Controlli Clausole campione

Controlli. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Controlli. La Società è soggetta ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxx- xxxx x. 00, 00000, Xxxx.
Controlli. Si informa che, in base all'art.71 del DPR 445 del 28/12/2000, l'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e l'incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto con contributi erogati ad altro titolo, per scambi o soggiorni internazionali all'estero su fondi di Sapienza. Nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle singole informazioni risultasse una falsa dichiarazione ai fini dell'attribuzione dei contributi di mobilità per l'estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, ferma ogni eventuale responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci rese.
Controlli. L’Azienda, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR n.252/1998, etc.). La Struttura Privata si impegna a garantire l’effettuazione di controlli anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’Azienda, al termine delle quali viene redatto il verbale di controllo, in contradditorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti dall’accreditamento istituzionale nonché il rispetto delle direttive di cui ai precedenti articoli 2 e 3. L’Azienda effettuerà controlli informatici (cfr. CEAWeb) e controlli sulle singole impegnative che, tra l’altro, riguardano: ▪ L’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Il rispetto delle indicazioni sull’erogabilità delle prestazioni previste nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Le modalità di erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale provvederà, a cura del Dirigente preposto, alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non dovuti, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le controdeduzioni, sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessato limitatamente alle irregolarità contestate e sino alla conclusione dei procedimenti di contestazione e dandone comunicazione alla Regione. Xxxx’accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario nel termine massimo di 60 giorni dalla loro acquisizione dandone tempestiva com...
Controlli. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Controlli. I controlli sulle prestazioni di ricovero, che dovranno essere effettuati secondo il principio di equità e parità tra strutture pubbliche e private, nelle more dell’adozione di uno specifico provvedimento regionale in materia di controlli, saranno effettuati con periodicità almeno bimestrale onde permettere alle strutture una operatività contabile garantita da sufficienti margini di certezza. I controlli sono svolti dalla ASL nel cui territorio insiste l’erogatore privato. L’attività di controllo va di norma concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura controllata e alla presenza di un contraddittorio medico specialistico idoneo; deve essere garantito il rispetto della privacy e al termine va redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli sulle prestazioni erogate, esse potranno essere risolte in sede locale con il seguente ordine: 1- devoluzione al Collegio medico di cui all’art. 10 del presente Accordo; 2 - devoluzione al lodo arbitrale, di cui al successivo articolo 7. In caso di contestazione sarà compito delle parti procedere all’attivazione del Collegio medico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i tempi di cui sopra. L’esito dei controlli dovrà essere regolarizzato contabilmente con una apposita nota di variazione inviata alla ASL per effettuare i necessari conguagli positivi o negativi. I nuovi indirizzi assunti in materia di controlli dovranno indicare esplicitamente la data di decorrenza degli stessi e non potranno avere effetto retroattivo. Qualora il Collegio medico non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta di attivazione, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale.
Controlli. L'Appaltatore rimane soggetto ai più ampi poteri di vigilanza, controllo e verifica da parte della Stazione Appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate. La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare una serie completa di controlli periodici: sulle autoclavi di sterilizzazione; sulle lava strumenti; sulle termosaldatrici; nonché un dettagliato programma di verifiche e prove sui processi operativi e negli ambienti di lavoro. La periodicità dei controlli dovrà essere approvata dalla Direzione Sanitaria. Il programma dovrà tassativamente comprendere: prove di sterilità sui dispositivi trattati; controlli ambientali; validazione processo di lavaggio; validazione processo di confezionamento; validazione processo di sterilizzazione; controllo qualità del vapore e dell’acqua. I protocolli operativi presentati dalla ditta concorrente devono contemplare sulle autoclavi, sulle lava- disinfettatrici e sulle termosaldatrici controlli periodici da dichiarare nel progetto tecnico, fermo restando la periodicità di controlli esterni effettuati da laboratori qualificati. La Direzione Sanitaria potrà effettuare test microbiologici presso la Centrale di sterilizzazione in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. I controlli si dovranno riferire agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal capitolato che dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto. In particolare, la Stazione Appaltante potrà effettuare attraverso propri incaricati, a solo titolo esemplificativo: ✓ il controllo generale per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari del servizio e la vigilanza sulla perfetta rispondenza dell'organizzazione del servizio reso rispetto a quanto previsto nel contratto; compreso il controllo delle esatte procedure, delle certificazioni e delle validazioni di tutti i processi per la sterilizzazione dello strumentario; ✓ procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, per verificare le modalità di lavorazione ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche previste dal presente capitolato, avendo cura di conformare le modalità di ispezione alla necessità di non ostacolare l'esercizio delle prestazioni; ✓ tutte le verifiche e i collaudi necessari all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso; ✓ acquisire tutte le informazioni disponibili presso l'Appaltato...
Controlli. In base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza.
Controlli. 1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite. 2. Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite dal Titolare stesso.
Controlli. 1. Sono soggette a controllo anche ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante valutazione della conformità con le norme in vigore, con gli indirizzi e gli obiettivi posti nei piani sanitari delle Regioni Umbria e Marche, con le direttive vincolanti emanate dalle due Regioni e con le risorse assegnate, le seguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’istituto: a) bilancio economico preventivo e relative variazioni; b) bilancio di esercizio; c) istituzione di nuovi servizi; d) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica; e) dotazione organica complessiva e relative modificazioni; f) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta regionale Umbria, alla Giunta regionale delle Marche la quale, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale dell’Umbria ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Nel termine di cui al comma 3 la Giunta regionale dell’Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti a essa sottoposti. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1 si intendono tacitamente approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta regionale dell’Umbria non si sia pronunciata con provvedimento motivato. 4. Per le ulteriori modalità del controllo di cui al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di controllo delle aziende sanitarie della Regione Umbria in quanto compatibili.