OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO
D ISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO
CUP: E41H11000020006 – CIG:74294911ED
Ai fini del presente bando si intende per “Nuovo Codice dei Contratti” il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 come recepito in Sicilia con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 e per “ Regolamento “ il Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (parti rimasti in vigore in via transitoria ai sensi degli Artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016), recepiti dalla Regione Siciliana con la L. R. n.12 del 12 luglio 2011 e con
D.P.R.S. n.13 del 31 gennaio 2012.
A) Importo complessivo dell'appalto (inclusi Somme a Disposizione): | Euro | 1.499.000,00 |
B) Importo TOT. Lavori soggetto a base d’asta: | Euro | 1.179.743,50 |
C) Importo lavori soggetti a ribasso | Euro | 1.167.256,40 |
D) Xxxxx speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso (da detrarre a B): | Euro | 12.487,10 |
PREMESSE
Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:
- le NORME relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Collesano - Area Tecnica, svolta dalla C.U.C. “VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE” - codice AUSA 545860.
- Modalità di compilazione e presentazione dell’offerta.
- Documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto indicato in oggetto.
Pagina 1
L’affidamento in oggetto è disposto con DETERMINA A CONTRARRE Reg. C.U.C. N.07 del 12/04/2018 e avverrà mediante PROCEDURA APERTA e con applicazione del CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il BANDO DI GARA è pubblicato:
PER INTERO sulla PIATTAFORMA ANAC.
PER INTERO sul sito web «PROFILO DI COMMITTENTE» e su quello della CUC “Val d’Himera Settentrionale”.
PER INTERO nell'ALBO PRETORIO del Comune dove si eseguono i Lavori.
PER INTERO sulla PIATTAFORMA INFORMATICA DEL «MINISTERO DELLE I NFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – S ERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI».
PER ESTRATTO nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA -
G .U.R.S. n°16 parte II e III in data 20.04.2018 ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R.
n.12/2011.
PER ESTRATTO nella G AZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
PER ESTRATTO SU ALMENO UNO DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e su ALMENO UNO A MAGGIORE DIFFUSIONE
LOCALE nel luogo ove si eseguono i contratti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016)
- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/ 2016
- D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 0000 x x.x.x. (xxx limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta L.R. n. 12/2011).
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
A. P ROGETTO ESECUTIVO, ai sensi dell’Art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
1. RELAZIONE GENERALE
2. COROGRAFIA
3. ELABORATI GRAFICI
3.1 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
3.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO
3.3 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL PUBBLICO
3.4 PLANIMETRIA DEI SISTEMI DI DRENAGGIO E SCARICO
3.5 PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO
3.6 PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI
3.7 PLANIMETRIA PERCORSI E LINEA DI VISIBILITÀ
3.8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
4. ANALISI PREZZI
5. ELENCO PREZZI
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
8. SCHEMA DI CONTRATTO
9. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
10. CRONOPROGRAMMA
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11.1 RELAZIONE ELENCO PREZZI E COMPUTO DELLA SICUREZZA
11.2 FASCICOLO DELL’OPERA
12. PIANO DI MANUTENZIONE
12.1 PIANO DI MANUTENZIONE – RELAZIONE GENERALE – MANUALE D’USO
12.2 PIANO DI MANUTENZIONE – MANUALE DI MANUTENZIONE
12.3 PIANO DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE – CONTROLLI – INTERVENTI – PRESTAZIONI
13. RELAZIONE GEOLOGICA
14. CALCOLI STRUTTURALI
14.1 RELAZIONE GENERALE DI XXXXXXX E TABULATI PARATIA
14.2 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO E TABULATI STRUTTURE IN LEGNO
14.3 PIANO DI MANUTENZIONE E RELAZIONE MATERIALI DELLE OPERE STRUTTURALI
14.4 PIANTE E SEZIONI STRUTTURALI
15. IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO
15.1 RELAZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON ALLEGATI DI CALCOLO E SCHEMI
15.2 PLANIMETRIA GENERALE CON DOTAZIONI ELETTRICHE E DISTRIBUZIONE –
PARTICOLARI
15.3 SPOGLIATOI E SERVIZI – PIANTA CON DOTAZIONI ELETTRICHE E DISTRIBUZIONE
– PARTICOLARI
15.4 IMPIANTO FOTOVOLTAICO -POSIZIONAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI E PARTICOLARI MONTAGGIO
16. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
16.1 RELAZIONE DI CALCOLO DELL’IMPIANTO IDRICO
16.2 GRAFICI DELL’IMPIANTO IDRICO
16.3 RELAZIONE DI CALCOLO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
16.4 SCHEMA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
17. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
17.1 RELAZIONE TECNICA DI RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
17.2 17.2 RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
17.3 SCHEMA DISTRIBUTIVO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
18. RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE DI LABORATORIO
B. BANDO DI GARA
C. D ISCIPLINARE DI GARA
D. P ROTOCOLLO DI LEGALITÀ sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, con l'Autorità. per la vigilanza sui lavori pubblici, con le nove prefetture della Sicilia, con l’INPS e con l’INAIL, e Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Collesano.
E. M ODULISTICA DI GARA.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo:
PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
N on saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx,
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al
Punto V.3.4) (22.05.2018) ed all’indirizzo di cui al Punto I.1.2) del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei giorni antecedenti, presso la Centrale Unica di Committenza Val D’Himera Settentrionale (Unione dei Comuni) via X.Xxxxxxx n° 41
– Cap. 90022 Caltavuturo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente l’indirizzo, il codice fiscale e la partita I.V.A. del/i mittente/i– le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima, compreso il codice CIG: (74294911ED) nonché il numero di telefono fax e l’ indirizzo di posta elettronica certificata del mittente Nel caso di imprese riunite, devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l’impresa capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, (Mod. ALLEGATO A)
La domanda di partecipazione va sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA) in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al punto IV.3.4) del Bando di Gara , che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale annotato nella SOA; (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del Regolamento 207/2010 come specificati al punto III.2.3) del BANDO in forza della norma transitoria di cui all’Art. 216 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
3) POSIZIONE CONTRIBUTIVA: ALLEGATO A- punto i) dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il concorrente indica le proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx.
4) DICHIARAZIONI
4.A) DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs n. 50/2016 e, precisamente:
1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;
6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità del concorrente;
7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, non risolvibile con misure meno intrusive;
9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
13) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
OVVERO
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 dovranno essere rese anche dai seguenti soggetti:
1 ditte individuali:
- per titolare e per tutti i direttori tecnici;
2 società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.
3 dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all’impresa.
4.B) DICHIARA i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";
4.C) DICHIARA se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.
La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";
4.D) (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 4.E) Nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14), elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
4.F) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016).(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);
4.G) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del “Codice”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara; 4.H) (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 50/2016”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito):
4.I) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
4.L) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
4.M) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve necessariamente subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori
4.N) dichiara che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.). La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, ma è motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;
4.O) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.
4.P) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituito):
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
6) (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del C.A.D., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.;
OVVERO
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del C.A.D., con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del C.A.D., recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del C.A.D.), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del C.A.D., il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
7) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): produce il documento unico di gara europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della commissione europea consistente in una documentazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016,
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a nprma dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016;
8) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, sui quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tali conti correnti per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
9) Attesta di avere preso esatta cognizione, direttamente o con delega a personale dipendente, della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la durata dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
10) Dichiara di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto;
11) Dichiara di avere piena cognizione delle modalità di finanziamento riportate nel bando di gara al punto III.1.2;
12) GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari a € 23.594,87 a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Collesano), secondo le modalità di cui all’Art.93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la copertura delle sanzioni ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
L'esecutore dei lavori è obbligato altresì a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari ad €. 500.000,00.
La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di €. 500.000,00
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di €. 140,00 ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 3/11/2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010.
Come indicato al Punto 2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’Autorità i concorrenti presa conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di gara provvedono al pagamento con le seguenti modalità:
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione con l’indicazione del C.R.O. (Codice Riferimento Operazione).
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
14) DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da modello (Mod. ALLEGATO “B”).
15) AVVALIMENTO -
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo per coprire globalmente le categorie oggetto della gara, può utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA o documentazione equivalente dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In relazione all’affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria dovrà a pena di esclusione presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale questi assume gli impegni contenuti nel “Protocollo unico di legalità”.
16) Copia del “PASSOE” generato in sede di registrazione presso l’AVCPass debitamente firmato dal concorrente. In caso di A.T.I. lo stesso deve essere firmato da tutti i componenti della costituenda AT.I., in caso di Xxxxxxxx deve essere firmato dal Xxxxxxxxx e dai consorziati indicati per l’esecuzione delle opere, in caso di avvalimento deve essere firmato anche dall’impresa ausiliaria.
17) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
18) AVVERTENZE
A) Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente con idoneità individuale. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) o l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
B) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua vigenza.
C) Le dichiarazioni di cui ai punti 4.A.l), devono essere rese dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico. (mod. Allegato C).
NB. In caso di quote di maggioranza paritarie la dichiarazione va resa da tutti e due i soci.
D) I soggetti cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al mod. Allegato F; Per questi ultimi la dichiarazione
può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal rappresentante legale in carica.
E) Nella ipotesi in cui il concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa abbia acquistato e/o affittato di rami di azienda, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) che rappresentavano le aziende cedenti sono da considerarsi alla stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto dovranno rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto D). Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal rappresentante legale del concorrente.
F) I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituirsi. I soggetti che intendono partecipare in associazione per “cooptazione”, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara. (mod. Allegato D).
G) La documentazione di cui al punto 12) e 13), deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
H) In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già costituito o da costituirsi o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) o l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
I) La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
J) Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
K) Xxxxx quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando di gara e del presente disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.
N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all' articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.].
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
N.B.: I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Il modello formulario del documento di gara unico europeo (DGUE), aggiornato, da allegare e inserire nella busta “A”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 27.7.2016 serie generale n. 174 ed è scaricabile dal sito dell’ANAC.
19) ELENCO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE, A PENA DI ESCLUSIONE, NELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”:
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
1) l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto III.2.1 del bando.
2) N.B.: Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, l’offerta dovrà indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
20) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Seggio di gara, il giorno fissato al Punto V.3.8 del Bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, al fine dell’individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, procede preliminarmente ad effettuare il sorteggio di uno dei seguenti metodi di cui dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) la Commissione procederà anche all’ulteriore sorteggio secondo le modalità ivi previste.
Il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il Seggio di gara, procede, nella stessa seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a:
a) verificare la regolarità dei plichi e della documentazione contenuta nella busta “A”, e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrano nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;
c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
Il Seggio di Xxxx, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tal fine vengono trasmessi al RUP della stazione appaltante i passoe dei concorrenti per effettuare le verifiche; l’esito delle verifiche dovrà pervenire alla commissione di gara entro il termine assegnato ai concorrenti oggetto di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura delle operazioni di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Seggio e di gara, a conclusione della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara, all’esito della verifica dei requisiti generali e speciali di cui sopra, provvederà a consegnare i relativi Verbali al RUP della Stazione Appaltante, per gli adempimenti di cui agli Articoli 29 comma 1 e segg. del Codice dei Contratti.
La Commissione di Xxxx procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.
Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La Commissione di Gara determina quindi la graduatoria per l’aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte in base al metodo estratto mediante sorteggio dalla stessa Commissione.
La Commissione di Xxxx procede alla esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia, e procede quindi all’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed all’individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali, per l’individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio.
Successivamente la Stazione Appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dall’art. 81 dello stesso decreto legislativo.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Qualora non si verifichino casi di soccorso istruttorio la Commissione nella stessa seduta provvede a sorteggiare il 10% delle ditte offerenti da sottoporre a verifica dei requisiti, tramite il RUP, attraverso il sistema AVCPASS (art. 81 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
PRECISAZIONI:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
A parità di offerta si applica l’art. 77, comma 2° del X.X. 000/0000, xxxxxx il sorteggio.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
Il Presidente del seggio di gara trasmette gli atti e il verbale della proposta di aggiudicazione al RUP.
Il RUP, sulla base delle risultanze di gara, procederà, a verificare nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto, il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, quindi con propria determinazione, all’aggiudicazione del servizio, in esecuzione a quanto disposto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.L.50/2016 si obbliga entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva a rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.