CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO SALUS – IMOLA – PERIODO: 1/11/2018 – 31/12/2019.
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO SALUS – IMOLA – PERIODO: 1/11/2018 – 31/12/2019.
Tra l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Dipartimento Cure Primarie Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 219 del 30/10/2018
e il Centro Salus S.r.l. con sede legale in Imola Piazzale Ragazzi del ’99, 7 - Partita Iva 00685671208 nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Centro Salus, con sede erogativa a Imola in Piazzale Ragazzi del ‘99 n. 7, ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con prescrizioni con Determinazione de Direttore Generale cura della persona, salute e welfare n° 8006 del 29/05/2018;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni;
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“;
⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per il periodo 1/11/2018 – 31/12/2019, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
Richiamata altresì la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali;
Richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a “Approvazione schema di accordo tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’INAIL- Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro”;
Precisato che in relazione alla D.G.R. citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell’Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l’Azienda Usl di Imola;
i ritenuto pertanto di inserire il Poliambulatorio Privato “Centro Salus” di Imola nell’ambito dei fornitori accreditati per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di garantire al meglio i percorsi di tempestiva presa in carico dei lavoratori assicurati INAIL;
Posto che il Poliambulatorio privato Centro Salus:
⚫ è in possesso dell’accreditamento all’esercizio di attività sanitarie per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione; rilasciato dalla Giunta Regione Xxxxxx-Romagna con Determinazione n° 8006 del 29/5/2018 con validità quadriennale a far data dalla data di adozione del citato provvedimento;
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 262/2003 nonchè alla delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..
⚫ ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per i mesi di novembre/dicembre 2018 nonché per l’anno 2019.
Tutto ciò premesso si conviene segue:
ART. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Poliambulatorio privato Centro Salus di Imola si impegna ad erogare, nel periodo di validità del presente accordo, a favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013;
Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa complessivo annuo definito in
€ 5 000,00 e, per i due mesi dell’anno in corso, il budget ammonterà a € 850,00; tali importi sono considerati al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza ed introitate direttamente dal Centro Salus.
L’importo preventivato di cui sopra potrà essere suscettibile di modificazioni. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo se detta committenza aggiuntiva sarà disposta dall’Azienda Usl di Imola.
Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Poliambulatorio Privato Centro Salus di Imola il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e al netto dello sconto del 2% previsto dalla Legge n° 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria anno 2008). In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico dell’Ambulatorio che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Le prestazioni oggetto dell’accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:
Il poliambulatorio potrà erogare visite fisiatriche e prestazioni fisiatriche comprese nei LEA a favore di pazienti assicurati INAIL assistiti dell’Azienda Usl di Imola secondo i percorsi previsti in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse:
93.11.1 RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE STRUMENTALE COMPLESSA per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) Euro 12,00
93.11.2 RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE, incluso Biofeedback-per seduta di 30 min. (Ciclo di dieci sedute) Euro 10,00
93.11.3 RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA-per seduta di 30 min (Ciclo di dieci sedute) Euro 9,00
93.11.4 RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPL. Incluso Biofeedback -per seduta di30 min (Ciclo di dieci sedute) Euro 7,00
93.35.2 IRRADIAZIONE INFRAROSSA -per seduta Euro 1,80
93.39.6 ELETTROTERAPIA DEI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI per seduta Euro 2,55
93.26 RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZA CICATRIZIALE PERIARTICOLARI Euro 8.00
93.19.1 ESERCIZIO POSTURALI PROPRIOCETTIVI PER SEDUTA INDIVIDUALE DI 60 MINUTI, Euro 11
89.01.W VISITA DI MEDICINA RIABILITATIVA DI CONTROLLO Euro18.00
ART. 2 - (MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle predette prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN .
Il Poliambulatorio Privato Centro Salus garantisce all’Azienda USL almeno una sessione settimanale per l’erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti dalla Provincia di Bologna o da altre Province della Regione, le stesse dovranno essere addebitate all’AUSL di residenza del cittadino.
Il Poliambulatorio Centro Salus fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.
Nel tracciato della fattura elettronica nel campo “Riferimento amministrazione” vanno inserite le due lettere: SA
Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
Le documentazioni in allegato alla fattura, dovranno essere inviate, sia pure separatamente, citando il relativo n° di fattura elettronica, all’ufficio competente presso l’U.O. A.S.S.O.T. in formato cartaceo.
L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.
Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 192 del 9/11/2012.
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle
strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL, l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
La struttura sanitaria privata Centro Salus e l'Azienda USL di Imola sono tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n.196/03, così come modificata dal D.Lgs. n.101/2018 e del Regolamento (UE) n.679/2016. Eventuali comunicazioni circa le modalità e responsabilità connesse al trattamento dei dati sensibili, in esecuzione del presente contratto, verranno comunicati con atto separato da parte del .D.G. dell'Azienda.
ART. 7 - (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART. 8 - (VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2019 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Salus, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 9 (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)
Il Poliambulatorio Privato Centro Salus ai sensi dell’art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Il Poliambulatorio Privato Centro Salus deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017
ART.10 - (DISPOSIZIONI FINALI)
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.
L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del D.P.R. n° 642/1972, è assolta dal Centro Salus.
Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CENTRO SALUS CURE PRIMARIE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx