese, è soltanto un giudice di primo grado. Malgrado il nome (Alta Corte) sia evocativo di una gerarchia più elevata, pertanto, per importanza sistemica, la decisione assunta dunque...
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti p...
Introduzione. Questi Termini e Condizioni si applicano a questo sito web e alle transazioni relative ai nostri prodotti e servizi. Può essere vincolato da ulteriori contratti relativi alla tua relazione con noi o a qualsiasi prodotto o servizio che ricevi da noi. Se qualsiasi disposizione dei contratti aggiuntivi è in conflitto con qualsiasi disposizione di questi Termini, le disposizioni di questi contratti aggiuntivi controlleranno e prevarranno.
Introduzione. Nell’ambito dei processi di valorizzazione e sviluppo delle Foreste di proprietà regionale, Regione Lombardia ed ERSAF hanno sottoscritto nell’ottobre 2004 la “Carta delle Foreste di Lombardia – Per una gestione sostenibile e durevole delle Foreste e degli Alpeggi di Lombardia”. Si tratta di un documento di orientamento e di indirizzo per un modello di sviluppo e di gestione del patrimonio forestale regionale che assume, tra gli altri principi, anche quello della collaborazione e partecipazione delle comunità locali nei processi di sviluppo e valorizzazione territoriale. La Carta individua in particolare uno strumento operativo, “Il Contratto di Foresta”, da sottoscrivere per ciascun complesso demaniale tra Amministrazione regionale e soggetti pubblici e privati locali interessati a costruire un luogo permanente di confronto, elaborazione, promozione ed attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale, con lo scopo di attivare il partenariato locale e di promuovere strumenti di condivisione e partecipazione alla gestione delle proprietà forestali. La presente relazione, redatta ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione III/142 del 20 maggio 2015 “Linee di indirizzo per la promozione e sviluppo dei Contratti di Foresta” con il contributo delle Strutture Territoriali per i Contratti di Foresta di competenza, si riferisce alle attività sviluppate nell’anno 2017 e rinvia alle relazioni degli anni precedenti per gli aspetti di ordine più generale e per le informazioni di dettaglio di ciascun Contratto in essere. Le parti di natura generale sono state compilate dall’U.O. Programmazione Lavori, Servizi al Territorio, alla Montagna e alle Filiere, mentre quelle di natura specifica relativa ai singoli Contratti dalle Strutture Territoriali. In allegato vengono riporte le specifiche schede sintetiche illustrative di ciascun Contratto ed una nota informativa relativa ai Contratti di Foresta. Al 31.12.2017 sono 6 i Contratti formalmente sottoscritti.
Introduzione. La missione della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (nel seguito DCSIT) è supportare i servizi istituzionali che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale offre ad una vasta platea di clienti (cittadini, lavoratori, pensionati, imprese, associazioni di categoria e professionali) attraverso un sistema informativo affidabile, robusto, di elevata qualità ed orientato all’utente, basato sulle più moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’INPS ha da sempre un ruolo centrale nel sistema di Welfare e ad esso, negli ultimi anni, sono state affidate sempre maggiori responsabilità nella realizzazione e gestione di servizi e prestazioni fondamentali per i cittadini; pertanto, la DCSIT, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, riveste un ruolo strategico per la definizione, la realizzazione e l’erogazione dei servizi e delle prestazioni. La qualità del servizio e la soddisfazione dell’utente rappresentano obiettivi consolidati nel patrimonio culturale dell’Istituto anche attraverso un continuo affinamento dei processi organizzativi e tecnologici. Per questi motivi la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha la diretta responsabilità della progettazione, dell’implementazione e della gestione dei propri sistemi informatici localizzati nel Centro Elettronico Nazionale presso la Direzione Generale in Roma e presso le proprie strutture territoriali. Inoltre, con la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, disposta dall’articolo 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la DCSIT ha provveduto a consolidare i sistemi informatici degli enti soppressi all’interno delle proprie infrastrutture diventando uno dei maggiori poli ICT della pubblica amministrazione per quantità e qualità dei servizi offerti. Per la conduzione del proprio sistema informatico, la DCSIT si avvale oltre che delle proprie risorse interne, anche di servizi erogati da società esterne relativamente al supporto sistemistico al software di base e d'ambiente, ai sistemi e sottosistemi applicativi ed ai processi di gestione e per il supporto all’utenza. Per garantire l’erogazione di un servizio con elevati standard qualitativi, la DCSIT ha la necessità di mantenere nella massima efficienza le proprie apparecchiature informatiche, pertanto la presente fornitura si pone l’obiettivo di assicurare l’ottimale funzionalità del proprio parco macchine sia a livello centr...