CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A. DEI SERVIZI ENERGETICI DEL COMUNE DI FERRARA
giorno 17 del mese di Settembre dell’anno 2002
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A. DEI SERVIZI ENERGETICI DEL COMUNE DI FERRARA
OGGI
TRA
il Comune di FERRARA, Provincia di FERRARA, nel seguito sinteticamente definito anche “Comune”, a firma del Sig. XXXXXXX XXXX nato a Ferrara il 21/09/1947 nel suo attuale ruolo di Dirigente Settore Affari Istituzionali, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Prog. 88 Verb. 15 – Prot. 48660/01 dell’08/07/2002, ed interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 00297110389
E
AGEA S.p.A. con Sede Legale in FERRARA, Via C. Diana n. 40, Codice Fiscale n° 01372000388 iscritta al n° 01372000388 del Registro Imprese presso CCIAA di Ferrara, nel seguito sinteticamente definita anche “Società”, a firma del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a Ferrara il 7 settembre 1950, nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 22/02/2001 VERB. n.2 e con delibera del 02/08/02 VERB. n. 9.
PREMESSO
a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25803/2000 in data 24/07/2000 è stata disposta la trasformazione di AGEA, Azienda Speciale del Comune di Ferrara, in Società per Azioni, ai sensi dell’art. 22, lett. e), della Legge 8/6/1990 n. 142 e dell’art. 17, comma 51, della Legge 127/97;
b) che in base al punto 18) della citata delibera è stata “confermata alla AGEA S.p.A, così costituita, la prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi del Comune di Ferrara già facenti capo ad AGEA Azienda Speciale del Comune di Ferrara”;
c) che i rapporti tra il Comune di Ferrara ed AGEA Azienda Speciale relativi ai citati servizi erano regolati dalle norme convenzionali contenute negli atti deliberativi del Comune di affidamento diretto dei medesimi;
d) che la delibera di trasformazione, al punto 19), prescrive che “i rapporti tra il Comune di Ferrara e la Società saranno disciplinati mediante appositi contratti di servizio”;
e) che ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 le società per azioni derivanti dalla trasformazione “conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie”;
f) che in base a tale principio si realizza in concreto continuità di regolamentazione tra precedenti atti convenzionali per la gestione del servizio ed il presente contratto per quanto non diversamente normato;
g) che la trasformazione dell’AGEA in S.p.A. è avvenuta in data 2/11/2000;
h) che il servizio affidato con il presente contratto é espressamente compreso nell’oggetto sociale di AGEA S.p.A. così come definito dall’art. 4 dello Statuto Sociale della stessa;
i) che il capitale iniziale della “Società” è pari al capitale di dotazione della azienda speciale trasformata;
l) che per lo svolgimento della propria attività AGEA impiegherà inoltre i cespiti (immobili, impianti, attrezzature, automezzi ed arredi) acquisiti direttamente dall’azienda ed iscritti all’attivo patrimoniale della “Società”, nonché quelli assegnati in uso dal Comune;
m) che con la costituzione della società per azioni si è inteso da una parte snellire i processi decisionali e dall’altra incrementare l’economicità della gestione e la sua capacità di finanziare autonomamente, per il mezzo dei propri ricavi e la razionalità della gestione, gli investimenti necessari allo sviluppo della quantità e qualità dei servizi erogati alla collettività, rinnovando e ricostituendo i conseguenti cespiti con adeguati processi di manutenzione ed ammortamento;
n) che il presente “Contratto di Servizio”, (in seguito “Contratto”), rappresenta, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti del Comune e dell’AGEA S.p.A. (in seguito “Parti”) in quanto conseguenti l’affidamento in gestione di servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
o) che, in linea generale, il presente “Contratto” ha come finalità quella di regolare ad ogni effetto, i rapporti tra la “Società” ed il “Comune”, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della prima ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell’Amministrazione Comunale, disponendo le modalità e le condizioni essenziali per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi;
p) che contestualmente al presente sono stati sottoscritti tra le Parti i “Contratti” per ognuno degli altri servizi affidati alla “Società” e precisamente: gestione rifiuti, disinfezione e disinfestazione, pubblica illuminazione- semaforizzazione e verde pubblico;
q) che tali “Contratti” sono tra loro intimamente connessi, in quanto, nel loro insieme, garantiscono l’economicità complessiva della gestione aziendale e la remunerazione dei capitali in essa investiti;
r) che per quanto precede ogni modifica ad uno o più “Contratti” sottoscritti in data odierna, o soppressione od aggiunta di servizi, dovrà essere preceduta da una verifica di congruità dell’impianto contrattuale complessivo che dalle modifiche scaturirà;
s) che le Parti assumono quali valori determinanti ed irrinunciabili dell’erogazione dei servizi pubblici: - la qualità ed il suo costante miglioramento da verificarsi attraverso meccanismi di monitoraggio che coinvolgano anche i clienti/utilizzatori, - l’allestimento e la fruizione degli stessi in condizioni di piena sicurezza;
t) che quanto di seguito concordato tra le Parti fa riferimento alla legislazione vigente alla data della firma del presente contratto e che modifiche agli assetti delle aziende erogatrici di servizi pubblici locali e ai relativi sistemi tariffari, che dovessero essere obbligatoriamente recepiti nella regolamentazione dei presenti rapporti o influire significativamente sugli stessi, costituiscono diritto per ognuna delle Parti di richiedere la verifica dei relativi impegni e l’eventuale loro revisione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti.
ART. 2
(Oggetto del contratto)
1. Il “Comune” affida alla “Società” la gestione del servizio di distribuzione dei vettori energetici per ogni settore di utilizzo, comprendendo fra questi vettori, oltre al gas metano (in seguito denominato GAS) ed al calore da teleriscaldamento (in seguito denominato anche TLR), che rappresentano l’opzione fondamentale per la prestazione del servizio, ogni altro vettore in grado di sostituirli, previa preventiva valutazione, in quest’ultimo caso, delle Parti circa gli effetti della sostituzione sulle condizioni definite nel presente contratto.
2. Nel concetto di “servizio di distribuzione” sono comprese tutte le attività di produzione, trasporto, distribuzione e vendita nonché di progettazione e realizzazione di reti ed impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio che, compatibilmente con le norme vigenti, è affidato in esclusiva.
3. Il servizio verrà gestito dalla “Società” alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente “Contratto” e negli allegati regolamenti di somministrazione.
ART. 3
(Ambito territoriale)
1. L’ambito di affidamento del servizio corrisponde all’intero territorio del Comune di Ferrara.
2. Il “Comune” riconosce peraltro alla “Società” la facoltà di estendere il servizio in altri Comuni utilizzando reti ed impianti collocati nel territorio del “Comune”, a condizione che l’estensione non comporti alcun onere aggiuntivo per il Comune e non comprometta il soddisfacimento dei fabbisogni ed il livello qualitativo del servizio per i cittadini del “Comune”. A tal fine l’“Azienda”, quando il servizio abbia ricaduta sull’utilizzo di impianti siti nel Comune di Ferrara, provvederà ad informare tempestivamente il “Comune” stesso in merito ai contenuti tecnici del servizio oggetto di gara.
ART. 4
(Carattere dei servizi)
1. I servizi affidati con il presente “Contratto” costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, espressamente previste e regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la “Società” adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
3. La “Società” s’impegna ad informare tempestivamente il “Comune” di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
ART. 5
(Durata)
1. Il “Contratto”, decorre dalla sua stipulazione ed ha una durata pari a quella massima stabilita dalla legislazione di settore o da altra disposizione normativa tenuto conto del’eventuale periodo transitorio. Nel caso in cui non esista la predetta normativa la durata viene stabilita in anni 15. Sono fatti salvi i compensi pattuiti per l’anno 2001.
2. Entro il termine di validità, il “Contratto” potrà essere modificato, previo accordo tra le Parti, apportando apposita appendice al “Contratto” stesso.
ART. 6
(Ruolo dei contraenti)
1. Il “Comune” è titolare dei servizi oggetto del “Contratto”, la cui gestione è affidata alla “Società” per il tempo e con le modalità nello stesso previste.
2. Il “Comune” esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia, ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico, nonché la qualità ambientale della comunità locale.
3. La “Società” provvede alla gestione del servizio, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il “Comune” da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione, e obbligandosi, a tal fine, ad approntare tutte le più adeguate coperture assicurative.
ART. 7
(Proprietà dei beni)
1. Il “Comune” ha conferito in proprietà alla “Società”, liberi da ogni peso e vincolo, tutti i beni già presenti nel capitale di dotazione dell’azienda speciale al momento della sua trasformazione in società per azioni, così come risultanti dalle scritture contabili, eventualmente rettificate a seguito di perizia e/o ricognizione fisica.
2. Gli impianti e le reti per la gestione del teleriscaldamento, realizzati a cura e a carico del “Comune” con il “Progetto Geotermia” e non compresi nel capitale di dotazione dell’azienda speciale, così come elencati nell’allegato A) del presente contratto, sono affidati in gestione alla società per tutta la durata del presente contratto.
3. L’estensione ulteriore delle reti di distribuzione e l’implementazione della connessa impiantistica avverrà a cura della “Società” in relazione ai piani annuali di sviluppo e secondo quanto previsto dai regolamenti di somministrazione.
4. Ferma restando la proprietà integrale degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 3, in capo alla “Società”, la stessa potrà, dietro specifica richiesta dell’utenza, effettuare sviluppi eccedenti i limiti di cui al punto precedente, concordando con i clienti interessati o con il “Comune” l’accollo da parte degli stessi del maggior onere.
ART. 8
(Corrispettivi)
1. Sono di pertinenza della “Società” tutti i proventi derivanti dalla erogazione del servizio alla clientela e dalla gestione in generale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 23, a fronte dell’affidamento dei servizi vengono dalla “Società” riconosciuti al “Comune” i seguenti corrispettivi:
- Euro 1,033 (più IVA) per ogni St. mc di gas fatturato ad utenze civili;
- Euro 0,258 (più IVA) per ogni St. mc di gas fatturato ad utenze in deroga;
- Euro 1.807.599,15 (più IVA) annui fissi per la concessione del servizio del teleriscaldamento; tale importo verrà adeguato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- Euro 0,258 (più IVA) per ogni 100 Kwh di calore fatturato con impianti e reti di teleriscaldamento;
3. I corrispettivi di cui al comma 2, sono determinati con riferimento al sistema vigente alla firma del presente contratto e saranno oggetto di rinegoziazione tra le Parti in caso di modifica di tale sistema.
4. I corrispettivi pattuiti in misura variabile vengono erogati al “Comune” in 4 rate trimestrali a decorrere dal termine del mese di marzo di ogni anno. Tali corrispettivi sono conguagliati ogni anno non appena disponibili le quantità definitive fatturate di competenza dell’anno in chiusura. I corrispettivi pattuiti in misura fissa vengono erogati al “Comune” in 12 rate mensili, pari ad un dodicesimo dell’importo complessivo, a decorrere dal termine del mese di marzo.
5. La “Società” riconosce inoltre al “Comune”, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e per tutto il periodo previsto dal comma 9 dell’art. 10, un importo annuo di Euro 258.228,45 (più IVA) per l’utilizzo in proprio o tramite terzi, delle reti di distribuzione per scopi e finalità diversi, tra cui quelli connessi a reti per telecomunicazioni. Tale importo verrà aggiornato annualmente, a decorrere dall’esercizio 2004, in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai e sarà erogato al “Comune” in 12 rate mensili, pari ad un dodicesimo dell’importo complessivo, a decorrere dal termine del mese di marzo.
ART. 9
(Gestione del servizio)
1. Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme della buona tecnica.
2. La “Società” si impegna pertanto ad eseguire a suo esclusivo giudizio e responsabilità tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria dei servizi ed in particolare a provvedere:
a) alla distribuzione del gas e del teleriscaldamento nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne faranno richiesta, per i diversi usi consentiti, nei quantitativi e con le modalità di prelievo e d’impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti e della fornitura, alle condizioni previste dal “Regolamento per la somministrazione del gas”, dal “Regolamento per la distribuzione di calore da teleriscaldamento” nonché dalla allegata “Carta dei Servizi”;
b) all’esecuzione, a propria cura e spese, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno stabilite dalla “Società”, in base alla vigente normativa;
c) all’installazione di contatori gas della clientela, e delle sottostazioni TLR negli edifici da servire, alla loro rimozione in caso di cessazione, alla chiusura e riapertura in caso di cambio di cliente, compresa la gestione della eventuale dichiarazione di conformità alle norme dell’impianto interno o del certificato di regolare esecuzione, alla relativa prova di tenuta estesa anche al contatore, alla messa in esercizio, e a quant’altro necessario;
d) agli allacciamenti alle reti di distribuzione e modifiche degli impianti esistenti richiesti dai clienti, dietro versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto. L’allacciamento del servizio ai fabbricati è subordinato alla presentazione dei documenti prescritti dalla normativa vigente al momento della redazione del contratto di fornitura;
e) alla manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche; ove necessario al controllo, alla regolazione e al costante adeguamento delle apparecchiature, comprese quelle per la protezione catodica ove esistenti e alla verifica dell’isolamento delle condotte stradali;
f) alla verifica con appositi strumenti di indagine dello stato di manutenzione delle coibentazioni e dei giunti della rete TLR;
g) alla manutenzione ordinaria delle reti di distribuzione e degli eventuali impianti annessi;
h) alla lettura dei contatori della clientela e alla fatturazione, sulla base di quanto previsto dai relativi regolamenti di somministrazione;
i) all’allestimento di appositi uffici aperti al pubblico e postazioni telefoniche e telematiche, per svolgere i vari adempimenti inerenti ai servizi;
j) a soddisfare con tempestività le chiamate di emergenza dei clienti, per guasti, fughe, odore di gas, od altro potenzialmente pericoloso, assicurando un servizio di pronto intervento, 24 ore su 24 giornaliere;
k) a favorire la diffusione dell’informazione sull’uso razionale dell’energia e sulla sicurezza degli impianti;
l) al perfezionamento amministrativo di ciascuna delle operazioni summenzionate nonché allo svolgimento delle attività amministrativa e tributaria, al mantenimento dei registri fiscali previsti per legge e all’assolvimento degli adempimenti secondo le disposizioni governative;
m) alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale con i fornitori del gas e di ogni altro accordo con terzi necessario per l’esecuzione di tutte le attività relative al servizio;
n) all’incasso di tutti gli importi derivanti dalla vendita, dei contributi dei clienti e/o altri Enti, sia pubblici che privati, dei proventi di qualsiasi natura o specie. Detti importi saranno di competenza esclusiva della “Società” senza alcun obbligo di rendicontazione.
3. La “Società” dovrà costruire, o far costruire a sua cura, le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al punto di consegna, secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica ed in conformità con le norme vigenti a favore di quei richiedenti che abbiano stipulato con la “Società” un regolare rapporto di fornitura.
4 Per gestione straordinaria si intende ogni prestazione ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare od ampliare gli impianti già in esercizio, la posa di nuove canalizzazioni di estensione del servizio e la fornitura di apparecchiature.
5 Le estensioni e ampliamenti afferenti a nuove lottizzazioni, rientrando nella tipologia delle opere di urbanizzazione primaria, sono realizzate a carico del soggetto attuatore della lottizzazione. Esse diventano di proprietà del “Comune”, il quale provvederà all’affidamento della gestione alla “Società”, previo collaudo da parte della stessa.
6 Le estensioni di rete e gli impianti realizzati con il contributo, totale o parziale, dei clienti interessati, sono di proprietà della “Società”. Qualora il “Comune” partecipi con proprie risorse al finanziamento delle opere, ne diverrà comproprietario e, per la quota che gli compete, verrà adottata la procedura di cui al comma precedente.
7. Il “Comune” si farà carico degli oneri sostenuti dalla “Società” necessari per gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti di distribuzione effettuati in conseguenza di proprie esigenze.
ART. 10
(Obblighi del Comune)
1. Il “Comune” si impegna, per tutta la durata del “Contratto”, a non consentire, per quanto a ciò competente, a terzi il collocamento di condutture ed impianti di gas, teleriscaldamento o di altro combustibile o fluido termovettore, per i fini previsti dal presente “Contratto”, nel sottosuolo di sua proprietà nonché nel demanio comunale, fatti salvi i casi in cui la “Società” non sia disponibile ad attuare l’intervento e la conseguente gestione.
2. Il “Comune” concede alla “Società”, o per essa a ditte da lei incaricate, il diritto di effettuare lavori e di posare nel suolo e nel sottosuolo di proprietà comunale tubazioni principali e secondarie per la distribuzione, opere accessorie (manufatti, cabine e strutture varie), nonché cavi aerei o tubazioni.
3. Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, dovranno essere preventivamente richieste alla “Società” le prescrizioni prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico, per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere quali linee elettriche, telefoniche, fognature, compresi gli allacci, nei tratti interessati dalla rete di distribuzione del gas e del teleriscaldamento.
4. Il “Comune” altresì prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni della “Società” che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati ai propri impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché al diritto di essere informata preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti.
5. Qualora la “Società” rilevasse in qualsiasi momento che la situazione oggettiva della presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo comunale sia tale da non garantire il rispetto delle norme di legge o, a suo giudizio, sia tale da non garantire la normale sicurezza degli impianti di distribuzione, potrà procedere autonomamente allo spostamento delle proprie tubazioni e opere accessorie, addebitandone le spese agli Enti gestori e/o alle Imprese realizzatrici degli altri servizi che hanno causato tale situazione.
6. Il “Comune” nel caso di cui al comma precedente si interesserà direttamente, in accordo con la “Società”, per il recupero delle spese da essa sostenute, fermo restando il diritto della stessa, nelle situazioni ritenute più gravi sotto il profilo della sicurezza, di sospendere l’erogazione in rete e il recupero del prevedibile guadagno per la mancata vendita. In questi casi la “Società” è sollevata da pretese di indennizzo a qualsiasi titolo eventualmente reclamate per l’interruzione della fornitura.
7. La “Società” è espressamente autorizzata a prescrivere agli interessati opere particolari di protezione specialmente per gli incroci dei servizi.
8. Il “Comune” si impegna:
- a comunicare preventivamente alla “Società” modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dalla “Società”, acquisendone parere non vincolante;
- a comunicare alla “Società”, con congruo anticipo rispetto alla loro approvazione, i piani di sviluppo urbanistico e industriale onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirle una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti;
- a redigere un Piano Energetico Comunale (PEC) relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia, individuando, in accordo e secondo le indicazioni della “Società”, i bacini che costituiscono le aree più idonee alla localizzazione e all’estendimento degli impianti di teleriscaldamento;
- ad adottare, con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx per quanto di competenza, i provvedimenti e le procedure atte a favorire l’impiego delle fonti rinnovabili e del teleriscaldamento;
- ad adottare provvedimenti in materia di tutela ambientale che consentano alla “Società” di privilegiare l’estendimento della rete TLR nelle zone individuate nel PEC;
- ad adottare in tutte le proprie procedure, compreso il rilascio di concessioni edilizie o di altre autorizzazioni comunali in genere, i controlli sulla attuazione della normativa vigente, sia nazionale che locale, affinché gli edifici, ed in particolare quelli di proprietà pubblica, privilegino il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento, qualora questi rientrino nelle aree di cui al precedente terzo punto;
- a predisporre un Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo (PUGSS) ai sensi di legge, che tenga conto della esigenza di posa delle reti del teleriscaldamento e del gas e che ne favorisca il passaggio nel sottosuolo, predisponendo gli atti necessari a imporne, anche in fase di rilascio delle concessioni edilizie, le applicazioni e a verificarne il rispetto da parte di tutti gli utenti del sottosuolo;
- a mettere a disposizione una cartografia costantemente aggiornata del territorio urbano, sul quale la “Società” possa riportare i propri servizi.
9. Il “Comune”, a fronte del compenso così come definito al comma 5 del precedente articolo 8, consente alla “Società” di utilizzare, per il periodo di 15 anni, le reti di distribuzione dei vettori energetici anche per scopi e finalità diversi dall’erogazione degli stessi, con particolare riferimento alle reti per telecomunicazioni, purchè ciò non pregiudichi in alcun modo il servizio.
10. Il “Comune” si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alla rete di distribuzione del gas e del teleriscaldamento in conseguenza di lavori di propria spettanza diretta.
11. Il “Comune”, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas e del teleriscaldamento, assumerà presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale ed in particolare la rete di distribuzione del gas e del teleriscaldamento.
12. Il “Comune”, per i lavori eseguiti da terzi, autorizzandone l’esecuzione, dovrà prescrivere l’obbligo:
a) di assumere presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas e del teleriscaldamento;
b) di preavvisare la “Società” dell’inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e risarcirli.
ART. 11
(Obblighi della Società)
1. La “Società”, nell’espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente il “Comune” da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente “Contratto”.
2. La “Società” sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il “Comune” da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’effettuazione del servizio.
3. Resta esclusa la responsabilità della “Società” per fatti non riconducibili all’esercizio delle attività di cui al presente “Contratto”. La “Società non risponde altresì dei danni riconducibili al “Comune” in base al presente “Contratto” e alle norme vigenti.
4. La “Società” dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, comprendendo tra questi anche il “Comune”, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
5. E’ a carico esclusivo della “Società” il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con la clientela.
6. Nei confronti dei dipendenti la “Società” è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.
7. La “Società” è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.
8. Durante il corso della gestione, salvo diverse particolari pattuizioni, la “Società” provvederà al ripristino, relativamente ai lavori di propria spettanza, della pavimentazione stradale manomessa; i ripristini in proprietà privata saranno concordati con gli aventi diritto.
9 I reinterri ed i ripristini dovranno essere effettuati a regola d’arte nel rispetto degli standards definiti dall’ente proprietario.
10. La “Società”, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori di costruzione degli impianti, quali ad esempio opere murarie, scavi, reinterri, saldatura e posa delle tubazioni, secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali, e delle disposizioni comunali.
11. La “Società” avrà l’obbligo di preavvisare il “Comune” prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione fughe, nei quali casi verrà comunque data tempestiva comunicazione al “Comune” che provvederà ad informare la cittadinanza e le categorie ed enti interessati.
12. La “Società” si obbliga, nella gestione del servizio, a gestire i rapporti con gli Enti di controllo.
13. La “Società” s’impegna altresì a istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni, necessarie sia per la gestione del servizio che per la manutenzione e la realizzazione degli impianti, comprese quelle già in essere intestate al Comune, per le quali la Società stessa s’impegna a chiedere la voltura a proprio nome.
14. La “Società” fornirà, ogni sei mesi, al “Comune” i dati necessari all’aggiornamento del Sistema Informatico Territoriale relativamente ai servizi del presente contratto, fermo restando l’obbligo da parte del Comune di fornire alla “Società” la cartografia di base.
ART. 12
(Contratto di fornitura gas e vettori energetici)
1. La “Società” stipulerà nella sua qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione i contratti di fornitura del gas con i relativi fornitori e sarà direttamente responsabile della gestione dei contratti stessi.
2. Da parte sua il “Comune” si impegna a fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dai fornitori di cui al comma precedente e a provvedere tempestivamente alla volturazione di eventuali contratti in essere;
3. Per il fluido geotermico, le Parti si riservano di valutare con i fornitori la possibilità di volturare a favore della Società i contratti in essere con il Comune.
ART. 13
(Gas da distribuire)
1. La “Società” si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili, gas classificato in base alle norme UNI-CIG della 2a famiglia avente mediamente un potere calorifico pari a quello consegnato dal fornitore di cui al precedente art. 12, pertanto sul valore di tale potere calorifico è ammessa una tolleranza pari a quella consentita dalle clausole di variabilità del potere calorifico contenute nel contratto stipulato dalla “Società” con il fornitore.
2. Salvo casi eccezionali, da concordarsi preventivamente su richiesta e su esclusiva responsabilità del cliente, la pressione di distribuzione del gas, misurata al contatore, dovrà comunque essere tale da evitare il pericolo dello stacco o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI-CIG vigenti.
3. Qualora esigenze tecniche lo consigliassero, la “Società” potrà distribuire altri tipi di gas di qualsiasi origine e natura e sarà libera di adottare altri processi o sistemi di distribuzione. In tal caso la “Società” dovrà comunicare al “Comune” le caratteristiche del nuovo tipo di combustibile che dovranno essere tali da soddisfare le esigenze del servizio. In ogni caso i gas distribuiti dovranno essere odorizzati nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. Le condizioni di utilizzo in tutto o in parte del territorio comunale di un altro vettore energetico, somministrabile attraverso rete ed idoneo alla distribuzione pubblica, che sostituisca o integri gli impieghi del gas, verranno concordate specificamente. Tali condizioni dovranno garantire il puntuale e contestuale recupero dei costi sostenuti e degli oneri sopportati dalla “Società” stessa, in relazione alla situazione tecnico-gestionale che si venisse così a determinare, oltre ad un’equa remunerazione d’impresa.
ART. 14
(TLR - Calore da distribuire)
1. La “Società” si impegna a distribuire calore ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili, utilizzando un adeguato fluido termovettore, nel rispetto e secondo le prescrizioni del regolamento di distribuzione calore vigente.
2. Il calore dovrà essere distribuito in conformità alle leggi e normative vigenti in materia.
ART. 15
(Rapporti con i clienti)
1. I rapporti tra i clienti e la “Società” saranno disciplinati dagli allegati “Regolamento per la somministrazione del gas”, “Regolamento per la distribuzione di calore da teleriscaldamento” e “Carta dei Servizi Pubblici”.
2. La “Società” si impegna a gestire i servizi con le modalità gestionali meglio specificate nella allegata “Carta dei Servizi Pubblici” predisposta nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/1/1994 portante “Principi sull’erogazione dei servizi Pubblici” e dei successivi Decreti attuativi della stessa per i singoli settori.
3. Relativamente alla Carta dei Servizi, la “Società” opererà con riferimento a “standards gestionali” a garanzia per il cliente della qualità della prestazione erogata. Detti standards riguardano sia aspetti generali del servizio al cliente che aspetti specifici.
4. Gli standards gestionali sopra citati sono definiti ed aggiornati in accordo tra le Parti nel rispetto delle disposizioni di legge, comprese le direttive delle autorità preposte al controllo ed alla regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché in conformità a schemi uniformi, differenziati esclusivamente in funzione della tipologia del servizio fornito.
5. La “Società” è autorizzata a modificare autonomamente tali standards, al fine di tenere conto della dinamica del mercato, delle esigenze dei clienti e delle mutate condizioni del servizio, a condizione che le variazioni introdotte non comportino squilibri o vessazioni nel rapporto tra “Società” e clienti. Le modifiche saranno comunicate al “Comune” ed indirizzate al responsabile di cui al successivo art. 19 e diventeranno esecutive in assenza di osservazioni entro 30 giorni.
6. La “Società” dovrà assicurare la massima informazione ai clienti relativamente alle condizioni contrattuali, con particolare intensità nei momenti nei quali tali condizioni saranno modificate, nonché agli standards qualitativi del servizio, con particolare riferimento alla loro verifica periodica ed alla dinamica temporale degli stessi.
ART. 16
(Tariffe e contributi di allacciamento)
1. Il “Comune” riconosce che la gestione del servizio oggetto del presente contratto deve svolgersi in condizioni che consentano almeno il conseguimento dell’equilibrio economico, comprensivo del recupero degli investimenti e di un adeguato margine di redditività.
2. Alla “Società” competono integralmente le tariffe, i contributi stabiliti quali corrispettivi dell’allacciamento e dell’erogazione del servizio e gli altri diritti, che saranno fissati ed aggiornati secondo le competenze, i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente. Per verificare tali condizioni la Società metterà a disposizione del “Comune” tutta la documentazione all’uopo necessaria.
3. Le tariffe di erogazione del teleriscaldamento sono fissate dalla “Società” in conformità al Regolamento per la Distribuzione Calore.
4. Il metodo tariffario per il gas metano, definito dalla “Società” nel rispetto della normativa e del regolamento vigenti, dovrà fare riferimento alle eventuali metodologie adottate a livello nazionale, con opzioni tariffarie offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti. Di ogni variazione di tale metodo la “Società” darà ampia diffusione ai clienti, aggiornando gli allegati al regolamento di somministrazione che da tali variazioni dovessero essere interessati.
5. I contributi di allacciamento non potranno in nessun caso essere superiori ai costi mediamente sostenuti od imputabili e dovranno essere determinati in base agli stessi principi che regolano le opzioni tariffarie nonché all’esigenza di agevolare la diffusione del teleriscaldamento.
6. I prezzi dei servizi accessori non d’istituto sono fissati dalla “Società” nel rispetto della normativa vigente, se prevista, nonché sulla base degli elementi di costo oggettivi.
ART. 17
(Divieto di cessione a terzi)
1. E’ fatto assoluto divieto alla “Società” di cedere a terzi il presente “Contratto”.
2. La “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità e sicurezza.
3. In particolare la “Società” può individuare le attività operative che possono essere affidate all’esterno o che possono essere svolte mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate. Di tali affidamenti la “Società” darà informazione al “Comune”. Resta in ogni caso ferma la responsabilità diretta della “Società” nei confronti del “Comune”.
4. La “Società” dovrà operare in modo da valorizzare l’immagine del servizio pubblico ed assicurare la visibilità della “Società” come referente dei clienti.
5. Le fusioni o incorporazioni della “Società” con altre società non costituirà cessione di contratto a condizione che la società risultante dalla fusione o incorporazione sia detenuta in quota maggioritaria dal Comune di Ferrara o da questi più altri enti locali.
ART. 18
(Scadenza, decadenza e revoca dell’affidamento della gestione del servizio)
1. Il “Comune” potrà pronunciare la decadenza e la revoca totale o parziale della “Società” dall’affidamento della gestione del servizio per i seguenti motivi:
a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della “Società”;
b) per causa di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell’esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative al servizio, qualora direttamente imputabili alla “Società” e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;
c) in caso di cessione del “Contratto”.
2. Nel caso di cui alla lettera b), prima di pronunciare la decadenza dell’affidamento, il “Comune”, sentita la “Società” sulle cause dell’inadempimento, notificherà alla “Società” stessa una diffida con la quale prescriverà la rimozione delle inadempienze, dopo di che, ove la “Società” non abbia provveduto, il “Comune” potrà provvedere direttamente e, in caso di reiterati inadempimenti, potrà emettere determinazione di decadenza.
3. Alla scadenza dell’affidamento della gestione del servizio o nel caso di revoca anticipata dello stesso la “Società” avrà l’obbligo di trasferire al Comune tutti i beni strumentali e gli impianti relativi al ramo d’azienda di proprietà della “Società” dietro pagamento del costo di riacquisto o di ricostruzione dei beni stessi, diminuito in relazione agli ammortamenti effettuati o al deperimento, se maggiore, sempre che tale criterio non sia derogato da specifiche norme di legge.
4. In caso di revoca dell’affidamento, il “Comune” si ritiene impegnato a mettere in atto tutte le procedure previste dalle norme vigenti per tutelare il personale dipendente della “Società” impiegato nei servizi oggetto del presente contratto interessati.
ART. 19
(Controllo e adempimenti della gestione)
1. Il “Comune” si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente “Contratto”, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza, economicità e qualità.
2. Al fine di consentire al “Comune” gli adempimenti di cui al presente articolo, la “Società” si impegna a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull’attuazione dei programmi di gestione, nonché a consentire in qualsiasi momento verifiche e sopralluoghi.
3. Il Referente del Comune per tali attività è il Dirigente responsabile del Servizio Manutenzioni, al quale deve essere trasmessa tutta la documentazione prevista nel presente contratto.
4. Tutta la documentazione che per legge deve essere trasmessa al Comune da parte della “Società”, compresi i bilanci e i piani finanziari degli investimenti, deve pervenire al “Comune” medesimo almeno 15 giorni prima delle scadenze di legge.
ART. 20
(Inadempienze - Diffida)
1. Le Parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente “Contratto” e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
2. La Parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, e/o per sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi, la competenza sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla “Società”, uno dal Comune, e il terzo, con funzioni di presidente, d’accordo tra le Parti.
4. In difetto d’accordo tra le Parti il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Ferrara, il quale nominerà anche l’arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell’altra, decorsi i venti giorni dall’invito stesso.
5. Il collegio giudicherà in forma rituale, senza formalità di procedura, con il solo vincolo del principio del contradditorio, e la relativa decisione sarà inappellabile considerandosi quale volontà delegata dalle Parti.
ART. 21
(Foro competente)
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Ferrara.
ART. 22
(Registrazione)
1. Il presente “Contratto”, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato a cura della “Società” in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, del D.L. 12/1/1991 n. 6, convertito con modificazioni nella Legge 15/3/1991 n. 80.
ART. 23
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La “Società” subentra in tutti i “Contratti” eventualmente già stipulati dal “Comune” relativi al servizio affidato.
2. Per l’anno 2001 i corrispettivi dovuti al Comune di cui al presente contratto sono stabiliti, in conformità alle previsioni del bilancio comunale per detto esercizio, in complessivi Euro 3.615.198,29 (IVA esclusa), di cui Euro 2.065.827,60 (IVA esclusa) per il teleriscaldamento, Euro 1.291.142,24 (IVA esclusa) per il servizio gas ed Euro 258.228,45 (IVA esclusa) per l’utilizzo delle reti previsto dal comma 5 del precedente art. 8.
ART. 24
(Rinvio alle leggi)
1. Per quanto non previsto dal presente “Contratto” si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
p. la Società p. il Comune