Contract
Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore industria.
a cura di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il 30 luglio 2014, nella sede nazionale di Confindustria è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore industriale, che sostituisce il precedente AEC del 2002, scaduto nel 2006.
Il testo dell’accordo è in vigore dal 1 settembre 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017. Si riportano di seguito le principali novità.
1. Riduzione dei limiti percentuali per le variazioni di media entità e facoltà di recesso dell’agente.
Ai sensi dell’art. 2 dell’AEC del 2002, tra le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni definite di media entità, dovevano farsi rientrare tutte quelle variazioni in grado di incidere in misura compresa tra il 5% e il 20% sul valore delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile precedente la variazione.
Per detta eventualità l’AEC prevedeva esclusivamente l’obbligo della preponente di trasmettere una comunicazione all’agente destinatario della variazione, nel rispetto dei limiti di preavviso stabiliti nell’accordo.
Il nuovo AEC non soltanto ha ridotto al 15% l’entità massima delle variazioni rientranti nella categoria intermedia, ma ha altresì previsto il diritto dell’agente di comunicare al preponente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, la propria volontà di non accettare la variazione medesima. In detta eventualità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa mandante.
La facoltà di recesso dell’agente, dunque, è estesa anche alle ipotesi di variazioni di media entità, al contrario di quanto si verificava nella vigenza del vecchio AEC, per cui detta facoltà era concessa all’agente esclusivamente per i casi di variazioni di sensibile entità (superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile precedente la variazione).
Inoltre, ai fini della applicazione dell’art. 2 il nuovo AEC ha esteso, portandolo da 12 mesi a 18 mesi (24 per gli agenti monomandatari), il periodo temporale di riferimento entro il quale le variazioni di lieve entità possono essere considerate come un’unica variazione, sia ai fini della richiesta di preavviso, sia al fine della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
2. Indennità per lo scioglimento del contratto.
Il nuovo testo dell’art. 10 riconosce il diritto dell’agente all’indennità per lo scioglimento del contratto anche a seguito del conseguimento della pensione di vecchiaia Inps. Il nuovo testo, infatti, esclude che possano considerarsi fatti imputabili all'agente idonei ad escludere la spettanza delle indennità in commento, le dimissioni […] successive al "conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità INPS; sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno".
3. Nuovi criteri di calcolo della indennità meritocratica.
Il nuovo AEC ha incrementato sensibilmente l’indennità meritocratica che può essere riconosciuta al momento dello scioglimento del rapporto all’agente che abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
A differenza del vecchio testo, nel quale detta spettanza si risolveva nel riconoscimento di un importo puramente simbolico in favore dell’agente, attraverso un calcolo piuttosto complesso le nuove disposizioni consentiranno all’agente di ottenere il riconoscimento di somme molto più vicine al massimo di legge, ovvero un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque anni.
In particolare, l’art. 11 del nuovo AEC individua la base di calcolo della indennità in parola nella differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali percepite dall’agente nel corso del rapporto. Detta differenza viene poi utilizzata per operare un complesso calcolo che, effettuato alla stregua di parametri che variano a seconda della durata del rapporto (inferiore a cinque anni, da cinque a dieci anni, più di dieci anni) consente di quantificare l’indennità meritocratica in considerazione del c.d. “periodo di prognosi” nonché del c.d. “tasso di migrazione” disciplinati dall’AEC.
Orbene, se l’indennità così determinata è di importo superiore alla indennità massima di cui all’art. 1751 c.c. (vale a dire la media annua delle provvigioni degli ultimi cinque anni di durata del rapporto, oppure la media del periodo lavorato se inferiore a cinque anni), il relativo importo sarà ridotto a quest’ultimo.
Per determinare poi l’indennità effettivamente spettante all’agente, occorre comparare l’indennità meritocratica ottenuta attraverso il calcolo di cui all’art. 11, con il valore del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela (ISC), calcolate ai sensi dell’art. 10.
Se, infatti, l’indennità meritocratica risulti inferiore o uguale alla somma del FIRR e dell’ISC, l’agente avrà diritto esclusivamente all’importo derivante dalla somma di queste ultime. Se, invece, la meritocratica risulti superiore alla somma anzidetta, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma del FIRR e dell’ISC, dalla meritocratica al netto della somma anzidetta.
4. Sospensione del rapporto per gravidanza e puerperio.
E’ stato esteso a 12 mesi (contro gli 8 mesi previsto nell’AEC del 2002) il diritto dell’agente di sospendere il rapporto in caso di gravidanza. Detta facoltà è estesa anche alle ipotesi di adozione o affidamento di minore, con la precisazione che in dette ipotesi, entro il periodo dei 12 mesi di sospensione deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
5. Trattative in corso al momento della cessazione del rapporto.
Il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari conclusi a seguito della cessazione del rapporto è stato esteso ai 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto, a differenza della precedente versione dell’AEC in cui detto diritto era limitato ai 4 mesi successivi.
6. Ulteriori novità introdotte dall’Accordo economico collettivo 30 luglio 2014.
Di notevole importanza, si rivelano altresì le ulteriori novità apportate dal nuovo testo dell’AEC nella parte in cui prevede:
- la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine concesso alla preponente per rifiutare gli ordini trasmessi dall’agente (art. 5);
- la applicabilità degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e successiva modifica X.Xxx.
n.192 del 9/11/2012 per le ipotesi di ritardo nel pagamento delle provvigioni;
- la possibilità di inserire il patto di prova soltanto nel primo mandato nella ipotesi in cui vi siano più mandati successivi.
Considerazioni finali.
Come anticipato, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Accordo Economico Collettivo soprattutto in relazione al calcolo delle indennità di scioglimento del
contratto di agenzia, le somme a tal fine riconosciute all’agente potrebbero raggiungere livelli tali da eguagliare l’indennità di cui all’art. 1751 c.c.
Ciò evidentemente, potrà determinare un’inversione di rotta rispetto a quanto verificatosi fino ad oggi in quanto le imprese mandanti, anziché puntare alla applicazione dell’Accordo Economico Collettivo, potrebbero decidere di non darvi applicazione, con conseguente applicabilità al rapporto di agenzia delle disposizioni del codice civile, con l’auspicio di giungere attraverso detta soluzione al riconoscimento in favore degli agenti di importi inferiori rispetto a quelli dell’AEC.