Controlli Clausole campione

Controlli. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Controlli. Si informa che, in base all'art.71 del DPR 445 del 28/12/2000, l'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e l'incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto con contributi erogati ad altro titolo, per scambi o soggiorni internazionali all'estero su fondi di Sapienza. Nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle singole informazioni risultasse una falsa dichiarazione ai fini dell'attribuzione dei contributi di mobilità per l'estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, ferma ogni eventuale responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci rese.
Controlli. É facoltà della Società far constatare in qualsiasi momento tale incapacità lavorativa da parte dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300/70, le Parti concordano che: - la visita medica di controllo potrà essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda. Per eventuali ricorsi si fa riferimento alle norme vigenti. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa della sua abituale residenza, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli. Inoltre l'Azienda può far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente al rientro al lavoro dopo un periodo di infortunio o malattia. L'esito sarà comunicato per iscritto al lavoratore da parte dell'Azienda. Entro tre giorni da questa comunicazione, nel caso di disaccordo tra medico di fiducia del lavoratore e su richiesta del lavoratore stesso, sarà nominato di comune accordo tra Azienda e dipendente un "terzo" medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio, tale periodo facendo parte a tutti gli effetti - anche economici - dei termini stabiliti per il diritto alla conservazione del posto. Se la decisione definitiva del "terzo" medico attesta la capacità lavorativa della persona non si applicano le decurtazioni della retribuzione previste. Nell'attesa della decisione definitiva, il rapporto di lavoro rimane sospeso per il periodo eccedente rispetto a quello per cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma nel caso di decisione definitiva attestante la ritrovata capacità lavorativa del lavoratore sarà reintegrata la retribuzione per tutto questo periodo di sospensione.
Controlli. L’Azienda, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR n.252/1998, etc.). La Struttura Privata si impegna a garantire l’effettuazione di controlli anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’Azienda, al termine delle quali viene redatto il verbale di controllo, in contradditorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti dall’accreditamento istituzionale nonché il rispetto delle direttive di cui ai precedenti articoli 2 e 3. L’Azienda effettuerà controlli informatici (cfr. CEAWeb) e controlli sulle singole impegnative che, tra l’altro, riguardano: ▪ L’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Il rispetto delle indicazioni sull’erogabilità delle prestazioni previste nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Le modalità di erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale provvederà, a cura del Dirigente preposto, alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non dovuti, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le controdeduzioni, sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessato limitatamente alle irregolarità contestate e sino alla conclusione dei procedimenti di contestazione e dandone comunicazione alla Regione. Xxxx’accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario nel termine massimo di 60 giorni dalla loro acquisizione dandone tempestiva com...
Controlli. 1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite.
Controlli. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Controlli. In base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza.
Controlli. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli sulla qualità e sulla provenienza delle materie prime utilizzate ai sensi del vigente regolamento del servizio mensa del Comune di Coriano da parte della Commissione qualità Mensa, nominata ai sensi del predetto atto, sulla qualità e consistenza dei pasti serviti, sull’igiene delle cucine, dei contenitori termici e dei mezzi di trasporto e in generale sulle modalità di funzionamento del servizio, anche delegando personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi. In tal senso, oltre ad avvalersi della collaborazione dell’Azienda AUSL Romagna sede di Rimini, l’Amministrazione potrà nominare un proprio operatore di fiducia professionalmente adeguato al fine di controllare il rispetto del presente capitolato. Il personale individuato dal comune potrà effettuare controlli, anche quotidiani, sulla consistenza dei pasti e sulle modalità generali di funzionamento del servizio. Tali controlli potranno essere effettuati anche direttamente dal referente comunale di cui all’art. 6. La ditta appaltatrice consente, anche senza preavviso, l’accesso ai soggetti individuati dal Comune per finalità di controllo presso il proprio centro di cottura. Eventuali rilievi sul mancato rispetto di clausole contrattuali potranno essere effettuate da tutti i soggetti precitati per le materie di rispettiva competenza ed inoltrati in forma scritta al referente comunale. Quando vengano rilevate mancanze da parte della ditta, il referente comunale, autonomamente o su segnalazione dei precitati soggetti, procede alla contestazione diretta al responsabile dell’esecuzione dell’appalto per la ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e trasmesse via fax o e mail e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento dell’addebito, con le stesse modalità di trasmissione. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti dal referente del Comune, quest’ultimo provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 16. Il Comune si riserva di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica di efficienza ed efficacia dei servizi di cui al presente capitolato, anche utilizzando questionari da somministrarsi agli utenti; il Comune si riserva infatti la facoltà di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati o di av...
Controlli. La Società è soggetta ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxx- xxxx x. 00, 00000, Xxxx.
Controlli. Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ. L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1. Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria degli aggregati e il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: basalto, trachite, leucitite) nella frazione grossa (UNI EN 932-3). Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 12697 – 12) e la massa volumica di riferimento γmiscela (UNI EN 12697-9). Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli aggregati, il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva nella frazione grossa (UNI EN 932-3) e, previo ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato ricavato dalle carote, anche la massa volumica di riferimento γmiscela (UNI EN 12697-9). Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, tracciati in modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli spessori delle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a que...