INADEMPIENZE E PENALITA’ Clausole campione

INADEMPIENZE E PENALITA’Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore c...
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora risultino ai referenti del committente mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell’appalto indicato dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di contro deduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. In caso di inadempienze accertate, anche tramite contestazioni scritte degli utenti, il committente addebita alla ditta una sanzione di € 500,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o reiterate (a partire dalla seconda infrazione dello stesso tipo nel trimestre successivo alla prima) la sanzione sarà di € 1.000,00 per ogni infrazione. E’ fatto salvo, comunque, l’obbligo del gestore di eliminare le carenze di servizio contestate. A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie non espressamente previste in questa sede si procederà per analogia: ❑ mancata o ritardata effettuazione del servizio; ❑ ritardo nella sostituzione del personale; ❑ mancato rispetto delle grammature dei pasti; ❑ mancato utilizzo dei contenitori isotermici; ❑ ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati; ❑ pasta cruda o scotta, carne poco o troppo cotta, presenza di ossa, lische, piume, etc. o per fornitura di pane duro, frutta o verdura mal lavata, presentazione del cibo non curata, ovvero con caratteristiche sensoriali (aspetto, colore, consistenza) che ne determinano il non gradimento; ❑ differenze rispetto al menù concordato, qualora non vi sia stato avvertimento preventivo e per iscritto; ❑ consegna di pasto difforme dal menù prescelto; ❑ mancata redazione del foglio firma comprovante le avvenute consegne; ❑ mancata attuazione delle disposizioni previste dal sistema HACCP, ai sensi del Reg. CE 852/2004; ❑ mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative indicate in sede di offerta; ❑ violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali. Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché la ditta non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite....
INADEMPIENZE E PENALITA’Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ove si verifichino inadempienze della ditta nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dell’Ipab, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del corrispettivo mensile. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute (quali in particolare l’interruzione del servizio, la verificata irregolarità della tenuta del personale dipendente sotto il profilo retributivo e/o contributivo) l’appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla ditta, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della ditta e salva l’applicazione (penali comprese) delle disposizioni di cui al comma precedente. In ognuna delle ipotesi sopra previste l’Ipab non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Ipab potrà rivalersi sulla cauzione, previa diffida. Per tutte le situazioni non previste nel presente Capitolato ma ad esso attinenti, la ditta si impegna concordemente con l’Ipab a trovare una soluzione bonaria.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.14 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, il Comune Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune. Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all’art. 27, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art. 28, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. • Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti; • In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono; Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal precedente controllo se ha avuto buon esito. Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione. Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del ...