INADEMPIENZE E PENALITA’ Clausole campione

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore c...
INADEMPIENZE E PENALITA’. La violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta Concessionaria o dei suoi dipendenti, di atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all’Azienda USL di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera protocollata tramite posta certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni, oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, motivando, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario. E’ comunque fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno - sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Azienda USL - di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’ART. 20 del presente capitolato. - da € 1.000,00 fino a € 5.000,00 per l’inadempimento parziale, nell’esecuzione del contratto, delle proposte presentate in sede di offerta tecnica; - € 500,00 per ogni difformità delle caratteristiche merceologiche definite in offerta; - € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare riguardanti il ricevimento e lo stoccaggio delle derrate; la preparazione delle pietanze e dei semilavorati; il confezionamento e il mantenimento delle preparazioni; la distribuzione e la consumazione dei pasti; - € 500,00 per cattivo stato di conservazione e/o sporcizia delle derrate; - € 500,00 per mancato rispetto delle procedure di processo descritte nel “Manuale di Autocontrollo” (Metodo HACCP) applicate per la produzione delle preparazioni; - € 500,00 per ogni violazione delle norme sul personale; - € 300,00 per gravi disservizi causati dal personale e inadeguato comportamento del personale nei confronti dell’utenza; - € 300,00 mancato rispetto dei prezzi esposti al pubblico; - € 500,00 mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura; - € 1.000,00 inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei cibi; - € 500,00 violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale; - € 500,00 ingiustificata ir...
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il C.I.S.S.A.C.A. procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto “ipso facto” e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il C.I.S.S.A.C.A. si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In caso di negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% della somma prevista. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da altri, a carico dell’aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora il gestore non adempia a tutti gli obblighi, o violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali : €. 2.000,00= per ciascun giorno di sospensione del servizio o di mancato preavviso in caso di sciopero; €. 1.000,00= per ogni episodio in cui l’aggiudicatario non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro; €. 800,00= per ciascun giorno in cui si verifichi il mancato rispetto degli standard di personale; €. 160,00= per la mancata sostituzione, entro due ore dall’inizio del servizio, del personale assente per qualsiasi motivo. Si considera a carico del concessionario il pagamento di qualsiasi somma che a titolo di sanzione amministrativa venga comminata dagli organi di controllo competenti. Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali, non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale per ogni evento e per ogni inadempimento, da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza rispetto alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro dieci giorni dalla contestazione stessa. L’Amministrazione comunale procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura del mese nel quale è stato assunto il provvedimento da parte del Responsabile di Settore. L'applicazione della penalità non pregiudica il diritto del Comune e degli utenti al risarcimento dei danni subiti nonché il diritto dell’Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione in danno.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, il Comune Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune. Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori secondo quanto riportato nel verbale di consegna, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’importo come desunto dagli atti contabili per ogni singolo ordinativo. Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art. 28, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. • Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti; • In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono; Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dottore in Ingegneria Civile xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal precedente controllo se ha avuto buon esito. Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla reg...
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.14 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
INADEMPIENZE E PENALITA’. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza non riparata o rimossa entro il termine prescritto nell’ordine di servizio, provvederà all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di EUR 150,00 a un massimo di EUR 1.000,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato. Qualora si accerti il mancato rispetto delle scadenze previste nei servizi oggetto del presente Capitolato o che gli stessi, per utilizzo di macchinari, per numero di addetti, ecc. siano stati resi in modo inferiore o più scadente del pattuito e non sia possibile provvedere ai sensi di quanto sopra stabilito, tale riduzione del servizio darà luogo, previa contestazione, a una corrispondente riduzione della rata spettante.