DETERMINA DIRIGENZIALE
MIC|MIC_RE-CE_UO4_2|18/06/2021|0004323-I| [13.16.01/10/2021]
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Proroga tecnica del contratto relativo alla gestione in modalità SaaS di una Piattaforma di e‐procurement e servizi collegati - Smart CIG: Z6E2CC7B77. --
IL DIRETTORE
VISTO il D. X.xx. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
giugno 2014, n. 89”;
RICHIAMATA la determina Rep. n. 93 del 04/05/2020 con la quale si è disposto di acquistare dalla società “STUDIO AMICA SRL”, con sede legale Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxx Xxxxxx (XX), P.IVA 01850570746, una Piattaforma di e‐procurement in modalità SaaS e servizi collegati, tramite trattativa diretta sul portale acquisti in rete, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. ·n
.50/2016 s.m.i..,
CONSIDERATO che la durata del contratto era stabilita in 12 mesi e che l’art. 3 del Capitolato Tecnico facente parte degli atti di gara prevedeva esplicitamente la possibilità di proroga entro il tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
PRECISATO CHE:
− la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;
− la proroga è disciplinata dalla recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) in particolare dal comma 11 dell’art. 106 che recita: ……. “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
− l’opzione di proroga è prevista specificatamente dall’art. 3 del Capitolato Tecnico per l’acquisizione della Piattaforma;
− è fatto salvo il diritto di recesso della Reggia di Caserta dal contratto di proroga, qualora si pervenga alla aggiudicazione della gara.
CONSIDERATO:
- che al fine di garantire l’osservanza dell’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in merito all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure di gara, è reso necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, come previsto dall’art 106 comma 11) del D. Lgs. 50/2016, richiedere al la disponibilità di una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto principale o più favorevoli per la stazione appaltante fino al 03/06/2022;
- che la società Studio Amica srl ha dato riscontro favorevole alla proposta di proroga formulata da questa Amministrazione, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, con offerta acquisita agli atti prot. 3058-A del 18/05/2021;
- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già Smart CIG: Z6E2CC7B77) come orientamento espresso dall’AVCP che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
DETERMINA
1. Di concedere la proroga tecnica del contratto relativo alla gestione in modalità SaaS di una Piattaforma di e‐procurement e servizi collegati – Smart CIG: Z6E2CC7B77, stipulato in data 03/06/2020, MePa Rep. n. 21/2020 del Registro Generale Atti, con la società “STUDIO AMICA SRL”, con sede legale Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxx Xxxxxx (XX), P.IVA 01850570746, per il tempo strettamente necessario dell’espletamento delle procedure di gara, come previsto dall’art 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;
2. Di stabilire il termine massimo della proroga al 03/06/2022, salvo il diritto di recesso della Reggia di Caserta dal contratto di proroga, qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la nuova piattaforma.
3. Di stabilire che restano invariate le condizioni contrattuali economiche corrispondenti al canone annuale e servizi accessori per € 3.470,00 oltre Iva.
4. Di impegnare la somma complessiva prevista di € 4.233,40 comprensiva di IVA la cui copertura finanziaria è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.125 “Licenze Software” del Bilancio 2021 di questo Istituto
5. Di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, sul sito internet della Reggia di Caserta, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Il RUP
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Visto attestante la copertura finanziaria Il Servizio Bilancio
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore Generale della Reggia di Caserta
Xxxxxxx Xxxxxx
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)