Oggetto: Stipula “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” con l’Agenzia delle Entrate.
Delibera.0000414.13-05-2022
Oggetto: Stipula “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” con l’Agenzia delle Entrate.
Ufficio Proponente: Istruttore della pratica:
Responsabile del procedimento:
Dirigente dell’Ufficio Proponente:
U.O.C. Tecnico Patrimoniale Xxxxx Xxxxx
Xxxx Xx Xxxxx (sostituto)
Xxxx Xx Xxxxx (sostituto)
La delibera comporta impegno di spesa:
Modalità di Pubblicazione:
Si
INTEGRALE
Proposta N° 200 del 03/03/2022
con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.
Attestazione di regolarità economico-contabile
Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziaria:
Xxxxxx Xxxxxx
Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio
Dirigente dell’U.O.C. Affari Generali e Legali:
Xxxxxx Xxxxxxx
Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:
Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Direttore Sociosanitario Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Oggetto: Stipula “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” con l’Agenzia delle Entrate.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;
PREMESSO che:
- la ASST ha la necessità di acquisire la valutazione tecnico estimativa aggiornata di una serie di immobili di proprietà aventi caratteristiche tali da poter prendere in considerazione la possibilità di essere alienati;
- la U.O.C. Tecnico Patrimoniale in data 20 luglio 2021 ha inoltrato via pec all’Agenzia delle Entrate di Milano la richiesta (ns.rif.prot. 23006 del 20/07/2021) per la redazione delle perizie di stima relative ai seguenti immobili:
- Fabbricato in Limbiate via Trieste, 161 - fg..38 mapp. 34 sub. 2-3 e fg. 38 mapp. 35 (nuova perizia);
- Terreno in Xxxxxx - xx. 00 xxxx. 000 (xxxxx xxxxxxx);
- Fabbricato in Limbiate xxx Xxxxx, 0 - xx. 32 mapp. 124 sub 1-2 (aggiornamento perizia prot. n. 13428 del 29/05/12);
- Fabbricati xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00 - xx. 55 mapp. A-28-29-31-33-34-36-37- 39-40-138-139-140-141-143-145-170-171-285 (aggiornamento perizia prot. n. 31026 del 19/09/2017);
- Terreno in Vimercate - fg.10 mapp. 146 (aggiornamento perizia prot. n. 16802 del 09/07/2012);
- Terreno in Vimercate - fg.10 mapp. 148 (aggiornamento perizia prot. n. 22265 del 13/10/2014).
VISTA la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prot.n. 36882/2021 con la quale viene dichiarata la disponibilità all’espletamento della stima richiesta per un importo di € 18.950,00 IVA esente, previa stipula Accordo di collaborazione;
VISTO lo schema dell’ “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico- estimativa” predisposto dall’Agenzia delle Entrate, allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO della necessità di acquisire in particolare, l’aggiornamento della perizia di stima relativa all’area dell’ex ospedale di Vimercate sulla base del progetto di PII adottato dal comune di Vimercate con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26 luglio 2021 e attualmente in fase conclusiva di valutazione XXX xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
RITENUTO il compenso richiesto dall’Agenzia delle Entrate, congruo rispetto ai prezzi di mercato sviluppati applicando le tariffe professionali per Architetti e Ingegneri di cui al D.M. 17 giugno 2016, per lo svolgimento di analoghe prestazioni;
CONSIDERATA altresì l’autorevolezza della Agenzia delle Entrate per l’effettuazione delle analisi dei valori di mercato e delle perizie di stima dei valori immobiliari;
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;
VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;
VISTA la proposta n. 200/2022 del Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di affidare all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Milano-Territorio, Area Servizi estimativi e OMI l’incarico di effettuare l’analisi e la stima dei valori immobiliari dei seguenti immobili:
- Fabbricato in Limbiate via Trieste,161(nuova perizia)
- Terreno in Ornago – fg.20 mapp.204 (nuova perizia)
- Fabbricato in Limbiate via Fermi,2 (aggiornamento perizia)
- Fabbricati xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
- Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx – fg.10 mapp. 146 (aggiornamento perizia)
- Terreno in Vimercate – fg.10 (aggiornamento perizia)
2) di approvare l’“Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare”, da sottoscrivere tra Agenzia delle Entrate e ASST Brianza, allegato alla presente deliberazione;
3) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento discendono oneri pari a € 18.950,00 non soggetti a IVA, quale compenso per l’espletamento della prestazione di cui sopra, da imputare al conto n. 46.10.100007 “Altri servizi fuori appalto” del Bilancio Sanitario anno 2022;
4) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle UU.OO. interessate;
5) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33, come modificato dall’art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell' Azienda nei modi di legge;
6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l’arch. Xxxx Xx Xxxxx – Dirigente U.O.C. Tecnico Patrimoniale e che il responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione del presente provvedimento è il geom. Xxxxx Xxxxx, in servizio presso la medesima struttura.
I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- Accordo di collaborazione , AGEUPTMI_46077_2021_15342_All1 (1).docx
- hash256: b8fd91d64496b92e9d315f7e4f628a61c3b191137f327f4493b8efa092ab7131
Il Direttore Generale
Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 codice fiscale 06363391001, in persona dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore dell’Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020
E
[Soggetto richiedente] (di seguito anche solo “ ”), [specificare la natura giuridica del Soggetto richiedente], con sede legale in , codice fiscale e/o partita IVA , in persona di in qualità di [indicare l’atto di conferimento dei poteri];
di seguito definite anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
A. l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e Accordo di Collaborazione provinciale (valutazioni immobiliari) dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. [Soggetto richiedente], in quanto amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
[in alternativa, nel caso di enti strumentali delle amministrazioni pubbliche]
[Soggetto richiedente], istituito ai sensi [indicare norme di riferimento], in quanto [indicare stato giuridico], rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
C. [indicare l’interesse per cui la Parte richiede uno o più servizi di valutazione, citando gli estremi dell’eventuale disposizione normativa e/o obblighi istituzionali in forza dei quali l’attività è richiesta];
D. [Soggetto richiedente] ha quindi richiesto, con istanza prot. n. del , lo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione;
E. è interesse dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che “gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di [Soggetto richiedente] dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
I. la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti, si stipula il presente Accordo di Collaborazione regolato dai seguenti articoli.
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di [Xxxxxxxx richiedente], da svolgersi da parte dell’Agenzia, consistente in:
[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A, della P.O. 1/2021, nonché la specifica finalità]
[in alternativa, nel caso di elenco immobili]
2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione, le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di [Xxxxxxxx richiedente], da svolgersi da parte dell’Agenzia, consistente in [indicare il servizio richiesto] degli immobili di cui all’elenco allegato (all.1), parte integrante del presente atto.
ART. 3 RIMBORSO DEI COSTI
3.1 Per le attività di cui all’articolo 2, [Soggetto richiedente] corrisponderà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro [in cifra] ([in lettere]/00), determinato
sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte di [Soggetto richiedente] della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite:
□ sistema di pagamento PagoPA, denominato Pago SIGMA.
L'accesso a tale modalità di pagamento potrà avvenire selezionando il link presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Tutti i servizi - Altri Servizi - Pagamento fatture/note di addebito (Pago SIGMA)".
[in alternativa, per gli Enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato, esclusi dal sistema di pagamento PagoPA]
□ pagamento effettuato mediante giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN XX00X0000000000000000000000
3.3 [Soggetto richiedente] comunica che l’indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:
PEC .
In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile.
3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all’eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all’Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell’elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 L’esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione firmato digitalmente da [Xxxxxxxx richiedente] ed è
conclusa entro giorni [specificare la tempistica concordata] da tale data.
4.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale,
nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo:
[specificare le modalità di esecuzione dell’attività di sopralluogo]
4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell’Agenzia e il Referente responsabile di [Xxxxxxxx richiedente]. A tal fine, [Xxxxxxxx richiedente], con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell’immobile/i da stimare.
[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l’esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali]
4.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, non prevedono lo svolgimento dell’attività di sopralluogo.
4.3 Le Parti convengono che la valutazione sarà affetta da una maggiore alea estimale non essendo possibile svolgere l’attività di sopralluogo.
[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l’esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali e il Soggetto richiedente proponga per esclusive sue esigenze amministrative, in alternativa al sopralluogo, la fornitura di adeguata e recente documentazione fotografica]
4.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, non prevedono lo svolgimento dell’attività di sopralluogo.
4.3 La stima sarà effettuata sulla base di adeguata e recente documentazione fotografica che [Soggetto richiedente] invierà formalmente all’Agenzia:
− indicando la data delle riprese fotografiche in questione;
− specificando la rappresentatività di quanto documentato dalle riprese fotografiche con riferimento all’intero compendio oggetto di stima;
− sollevando l’Agenzia da qualunque responsabilità in ordine all’esistenza di situazioni non documentate che possono aver influenza sul valore del bene immobile;
− accettando comunque la maggiore xxxx estimale.
4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l’Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell’Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell’Agenzia).
4.5 L’attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l’immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell’attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4.6 Nell’ipotesi di sospensione dell’attività, l’Agenzia ne darà tempestiva comunicazione a [Xxxxxxxx richiedente] (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena [Xxxxxxxx richiedente] avrà posto in essere le attività necessarie per l’aggiornamento della banca dati catastale.
4.7 Qualora la valutazione dell’immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.
4.8 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo [Soggetto richiedente] trasmette la seguente documentazione, propedeutica all’attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte dell’Agenzia: [segue elenco documentazione]
(in alternativa, nel caso di assenza di documentazione in fase di sottoscrizione dell’accordo)
4.8 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, [Soggetto richiedente] si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all’attività in oggetto che sarà richiesta dall’Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.
4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di [Soggetto richiedente], l’Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l’incarico da parte dell’Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.
4.12 Le Parti convengono che l’Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da [Soggetto richiedente] relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, [Soggetto richiedente] assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all’Agenzia, anche per l’effettuazione del sopralluogo dell’immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 4.2 e 4.3.
5.2 [Xxxxxxxx richiedente] assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.
5.3 L’Agenzia garantisce, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell’indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell’incarico medesimo.
[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l’esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali il seguente punto5.4 deve essere eliminato]
5.4 L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l’Agenzia comunicherà a [Soggetto richiedente] (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l’incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell’incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell’esecuzione del sopralluogo.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all’art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.
6.2 In particolare le Parti si impegnano:
− a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
− a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
− ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
− a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di
c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.
6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
6.6 L’Agenzia adempie agli obblighi di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.
6.7 L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente atto.
6.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
− per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
− per [Soggetto richiedente], [Nome e Cognome], il cui dato di contatto è: [indirizzo di posta elettronica].
ART. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l’obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo
medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ART. 8 DURATA
8.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, dell’Accordo stesso firmato digitalmente da [Soggetto richiedente] e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.
ART. 9 MODIFICHE
9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.
ART. 10 RINVIO
10.1 Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.
ART. 11 COMUNICAZIONI
11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per [Soggetto richiedente]
Indirizzo:
PEC: CF:
b) per l’Agenzia delle Entrate:
Ufficio Provinciale di Milano – Territorio
Indirizzo: Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx PEC: xx_xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CF 06363391001
[Soggetto richiedente] Agenzia delle Entrate
(Nome e Cognome) (Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) X.xx digitalmente X.xx digitalmente