Analisi Clausole campione

Analisi. 1. La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale. 2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, a mezzo telegramma o telex, alla Controparte. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. 3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto di richiedere all'Associazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte. 4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni. 5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratore. 6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte. 7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni». 8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bo...
Analisi. In caso di reclamo, le Parti si impegnano ad effettuare le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto della presente fornitura: □ con le seguenti modalità: 7 □ seguendo le procedure per le analisi previste dagli usi e dalle consuetudini esistenti nel luogo di consegna della merce. Le spese d'analisi ed eventuali contro‐analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della Parte soccombente.
Analisi. 22. Il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se una persona che stipuli un contratto con una società di intermediazione finanziaria, sulla base del quale quest’ultima effettua singole transazioni sul mercato FOREX in base agli ordini di acquisto e di vendita di tale persona, debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. 23. Esporrò un’osservazione preliminare riguardante la validità della clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta nel contratto quadro. Esaminerò poi, in primo luogo, l’unico criterio previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ai fini della qualificazione come consumatore, vale a dire l’oggetto del contratto. In secondo luogo, verificherò se si possano applicare altri criteri per accertare se una persona debba essere considerata un consumatore ai sensi di detta disposizione. In terzo luogo, valuterò se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato in modo coerente con l’articolo 6 del regolamento Roma I, che non si applica agli strumenti finanziari. In quarto luogo, esaminerò se, al fine di stabilire se una persona debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, occorra tenere conto del fatto che detta persona è un «cliente al dettaglio» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39. A. Osservazione preliminare 24. In limine, si deve rilevare che, come osservato dal giudice del rinvio, se la sig.ra Xxxxxxxxxx fosse considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, la clausola 30 del contratto quadro non sarebbe valida. 25. Infatti, attribuendo competenza esclusiva al giudice cipriota, tale clausola priva la sig.ra Xxxxxxxxxx del diritto di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis di adire i giudici dello Stato membro in cui ella è domiciliata, vale a dire la Repubblica ceca. 26. Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis, «[l]e disposizioni della [sezione 4 del capo II del presente regolamento] possono essere derogate solo da una convenzione»: 1) «posteriore al sorgere della controversia», 2) «che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione», o 3) «che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domic...
Analisi. I principali obiettivi della fase di analisi sono: ▪ descrivere formalmente l’applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative; ▪ individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze funzionali e non funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle strutture tecniche, applicative ed amministrative; ▪ individuare i requisiti non funzionali secondo la classificazione dei requisiti della Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni di AgID; ▪ validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti; ▪ progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es. stress test, test accessibilità, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo, ecc…), dei criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base dati necessaria per il test, eventuali criticità note; ▪ individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive; ▪ realizzare i prodotti di fase. La fine della fase è definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase. Dopo l’approvazione sarà avviata la relativa verifica di conformità e, per esito positivo della verifica, sarà rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di approvazione.
Analisi qualitativa e quantitativa dello strumento finanziario
Analisi. La fase di Analisi è volta a definire, in modo completo ed esaustivo, l’applicazione e/o le funzioni da realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalità con cui tali processi risulteranno visibili all’utente. La responsabilità della fase è del Fornitore. I principali obiettivi della fase di analisi sono: • Descrivere formalmente l’applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative; • Individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze funzionali e non funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle strutture tecniche, applicative ed amministrative; • Validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti; • Progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es. stress test, test accessibilità, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo, ecc.), dei criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base dati necessaria per il test, eventuali criticità note e definire una matrice di tracciabilità requisito-test; • Individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive; • Realizzare i prodotti di fase; • Aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti. La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione. Anche durante la fase di Analisi il Fornitore dovrà verbalizzare gli incontri con gli utenti. Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile, e laddove richiesto dall’Inail, il documento di Specifiche dovrà essere corredato dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le modalità di navigazione e il layout delle interfacce; tali prodotti saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituto. La fine della fase è definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase. La successiva fase di Disegno potrà comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento di Specifiche. Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di sviluppo descritti nei paragrafi precedenti. Nel corso della fase di Analisi potrà essere necessario produrre sia il paper prototype sia lo La fine della fase è definita dall’approvazione di tutti i docum...
Analisi. L’attività prevedrà: ₋ la definizione dei process owners e dei key users, stesura del calendario degli incontri e del piano di progetto, organizzazione dell’incontro di kick-off ₋ l’analisi e disegno dei processi To Be di dettaglio relativi all’Ingresso Cliente ₋ l’analisi e disegno dei processi To Be di dettaglio relativi alla Valutazione Cliente e Ospitalità ₋ l’analisi e disegno dei processi To Be di dettaglio relativi alla Promozione ₋ l’analisi e disegno dei processi To Be di dettaglio relativi ai Cambi ₋ l’analisi dell’attuale DB Clienti e DB Infokeeper ₋ l’analisi e valutazione degli impatti privacy e GDPR sull’attuale DB e sulla gestione a regime ₋ la formalizzazione dei requisiti di business e degli use case ₋ la definizione dei macro requisiti tecnici a supporto e mappatura dei requisiti di business rispetto agli applicativi in ambito.
Analisi. Definizione condivisa di un sistema di osservazione dell’esistente sia mediante i dati di fonte amministrativa (analisi desk) sia mediante fonti primarie (indagini dirette). Supporto allo sviluppo e affinamento degli strumenti di capacità analitica attraverso l’elaborazione di rapporti di analisi sulle assunzioni, sugli esiti occupazionali, sulle prospettive dei settori economici emergenti in Puglia, sui fabbisogni professionali, sulle aree territoriali di maggiore vulnerabilità, utili a indirizzare i nuovi percorsi di formazione.
Analisi. 24. Nelle presenti conclusioni esaminerò in primo luogo, preliminarmente, le eventuali conseguenze del fatto che la norma nazionale controversa è contenuta in un contratto collettivo che deroga, al fine di tenere conto delle particolarità del settore edile, alla legislazione nazionale sulle ferie (A). In secondo luogo, illustrerò i requisiti minimi previsti dal diritto dell’Unione in relazione al diritto alle ferie, con particolare riguardo all’indennità per ferie (B). In terzo luogo, esaminerò se, nella presente fattispecie, il diritto dell’Unione osti a che le riduzioni dell’orario di lavoro siano prese in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità per ferie (C). A. Un contratto collettivo per il settore edile 25. Il settore edile presenta caratteristiche che sono ad esso specifiche. Tale settore è soggetto a variazioni dei ritmi di lavoro nel corso dell’anno, in particolare in ragione del mutare delle condizioni atmosferiche o dei rischi economici. Pertanto, i lavoratori di detto settore sono sottoposti molto spesso a periodi di cosiddetta «riduzione dell’orario di lavoro», segnatamente (ma non solo) in inverno, e a periodi di carichi di lavoro elevati, nei quali sono generalmente richieste ore di lavoro straordinario. Tali variazioni dei ritmi di lavoro possono rendere piuttosto complessa la determinazione della durata delle ferie e della relativa indennità. 26. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge federale sulle ferie, la retribuzione delle ferie è determinata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore, ad esclusione delle ore straordinarie. Tale media viene stabilita sulla base di un periodo di 13 settimane (in prosieguo: il «periodo di riferimento») calcolato a ritroso dalla data di inizio delle ferie. Le riduzioni della retribuzione avvenute nel periodo di riferimento in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione delle ferie. 27. Tuttavia, l’articolo 13 della legge citata consente di derogare alle norme della legge federale sulle ferie mediante contratti collettivi conclusi nel settore edile. Con il BRTV-Bau, tale facoltà è stata esercitata ai fini del calcolo tanto della durata delle ferie (30 giorni lavorativi anziché 24) quanto dell’indennità per ferie. In particolare, per quanto concerne le modalità di calcolo della media della retribuzione oraria lorda, il sistema previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, del BRTV-Bau, relativo al...
Analisi. Le analisi dovranno essere effettuate secondo quanto indicato negli allegati B “elenco prezzi” e G “metodi e parametri accreditati”. L’allegato riporta le seguenti indicazioni: - parametri: sono distinti a seconda della matrice. In corrispondenza di alcuni parametri (es. IPA), nella colonna “SPECIFICHE” è stato precisato un elenco di sostanze la cui determinazione è obbligatoria in quanto corrispondente a prescrizioni normative o autorizzative. I laboratori potranno comunque estendere l’elenco anche ad altre sostanze non indicate, secondo le proprie prassi, senza nulla pretendere. - metodi: nella colonna “METODI” dell’allegato G, il concorrente deve indicare per ogni matrice e parametro il metodo utilizzato nella determinazione. Tali metodi devono essere costituiti da metodi di prova normalizzati o ufficiali, secondo la seguente definizione (rif. PG14DT ARPAV): • METODI DI PROVA NORMALIZZATI, distinti come segue: