FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0009852
DATA: 09/08/2019
OGGETTO:
MEF Verifica amministrativo - contabile all' Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS) di Bologna (Posizione S.I.8090/19/III, da citare nella risposta). Prot. 199053/2019 del 07/08/2019
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CLASSIFICAZIONI: [02-08]
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
Direzione Amministrativa
Al Collegio Sindacale Presidente Dr. Xxxxx Xxxxx
Ai Componenti Dr. Xxxxxx Xxxxxxx - Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Al Consiglio di Indirizzo e Verifica Presidente Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici
Dr. Xxxxx Xxxxxx'
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Direttore Coordinamento Acquisti AVEC
Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile Supply Chain
Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Direttore SUMAP
Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile Affari Legali e Generali
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Responsabile Relazioni Sindacali
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario
e, p.c.
Dr. Xxxx Xxxxx
Direttore Servizio Unico Metropolitano Economato
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore Farmacia
Dr.ssa Xxxx Xxx Passo Responsabile Accesso ai Servizi
Loro Sedi
OGGETTO:
MEF Verifica amministrativo - contabile all' Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS) di Bologna (Posizione S.I.8090/19/III, da citare nella risposta). Prot. 199053/2019 del 07/08/2019
Si trasmette la relazione pervenuta a seguito della verifica ispettiva del MEF disposta nel marzo 2019.
Si chiede di prendere visione delle valutazioni e dei rilievi effettuati, predisponendo, per quanto di competenza, entro il mese di settembre, tutti gli elementi idonei a formulare le controdeduzioni ed i chiarimenti richiesti all'Istituto.
Xxxx' cura della Direzione coordinare i contenuti per predisporre una relazione definitiva, congiuntamente ai Servizi della Regione Xxxxxx - Romagna interessati.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Responsabile procedimento:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0009801
DATA: 08/08/2019
OGGETTO:
MEFVerifica amministrativo -contabile all' Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS) di Bologna (Posizione S.I.8090/19/III, da citare nella risposta). Prot. 199053/2019 del 07/08/2019
CLASSIFICAZIONI: [02-03]
DOCUMENTI:
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L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica SETTORE III
Seguito a nota prot. n. 43576 del 22/03/2019 Allegati: relazione e relativi allegati + elenco rilievi
Al Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx Giunta Regionale
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure Ufficio 2
Alla Procura Regionale della Corte dei conti
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile all’Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS) di Bologna. (Posizione S.I. 8090/19/III, da citare nella risposta)
Si trasmette, allegata alla presente, la relazione inerente la verifica amministrativo-contabile, eseguita da due Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
Dagli accertamenti effettuati sono emerse le irregolarità e disfunzioni sintetizzate nell’unito elenco, in ordine alle quali si invita l’Istituto verificato ad assumere ogni iniziativa utile alla loro eliminazione ed all’accertamento delle eventuali connesse responsabilità.
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
TP/MG/GD/Ac-05/10
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
I relativi elementi informativi dovranno essere inviati a questo Dipartimento, in un’unica soluzione e rispettando l’ordine ed il contenuto dei singoli rilievi, entro 120 giorni dalla ricezione della presente, con nota a firma del rappresentante legale.
Gli esiti dei provvedimenti adottati dovranno essere comunicati anche alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, alla quale, in conformità al disposto di cui all’art. 6 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291 ed in relazione ai punti nn. 4, 6, 7, 9 e 10, è stata trasmessa, con la presente, copia dei suddetti elaborati.
Le risposte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC:
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
Il Ragioniere Generale dello Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
Settore III
RELAZIONE
SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
eseguita dall’1.04.2019 al 17.05.2019
presso
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - IRCCS BOLOGNA
Roma, 28.06.2019
Il Dirigente S.I.Fi.P.
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
La Dirigente S.I.Fi.P.
(dott.ssa Xxxx Xxxxxx)
SOMMARIO
-
1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ....................................................... - 5
-
2. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ................................................... - 7
-
2.1. Esame dei conti economici 2015-2018 .................................................... - 7 -
2.2. Esame della situazione patrimoniale. .................................................... - 10 -
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI..................................................................- 20 -
3.1. Riferimenti normativi .................................................................................. - 20 -
3.2. Proroghe contrattuali................................................................................... - 23 -
3.3. Osservanza dell’art. 15, co. 13, D.L. 95/2012 lett. a) e b)................. - 31 - 3.4. Osservanza dell’art. 9-ter D.L. 78/2015................................................. - 32 -
-
4.1. Rispetto dei limiti di contenimento dalla spesa del personale ..... - 33 -
4.2. Fondi per la contrattazione integrativa dell’Istituto......................... - 35 -
4.2.1. Costituzione fondo trattamento accessorio comparto .........................- 36 -
4.2.2. Utilizzo dei fondi per il personale di comparto ...............................................- 41 -
4.2.3. Contrattazione integrativa aziendale per il personale di comparto ...........- 42 -
4.2.4. Progressioni orizzontali personale di comparto............................................- 44 -
4.2.6. Costituzione e utilizzo fondo trattamento accessorio dirigenza medica e veterinaria - 48 -
4.2.7. Erogazione retribuzione di risultato alla dirigenza...............................- 49 -
4.3. Rapporti di lavoro flessibile....................................................................... - 51 -
5. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE LISTE DI ATTESA .................- 54
-
5.1. Gestione liste di attesa prestazioni specialistico-ambulatoriali... - 54 -
5.1.1. Reportistica relativa ai monitoraggi 2016-2018 del Rizzoli .- 56 -
5.2. Gestione liste di attesa per ricoveri chirurgici .................................... - 58 -
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....................................- 61 -
6.1. Contratti di comodato d’uso a favore dello I.O.R. ............................... - 62 -
6.2. Contratti attivi di locazione, di concessione e di comodato d’uso - 63 - 6.3. Concessioni di attività commerciali ........................................................ - 66 -
XXXXXXXXXXX..............................................................................................- 67 -
7.1. Incarichi di consulenza legale ......................................................................... - 68 -
7.2. Gestione diretta sinistri .................................................................................... - 68 -
ELENCO ALLEGATI.............................................................................................- 71 -
La verifica amministrativo contabile condotta presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli –
I.R.C.C.S. di Bologna è stata disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con lettera
n. S.I. 43576 del 22 Marzo 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, dell'art. 60 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 14, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2009, n. 1961.
Con nota n. 43865 del 22.03.2019 l’Ispettore generale capo di finanza ha affidato agli scriventi il relativo incarico, disponendo di svolgere accertamenti su alcuni principali aspetti della gestione.
Si riferisce, quindi, sugli accertamenti eseguiti e su quanto emerso dall’esame degli atti esibiti dai competenti uffici dell’Istituto.
1 Ai sensi della normativa sopra citata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha competenza ispettiva generale sulle amministrazioni che gestiscono direttamente o indirettamente risorse di natura pubblica.
1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto Ortopedico Rizzoli2 è una struttura ospedaliera e di ricerca altamente specializzata nel campo dell’ortopedia e traumatologia. Nel 1981 l’Ente è stato dichiarato dal Ministero della Sanità Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per l’alto livello di assistenza sanitaria raggiunto nel campo ortopedico e traumatologico. Tale riconoscimento è stato più volte rinnovato, fino alla più recente riconferma avvenuta con decreto dell’11.04.2011.
Punto di forza dell’Istituto è la stretta integrazione tra l’attività di assistenza e l’attività di ricerca scientifica.
Ogni anno vengono visitati più di 150.000 pazienti e realizzati più di 20.000 ricoveri, in gran parte di tipo chirurgico. L’attività scientifica è svolta da 9 laboratori di ricerca traslazionale e 6 laboratori di ricerca industriale operanti presso l’Istituto, dove sono impiegate circa 250 persone tra medici, biologi, ingegneri e altre figure professionali. L’Istituto, inoltre, è sede di insegnamento universitario.
L’attività clinico-assistenziale e di ricerca è organizzata in quattro Dipartimenti, di cui tre ad attività integrata (D.A.I.), così individuati:
− Dipartimento patologie ortopediche-traumatologiche complesse;
− Dipartimento patologie ortopediche-traumatologiche specialistiche;
− Dipartimento Rizzoli R.I.T. – Research, innovation & tecnology;
− Dipartimento Rizzoli – Sicilia.
Quest’ultimo è operativo dal febbraio 2012 e ha sede a Bagheria (PA). Lo stesso è oggetto di un finanziamento pluriennale specifico da parte della Regione Sicilia nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Xxxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Benché composto unicamente da strutture a prevalente indirizzo clinico assistenziale, esso svolge anche attività di ricerca traslazionale. Pur non configurandosi come D.A.I., può prevedere la presenza di personale dello I.O.R. e personale universitario.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli è dotato di 293 posti letto, di cui 19 presso l’Ospedale di Bentivoglio.
Ai sensi della legge di riforma degli I.R.C.C.S. e dell’art.10 della Legge Regionale
n. 29 del 28.12.2004, come modificata con deliberazione n. 12/2006 dell’Assemblea legislativa regionale, sono organi dell’Istituto:
− il Direttore generale, nominato dalla Regione ed al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica;
− il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell’Ente e alla gestione e valorizzazione del patrimonio;
2 In seguito anche I.O.R. o Istituto o Ente
− il Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.
− il Collegio di direzione, con compiti di proposta per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori (art. 3, co. 3 e 4, L.R. 29/2004);
− il Direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitario di cui all’art. 12-bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e con gli atti di programmazione regionale in materia.
Dal 19.12.2016 l’Istituto è diretto dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nominato con D.P.G.R. dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 244/2016. Lo hanno preceduto nell’incarico il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx (dall’1.03.2015 al 4.12.2016) e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (fino al 28.02.2015)
La Direzione sanitaria e la Direzione amministrativa sono rispettivamente affidate alla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx (dall’1.09.2018) e al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (dal 15.07.2015). Precedentemente, i medesimi incarichi son stati assunti dal xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx (D.S.) e dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx (D.A.).
Con D.M. 17.10.2016 il Ministro della Salute, acquisito il parere favorevole del Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, ha nominato Direttore scientifico dell’Istituto, per la durata di 5 anni, la prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, che ha assunto l’incarico a decorrere dal 3.12.2016 (Delibera del D.G. 17.11.2016, n. 250) in sostituzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (in carica dal 15.04.2015).
Come si desume dalla nota integrativa al bilancio, al 31.12.2018 il personale a tempo indeterminato (t.i.) e a tempo determinato (t.d.) in servizio presso l’Ente era composto da n.
1.221 unità, di cui n. 793 del ruolo sanitario, n. 6 del ruolo professionale, n. 256 del ruolo tecnico, n. 166 del ruolo amministrativo.
L’Area dei servizi amministrativi dello I.O.R. è composta da servizi afferenti al Dipartimento Amministrativo Metropolitano (D.A.M.), costituito unitamente all’Azienda
U.S.L. di Bologna e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, e da servizi amministrativi propri dell’Istituto (n. 17 unità operative, tra Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali, Strutture Semplici e altre funzioni).
Fanno capo al Dipartimento Amministrativo Metropolitano (D.A.M.) i seguenti servizi amministrativi:
− Settore Acquisti Metropolitano (S.A.M.);
− Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale (S.U.M.A.P.);
− Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (S.U.M.C.E.F.);
− Servizio Unico Metropolitano Economato (S.U.M.E.).
L’unificazione di alcuni servizi amministrativi e di approvvigionamento di beni e servizi dei tre enti sanitari presenti nell’area metropolitana di Bologna (Azienda U.S.L., Azienda Ospedaliero-Universitaria e Istituto Ortopedico Rizzoli) è finalizzata al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti, all’integrazione delle attività e delle funzioni delle tre Aziende, nonché alla condivisione delle professionalità, alla
razionalizzazione nell’utilizzo di risorse, umane, tecnologiche, materiali e finanziarie a disposizione. Nella convinzione che la concentrazione delle funzioni amministrative a prevalente carattere generale e/o di supporto, determini una maggiore efficienza complessiva delle tre Aziende.
2. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
2.1. Esame dei conti economici 2015-2018
Nell’ultimo quadriennio 2015-2018 la gestione economica dell’Istituto si è chiusa con i seguenti risultati differenziali:
Risultati differenziali | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Valore della produzione Costi della produzione | 161.578.045 -158.276.368 | 169.188.980 -164.461.627 | 163.713.690 -159.977.729 | 166.207.098 -161.184.959 |
Saldo gestione operativa Saldo proventi e oneri finanziari Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie Saldo gestione straordinaria | 3.301.677 -526.092 2.080.539 | 4.727.353 -434.726 653.997 | 3.735.961 -464.306 1.704.255 | 5.022.139 -453.871 447.613 |
Risultato prima delle imposte Imposte | 4.856.124 -4.846.635 | 4.946.624 -4.795.622 | 4.975.910 -4.827.340 | 5.015.881 -4.937.954 |
Utile netto d’esercizio | 9.489 | 151.002 | 148.570 | 77.927 |
Le variazioni delle risultanze degli esercizi 2015-2018 risentono, in misura più o meno significativa, dei minori o maggiori contributi in conto esercizio per la ricerca finalizzata gestita a progetto che, da un anno all’altro, determinano una variabilità di costi e di ricavi in ragione del numero e del valore dei progetti gestiti e del grado di realizzazione degli stessi.
Pertanto, ai fini di una analisi e di una lettura più puntuale dei costi e dei ricavi inerenti la gestione “sanitaria”, si è ritenuto opportuno fare riferimento ai valori economici derivanti dal modello CE ministeriale depurato dei costi e dei ricavi concernenti la gestione a progetto (ossia al netto della ricerca finalizzata/vincolata e commissionata), come desunti da appositi elaborati predisposti dall’Ente (contraddistinti dalla sigla NO F), allegati al bilancio d’esercizio di ciascun anno.
Risultati differenziali | 2015 NO F | 2016 NO F | 2017 NO F | 2018 NO F |
Valore della produzione | 153.817.121 | 157.319.704 | 155.793.803 | 155.645.913 |
Costi della produzione | -150.809.432 | -152.845.949 | -152.324.061 | -150.748.106 |
Saldo gestione operativa | 3.007.689 | 4.473.755 | 3.469.742 | 4.897.807 |
Saldo proventi e oneri finanziari | -526.081 | -434.726 | -464.306 | -453.871 |
Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo gestione straordinaria | 2.085.666 | 750.430 | 1.796.269 | 406.527 |
Risultato prima delle imposte | 4.567.274 | 4.789.459 | 4.801.704 | 4.850.463 |
Imposte | -4.652.536 | -4.641.639 | -4.653.134 | -4.772.536 |
Utile d’esercizio | -85.262 | 147.819 | 148.570 | 77.927 |
In ciascuno degli anni considerati è stato conseguito, dunque, un sostanziale pareggio del bilancio economico3, caratterizzato da un sensibile avanzo della gestione operativa (in media, circa € 4,0 mln. annui) e del risultato d’esercizio prima delle imposte (in media, circa
€ 4,8 mln. annui), quasi interamente assorbito dall’I.R.A.P. (in media, circa € 4,7 mln.).
Il risultato positivo della gestione operativa ha avuto nel periodo un andamento crescente (dal 2015 al 2018: + € 1,9, pari al 17,6% medio annuo) determinato soprattutto dall’incremento del valore della produzione (dal 2015 al 2018: + € 1,8 mln., pari allo 0,39% medio annuo) e da un marginale decremento dei costi della produzione (dal 2015 al 2018: -
€ 0,02 mln., pari allo 0,01% medio annuo).
La composizione dei proventi, costituiti prevalentemente da ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (62,7%), è variata come segue:
Proventi (in milioni di euro) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | MEDIA | % | VAR. 2015 / 2018 |
A.1) Contributi in c/esercizio | 22,9 | 32,5 | 25,3 | 30,0 | 27,7 | 17,8% | 7,1 |
A.1.a) Contributi in c/esercizio da regione per quota FSR A.1.b) Contributi c/esercizio extra fondo A.1.c) Contributi c/esercizio per ricerca | 17,8 0,0 5,2 | 29,1 0,1 3,4 | 21,9 0,1 3,4 | 26,7 0,2 3,1 | 23,8 0,1 3,8 | 15,3% 0,1% 2,4% | 8,9 0,2 -2,1 |
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0% | 0,1 |
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,2% | 1,4 |
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 98,7 | 97,2 | 97,1 | 97,3 | 97,6 | 62,7% | -1,4 |
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 26,0 | 19,6 | 25,8 | 19,3 | 22,7 | 14,6% | -6,7 |
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,9% | 0,2 |
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 4,6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 3,4% | 0,7 |
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
A.9) Altri ricavi e proventi | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5% | 0,5 |
Totale valore della produzione (A) | 153,8 | 157,3 | 155,8 | 155,6 | 155,6 | 100,0% | 1,8 |
Nello specifico, i ricavi per prestazioni sanitarie, che nel quadriennio considerato sono stati mediamente pari a circa € 97,6 mln. annui, hanno subito nel complesso una diminuzione di circa € 1,4 mln., soprattutto per prestazioni erogate a favore di strutture pubbliche regionali.
I contributi in conto esercizio, mediamente pari a € 27,7 mln., hanno registrato invece un consistente incremento, di circa € 8,9 mln., relativi prevalentemente a “Contributi da Regione per quota F.S.R.” (+ 50,1% rispetto al 2015, pari a un incremento medio annuo del 14,5%). Gli analoghi contributi per la ricerca sono, al contrario, diminuiti di circa 0,7 mln. (- 40,1% rispetto al 2015, pari a un decremento medio annuo del 15,7%).
Per quanto riguarda i costi della produzione, al 2018 gli stessi sono ammontati a
€ 150,7 mln., ripartiti nel modo seguente:
Oggetto | Costi | Incidenza |
Acquisto di beni; | € 26,5 mln. | 17,2% |
Acquisto di servizi; | € 40,6 mln. | 28,5% |
Oneri di manutenzione e riparazione; | € 6,9 mln. | 4,5% |
Godimento di beni di terzi; | € 0,3 mln. | 0,4% |
Oneri del personale; | € 60,9 mln. | 39,1% |
Oneri diversi di gestione; | € 1,0 mln. | 0,6% |
3 L’utile o la perdita conseguita in ciascun anno non è mai andato oltre lo 0,1% dei rispettivi oneri di esercizio
Quote di ammortamento delle immobilizzazioni; | € 7,3 mln. | 4,8% |
Svalutazione di immobilizzazioni e crediti; | € 0,2 mln. | 0,4% |
Variazione delle rimanenze; | -€ 1,0 mln. | - 0,1% |
Accantonamenti per rischi e oneri. | € 5,9 mln. | 4,6% |
Dal 2015 al 2018 i suddetti oneri hanno subito le seguenti variazioni.
Acquisto di beni.
I costi per l’acquisto di beni, calcolati al netto delle variazioni delle rimanenze, sono aumentati di € 2,1 mln. (+8,1%), pari a un tasso d’incremento medio annuo del 2,6% (€ 0,7 mln. all’anno). La crescita è da riferire, soprattutto, all’aumento dei costi per l’acquisto di beni sanitari (+€ 2,1 mln., pari a +8,4%) e segnatamente di dispositivi medici impiantabili non attivi (+€ 2,1 mln., pari a + 14,8%). I costi per gli acquisti di farmaci4 sono diminuiti, invece, di circa € 0,7 mln. (-22%).
Acquisto di servizi.
I costi per servizi hanno avuto nel quadriennio una sensibile riduzione di circa
€ 4,0 mln. (-9,0%), pari a un decremento medio annuo del 3,1%. Lo stesso è stato determinato quasi esclusivamente dalla diminuzione degli oneri non sanitari (-€ 5,1 mln., pari a -22,3%).
I servizi non sanitari che hanno subito le maggiori riduzioni di costo sono:
₋ lavanderia, pulizia e mensa (- € 1,5 mln. complessivi)
₋ premi assicurativi (-€ 2,0 mln., pari a 91,3%), per l’adesione al programma regionale di gestione diretta dei sinistri (da correlare al contestuale incremento per € 2,5 mln., degli accantonamenti al fondo rischi);
₋ servizi tecnici diversi (-€ 1,0 mln.);
₋ servizi di service non sanitari (-€ 2,2 mln.)
Manutenzioni e riparazioni e godimento di beni di terzi.
Gli oneri di manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) si sono ridotti di
€ 0,2 mln., pari a -3,3%. Così anche i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (-
€ 0,4 mln., pari a -58,9% rispetto al 2015).
La diminuzione di quest’ultima voce di costo è da riferire ai minori oneri per canoni di noleggio apparecchiature sanitarie.
Oneri del personale.
Gli oneri del personale sono aumentati nel quadriennio di € 1,6 mln. (+2,6%), pari a un incremento medio annuo dello 0,9%. Ciò per effetto (in particolare nel 2018), dei rinnovi contrattuali e per nuove assunzioni e/o mobilità interna tra aziende ed enti regionali.
I maggiori costi hanno riguardato soprattutto il personale del ruolo sanitario e segnatamente di quello con qualifica dirigenziale (+€ 1,1 mln., pari a +6,5%).
4 Al netto delle variazioni delle rimanenze.
Oneri diversi di gestione.
Gli oneri diversi di gestione hanno subito nel quadriennio un incremento di
€ 0,2 mln. pari al 25,6%. Gran parte di tale aumento ha riguardato gli oneri per imposte e tasse diverse da I.R.E.S. e I.R.A.P., aumentati nel periodo di € 0,09 mln., e le indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli organi direttivi e il Collegio sindacale (+€ 0,1 mln.)
Ammortamenti.
Gli ammortamenti sono aumentati di € 1,0 mln., a causa, soprattutto, dei maggiori accantonamenti per fabbricati strumentali.
Svalutazione di immobilizzazioni e crediti.
Non sono state effettuate nel quadriennio svalutazioni di immobilizzazioni. Gli accantonamenti per la svalutazione crediti si sono ridotti nel periodo di € 1,1 mln.
Variazioni delle rimanenze
Al 31.12.2018 la variazione delle rimanenze è stata quantificata € 1,0 mln., quasi interamente relativa a rimanenze sanitarie. Rispetto al 2015 la stessa ha registrato un incremento complessivo di € 1,7 mln., in parte dovuta ad una revisione puntuale delle modalità di inventariazione delle scorte di reparto ed economali scaturita dall’utilizzo di apposita procedura informatica, e in parte, alla diversa valorizzazione (dal 2018) del magazzino della “Banca del tessuto muscolo-scheletrico” (B.t.m.), per il quale si è ritenuto opportuno valorizzare a zero i tessuti prelevati destinati a lavorazione.
Per quanto riguarda l’incremento del magazzino farmaceutico al 31.12.2018, lo scostamento rispetto all’anno precedente è stato determinato da un prudenziale aumento delle scorte di sicurezza dei prodotti, in vista del cambio del sistema informatico e delle procedure amministrative e di gestione del magazzino (G.A.A.C.) avviato l’1.01.2019.
Accantonamenti per rischi e oneri.
Gli accantonamenti dell’esercizio si sono incrementati complessivamente per € 0,5 mln. (+ 9,3%), pari a un incremento medio annuo del 3,0%. I maggiori aumenti hanno interessato gli accantonamenti per rischi (+ € 0,4 mln., pari a 16,9%) e gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (+ € 0,1 mln.). Gli incrementi degli accantonamenti per rischi si riferiscono, in particolare, alla copertura diretta di rischi (c.d. autoassicurazione).
2.2. Esame della situazione patrimoniale.
Al 31.12.2018, la situazione patrimoniale dell’Istituto presentava, un attivo di
€ 177,1 mln. e un netto patrimoniale di € 59,2 mln., costituito dal Fondo di dotazione (€ 2,5 mln.), da finanziamenti per investimenti (€ 65,0 mln.), da riserve per donazioni e lasciti vincolati a investimenti (€ 1,3 mln.), da altre riserve (€ 1,6 mln.), da perdite portate a nuovo (- € 12,3 mln.) e da utili d’esercizio (€ 0,08 mln.).
I finanziamenti per investimenti si riferiscono a:
• beni di prima dotazione, per € 19,6 mln.;
• contributi dello Stato per investimenti, per € 28,9 mln., di cui:
₋ finanziamenti dello Stato ex art. 20 L. 67/1988, per € 25,6 mln.;
₋ finanziamenti dallo Stato per la ricerca, per € 3,3 mln.;
• finanziamenti dalla Regione per investimenti, per € 13,9 mln.;
• finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti, per € 1,1 mln.;
• finanziamenti per investimenti da rettifica di contributi in conto esercizio, per € 1,5 mln.
Nel quadriennio considerato, la suddetta situazione patrimoniale ha subito la seguente evoluzione.
Situazione patrimoniale nel periodo 2015-2018 (in milioni di euro) | |||||||||
Attivo | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Passivo e patrim. netto | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Immobilizzazioni | 88,3 | 84,9 | 82,3 | 79,0 | Patrimonio netto | 69,9 | 65,5 | 61,8 | 59,2 |
Attivo circolante: | 95,1 | 99,6 | 103,1 | 98,1 | Fondi rischi e oneri: | 33,2 | 39,3 | 44,6 | 46,2 |
Rimanenze Crediti Disponib. liquide | 2,9 86,4 5,9 | 4,0 57,0 38,6 | 3,8 55,6 43,7 | 2,7 38,2 57,1 | Fondi rischi Quote inutilizzate di contributi Altri oneri e spese | 11,5 12,5 9,2 | 12,0 14,6 12,8 | 14,4 12,6 17,7 | 15,0 12,7 18,5 |
Ratei e risconti | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Debiti | 80,1 | 78,7 | 77,8 | 70,6 | |||||
Ratei e risconti | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | |||||
TOTALE | 184,3 | 184,5 | 185,5 | 177,1 | TOTALE | 184,3 | 184,5 | 185,5 | 177,1 |
In particolare, le passività costituite dai debiti e risconti passivi, pari in media a
€ 77,9 mln. annui, hanno rappresentato in media il 42,6% dell’attivo patrimoniale e sono risultate ampiamente coperte dall’attivo circolante (in media € 99,0 mln. annui)
Immobilizzazioni.
Al 31.12.2018, il valore delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, era di
€ 79,0 mln., costituito per il 98,7% da immobilizzazioni materiali (€ 78,0 mln.). Queste ultime sono rappresentate principalmente da fabbricati (€ 69,0 mln.), attrezzature sanitarie e scientifiche (€ 4,3 mln.) e da immobilizzazioni materiali in corso e acconti (€ 3,7 mln.).
Al termine di detto anno, le immobilizzazioni, iscritte in bilancio per un importo di acquisto o di produzione pari a € 176,2 mln., sono state ammortizzate per un totale di € 97,3 mln., pari al 55,2% del relativo valore.
I coefficienti di ammortamento applicati per ciascuna tipologia di beni sono stati quelli indicati dal D.Lgs. 118/2011 e dalla legge 228 del 24/12/2012, avvalendosi, per i beni di valore inferiore a € 516,46, dell’integrale ammortamento nell’esercizio in cui i medesimi sono divenuti disponibili e pronti per l’uso. Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota d’ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto all’uso e il 31/12.
L’ammortamento ha interessato sia cespiti acquistati con contributi in conto capitale sia cespiti acquistati con contributi in conto esercizio.
Il totale degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali è stato, infine, assoggettato a sterilizzazione.
Dal 2016, i beni acquistati con contributi in conto esercizio sono stati finanziati per il 100% del loro valore, operando una rettifica in negativo dei contributi in conto esercizio dell’anno di competenza.
Il finanziamento dei cespiti acquistati con i contributi in conto esercizio assegnati in ciascun anno del periodo 2012 - 2015 è stato rettificato, invece, in base al periodo e alle aliquote annue di ammortamento previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 118/2011.
Nel corso del 2017 l’Istituto ha proceduto, nell’ambito “Piano attuativo della certificabilità dei bilanci” (P.A.C.), di cui alla D.G.R. n. 150/2015, ad una ricognizione fisica straordinaria delle immobilizzazioni materiali durevoli in dotazione, il cui avvio è intervenuto con nota Direttore del Servizio unico metropolitano economato (S.U.M.E.) prot. n. 53868 del 3.05.2017.
Detta rilevazione cespiti si è conclusa nel corso dello stesso anno 2017 con la riconciliazione fra dati inventariali e scritture contabili.
Rimanenze di beni
Le variazioni delle rimanenze finali dei magazzini aziendali sono rappresentate dalle rimanenze presso i magazzini sanitari, economali, tecnici di reparto, accertate attraverso procedure informatizzate.
La valorizzazione dei beni fungibili è avvenuta con il metodo della media ponderata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 118/2011.
Crediti.
Dal 2015 al 2018, la massa creditoria (al netto degli accantonamenti per svalutazione crediti) è passata da € 86,4 mln. a € 38,2 mln., con un consistente decremento di € 48,2 mln. (- 55,8%). Tale diminuzione si è verificata soprattutto nel corso del 2018 (- € 17,4 mln.).
Al termine di detto esercizio, il valore nominale dei crediti è divenuto pari a
€ 40,4 mln., per la maggior parte vantato nei confronti della Regione (€ 14,7 mln., pari al 36,4%) e di altri soggetti pubblici e privati (€ 16,1 mln.). A seguire, le ulteriori partite creditorie riguardano l’amministrazione dello Stato (€ 6,7 mln.), le aziende sanitarie pubbliche regionali (€ 2,3 mln.), le aziende sanitarie pubbliche di altre regioni (0,7 mln.) e l’Erario (€ 0,05 mln.).
I crediti verso la Regione si riferiscono principalmente quote residue di finanziamenti di parte corrente a carico del F.S.R. (compresa la mobilità interregionale ed extraregionale e i finanziamento aggiuntivi per i L.E.A.) nonché a finanziamenti per la ricerca e investimenti (versati a patrimonio netto).
I crediti per quote del F.S.R., del valore nominale di € 3,0 mln., si ripartiscono temporalmente come segue:
- anni 2014 e precedenti: € 0,4 mln.;
- anno 2018: € 2,6 mln.;
I crediti relativi a finanziamenti regionali per la ricerca, del valore complessivo di
€ 5,4 mln., riguardano, in gran parte, un residuo finanziamento 2015, di € 5,0 mln.
I crediti verso lo Stato (€ 6,7 mln.) si riferiscono principalmente a finanziamenti per investimenti in ricerca (€ 4,3 mln.) e risalgono per la maggior parte a residui di assegnazione degli anni 2014 e precedenti (€ 3,1 mln.). La rimanente quota di crediti riguardano finanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata (€ 2,4 mln.), così ripartiti nel tempo:
anni 2014 e precedenti: € 0,4 mln.; anno 2015: € 0,0 mln.;
anno 2016: € 0,4 mln.;
anno 2017: € 0,0 mln.;
anno 2018: € 1,5 mln.
I crediti verso altri soggetti pubblici e privati (€ 16,1 mln.) concernano crediti verso clienti privati (€ 0,1 mln.), amministrazioni pubbliche non sanitarie (€ 8,1 mln.), soggetti pubblici per la ricerca (€ 2,1 mln.) nonché crediti verso personale e creditori diversi (€ 5,8 mln.).
Svalutazione crediti
Le consistenze dei fondi svalutazione sono state determinate conformemente a quanto previsto dalla procedura interaziendale PAC P-INT17.
Per le tipologie di credito la cui inesigibilità era già nota alla chiusura del bilancio di ciascun anno è stata effettuata una specifica analisi e valutazione del rischio d’inesigibilità.
Per le altre categorie di credito, è stato valutato un rischio di inesigibilità generico, accorpando i crediti per classi omogenee e con profili di rischio simili e applicando percentuali di svalutazione diverse sulla base dell’anzianità del credito (ageing dei crediti) come di seguito rappresentato:
Anzianità del credito | Crediti verso clienti privati | Crediti verso clienti pubblici |
Superiore a 12 mesi ed inferiore a 24 | 10% | |
Superiore a 24 mesi ed inferiore a 36 | 30% | 20% |
Superiore a 36 mesi ed inferiore a 48 | 50% | 40% |
Superiore a 48 mesi ed inferiore a 60 | 80% | 60% |
Oltre 60 mesi | 100% | 80% |
Il valore di accantonamento ai rispettivi fondi svalutazione è stato determinato in base alla differenza tra la consistenza al 31 dicembre e il valore del fondo ricalcolato in applicazione dei suddetti parametri.
Nel 2018 l’applicazione di detti criteri ha comportato le seguenti svalutazioni:
₋ Svalutazione crediti verso amministrazioni pubbliche € 39.458;
· Svalutazione crediti verso crediti diversi € 85.359;
₋ Svalutazione crediti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione € 0,00.
Crediti per prestazioni sanitarie a stranieri
Tra le varie tipologie di crediti iscritti in bilancio, non figurano crediti per prestazioni sanitarie a favore di stranieri. La ragione è da ricondurre al fatto che, a decorrere dal 2017, la Regione assegna una quota destinata alla copertura delle prestazioni erogate a stranieri temporaneamente presenti, il cui importo è determinato sulla base dei flussi informativi relativi ai ricoveri e alle prestazioni ambulatoriali comunicati di volta in volta dall’Istituto. I crediti in questione rientrano, quindi, tra quelli vantati nei confronti dell’amministrazione regionale per quote del F.S.R.
Negli anni precedenti la procedura prevedeva, invece, che il valore delle prestazioni erogate a favore di stranieri extracomunitari temporaneamente presenti, di età inferiore a 18 anni ovvero in stato di gravidanza, rimanessero a carico S.S.R. mentre, l’importo delle prestazioni erogate a favore della rimanente platea di assistiti stranieri irregolari, fossero rimborsate dalla Prefettura competente, previa emissione della relativa fattura.
Sino a tutto il 2016 il credito vantato dallo I.O.R. nei confronti delle Prefetture per prestazioni sanitarie rese a Stranieri maggiorenni temporaneamente presenti (S.T.P.) era di
€ 240.648,00, corrispondente allo stralcio dei crediti per prestazioni rese nell’ultimo trimestre 2016 non riconosciute dalla Prefettura.
Attesa la presunta inesigibilità, sulla base delle indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione (nota prot. PG/2019/99183 del 23.01.2019), è stato accantonato al fondo svalutazione l’intero importo di tali crediti.
Al 31.12.2018, l’Istituto ha iscritto nei confronti della Regione Xxxxxx Xxxxxxx i seguenti crediti per prestazioni a stranieri in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 286/98 (STP maggiorenni):
Anno | Credito | Fondo Svalutazione | Saldo iscritto a Bilancio |
2016 | 240.647,89 | 240.647,89 | 0,00 |
2017 | 70.173,96 | 0 | 70.173,96 |
2018 | 86.131,82 | 0 | 86.131,82 |
Totale | 396.953,67 | 240.647,89 | 156.305,78 |
Le prestazioni nei confronti di stranieri S.T.P. minorenni vengono fatturate all’A.U.S.L. di Bologna. I crediti vantati dall’istituto al 31.12.2018 sono così riepilogati:
Anno | Crediti Vs AUSL Bologna | Fatture da emettere Vs AUSL Bologna | Saldo iscritto a Bilancio |
2009 | 606,00 | 0 | 606,00 |
2010 | 708,20 | 0 | 708,20 |
2011 | 299,70 | 0 | 299,70 |
2013 | 377,80 | 0 | 377,80 |
2014 | 286,60 | 0 | 286,60 |
2015 | 249,85 | 0 | 249,85 |
2016 | 176,95 | 0 | 176,95 |
2017 | 0 | 78.898,42 | 78.898,42 |
2018 | 0 | 104.007,41 | 104.007,41 |
Totale | 2.705,10 | 182.905,83 | 185.610,93 |
Le prestazioni relative a cittadini stranieri appartenenti a paesi dell’Unione Europea o altri paesi convenzionati (es: Repubblica di San Marino) erogate dall’Istituto sono gestite tramite fatturazione all’Azienda Sanitaria territoriale e vengono da quest’ultima regolate all’interno della mobilità internazionale.
I crediti nei confronti di AUSL di Bologna sono così riepilogati:
Anno | Crediti Vs AUSL Bologna | Fatture da emettere Vs AUSL Bologna | Saldo iscritto a Bilancio |
2016 | 246.830,36 | 0 | 246.830,36 |
2017 | 260.267,52 | 194,95 | 260.462,47 |
2018 | 0 | 317.125,82 | 317.125,82 |
Totale | 507.097,88 | 317.320,77 | 824.418,65 |
Le altre casistiche di cui all’art. 1 commi 80-86 della Legge 228/2012 sono di competenza delle Aziende territoriali.
Crediti nei confronti degli assistiti per ticket.
Le tipologie di credito nei confronti degli assistiti per ticket sanitari fanno riferimento sia all’erogazione di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero che a prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regine di S.S.N.
L’ammontare del credito iscritto in bilancio per dette partite (voce SP. ABA710 -
“Fatture e note di credito da emettere verso altri” in tab. 17 nota integrativa) è stato:
• per l’anno 2017, di € 60.000,00, per ticket di pronto soccorso e di € 10.000,00, per ticket relativi a prestazioni ambulatoriali;
• per l’anno 2018, di € 42.600,00, per ticket di pronto soccorso e di € 10.000,00, per ticket relativo a prestazioni ambulatoriali.
Le modalità di riscossione di tali crediti prevedono che all’assistito venga consegnato, al momento della dimissione dal P.S. o in fase di prenotazione della prestazione ambulatoriale, la modulistica ai fini dell’immediato pagamento del ticket (se dovuto) presso le casse aziendali di riscossione automatica; ovvero entro 30 gg., tramite gli ulteriori canali di pagamento messi a disposizione dall’Istituto.
Nei casi di mancato pagamento viene adottata una procedura di recupero credito da ticket che disciplina in maniera dettagliata le fasi, le modalità e i criteri con i quali garantire tale recupero.
Attualmente la procedura prevede due fasi:
1. Primo sollecito, dopo 30 gg. dall’erogazione della prestazione, consistente nell’invio al debitore, a mezzo di posta ordinaria, di una richiesta di pagamento corredata delle modalità con cui l’utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento nei successivi 30 gg.
2. Secondo sollecito o diffida (nell’ipotesi di mancato esito del precedente sollecito), consistente nell’invio di una Raccomandata A/R, contenente la diffida ad adempiere entro i successivi 30 gg., e l’avvertenza che, in caso di omesso pagamento, si avvieranno le procedure di recupero coattivo del credito, con ulteriore aggravio di spese e interessi di mora.
Per il periodo 2016-2018 sono state inviate agli utenti n. 5.628 lettere di sollecito; a seguito delle quali, circa il 50% degli utenti ha provveduto ad effettuato il pagamento del dovuto.
Numero lettere inviate | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Totale | |
1° sollecito | 1.254 | 1.226 | 1.220 | 3.700 |
2° sollecito | 670 | 658 | 600 | 1.928 |
Totale | 1.924 | 1.884 | 1.820 | 5.628 |
Come si evince dalle tabelle allegate (all. 1) dal 2016 al 2018 l’Istituto ha registrato una diminuzione dei crediti per ticket sanitari, mentre l’incidenza percentuale dei recuperi è rimasta pressoché costante, intorno al 42%.
Alla data dell’1.04.2019, i residui crediti da riscuotere per ciascun anno del triennio considerato erano i seguenti:
2016: € 22.972,60;
2017: € 26.386,10;
2018: € 26.505,00.
Fondi rischi e oneri.
Nell’ambito dell’accennato percorso per la certificabilità dei bilanci, l’Istituto si è dotato di apposite procedure disciplinanti i fondi rischi e oneri, e in particolare, la gestione dei seguenti fondi aziendali:
₋ Fondo rischi cause civili, penali e oneri processuali.
Sono state accantonate a tale fondo le stime riferite all’eventuale riconoscimento di indennizzi e/o risarcimenti relativi a cause civili promosse da terzi relativamente alle vertenze in corso alla data di chiusura dell’esercizio. L’accantonamento annuale a detto fondo è stato effettuato sulla base di un apposito report elaborato dalla S.S.D. “Affari legali e generali”, comprendente l’ammontare dei contenziosi in essere alla chiusura dell’esercizio il cui rischio di soccombenza era stimato come “probabile” o “possibile”. L’importo comprende la richiesta della controparte, gli eventuali interessi (calcolati ai sensi dell’art. 1284 c.c.), le spese legali di soccombenza (come da parametri medi del D.M. 55/2014) ed eventuali spese di giudizio diverse da quelle di parte. Al 31.12.2018 il fondo in questione presentava un ammontare di € 118.000 e nel corso di detto anno non sono stati effettuati accantonamenti, in quanto l’entità del fondo è stata ritenuta sufficiente alla copertura dei rischi.
− Fondo rischi per contenzioso col personale dipendente.
Sono accantonate al fondo le stime riferite all’eventuale riconoscimento di indennizzi e/o risarcimenti rivendicati dal personale dipendente a seguito di vertenze in corso. Anche in questo caso la S.S.D. “Affari legali e generali” ha effettuato una stima dell’ammontare dei contenziosi il cui rischio di soccombenza è stato ritenuto “probabile”, con gli stessi criteri precedentemente descritti. Al 31.12.2018 tale fondo ammontava a € 356.377,00 e nel corso dell’anno sono stati effettuati accantonamenti per € 246.472,00 nonché utilizzi per € 90.095.
₋ Fondo rischi non assicurati (franchigie assicurative).
Il fondo è stato costituito per far fronte a rischi coperti da polizze assicurative che prevedono una franchigia a carico dell’Istituto e riguarda sinistri sorti entro il 30.04.2017 (successivamente a tale data l’Istituto ha aderito al programma regionale di gestione diretta
dei sinistri). Al 31.12.2018 detto fondo ammontava a € 8.517.350,00 (al netto degli utilizzi effettuati nel corso dell’anno, di € 1.812.696,00).
₋ Fondo per copertura diretta di rischi (autoassicurazione).
Al 31.12.2018 detto fondo ammontava a € 4.361.075,00, ed è destinato, come già detto, alla copertura diretti sinistri per R.C.T. il cui indennizzo è a carico dell’Istituto nel limite della franchigia di € 250.000,00 per sinistro. La quantificazione è stata effettuata secondo i criteri stabiliti nella apposita procedura interaziendale.
₋ Fondo rischi su rendicontazione progetti.
Il fondo è stato costituito per far fronte al rischio di mancato riconoscimento di spese già sostenute per la realizzazione di progetti in sede di rendicontazione degli stessi. È un fondo che accoglie rischi a carico dell’Istituto di probabile accadimento, ma incerti nell’ammontare e nella tempistica. La stima del rischio è effettuata su indicazione della Direzione, rapportando la media delle rettifiche negative dell'ultimo triennio (cancellazione crediti) al valore medio dei finanziamenti attratti (ricavi iscritti a bilancio nell’esercizio) e applicando poi tale rapporto ai crediti aperti (che non sono già stati oggetto di svalutazione). Al 31.12.2018, il valore dell’accantonamento è stato di € 300.000,00.
₋ Fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente.
Il fondo è stato costituito nelle more della firma del rinnovo dei contratti di lavoro per il personale dipendente. L’accantonamento è stato calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (PG 2019/300615 del 27/3/2019) e comprende tutte le voci accessorie legate alla corresponsione delle somme previste al personale dipendente, quali oneri e IRAP. L’importo accantonato nel 2018 è stato pari a € 252.497. Al 31.12.2018, l’importo complessivo accantonato per i rinnovi contrattuali è stato pari a € 616.476. Come da indicazioni regionali, non è stato effettuato alcun accantonamento per il personale del comparto in quanto gli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL 2016-2018, approvato nel corso dell’esercizio, sono stati rilevati in corrispondenza delle relative voci di costo del personale.
₋ Fondo oneri e spese legali.
Il fondo contiene i valori relativi alle singole controversie instauratesi che risultano ancora pendenti alla data di chiusura dell’esercizio e comprende la stima dei costi che si prevede di dover sostenere quale compenso da corrispondere al legale incaricato dall'Istituto per l'attività professionale svolta in favore di quest’ultimo. La stima è stata effettuata dalla
S.S.D. “Affari legali e generali” sulla base del preventivo di spesa richiesto al legale all’atto del conferimento dell'incarico. L’importo accantonato per il 2018 è stato pari a € 132.228,00, mediante il quale l’importo complessivo del Fondo è passato a € 207.686,00 (al netto della somma utilizzata nell’esercizio, di € 36.530,00).
₋ Fondo compenso aggiuntivo organi istituzionali.
Il fondo, stimato dal Servizio unico metropolitano amministrazione del personale (S.U.M.A.P.) in € 314.303,00, è destinato al pagamento dei compensi aggiuntivi degli organi istituzionali riconosciuti dalla Regione per il raggiungimento degli obiettivi 2018.
Fondo oneri decreto “Balduzzi”.
Il fondo, di € 842.341,00, è stato determinato dall’U.O. “Libera professione”, sulla base delle disposizioni di cui alla L. 120/2007, così come modificata dalla L. 189/2012 comma 4 lettera c) (c.d. “Xxxxx Xxxxxxxx”), la quale prevede che una somma pari al 5% del compenso del libero professionista venga trattenuto dall’Azienda Sanitaria per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa.
₋ Fondo manutenzioni cicliche.
Il fondo, di € 12.880.348,00, è finalizzato al ripristino ordinario della struttura edilizia ed impiantistica ospedaliera, stimato sulla base dell’usura delle strutture e dei cespiti inseriti in inventario e gli interventi medi programmati. L’importo previsto quale accantonamento, proposto dal Direttore S.P.A.T., deriva dalla quantificazione economica degli interventi ciclici da realizzare. Nel 2018 l’accantonamento è stato pari a € 1.245.241.
₋ Fondo per il sostegno della ricerca e il miglioramento continuo.
L’accantonamento al fondo è stato effettuato sulla base delle indicazioni della Direzione Generale e in coerenza a quanto prevede l’apposita procedura interaziendale (32 Rev. 0) circa la possibilità di accantonare, su determinazione della Direzione generale, quota dei ricavi non utilizzati per finanziare progetti tesi a migliorare le dotazioni tecnologiche. L’accantonamento per l’esercizio 2018 è pari a euro 1.166.553.
₋ Fondo per incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016.
L’accantonamento al fondo è stato effettuato in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 113 del decreto legislativo 50/2016 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse. L’accantonamento dell’esercizio 2018, pari a € 137.787,00,è stato calcolato dal Direttore del Servizio acquisti metropolitano (S.A.M.) e dal Direttore della
S.S.D. S.P.A.T. sulla base delle indicazioni regionali (PG 2019/300615 del 27/3/2019).
Debiti.
Per quanto riguarda i debiti, dal 2015 al 2018 la massa debitoria è passata da
€ 80,1 mln. a € 70,6 mln., con un decremento complessivo di circa 9,5 mln. (-11,9%).
Tale diminuzione è da riferire alla consistente riduzione dei mutui passivi (- € 2,1 mln.), dei debiti verso la Regione (- € 9,2 mln.) e le strutture sanitarie pubbliche regionali (- € 6,8 mln.) nonché nei confronti dei fornitori (- € 8,0 mln., pari a – 29,6%).
Al 31.12.2018, la maggiore esposizione debitoria riguardava i debiti verso fornitori, quantificati in € 18,9 mln., di cui € 15,8 mln. per fatture da ricevere, nonché i mutui passivi, di € 18,0 mln., e i debiti verso dipendenti, di € 12,5 mln.
In ragione dell’anno d’insorgenza, i debiti verso fornitori si ripartiscono come segue:
• anni 2014 e precedenti: € 7,6 mln.;
• anno 2015: € 0,8 mln.;
• anno 2016: € 0,2 mln.;
• anno 2017; € 0,4 mln.;
• anno 2018: € 9,9 mln.
Relativamente ai debiti commerciali, l’Istituto già dal 2016 è rientrato all’interno dei parametri richiesti dall’indicatore tempestività di pagamento, ed è risultato, nel 2017, fra i 500 enti virtuosi a livello nazionale. Di seguito si riporta l’andamento dell’indicatore tempestività di pagamento e l’ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre di ogni anno del periodo 2014-2018.
Anno | Importo pagato | Indice tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti residui | N. imprese creditrici |
2014 | € 71.128.945,42 | +10,09 | ||
2015 | € 67.875.892,98 | +12,11 | € 11.392.549,12 | 659 |
2016 | € 60.755.240,23 | -2,30 | € 9.781.458,31 | 589 |
2017 | € 60.681.420,50 | -13,87 | € 7.091.574,05 | 535 |
2018 | € 60.594.343,91 | -16,22 | € 4.546.712,73 | 461 |
Il dato è stato regolarmente pubblicato nel sito Aziendale come previsto dalla normativa.
Nella pagina relativa ai pagamenti dell’amministrazione (xxxx://xxx.xxx.xx/xx- rizzoli/amministrazione-trasparente#pagamenti) sono pubblicati anche i “dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale” come previsto dall’art. 41 comma 1bis D.Lgs. n.33/2013.
Cessione dei crediti da parte dei creditori
L’Istituto Ortopedico Rizzoli è regolarmente registrato alla Piattaforma dal 2013.
Le attestazioni circa la tempestività pagamenti previste dall’art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 sono state verificare dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile e sono state regolarmente allegate ai relativi bilanci consuntivi.
L’alimentazione della Piattaforma è completa ed esaustiva per quanto concerne i dati fino al 31.12.2018.
Conseguentemente all’avvio della nuova procedura per la gestione dell’area amministrativo contabile (G.A.A.C.) dal 1 gennaio 2019, la piattaforma è alimentata solo per la parte di ricezione delle fattura elettroniche (tramite S.D.I.) e per la parte relativa ai pagamenti (tramite S.I.O.P.E.+).
La pianificazione dell’implementazione del software prevede la produzione dei flussi di caricamento relativi alla contabilizzazione delle fatture ed alla comunicazione delle scadenze per la piattaforma entro il 30 aprile 2019.
Le dichiarazioni di assenza posizioni debitorie sono state inviate ed è in corso la verifica dei dati relativi all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018, per cui è prevista la scadenza entro il 30 aprile 2019.
La piattaforma è alimentata regolarmente per quanto concerne le istanze di certificazione. Complessivamente ne sono state rilasciate n. 54 di cui 7 nel 2016, 6 nel 2017 e 1 nel 2018.
3.1. Riferimenti normativi
Com’è noto, l’art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 296/2006 e s.m.i. prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora le stesse non siano operative, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, i medesimi enti sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010, oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
L’art. 15, co. 13, lett. d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ha successivamente stabilito che gli enti del S.S.N. sono tenuti ad utilizzare, per acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
Per quanto attiene alle categorie merceologiche relative all’energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia, l’art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità purché si contrattino corrispettivi inferiore al 10%, per la telefonia, e del 3%, per le altre categorie merceologiche in questione.
Infine, il combinato disposto dell’art. 9, co. 3, del D.L. 66 del 24.04.2014, convertito in L. 89/2014, e dell’art. 1, co. 548-550, della L. n. 208 del 28.12.2015, dispone che gli enti del S.S.N. sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 e al superamento di determinate soglie d’importo, avvalendosi esclusivamente delle centrali regionali di committenza di riferimento o della Consip S.p.A.
Qualora dette centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, i medesimi enti sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori (ex art. 9, co. 1, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014). In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale l’individuazione della centrale di committenza a cui fare ricorso.
La violazione di tali regole costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
Con nota congiunta prot. n. 20518 del 19.02.2016, il M.E.F. e il Ministero della Salute, hanno successivamente precisato che in assenza di iniziative attive presso i soggetti aggregatori di riferimento regionale o presso Consip, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa che tuttavia è ancora in fase d’avvio o comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere a una delle seguenti soluzioni temporanee, inserendo eventualmente la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente:
a) stipulare un contratto ponte ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/20065 (estrema urgenza), per il tempo strettamente necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip;
b) stipulare un contratto ponte ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 163/20066 (ripetizione di servizi analoghi), per il tempo strettamente necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip;
c) prorogare il contratto in essere, nel caso in cui vi sia un’espressa previsione nel bando di gara iniziale (indetta con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati e comunque, non oltre la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, co. 550, della L. 208/2015)7.
Al di fuori di quest’ultima fattispecie, l’ipotesi di proroga contrattuale è percorribile esclusivamente come soluzione di carattere eccezionale, in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio e sempre che l’esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell’affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2882). A tale proposito, la giurisprudenza ha elaborato la figura della “proroga tecnica”, con la quale si è ritenuto che il ricorso alla proroga possa trovare giustificazione teorica nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza8.
Successivamente alla stipula dei contratti incombe, poi, sulle aziende ed enti del
S.S.N. l’onere di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso l’istituto della rinegoziazione dei contratti, da applicare:
1) al verificarsi di differenze significative (superiori al 20%) tra prezzi unitari dell’appalto di beni o servizi e i prezzi di riferimento pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici o dalle Centrali di committenza regionali (art. 17, co. 1, lett. a), del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011);
2) in applicazione della misura di spending review di cui all’art. 9-ter, co. 1, lett. a), del
D.L. 19.06.2015, n. 78, conv. in L. 125/2015, che prevede la riduzione del 5% del valore complessivo dei contratti di acquisto di determinate categorie di beni e servizi elencate nella tabella A allegata al citato decreto.
Per quanto riguarda la normativa regionale, nel settembre del 2010 è stato sottoscritto il primo accordo tra le tre Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna (Azienda
5 Estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili non compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti (fattispecie riproposta, negli stessi termini, dall’art. 63, co. 2, lett. c), del D.L.vo 50/2016).
6 Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 (fattispecie riproposta, negli stessi termini, dall’art. 63, co. 5, del D.L.vo 50/2016).
7 Disposizione attualmente contemplata dall’art. 106, co. 11, del D.L.vo 50/2016
8 ANAC: Delibera n. 1200 del 23 novembre 2016.
USL di Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Orsola” e Istituto Ortopedico Rizzoli), per avviare un progetto di progressiva gestione unitaria di alcuni servizi.
Con successivi atti adottati dal Direttore Generale della A.U.S.L. di Bologna, è stata concretamente approvata e resa operativa la nuova organizzazione che ha previsto, a decorrere dal mese di luglio 2011, la gestione accentrata presso il Settore Acquisti Metropolitano (S.A.M.) dell’A.U.S.L. di Bologna dei procedimenti di acquisto per le tre citate Aziende, secondo lo schema di articolazione delle competenze.
In particolare, il servizio acquisti metropolitano è delegato all’esercizio delle funzioni di acquisto in luogo e per conto delle Aziende aderenti (art. 2 Convenzione approvata con deliberazione n. 146/2011).
ATTIVITÀ | ATTO | PROPOSTA | FIRMATARIO |
Stesura e approvazione regolamenti di interesse aziendale | Delibera | Direttore S.A.M. | Direttore generale |
Programmazione annuale procedure di acquisto | Delibera | Direttore S.A.M. | Direttore generale |
Indizione, emanazione, sottoscrizione bandi di gara per forniture e servizi di cui alla programmazione annuale - approvazione atti di gara - approvazione esiti gara | Determina | Direttore S.A.M. | |
Indizione, emanazione, sottoscrizione bandi di gara per forniture e servizi non previsti in programmazione annuale - approvazione atti di gara - approvazione esiti gara | Xxxxxxxxx | Direttore S.A.M. | |
Nomina commissioni giudicatrici | Determina | Direttore S.A.M. | |
Acquisti in economia con procedura di gara | Determina | Direttore S.A.M. | |
Stipula contratti | Contratto | Rappresentante legale aziendale | |
Acquisti diretti di valore superior.e alla soglia comunitaria | Determina | Direttore S.A.M. | |
Acquisti diretti di valore inferiore alla soglia comunitaria | Determina | Direttore S.A.M. | |
Nomina R.E.C. e gestione contratto | Lettera | Direttore S.A.M. | |
Recepimento esiti gara/rinnovi/proroghe di altra azienda dell’area xxxxx Xxxxxx Centrale | Determina | Direttore S.A.M. | |
Adesione convenzioni Intercent-ER | Determina | Dir. UU.OO. interess. | Direttore S.A.M. |
Autorizzazioni/dinieghi subappalto e cessioni contrattuali | Lettera | Direttore S.A.M. | |
Rinnovi contrattualmente previsti | Determina | Direttori UU.OO. interessate | Direttore S.A.M. |
Riscatto apparecchiature in noleggio | Determina | Direttori UU.OO. interessate | Direttore S.A.M. |
Presa d’atto variazione prodotti e/o fornitori | Lettera | Direttore S.A.M. | |
Accettazione donazioni e/o comodati di beni mobili | Determina | Direttore S.A.M./Ingegneria | Direttore S.A.M. |
clinica/CED/ Distretto/altre UU.OO. interessate | |||
Vendita di beni mobili dichiarati fuori uso | Determina | Direttori UU.OO. interessate | Direttore S.A.M. |
Adozione atti pertinenti le vicende giuridiche del contratto (risoluzione, recesso, ampliamento, servizi accessori, adeguamenti ISTAT) | Determina | Direttori UU.OO. interessate | Direttore S.A.M. |
Successivamente, nel mese di luglio 2013, nell’ambito della realizzazione del più ampio progetto di unificazione gestionale dei servizi delle aziende dell’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale, con deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. di Bologna n. 162/2013, è stata disposta l’adesione dell’Azienda USL di Imola al Servizio Acquisti Metropolitano, sulla base delle deleghe di attività di cui alla Convenzione allegata alla predetta deliberazione. Tale convenzione è stata da ultimo modificata ed integrata con una nuova convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Acquisti Metropolitano, approvata con deliberazione del Direttore generale n.126/2018.
Il Servizio Acquisti Metropolitano opera in stretta collaborazione con la centrale unica acquisti regionale “Intercent-ER”, istituita con L.R. n. 11 del 2004.
La programmazione generale e il progressivo avanzamento delle gare gestite da Intercent-ER sono stati periodicamente comunicati al S.A.M. e agli altri coordinatori dei settori “Acquisti” e “Farmacia” delle Aree vaste nell’ambito delle riunioni del c.d. Gruppo operativo che, sino al mese di marzo 2018, si è riunito con cadenza trimestrale presso Intercent-ER.
Di recente, a far data dal mese di giugno 2018, è stata istituita una diversa prassi, in base alla quale le comunicazioni in merito alle gare gestite da Intercent-ER avvengono nel corso di incontri mirati del Direttore di Intercent-ER con i singoli Collegi dei Direttori sanitari e amministrativi di ciascuna Area vasta.
In relazione, poi, all’espletamento delle singole procedure di gara, lo scambio di notizie con Intercent-ER è sempre stato effettuato dal S.A.M. in via di fatto e, dunque, non sono presenti agli atti del Servizio scambi di missive inerenti singole richieste di autorizzazione all’indizione di procedure da parte del S.A.M. e relative autorizzazioni da parte dell’Agenzia. Le notizie in merito alla esistenza e alla validità di convenzioni attive, accordi quadro ed altri tipi di servizi messi a disposizione dalla centrale unica regionale sono state, pertanto, acquisite dal S.A.M. mediante accesso al sito internet dell’Agenzia e, sino al primo semestre dell’anno in corso, di tale accesso non restava alcuna traccia negli atti di ciascuna gara. Da ultimo, il Collegio sindacale ha rilevato tale anomalia e ha richiesto da quel momento l’estratto stampa datato degli esiti dell’avvenuto accesso al sito Intercent-ER al fine di documentare tale adempimento negli atti istruttori.
3.2.Proroghe contrattuali
Sulla base degli elenchi dei contratti di fornitura di beni e servizi in corso sono stati esaminati i rapporti contrattuali in regime di proroga di seguito descritti.
1) Fornitura di TNT non sterile relativo al servizio di movimentazione per Bologna e Bagheria (Det. del S.A.M. n. 2560 del 30.08.2017 – I proroga; Det. del S.A.M. n. 786 dell’8.03.2018 – II proroga).
Con delibera n. 160 del 06.03.2002, a seguito di licitazione privata, l’Istituto ha affidato, per un periodo di 6 anni, alla ditta Padana Everest S.r.l. e successivamente alla Servizi Italia S.p.A. (subentrata nel contratto a seguito di fusione per incorporazione), il servizio di lavanolo, disinfezione e sterilizzazione di biancheria nonché di fornitura e movimentazione di materiale in tessuto non tessuto (TNT) sterile e non sterile.
Il contratto è stato dapprima rinnovato per ulteriori tre anni (scadenza 6.03.2011), come da opzione prevista negli atti gara, e con delibera n. 256 del 7.11.2011, prorogato in attesa della predisposizione della procedura di gara da parte di Intercent-ER.
L’Agenzia Intercent-ER ha pubblicato il bando relativo al servizio di lavanolo (noleggio e sanificazione) il 3.08.2015 (4 anni dopo la citata delibera di proroga 256/2011), mentre la nuova convenzione per il periodo 1.09.2017 – 31.08.2023, stipulata della con la “Servizi ospedalieri S.p.A.” di Ferrara, è intervenuta in data 23.09.2016.
Con determina n. 2115 del 13.07.2017, il Servizio Acquisti Metropolitano ha quindi provveduto ad aderire alla suddetta convenzione per conto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, che non contemplava, tuttavia, il servizio di fornitura e di movimentazione del materiale in TNT.
Avendo ritenuta congrua l’offerta ricevuta dalla “Servizi Italia S.p.A.” (aggiudicataria del precedente contratto) e nelle more del completamento dell'iter di aggiudicazione della nuova convenzione e dei successivi adempimenti da parte di Intercent- ER, il S.A.M., con determina n. 2560 del 30.08.2017, ha prorogato, per il periodo 1.09.2017 – 31.12.2017, il contratto con “Servizi Italia S.p.A.”, limitatamente alla fornitura del materiale in TNT e del relativo servizio gestione magazzino, con la clausola di recesso anticipato, qualora la gara Intercent-ER per l’individuazione del nuovo contraente e i successivi adempimenti si fossero conclusi prima di tale data.
Il bando Intercent-ER per il TNT sterile è stato pubblicato il 23.12.2015 e le attivazioni delle convenzioni sono intervenute a decorrere dal mese di novembre 2017 (giorni diversi secondo i lotti).
Successivamente, con Determina n. 130 del 16.01.2018, il S.A.M. ha provveduto, per conto dello I.O.R., ad aderire alle suddette convenzioni avente ad oggetto la fornitura di materiale TNT sterile per il periodo 16.01.2018 – 30.11.2020, per una spesa complessiva presunta a carico dell’Ente di € 984.942,90, IVA esclusa.
Trattandosi di convenzione afferente unicamente prodotti sterili, con Determina n. 786 dell’8.03.2018 il S.A.M. ha prorogato, per il periodo 0.00.0000 - 00.00.0000, il precedente contratto con “Servizi Italia S.p.A.”, limitatamente al materiale “non sterile”, per una spesa complessiva presunta di € 58.770,40 (oltre IVA), nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Intercent-ER, in fase di predisposizione.
Allo stato, quest’ultima è ancora in fase di definizione, pertanto l’approvvigionamento di detto materiale avviene tuttora in regime di proroga.
Non è chiaro, comunque, quale sia il contratto in proroga attualmente applicato e se in anni precedenti fossero vigenti, in regime di proroga, anche altri contratti di fornitura di detto materiale.
Dall’esame degli atti forniti dall’ente si evince, infatti, che per il periodo 1.07.2018 – 30.06.2019, il S.A.M., con determinazione 2091 dell’11.07.2018, ha prorogato, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola, i contratti di fornitura di TNT non sterile stipulati in adesione alla convenzione “TNT non sterile 2” di Intercent-ER (disposta con le determinazioni del S.A.M. n. 706 del 4.04.2014, n. 928 del 12.05.2014 e n. 1152 del 12.06.2014), già prorogati sino a tutto il 30.06.2018 con la determinazione del S.A.M. n. 861 del 21.03.2017.
non appaiono quindi evidenti le motivazioni giuridiche e di convenienza economica per le quali si sia proceduto, sino al 30.06.2018, a prorogare anche il contratto con “Servizi Italia S.p.A.” e quale contratto sia stato di fatto utilizzato in detto periodo.
Interpellata sull’argomento la dirigenza del S.A.M., la stessa ha riferito che non era noto al Servizio se lo I.O.R. avesse fatto mai ricorso negli anni precedenti alla convenzione Intercent-ER, anche solo per qualche prodotto, avendo il Servizio Economato dell’Ente richiesto a “Servizi Italia” la disponibilità alla prosecuzione parziale della fornitura di TNT (sterile e non) e avendo il S.A.M. proceduto a formalizzare la proroga del contratto con detta impresa (Det. n. 2560 del 30.08.2017), dimenticando l’intervenuta adozione delle sopra indicate determinazioni del 2014 di adesione alla convenzione Intercent-ER e la proroga dei relativi contratti sino a tutto il 30.06.2018 di cui alla Det. n. 861 del 21.03.2017.
E’ evidente, come ammesso dalla stessa direzione del S.A.M., la mancanza di coordinamento tra i competenti uffici (settore dei “servizi appaltati” e quello di approvvigionamento dei “beni sanitari”) e soprattutto la sovrapposizione di contratti (in regime di proroga) per la fornitura di medesimi prodotti, di cui non si fornisce neppure giustificazione delle scelte operate nel tempo.
In ordine poi alla legittimità delle proroghe, si è già detto in precedenza che la circolare MEF – Ministero della Salute del febbraio 2016 ha chiarito che in attesa dell’attivazione delle convenzioni sottoscritte dal soggetto aggregatore regionale di riferimento le stazioni appaltanti possono ricorrere a proroghe contrattuali solo se previste nella gara d’appalto originaria. Diversamente devono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alla stipula di contratti ponte ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. c) (estrema urgenza) ovvero dell’art. 57, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 (ripetizione di servizi analoghi); disposizioni attualmente contemplate nell’art. 63, co. 2, lett. c) e co. 5, del vigente D.Lgs. 50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).
Nello specifico, queste disposizioni, esclusa l’ipotesi di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (fattispecie che non pare possa essere invocata nel caso concreto per l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 63, co. 5, D.Lgs. 50/2016), circoscrivono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando al solo caso di
estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili che non consentono il ricorso ad altri tipi di procedure (art. 63, co. 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016), purché le circostanze invocate a giustificazione non siano in alcun modo imputabili all’amministrazione aggiudicatrice e siano confrontate le offerte di almeno 5 operatori economici (art. 63, co. 6, D.Lgs. 50/2016).
Non sembra, dunque, che la proroga del contratto scaduto limitatamente al materiale in TNT possa ritenersi legittimo. In primo luogo perché l’oggetto dell’appalto originario era ben più ampio di quello oggetto della cosiddetta proroga.
La fattispecie, infatti, non può inquadrarsi nell’ambito della proroga, ma semmai in quello dell’affidamento diretto; ma anche tale tipologia di affidamento non può ritenersi legittimo, in quanto trattandosi di prestazioni d’importo complessivo superiore a € 40.000 il
S.A.M. avrebbe dovuto ricorrere ad una procedura negoziata col confronto della offerte di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 63, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.
Si fa notare, infine, che le “proroghe” sopra descritte riguardano un contratto aggiudicato originariamente nel 2002 e giunto definitivamente in scadenza nel 2011, i cui effetti si sono protratti, sia pure limitatamente alla fornitura di materiale in TNT, per oltre sette anni e, per la versione non sterile di detto materiale, è ancora in atto. Ciò in violazione dei principi generali di economicità, imparzialità e trasparenza che devono informare l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 241/1990 nonché dei principi enunciati all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 30 D.Lgs. 50/2016) e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
2) Carta in risme 4 per A.U.S.L. IMOLA e I.O.R. (Determina S.A.M. n. 1134 del 19.06.2015 e contratto ponte di cui alla Det. S.A.M. n. 1679 del 4.06.18.
Il Servizio Acquisti Metropolitano dell’Azienda USL di Bologna ha provveduto ad aderire alla Convenzione Intercent-ER “Carta in risme 4- Lotto 2 - Area est”, stipulata in data 8.06.2015, per soddisfare le esigenze delle aziende dell’Area Vasta dell’Emilia Centrale (A.V.E.C.), adottando per conto di ciascuna di esse distinti atti di adesione.
In particolare, con Determina S.A.M. n.1134 del 19.06.2015 è stata disposta l’adesione della Azienda USL di Imola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per un importo complessivo di € 253.170 (oltre I.V.A.), di cui € 170.280 relativi al fabbisogno della A.U.S.L. di Imola e € 82.890,00 per il fabbisogno dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Come si evince dall’art. 7 della convenzione, la durata della stessa è stata stabilita in 12 mesi decorrenti dalla relativa sottoscrizione, intervenuta in data 8.06.2015, e poteva essere rinnovata, su comunicazione di Intercent-ER, per ulteriori 12 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo spendibile, fissato in € 6.426.104,90.
Ciascun ente o amministrazione aderente poteva, invece, disporre “Ordinativi di fornitura” (i.e. contratto) sino al 36° mese successivo alla stipula della convenzione (ossia sino a tutto il 7.06.2018) e, nelle more della individuazione del nuovo fornitore, prorogare gli effetti del contratto per ulteriori 6 mesi (sino a tutto il 7.12.2018), purché l’estensione rientrasse nell’importo massimo stabilito in contrattato.
La convenzione in parola, aggiudicata alla ditta “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.x.x.” di Terno d’Isola (BG), è stata rinnovata da Intercent-ER il 7.06.2016, con scadenza definitiva al 7.06.2018.
Nelle more della definizione della nuova gara Intercent-ER, la cui conclusione era prevista per fine 2018, e al fine di garantire la continuità della fornitura, con Determinazione
n. 1679 del 4.06.2018, il S.A.M. ha provveduto alla stipula di un contratto ponte con la stessa “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.x.x.”, per le esigenze delle aziende dell’A.V.E.C. fino a tutto il 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € 198.365,00 (oltre I.V.A.), di cui € 37.455,00 (oltre I.V.A.) relativi alla forniture destinate allo I.O.R.
In tale circostanza sono stati concordati con l’aggiudicataria nuovi prezzi, peraltro in misura diversa da quelli stabiliti da Xxxxxxxxx.XX con il provvedimento di revisione prezzi di cui alla Determina n. 135 del 7.05.2018.
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Al riguardo, si osserva innanzitutto che la citata determina del S.A.M. 1679/2018 non precisa se, preventivamente alla stipula del contratto ponte, fosse stata accertata l’assenza di convenzioni Consip attive.
In secondo luogo, trattandosi di forniture di importo superiore alla soglia minima di
€ 40.000, l’affidamento non poteva avvenire in via diretta, ma solo attraverso la comparazione di più preventivi (almeno 5 preventivi, nell’ipotesi di motivi d’urgenza non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63, co. 6, del D.Lgs. 50/2016).
3) Proroga del servizio di gestione della manutenzione delle apparecchiature (Det. S.A.M. n 2306 del 31.07.2017 e n. 807 del 12.03.2018)
Si premette che l’Istituto Ortopedico Rizzoli, con deliberazione n.570 del 15.11.2007, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, aveva affidato alla R.T.I. con capogruppo mandataria la società “Manutencoop Facility Management” il servizio integrato per la gestione di servizi manutentivi ed altri servizi strumentali (Global service).
Il Global service appaltato comprendeva la quasi totalità dei servizi in favore dell’Istituto, compreso la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.
Con determinazione n. 2293 del 21.12.2013 il SAM ha dato seguito alla richiesta, prevista contrattualmente, di rinnovo del suddetto global service, per un ulteriore periodo di anni 4 (nuova scadenza: 31.07.2017).
Al termine del rinnovo, si è posta quindi la questione di “spacchettare” i servizi oggetto di appalto, procedendo: in alcuni casi, attraverso l’adesione alle convenzioni regionali Intercent-ER; in altri, con la programmazione di nuove procedure di gara; in altri ancora, mediante proroga del contratto preesistente.
Proprio quest’ultima opzione è stata adottata nel caso del servizio di gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.
Invero, con nota. prot. n. 88042 del 20.07.2017 il Servizio Patrimonio e attività tecniche dello I.O.R. ha ravvisato la necessità, per quanto atteneva al servizio in questione, di procedere ad una proroga del contratto di global service, nelle more dell’entrata in vigore della convenzione Intercent-ER, che si prevedeva fosse stata attivata entro il 31.12.2017.
Con determinazione n. 2306 del 31.07.2017, il S.A.M. ha quindi condiviso tale necessità e ha disposto la proroga del servizio fornito dal citato R.T.I., alle medesime condizioni contrattuali fino a quel momento applicate (inclusa la variazione prezzi all’indice ISTAT, rilevata ad inizio anno), relativamente al periodo 1.08.2017 al 31.12.2017 e comunque fino alla data di completamento dell’iter di aggiudicazione e successivi adempimenti, della nuova convenzione Intercent-ER, per un importo complessivo di € 505.035,80 (oltre IVA).
Successivamente, atteso il protrarsi delle procedure Intercent-ER per la stipula della convenzione in materia di manutenzione degli elettromedicali, il cui bando è stato pubblicato nell’ottobre 2016, ma la cui attivazione è intervenuta solo in data 31.10.2018, il precedente contratto è stato ulteriormente prorogato sino a tutto il 30.06.2018 e comunque fino alla stipula della convenzione da parte della centrale d’acquisto regionale, qualora quest’ultima fosse stata attivata dopo tale data (come di fatto accaduto).
Si ribadiscono, al riguardo, le osservazioni precedentemente formulate relative all’appalto per la fornitura di materiale in TNT, non senza sottolineare che il servizio in questione è stato espletato, senza soluzione di continuità, dal citato R.T.I., affidatario del global service, per quasi 11 anni.
4) Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
Analoghe considerazioni vanno formulate anche per il servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
Il servizio in oggetto, ricompreso tra quelli relativi all’affidamento del Servizio integrato per la gestione dei servizi strumentali (Global Service) di cui alla delibera I.O.R. n. 570 del 15.01.2007 e alla determina di rinnovo n. 2293 del 21.12.2013 adottata dal S.A.M., è scaduto il 31.07.2017 mentre era ancora in fase di preparazione la nuova procedura per l’individuazione del nuovo contraente.
Alla scadenza del suddetto contratto sono venuti a cessare gli oneri relativi all’ammortamento della spesa sostenuta dall’aggiudicatario per la ristrutturazione della centrale di sterilizzazione e, contestualmente, è stata operata l’adesione alla convenzione Intercent-ER per il servizio di lavanolo, che tuttavia non comprendeva il servizio di sterilizzazione.
Quest’ultimo è stato di fatto garantito, sia per la sede di Bologna che per quella di Bagheria, dalla ditta “Servizi Ospedalieri S.p.A.”, società che nell’ambito del Raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato svolgeva il servizio di lavanolo, comprensivo della sterilizzazione, in attesa di valutazioni sull’impostazione di nuovi rapporti contrattuali anche in esito a procedure concorsuali.
L’aver scorporato il servizio di lavanolo, lasciando non aggiudicato quello relativo alla sterilizzazione, ha comportato lunghe e complesse trattative con “Servizi Ospedalieri S.p.A.”, al fine di determinare le condizioni economiche per l’affidamento del servizio per un periodo di almeno sette mesi.
Le stesse si sono concluse in data 27.12.2017 con l’offerta finale della ditta sopra menzionata per il periodo dall’1.08.2017 al 28.02.2018 (nota prot. n. 260/17/SP/MDM/sb del 09.10.2017), avallata dall’ufficio competente dello I.O.R e dal S.U.M.E. (Servizio unico metropolitano economato).
Pertanto, con determinazione n. 152 del 17.01.2018, il S.A.M. ha preso atto del servizio già prestato da “Servizi Ospedalieri S.p.A” a decorrere dall’1.08.2017, fissando la nuova scadenza contrattuale al 28.02.2018, prevedendo una spesa complessiva di
€ 945.726,00 (oltre IVA).
Successivamente, nelle more della riorganizzazione del servizio di sterilizzazione e dell’espletamento della nuova procedura di gara, con nota prot. n. 9878 del 24.01.2018 la Direzione Sanitaria dello I.O.R. ha chiesto una ulteriore proroga del contratto con la “Servizi Ospedalieri S.p.A.” pari a un mese per la sede di Bagheria (dall’1.03.2018 al 31.03.2018) e di 10 mesi per la sede di Bologna (dall’1.03.2018 al 31.12.2018), con la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui la nuova gara si fosse conclusa prima di tali scadenze.
Ricevuta la disponibilità dell’impresa a proseguire il rapporto contrattuale, con determinazione n. 648 del 27.02.2018, il S.A.M. ha provveduto a prorogare il contratto nei termini sopra descritti.
Il bando per l’individuazione del nuovo contraente è stato inviato per la pubblicazione a G.U.U.E. in data 18.04.2019, dopo una lunga fase istruttoria, determinata (stante quanto riferito dalla Dirigenza del S.A.M.) dalla diversa visione che la precedente Direzione sanitaria aveva in ordine all’impostazione del servizio nonché da alcune importanti decisioni da prendere in relazione alla sede di Bagheria.
Anche in questo caso non si ritiene che il protrarsi del rapporto contrattuale con la “Servizi Ospedalieri S.p.A.” possa inquadrarsi nell’ambito della proroga contrattuale, sia perché nell’originario contratto di global service il servizio di sterilizzazione rappresentava parte di una offerta ben più ampia, aggiudicata tra l’altro ad un soggetto giuridico distinto, sia perché in sede di cosiddetta “proroga” sono stati concordati con l’impresa nuovi prezzi.
L’affidamento in questione deve dunque inquadrarsi nell’ambito di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con affidamento diretto.
Non si ritiene, tuttavia, che in tale circostanza vi fossero i presupposti necessari per ricorrere a tale procedura di affidamento.
Innanzitutto, perché l’importo dell’appalto era ben al di sopra del limite di
€ 40.000,00 per far ricorso all’affidamento diretto.
In secondo luogo, non pare che nel caso specifico possano invocarsi motivi d’urgenza derivante da eventi imprevedibili non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice (circostanza peraltro non richiamati nella determina di affidamento), atteso che i termini della convenzione regionale per il servizio di lavanolo non comprensiva della sterilizzazione dello
strumentario chirurgico, alla quale lo I.O.R. ha aderito, erano già conosciuti dal 23.09.2016 (data di sottoscrizione della Convenzione Itercent-ER) e quindi vi era tutto il tempo necessario per avviare una procedura ponte. Peraltro, la nuova gara per il servizio di sterilizzazione è stata avviata solo a decorrere dal 18.04.2019 (data di pubblicazione del bando), dopo un lungo periodo di istruttoria.
Infine, si osserva che la determina di affidamento diretto alla “Servizi Ospedalieri S.p.A.” non specifica, a supporto, alcuna motivazione, di natura giuridica o tecnica, in merito alla necessità di procedere, sia pure in via transitoria, a detto affidamento diretto.
5) Servizio ristorazione per A.U.S.L. BO e I.O.R. – Procedura Ristretta n. 118/06 (Det. n. 7 del 16.01.2007 - Iniziale; Det. n. 766 del 14.03.2017 – I Proroga; Det. n. 720 del 2.03.2018 - II Proroga)
Con determinazione n. 1 del 4.01.2007, è stata affidata a “Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione” il servizio di ristorazione della A.U.S.L. di Bologna, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dei Comuni di Loiano e Bazzano, per un periodo di anni 9. Appalto che avrebbe dovuto giungere alla sua scadenza naturale il 12.03.2017.
Poiché, a tale data risultava in fase di predisposizione la nuova gara Intercent ER per l’individuazione di un nuovo contraente, il cui bando è stato pubblicato il 23.06.2017, con nota prot. n. 28210 del 3.03.2017, il S.A.M. ha chiesto alla aggiudicataria del servizio in scadenza la disponibilità a prorogare l’affidamento sino al 12.03.2018 (proroga di anni 1), alle medesime condizioni contrattuali in atto, salvo recesso anticipato in presenza della convenzione regionale, qualora fosse stata attivata prima di quella data.
Preso atto che la “Cir Food Coperativa Italiana di Ristorazione”, con comunicazione prot.n. MO/17/255/US del 7.03.2017, dichiarava la propria disponibilità ad accettare la proroga in oggetto, con determinazione 766 del 14.03.2017 il S.A.M. ha disposto la proroga del contratto sino alla suddetta data, alle medesime condizioni contrattuali in essere, con facoltà di recesso anticipato qualora l’aggiudicazione della nuova gara Intercent ER fosse divenuta operativa prima di tale termine.
Per effetto della proroga, il maggiore importo contrattuale a carico dello I.O.R. è ammontato a € 2.346.154,00 oltre IVA.
Successivamente, essendo ancora in corso, la procedura di gara Intercent-ER relativo al servizio di ristorazione presso le Aziende sanitarie e ospedaliere dell’Xxxxxx-Romagna (comprensive dello I.O.R.) e attesa la disponibilità dell’impresa aggiudicataria a proseguire il servizio in proroga alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto in corso, con Determinazione n. 720 del 2.03.2018 il S.A.M. ha prorogato il contratto di un ulteriore anno (dal 13.03.2018 al 12.03.2019), per una spesa aggiuntiva a carico dello I.O.R. di
€ 2.280.000,00 oneri fiscali compresi.
Al riguardo, si osserva che, con l’ultima proroga, l’affidamento del servizio alla “Cir Food Coperativa Italiana di Ristorazione” ha avuto, nel complesso, una durata di ben 12 anni e che nel periodo di proroga le condizioni contrattuali sono rimaste immutate, pur essendosi
verificata una congrua estensione contrattuale comportanti maggiori economie di scala rispetto all’ammontare del contratto originario.
Tra l’altro, negli atti di proroga non si fa alcun riferimento ad alcuna valutazione circa la congruità dei prezzi praticati dall’impresa rispetto a quelli di riferimento, tenuto conto che, come si evince dagli atti forniti dall’Istituto, nel periodo di vigenza del contratto l’impresa ha concesso, ai sensi dell’art. 15, co. 13, lett. a) del D.L. 95/2012, solo uno sconto del 3% sul valore annuo del contratto originario, di € 2.036.060,00 (compreso IVA), pari a un risparmio annuo di € 61.081,80 (compreso IVA)
In ordine al ricorso alla proroga contrattuale, trattandosi di procedura eccezionale non prevista dal vigente ordinamento, la decisione di scartare l’ipotesi di ricorrere ad una gara ponte andava meglio circostanziata e motivata e soprattutto, supportata da un’analisi circa la congruità dei prezzi e dell’eventuale documentata indisponibilità dell’impresa a concedere ulteriori sconti.
3.3.Osservanza dell’art. 15, co. 13, D.L. 95/2012 lett. a) e b)
Com’è noto l’art. 15, co. 13, del D.L. 95/2012 lett. a) e b), convertito in legge 135/2012 (cosiddetta: “Spending review”), ha previsto che gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti di appalto in essere per la fornitura di beni e servizi (con esclusione degli acquisti di farmaci) fossero ridotti del 5% a decorrere dall’entrata in vigore della legge e del 10% a decorrere dal 2013, per tutta la durata dei contratti medesimi (per la fornitura dei dispositivi medici la stessa norma operava fino a tutto il 31.12.2012).
Inoltre, qualora sulla base delle attività di rilevazione nonché dalle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti, fossero emerse differenze significative dei prezzi unitari, superiori al 20% dei prezzi di riferimento, la stessa norma ha previsto che le aziende dovessero proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti e in caso di mancato accordo, l’eventuale rescissione degli stessi.
Al riguardo, l’Istituto non è stato in grado di fornire una descrizione chiara ed esauriente delle attività a suo tempo poste in essere, limitandosi a fornire una relazione, a firma del Direttore generale pro tempore, indirizzata alla Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nella quale si riferisce che in ottemperanza alle norme sopra richiamate, l’Ente ha conseguito nel 2012 risparmi complessivi per € 467.667,00, così ripartiti:
Beni farmaceutici | € | 122.409.00 |
Beni e servizi economali | € | 73.868,00 |
Beni in conto capitale | € | 53.553,00 |
Beni e servizi per la ricerca | € | 9.393,00 |
Beni e servizi informatici | € | 9.029,00 |
Servizi sanitari e non sanitari svolti tramite convenzione (villa X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx) | € | 24.772,00 |
Servizi manutentivi e servizi integrati | € | 170.333,00 |
Convenzioni con strutture private sanitarie | € | 4.310,00 |
Attesa l’estrema sinteticità della documentazione e delle informazioni fornite, non si è in grado di appurare se tali risparmi siano frutto anche delle rinegoziazioni ovvero del solo taglio del 10% prevista dalla norma richiamata e se tale riduzione è stata applicata o meno a tutti i contratti interessati.
A completamento di tali informazioni sono stati forniti alcuni provvedimenti del S.A.M., ricognitivi delle attività messe in campo e dei risparmi conseguiti da detto Servizio per il ridimensionamento e la rinegoziazione dei contratti riguardanti tutte le aziende ed enti sanitari facenti capo all’Area metropolitana di Bologna ovvero all’Area vasta centrale.
Da quest’ultima documentazione si evince che, per quanto attiene al ridimensionamento del costo dei contratti in essere (D.L. 95/2012, lett. a), nel corso del 2012 sono state inviate a tutte le ditte fornitrici di beni e servizi le richieste per eventuali concessioni di sconti e per la relativa disponibilità a rivedere le modalità operative con i gestori dei contratti, secondo un modello di lettera messo a disposizione da Intercent-ER sul proprio sito web.
In esito a tale attività l’intero complesso delle aziende facenti capo all’area metropolitana di Bologna ovvero all’Area vasta centrale avrebbe conseguito apprezzabili risparmi, che tuttavia non sembrerebbero aver raggiunto l’obiettivo di riduzione del 10% previsto dalla legge.
Manutenzione e assistenza hardware e software | € | 72.055,00 | -0,05% |
Defribillatori impiantabili | € | 78.383,00 | -8,35% |
Stimolatori impiantabili | € | 39.384 | -9,67% |
Servizi alberghieri, manutenzione automezzi e altri servizi | € | 1.198.741,00 | -3,51% |
Manutenzione apparecchiature sanitarie | € | 135.159,00 | -1,42% |
Per quanto attiene alle rinegoziazioni (D.L. 95/2012, lett. b) nel corso del 2012 sono state inoltrate dal S.A.M. le richieste di adeguamento di alcuni prezzi di farmaci e dispositivi medici che non risultavano in linea con quelli di riferimento pubblicati dall’AVCP (note prot. n. 98978/05.01 del 31.08.2018).
In seguito a detta attività, su n. 30 richieste di allineamento ai prezzi di riferimento, concernenti alcuni dispositivi medici, solo n. 5 ditte hanno accettato di riportare i prezzi nel range del prezzo di riferimento incrementato del 20%, mentre i restanti operatori economici interpellati hanno risposto in senso negativo o non hanno fornito alcuna risposta.
Per quanto riguarda i farmaci, su n. 6 richieste inoltrate solo n. 4 ditte hanno dato riscontro ma con esito negativo.
3.4.Osservanza dell’art. 9-ter D.L. 78/2015
In tema di “spending review”, nell’anno 2015 sono stati organizzati numerosi incontri con i principali fornitori ai fini della rinegoziazione dei contratti, finalizzati alla riduzione dei volumi e/o dei costi dei contratti di beni e servizi nella misura del 5%.
Gli incontri sono stati organizzati a livello di Intercent-ER, di Area vasta e aziendale.
Nonostante la resistenza di alcune associazioni di categoria, con conseguente assenza dei fornitori ai tavoli e/o rifiuto a concedere riduzioni di prezzi o di fornitura, la contrattazione di area vasta e di livello aziendale avrebbe comportato, secondo quanto riferito in sede di verifica, un risparmio per l'Istituto di circa € 1.300.000.
A livello aziendale sono stati oggetto di rinegoziazione i contratti e le convenzioni più significative dal punto di vista dei costi.
In particolare, nel corso del 2015 sono stati contattati n. 30 fornitori, di cui n. 16 con esito positivo e n. 14 con esito negativo o senza riscontro.
Tale attività avrebbe determinato in base ai dati forniti dall’Ente, un risparmio, per il 2015, di € 68.513,00 e nel 2016 un risparmio di € 458.185,00.
Le attività di spending sono proseguite anche negli anni successivi, in sede di rinnovo e/o di proroga dei vari contratti (All. n. 2).
4.1.Rispetto dei limiti di contenimento dalla spesa del personale
L’art. 1, c. 584, lettera a), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ha disposto l’estensione anche agli anni dal 2013 al 2020, dell'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 il quale prescrive che “gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando….. misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino … il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”.
Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il predetto limite viene determinato come da seguente tabella:
Descrizione | 2004 |
Spesa del personale 2004 | 54.529.000 |
a dedurre: | |
Spese per arretrati anni precedenti | 944.000 |
Spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati | 1.488.000 |
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. | 0,00 |
Spesa netta 2004 | 52.097.000 |
Riduzione dell’1,4% di cui all’art. 2, co. 71, L. 191/2009 | -729.358 |
Limite di spesa del personale per gli anni successivi | 51.367.642 |
Negli ultimi esercizi presi in esame la spesa del personale presa in considerazione ai fini del rispetto del predetto limite ha avuto il seguente andamento
Descrizione | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Spesa del personale | 71.357.716 | 70.888.861 | 70.352.943 | 72.037.877 |
a dedurre: | ||||
Spese per rinnovi contratti collettivi nazionali intervenuti successivamente al 2004 | 10.938.445 | 10.938.445 | 10.938.445 | 12.171.671 |
Spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati | 2.465.429 | 1.479.329 | 1.528.903 | 1.262.965 |
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12- bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. | 362.937 | 561.686 | 794.534 | 737.849 |
Totale spesa netta (a) | 57.590.905 | 57.863.846 | 57.045.506 | 57.865.393 |
Limite di spesa del personale 2004 (b) | 51.367.642 | 51.367.642 | 51.367.642 | 51.367.642 |
Differenza spesa 2004 (b-a) | -6.223.263 | -6.496.204 | -5.677.864 | -6.497.751 |
Il notevole incremento di spesa di personale rispetto al 2004 è giustificato dalle seguenti spese non presenti nel 2004:
Spesa del personale Dipartimento Rizzoli Sicilia | 5.327.416 |
Stabilizzazione personale precario della ricerca ultimato nel 2009 | 1.136.531 |
Riorganizzazione attività ortopedica con inserimento nella struttura organizzativa IOR della SC di ortopedia ad indirizzo oncologico degenerativo con ricaduta economica quantificata | 400.000 |
Incremento dotazione organica IOR per n. 7 ortopedici a seguito ridefinizione accordo quadro con AUSL Bologna per la gestione delle attività ortopediche traumatologiche presso Ospedale Bentivoglio | 687.408 |
Contratti a T.D. finanziati dal c.d. Decreto Balduzzi | 78.231 |
Prestazioni aggiuntive personale medico finanziati dal c.d. Decreto Balduzzi | 243.596 |
Totale | 7.873.181 |
Si segnala che le Regioni che non abbiano rispettato il richiamato limite di spesa sono considerate adempienti fino al 2014 se abbiano comunque assicurato l’equilibrio economico del S.S.R. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 2015, poiché l’art. 1, comma 584, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nel senso che a partire dal 2015, le regioni sono considerate adempienti del rispetto del vincolo previsto dall’art. 2, commi 71 e 72, della legge 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell’1,4%) – indipendentemente dall’effettivo conseguimento dell’equilibrio economico – solo ove venga accertato, con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge 191/2009, il conseguimento di tale obiettivo attraverso un percorso graduale fino all’applicazione totale dello stesso nel 2020.
4.2.Fondi per la contrattazione integrativa dell’Istituto
Come è noto, i fondi per la contrattazione collettiva integrativa individuano l’ammontare del trattamento economico accessorio del personale dipendente che prevede emolumenti connessi a determinate posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell’ambito della produttività collettiva ed individuale.
Negli ultimi anni la contrattazione integrativa relativa al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici è stata oggetto di diversi interventi normativi volti ad una progressiva razionalizzazione e riduzione del costo del lavoro pubblico.
In particolare, l’art. 9, co. 2-bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, come modificato dall’art. 1, co. 456, della legge 147/2013, ha previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Successivamente, l’art. 1, co. 236, della legge 28.12.2015, n. 208, ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle suddette risorse: “… non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Infine, l’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 7.06.2017, n. 75 ha prescritto che: “… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”. Pertanto, dal 2017 l’ammontare dei singoli Fondi per il trattamento accessorio deve essere ricondotto a quello determinato per l’anno 2016 e non subisce ulteriori riduzioni o incrementi, in funzione delle variazioni della dotazione del personale in servizio.
Pertanto, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme di contenimento del trattamento accessorio del personale sopra illustrate, si è proceduto ad acquisire i provvedimenti di costituzione dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale a partire dall’anno 2014 fino al 2017. Come noto, i fondi per la contrattazione integrativa per il personale del SSN sono distinti in fondo per il personale non dirigente, fondo per il personale dirigente dell’Area III (cosiddetta dirigenza non medica o dirigenza SPTA) e fondo per il personale dirigente dell’Area IV (cosiddetta dirigenza medica e veterinaria). Ciascun fondo è deputato a finanziare la remunerazione di specifiche voci di salario accessorio, ivi compresi i cosiddetti incentivi professionali che transitano per i fondi medesimi.
Nello specifico, sono stati acquisiti i seguenti atti di costituzione dei fondi:
1) Deliberazione D.G. n. 490 del 22.12.2014 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale di comparto e alla dirigenza SPTA e medica - anno 2014
2) Deliberazione D.G. n. 274 del 23.12.2015 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale di comparto - anno 2015
3) Deliberazione D.G. n. 301 del 30.12.2016 relativa alla costituzione dei fondi relativi alla Dirigenza SPTA – anno 2015
4) Deliberazione D.G. n. 305 del 30.12.2016 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale di comparto - anno 2016
5) Deliberazione D.G. n. 301 del 3.12.2018 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale area dirigenza medica e veterinaria - anno 2016, 2017 e 2018.
6) Deliberazione D.G. n. 337 del 28.12.2018 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale area dirigenza S.P.T.A. e professioni sanitarie - anno 2016, 2017 e 2018.
7) Deliberazione D.G. n. 7 del 07.1.2019 relativa alla costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio del personale di comparto - anno 2017.
In xxx xxxxxxxxxxx, xx osserva che gli atti di costituzione dei fondi vengono adottati dall’Istituto con notevole ritardo rispetto all’approvazione dei documenti contabili. Giova ricordare che la costituzione dei fondi è un atto datoriale e, pertanto, non soggetto a contrattazione o negoziazione con le XX.XX ma discende dall’applicazione delle regole dettate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché dalla legge.
4.2.1. Costituzione fondo trattamento accessorio comparto
In via preliminare si è proceduto a verificare l’applicazione dell’art. 9, co. 2-bis, del
D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, come modificato dall’art. 1, co. 456, della legge 147/2013.
L’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, ha previsto, che ai fini della quantificazione dei fondi è necessario rispettare due limiti inderogabili:
• Divieto di superamento per il quadriennio 2011-2014 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 2010 (primo limite);
• Riduzione dei fondi 2014 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio avendo come riferimento del confronto il valore medio dei presenti 2014 rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio, la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno (secondo limite).
E’ stato accertato che l’istituto Ortopedico Rizzoli ha determinato la costituzione dei fondi del comparto dell’anno 2010 nel modo seguente (come da deliberazione n. 310 del 29.11.2012):
Fondi comparto | 2010 |
Fondo produttività - importo consolidato al 31.12.07 (art. 8 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.950.380,81 |
Fondo condizioni lavorative - importo consolidato al 31.12.07 (art. 7 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.276.564,10 |
Fondo fasce - importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c.1 C.C.N.L. 08-09) + RIA cessati anni precedenti | 3.056.804,53 |
Totale | 6.283.749,44 |
Al fine di quantificare la riduzione dei fondi nell’anno 2014 in misura proporzione alla riduzione del personale in servizio alla data del 31.12.2014, seguendo le indicazioni della circolare n. 12 del 14.04.2011 della Ragioneria generale dello Stato, occorre effettuare il confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno 2014 rispetto al valore medio relativo al 2010:
Descrizione | 2010 | 2014 |
Personale in servizio al 1 gennaio a t.i. (a) | 940 | 896 |
Personale in servizio 31 dicembre a .t.i. (b) | 919 | 917 |
Personale a t.i. mediamente presente nell’anno (metodo della semisomma) (a+b)/2 | 929,5 | 906,5 |
Personale a tempo determinato con il criterio dell’uomo/anno (c) | 34,26 | 52,02 |
Totale personale mediamente presente = c + (a+b)/2 | 963,76 | 958,55 |
Percentuale di riduzione del limite | 0,54% |
Pertanto, le riduzioni da applicare secondo le disposizioni della circolare RGS n. 12 del 2011 vengono quantificate nel modo seguente:
Fondi comparto | 2010 | riduzione 0,54 | 2014 |
Fondo produttività - importo consolidato al 31.12.07 (art. 8 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.950.380,81 | -10.532,05 | 1.939.848,75 |
Fondo condizioni lavorative - importo consolidato al 31.12.07 (art. 7 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.276.564,10 | -6.893,44 | 1.269.670,65 |
Fondo fasce - importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c.1 C.C.N.L. 08-09) + RIA cessati anni precedenti | 3.056.804,53 | -16.506,74 | 3.040.297,79 |
Totale | 6.283.749,44 | -33.932,23 | 6.249.817,19 |
Dalla deliberazione D.G. n. 490 del 22 dicembre 2014 (All. n. 3) si rileva, invece, che l’Istituto ha proceduto ad applicare solo parzialmente le riduzioni previste dalla normativa come sopra calcolate, sulla base delle indicazioni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx difformi dalla Circolare R.G.S. n. 12/2011.
Infatti, preso atto che € 18.241 sono stati spostati dal fondo di cui all’art. 7 c. 1 CCNL 08/09 condizioni di lavoro (disagio) al fondo di cui all’art. 9 c.1 C.C.N.L. 08-09 (fondo fasce), è stata applicata una riduzione di € 31.347 con uno superamento del limite di
€ 10.713,81 come da seguente tabella:
Fondi comparto | 2014 Con riduzione | 2014 Delibera 490/2014 | Differenza |
Fondo produttività - importo consolidato al 31.12.07 (art. 8 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.939.848,75 | 1.935.913 | -3.935,75 |
Fondo condizioni lavorative - importo consolidato al 31.12.07 (art. 7 c.1 C.C.N.L. 08-09) | 1.269.670,65 | 1.276.564 | +6.893,35 |
Fondo fasce - importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c.1 C.C.N.L. 08-09) + RIA cessati anni precedenti | 3.040.297,79 | 3.048.054 | +7.756,21 |
Totale | 6.249.917,19 | 6.260.531 | 10.713,81 |
Xxxxxxx, tuttavia, evidenziare che pur senza rettificare la delibera D.G. n. 490 del 2014, l’Istituto in sede di approvazione della costituzione dell’anno 2015 ha provveduto a rideterminare il fondo uniformandosi ai criteri di cui alla circolare M.E.F. n. 12/2011.
Relativamente alla costituzione dei fondi del comparto degli anni 2015, 2016, 2017 gli scriventi hanno proceduto alla verifica dell’applicazione del comma 456 dell’art. 1 della L. 147/20139, per l’anno 2015, dell’art. 1, comma 236 della L. 208/201510, per l’anno 2016 e infine dell’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/201711, per l’anno 2017.
La dinamica del fondo per il personale di comparto nel periodo 2015/2017 (come da delibere D.G. n. 274 del 23.12.2015, n. 305 del 30.12.2016 e n. 7 del 01.1.2016) viene rappresentata nella seguente tabella, per cui è stato accertato il rispetto dei limiti di legge:
COSTITUZIONE DEL FONDO | 2015 | 2016 | 2017 |
FONDO FASCE (ART. 9 EX ART. 31) | |||
Fondo consolidato al 31.12.07 | 2.759.796 | 2.759.796 | 2.759.796 |
Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 31/07/2009 | 70.490 | 70.490 | 70.490 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 312.650 | 312.650 | 312.650 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 3.142.936 | 3.142.936 | 3.142.936 |
Decurtazione per rispetto del limite 2010 (art.9, comma 2 bis, prima parte) | 37.365 | 37.366 | 37.366 |
Decurtaz. per riduzione proporzionale alla riduzione personale in servizio (art.9, co. 2 bis, parte II) | 10.004 | 10.004 | 10.004 |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 1/8/2016 LUM | 18.612 | 44.668 | |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 14/4/2018 TUM | |||
Totale decurtazioni del fondo | 47.369 | 65.982 | 92.038 |
Totale Fondo fasce (A) | 3.095.567 | 3.076.954 | 3.050.898 |
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E STRAORDINARIO (ART. 7 EX ART. 29) (B) | |||
Fondo consolidato al 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09) | 1.294.805 | 1.294.805 | 1.294.805 |
Decurtazione per rispetto del limite 2010 (art.9, comma 2 bis, prima parte) | |||
Decurtaz. per riduzione proporzionale alla riduzione personale in servizio (art.9, co. 2 bis, parte II) | 8.106 | 8.106 | 8.106 |
Decurtazione verso fondo posizione | 18.241 | 18.241 | 18.241 |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 1/8/2016 LUM | 1.033 | 2.479 | |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 14/4/2018 TUM | |||
Totale decurtazioni del fondo | 26.346 | 27.379 | 28.825 |
Totale Fondo condizioni di lavoro e straordinario (B) | 1.268.459 | 1.267.426 | 1.265.980 |
FONDO PRODUTTIVITA' (ART. 8 EX ART.30) | |||
Fondo consolidato al 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09) | 1.349.078 | 1.349.078 | 1.349.078 |
Incremento art.40 CCNL Sanità pubblica 7.4.1999 a seguito sentenza - Una tantum | 4.710 | ||
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |||
Risorse aggiuntive regionali ex art.33, comma 1,C.C. N. L. 19/04/2004 e art. 6, comma 2, C.C.N.L. 5/6/2006 (art. 8,comma 2, del C.C.N.L. 31/7/99) | 567.162 | 567.162 | 567.162 |
altre risorse fondo produttività | 34.141 | 34.141 | 34.141 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 1.955.091 | 1.950.381 | 1.950.381 |
Decurtazione per rispetto del limite 2010 (art.9, comma 2 bis, prima parte) | |||
Decurtaz. per riduzione proporzionale alla riduzione personale in servizio (art.9, co, 2 bis, parte II) | 15.860 | 15.860 | 15.860 |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 1/8/2016 LUM | 5.907 | 14.177 | |
Decurtazione per cessione ramo d'azienda da 14/4/2018 TUM | |||
Totale decurtazioni del fondo | 15.860 | 21.767 | 30.037 |
Totale Fondo produttività ( C ) | 1.939.231 | 1.928.614 | 1.920.344 |
TOTALE FONDI (A + B+ C) | 6.303.257 | 6.272.993 | 6.237.221 |
9 Ultimo periodo Art. 9, comma 2 bis, DL 78/2010 (periodo aggiunto dal comma 456 dell’art 1 L. 147/2013): “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” pertanto, risulta cessata la vigenza al 31/12/2014 del rispetto del limite 2010 e della ulteriore riduzione proporzionale del fondo in ragione della riduzione di personale in servizio.
10 Art. 1, comma 236, della L. 208 del 28.12.2015: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge
7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
11 Art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017 “a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.
A seguito del nuovo C.C.N.L. 2016-18 comparto Sanità stipulato in data 21.5.2018 per il personale di comparto del S.S.N. i fondi per la contrattazione integrativa sono stati ridotti da tre a due:
1) il nuovo Fondo premialità e fasce quale somma dei precedenti fondi fasce e produttività, al netto delle voci che nel pregresso andavano a remunerare gli incarichi e che nella nuova configurazione confluiscono, insieme al pregresso fondo condizioni di lavoro, nell’attuale Fondo condizioni di lavoro e incarichi;
2) il fondo condizioni di lavoro e incarichi che a differenza della situazione pregressa, si alimenta in modo permanente della R.I.A. del personale cessato (in precedenza destinata al fondo fasce).
Giova ricordare che il meccanismo di appostamento della R.I.A. al Fondo fasce (fino al C.C.N.L. 2006-09) ed attualmente al Fondo condizioni di lavoro e incarichi, risulta ricompreso nelle poste da considerare ai fini dei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 (limite 2010 e riduzione proporzionale a quella del personale in servizio), dell’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (decurtazione permanente), dell’articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015 (limite 2015 e riduzione proporzionale a quella del personale in servizio corretta per il personale assumibile) nonché dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Con deliberazione D.G. n. 7 del 7.01.2019, l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha provveduto a costituire il fondo del 2018 in applicazione del CCNL 21.5.2018 nel modo seguente:
FONDO ART. 80 CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI | 2018 | |
VALORI CONSOLIDATI AL 31/12/2017 comma 2 art 80 | ||
a) le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”; | € | 1.265.980 |
b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell’indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio), 5 del CCNL ntegrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento) ; | € | 446.478 |
b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’ art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996( Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro); | € | 659.537 |
b3) risorse destinate alla corresponsione dell’indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006. | € | 212.983 |
INCREMENTI STABILI (comma 3 art 80) | ||
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019; | ||
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), ne l rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale) | ||
c) RIA dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno. | ||
SUB TOTALE (A) | € | 2.584.978 |
INCREMENTI VARIABILI (comma 4 art 80) | ||
Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81, comma 6, lett.d (Fondo Premialità e fasce). | ||
TOTALE FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI ART 80 INIZIALE | € | 2.584.978 |
riduzione per cessione ramo d'azienda TUM pro quota 2018 | -€ | 909 |
TOTALE FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI ART 80 | € | 2.584.069 |
FONDO ART. 81 FONDO PREMIALITA' E FASCE | ||
a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; | € | 1.731.900 |
le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. | € | 1.353.182 |
INCREMENTI STABILI (comma 3 art 81) | ||
a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari); | € | 65.516 |
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), ne l rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale) | ||
SUB TOTALE (B) | € | 3.150.598 |
INCREMENTI VARIABILI (comma 4 art 81) | ||
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall’art. 33, comma 1, del CCNL del 9/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale); | € | 567.162 |
b) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge n. 449/1997; c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; | ||
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’articolo dall’art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000; | ||
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. | ||
art 81 comma 6 lettere D eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi ” di cui all’art. 80 | ||
art. 81 comma 7 Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente. | € | 526.965 |
TOTALE RISORSE FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 INIZIALE | € | 4.244.725 |
riduzione per cessione ramo d'azienda TUM pro quota 2018 | -€ | 14.556 |
TOTALE RISORSE FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 | € | 4.230.169 |
TOTALE COMPLESSIVO | 6.829.703,04 |
Con riferimento alla verifica del rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2016 (ovvero il corrispondente importo determinato per l’anno 2016), è stato accertato che la somma del fondo condizioni di lavoro iniziale (€ 2.584.978) e fondo premialità e fasce (€ 4.244.725), al netto delle risorse non utilizzate negli anni precedenti (- € 526.965) e degli incrementi contrattuali del fondo fasce (- € 65.516),12 ammonta a € 6.237.222 e risulta quindi inferiore all’ammontare del 2016.
In particolare, nella costituzione del fondo per l’anno 2018 l’Istituto ha incrementato il fondo premialità e fasce di € 526.965, quali somme non utilizzate negli anni 2010 e 201113 ai sensi dell’art. 81 comma 7 del nuovo C.C.N.L. 2016/2018, il quale dispone che “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente”.
12 Ai sensi del parere MEF-RGS n. prot. 257831 del 18/12/2018 possono essere escluse dal limite di cui all’art. 23 D.lgs. 75/2017, tra le altre, le risorse non utilizzate derivanti dal fondo anno precedente, come indicato nella relazione illustrativa e tecnica del D.lgs. 75/207, e le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla corte dei conti – sezione autonomie con deliberazione n. 19/2018.
13 Il collegio dei revisori con verbale n. 6 del 7 giugno 2018 ha certificato il mancato utilizzo nell’anno 2010 di € 232.207 e nell’anno 2011 di
€ 294.758 i quali, pertanto, sono stati inseriti cumulativamente nel fondo 2018
A tale riguardo, occorre osservare che l’A.R.A.N. (quesito CSN6) ha affermato che la disposizione contrattuale di cui all'art.81, comma 7 del nuovo C.C.N.L. del comparto Sanità del 21.05.2018, pur essendo stata formulata in modo diverso rispetto al previgente art.30, comma 5, del C.C.N.L. del comparto sanità del 19.4.2004, non ha inteso far venir meno la temporaneità (in ragione d’anno) dell’assegnazione dei residui, che dunque, anche in applicazione del nuovo C.C.N.L., non si storicizzano mai nel “fondo premialità e fasce”.
Pertanto, appare necessario che tali somme non vengano storicizzate e quindi riportate in anni successivi, ma siano destinate esclusivamente alla premialità, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del C.C.N.L. comparto sanità 2004, vigente all’epoca della formazione dei residui in parola, il quale prevedeva che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 (fondo fasce) e 31 (fondo straordinario) non risultassero momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse erano temporaneamente assegnate al fondo produttività.
4.2.2. Utilizzo dei fondi per il personale di comparto
Dai dati forniti dagli uffici, l’utilizzo del fondo negli anni 2015-2017 è stato ripartito nel modo seguente (il fondo 2018 ancora non è stato completamente erogato).
UTILIZZO FONDO COMPARTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Costituz. | utilizzo | Costituz. | utilizzo | Costituz. | Utilizzo | Costituz. | Utilizzo | |
FONDO FASCE | 3.040.297,79 | 3.095.567 | 3.076.954 | 3.050.898 | ||||
P.E.O. storiche | 1.316.049,17 | 1.718.460,81 | 1.731.900,23 | |||||
P.E.O. nuove | 462.664,18 | 86.690,75 | 0 | |||||
P.O. | 270.964,03 | 265.403,75 | 249.192,20 | |||||
Ind. Resp. (ind. Coordin.) | 106.911,65 | 100.513,67 | 89.484,47 | |||||
Altri istituti (comune conglobata/ind prof. Spec. e comandi IN) | 913.049,31 | 889.971,37 | 876.577,40 | |||||
tot. fondo fasce | 2.668.940,20 | 3.069.638,34 | 3.061.040,35 | 2.947.154,30 | ||||
FONDO COND. LAV. E STRAORD. | 1.269.670,65 | 1.268.459 | 1.267.426 | 1.265.980 | ||||
Straordinario | 242.910 | 204.595,70 | 208.195,21 | 304.422,87 | ||||
Indennità turno, disagio, rischio, ecc. | 956.744 | 923.398,66 | 916.654,16 | 918.724,67 | ||||
Tot fondo cond. Lav. e straord. | 1.199.654 | 1.127.994,36 | 1.124.849,37 | 1.223.147,54 | ||||
FONDO PRODUTTIV.’ | 1.939.848,75 | 1.939.231 | 1.928.614 | 1.920.344 | ||||
Produttività erogata | 2.120.075,00 | 2.089.555,25 | 2.066.918,16 | |||||
Totale produttività | 2.385.036 | 2.120.075,00 | 2.089.555,25 | 2.066.918,16 | ||||
Totale | 6.249.917,19 | 6.253.630,20 | 6.303.257 | 6.317.707,70 | 6.272.994 | 6.275.444,97 | 6.237.222 | 6.237.220,00 |
Diff. Costituz. utilizzo | -3.713,01 | -14.450,70 | -2.450,97 | 2,00 | ||||
totale eccedenze | -20.612,68 |
Pertanto, negli anni 2014, 2015 e 2016 si è verificato un lieve sforamento nell’utilizzo, rispetto al limite rappresentato dalla entità dei singoli fondi, complessivamente pari a € 20.612,68, che dovrà essere comunque recuperato sulle annualità successive.
4.2.3. Contrattazione integrativa aziendale per il personale di comparto
In merito all’utilizzo dei fondi per il personale di comparto occorre, inoltre, verificare i limiti e vincoli stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, che definiscono l’ambito entro cui la contrattazione integrativa aziendale può esplicarsi.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, le disposizioni contrattuali prevedono la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo a seguito delle trattative, che devono concludersi in tempi prestabiliti, e l’invio della stessa al Collegio Sindacale, entro cinque giorni, corredata dalla relazione illustrativa tecnico finanziaria (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001), ai fini dello svolgimento del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e la relativa certificazione degli oneri.
In xxx xxxxxxxxxxx, xx evidenzia che le Relazioni illustrative e tecnico finanziarie relative agli accordi integrativi redatte dall’Istituto sono lacunose e non appaiono conformi alla normativa. Si ricorda che l’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”. A realizzazione di tale adempimento è stata pubblicata la circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, la quale indica il contenuto minimo delle relazioni tecnico-illustrative e finanziarie (Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa, Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente, Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio).
Inoltre, si osserva che presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio del personale di comparto non è stato contrattato annualmente ad eccezione della contrattazione per concordare l’attivazione delle progressioni economiche orizzontali, di cui si dirà in seguito, e all’utilizzo delle risorse dei fondi che risultavano non erogate nell’anno precedente.
E’ d’uopo osservare che l’Istituto non ha proceduto ad adeguare il contratto integrativo aziendale alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 il quale all’art. 65 stabiliva che “1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto”.
Il secondo comma del citato art. 65 stabiliva, inoltre, che “In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.”
In particolare, si rileva che l’ente ha proceduto ad erogare il trattamento accessorio al personale dipendente sulla base del contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 22.03.2006, senza procedere all’adeguamento degli istituti normativi a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009.
Nello specifico, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, sulla base degli artt. 27-31 del contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 22.03.2006 (All. n. 4), modificato con accordo del 2007 (All. n. 5), viene erogato per il 75% con quote mensili come acconto e per il 25% viene erogato a saldo l’anno successivo, senza alcuna valutazione della performance individuale ma solo sulla base di una c.d. performance organizzativa ovvero in riferimento agli obiettivi assegnati a tutta la area/struttura in cui il dipendente è collocato.
Tale sistema di incentivazione – tutt’ora vigente presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
– non appare conforme al quadro normativo delineato dagli art. 40-43 del D.Lgs. n. 165/01 come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto specifiche e dettagliate regole per la concreta erogazione degli emolumenti economici accessori da collegare alla performance.
Infatti, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività, deve incentivare l’impegno e la qualità delle prestazioni rese e deve tendere all’ottimale perseguimento degli obiettivi di miglioramento misurabili e preventivamente determinati.
Inoltre, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede espressamente che: “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti”.
Lo stretto ed imprescindibile rapporto tra erogazione degli incentivi ed effettivo incremento della produttività è ulteriormente chiarito e sottolineato con la norma di cui all'art. 18, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 150/09 il quale stabilisce che: “E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.
Peraltro, anche l’art. 5 del C.C.N.L. 2008-2009 stabiliva che la disciplina della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, doveva rispondere agli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi.
La distribuzione, da parte dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, di emolumenti incentivanti la produttività dei dipendenti in assenza della preventiva formale attribuzione agli
stessi di obiettivi individuali e attraverso una valutazione ancorata ad automatismi, quali la categoria e l’obiettivo della struttura, senza alcuna valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento dell’obiettivo stesso, si prefigura come erogazione di compensi incentivanti priva di correlazione con effettivi incrementi della produttività.
4.2.4. Progressioni orizzontali personale di comparto
Il C.C.N.L. 1998-2001 del 7 aprile 1999 ha disciplinato le progressioni economiche dei dipendenti del comparto Sanità all’interno della stessa categoria di inquadramento, disponendo all’art. 17 (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria): “I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all’art. 16, comma 4”
L’art. 16 comma 4 prevede: “Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 35 del D.Lgs. 165/01)”
Giova ricordare, inoltre, l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche…” mentre il comma 2 ribadisce l’obbligo di assegnare progressioni economiche in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
I medesimi criteri si rinvengono nella previsione dell’articolo 52 comma 1-bis secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, in linea di massima sono state rispettate le prescrizioni normative circa la procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali relativamente agli anni 2015 e 2016 e 2018.
Infatti, con un contratto decentrato del 10.07.2015, è stato stabilito di attivare la progressione economica orizzontale per il personale di comparto per l’anno 2015, con decorrenza 1.1.2015. Dalla tabella allegata al suddetto accordo risulta che nell’anno 2015 il fondo fasce ammontava a € 3.046.801 di cui, al 31.12.2014, erano stati utilizzati
€ 2.585.161,00 e, pertanto, lo stesso fondo presentava una disponibilità di € 461.640,34 che consentiva di riconoscere una nuova progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti.
Nello stesso accordo decentrato si stabilivano i requisiti selettivi che prevedevano l’attribuzione della fascia superiore ai dipendenti in possesso, alla data del 31.12.2014, dei seguenti requisiti:
1) Anzianità di servizio di almeno due anni
2) assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
3) selezione in base ad anzianità di fascia, anzianità di servizio, prova sotto forma di domande chiuse (n.10), volte a verificare la professionalità maturata articolata per categorie e ruolo, competenze maturate per categoria D - Ds
In data 22.10.2015 è stato indetta la selezione per gli operatori del comparto ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale e con determinazioni n. 2215, del 30.11.2015, n. 2451 del 22.12.2015, n. 2427 del 21.12.2015 e n. 451 del 12.02.2016, sono
stati approvati gli esiti della selezione e le conseguenti graduatorie, con attribuzione di n. 615 nuove fasce su n. 875 aventi diritto, pari al 70,28%, con decorrenza 1.1.2015.
In data 19.12.2016 è stato stipulato un nuovo accordo decentrato integrativo con cui è stato stabilito di destinare € 84.886 per nuove p.e.o. con decorrenza 01.01.2016 utilizzando la selezione e la graduatoria approvata nel 2015 e con determinazioni n. 873 del 22.03.2017 e
n. 1655 del 5.06.2017 sono state attribuite n. 102 nuove fasce su n. 260 aventi diritto (pari al 39,23%)
Per il 2018 con accordo decentrato sottoscritto in data 23.11.2018, l’Istituto ha concordato di destinare € 112.628 all’attivazione di nuove p.e.o. con decorrenza 1.1.2018, previa procedura selettiva analoga a quella stabilita nel precedente accordo.
Con deliberazione n. 334 del 28.12.2018 è stata approvata la graduatoria della selezione per il conferimento delle p.e.o. al restante personale, per un importo complessivo di
€ 106.593.
In primo luogo, si è proceduto a verificare l’applicazione dell’art. 9, co. 2-bis, del
D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, come modificato dall’art. 1, co. 456, della legge 147/2013, per i fondi relativi al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, della dirigenza delle professioni sanitarie e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.
In particolare, è stato accertato che, con delibera D.G. n. 286 del 24.05.2012, l’Istituto ha determinato la costituzione dei fondi per l’anno 2010 nel seguente modo:
Fondi 2010 | Dirigenza sanitaria | dirigenza professioni sanitarie | Dirigenza SPT (ricerca) | Dirigenza tecnico amministrativa | Totale |
Fondo retribuzione di posizione | 92.382,00 | 32.715,00 | 220.113,00 | 330.269,00 | 675.479,00 |
Fondo condizioni lavorative (disagio) | 2.719,00 | 9.999,00 | 4.230,00 | 0,00 | 16.948,00 |
Fondo retribuzione risultato | 59.931,00 | 31.050,00 | 141.507,00 | 162.699,00 | 395.187,00 |
Totale | 155.032,00 | 73.764,00 | 365.850,00 | 492.968,00 | 1.087.614,00 |
Al fine di quantificare la riduzione dei fondi nell’anno 2014 in misura proporzione alla riduzione del personale in servizio alla data del 31.12.2014, seguendo le indicazioni della circolare n. 12 del 14.04.2011 della Ragioneria generale dello Stato, è stato effettuato il confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno 2014 rispetto al valore medio relativo al 2010:
Descrizione | 2010 | 2014 |
Personale in servizio al 1 gennaio a t.i. (a) | 65 | 67 |
Personale in servizio 31 dicembre a .t.i. (b) | 64 | 64 |
Personale a t.i. mediamente presente nell’anno (metodo della semisomma) (a+b)/2 | 64,5 | 65,5 |
Personale a tempo determinato con il criterio dell’uomo/anno (c) | 0,01 | 0,37 |
Totale personale mediamente presente = c + (a+b)/2 | 64,6 | 65,37 |
Percentuale di riduzione del limite | 0,00 |
Non essendo intervenuta alcuna riduzione del numero di personale, non sono state applicate riduzioni ai fondi per la dirigenza S.P.T.A.
Con Delibera D.G. 490 del 22.12.2014, sono stati rideterminati i fondi per l’area
S.P.T.A. nel modo seguente:
Fondi 2014 | Dirigenza sanitaria | dirigenza professioni sanitarie | Dirigenza SPT (ricerca) | Dirigenza tecnico amministrativa | Totale |
Fondo retribuzione di posizione | 94.214 | 13.453 | 219.421 | 260.188 | 586.276 |
Fondo condizioni lavorative (disagio) | 2.719 | 9.999,00 | 4.230,00 | 0,00 | 16.948 |
Fondo retribuzione risultato | 61.190 | 24.855 | 133.824 | 161.104 | 380.973 |
Totale | 158.123 | 48.308 | 357.475 | 421.292 | 985.197 |
Con delibera D.G. n. 274 del 23.12.2015 sono stati determinati fondi dell’area dirigenza S.P.T.A. nella stessa misura del 2014. Tuttavia con delibera D.G. n. 301 del 30.12.2016 (All. n. 6) i fondi dell’anno 2015 sono stati rideterminati e con deliberazione n. 337 del 28.12.2018 è stata determinata la costituzione dei fondi della dirigenza S.P.T.A. per gli anni 2016, 2017 e 2018 (All. n. 7).
Si rappresenta, quindi la seguente costituzione dei fondi dell’area dirigenza S.P.T.A. negli anni 2014/2018:
2014 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Retribuzione posizione | |||||
dirigenza sanitaria | 94.214 | 105.652 | 98.128 | 87.594 | 87.594 |
dirigenza professioni sanitarie | 13.453 | 55.715 | 55.715 | 55.715 | 55.715 |
dirigenza SPT (ricerca) | 219.421 | 280.319 | 280.319 | 280.319 | 280.319 |
dirigenza P.T.A. | 260.188 | 301.617 | 301.617 | 301.617 | 301.617 |
Totale (A) | 587.276 | 743.303 | 735.779 | 725.245 | 725.245 |
Retribuzione condizioni lavorative | |||||
dirigenza sanitaria | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 |
dirigenza professioni sanitarie | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
dirigenza SPT (ricerca) | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
Totale (B) | 16.948 | 16.948 | 16.948 | 16.948 | 16.948 |
Retribuzione Risultato | |||||
dirigenza sanitaria | 61.190 | 73.166 | 68.886 | 62.894 | 62.894 |
dirigenza professioni sanitarie | 24.855 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
dirigenza SPT (ricerca) | 133.824 | 139.812 | 139.812 | 139.812 | 139.812 |
dirigenza P.T.A. | 161.104 | 161.104 | 161.104 | 161.104 | 161.104 |
Totale (C ) | 380.973 | 405.132 | 400.852 | 394.860 | 394.860 |
TOTALE (A+B+C) | 985.197 | 1.165.383 | 1.153.579 | 1.137.053 | 1.137.053 |
Risultano rispettati i limiti previsti all’art. 1 comma 456 della L. 147/2013, all’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 e infine all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017.
Gli incrementi dei fondi nell’anno 2015 sono giustificati nel modo seguente:
1) Aumento del fondo retribuzione di posizione dirigenza sanitaria per € 11.438 e del fondo retribuzione di risultato dirigenza sanitaria di € 11.976: passaggio di n. 2 dirigenti dalla ricerca all’assistenza;
2) Aumento del fondo retribuzione di posizione dirigenza S.P.T. ricerca per € 72.336 e del fondo retribuzione di risultato per la dirigenza S.P.T. ricerca per € 17.964 per incremento della dotazione organica: incremento dotazione organica;
3) Aumento del fondo posizione per dirigenza professioni sanitarie per € 23.000: maturazione 5° anno i 4 dirigenti.
Si evidenzia, inoltre, che con deliberazione n. 337 del 28.12.2018, nel fondo dell’anno 2018 sono stati riportate somme non utilizzate del fondo 2015 per la dirigenza SPTA per euro 50.467 e del fondo 2016 per euro 54.384. Tali somme risultano certificate dal collegio sindacale con verbale n. 11 del 17 dicembre 2018 e non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Tuttavia, giova ricordare che non possono essere storicizzate e devono essere destinate alla retribuzione di risultato.
Riguardo all’utilizzo dei fondi per la dirigenza S.P.T.A. si è proceduto ad acquisire il prospetto riepilogativo delle somme erogate che si illustrano nella seguente tabella:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Retribuzione posizione | Costituz. | utilizzo | Costituz. | utilizzo | Costituz. | utilizzo | Costituz. | utilizzo |
dirigenza sanitaria | 94.214 | 84.499 | 105.652 | 89.550 | 98.128 | 95.884 | 87.594 | 91.840 |
professioni sanitarie | 13.453 | 32.715 | 55.715 | 36.189 | 55.715 | 55.715 | 55.715 | 52.246 |
SPT (ricerca) | 219.421 | 240.653 | 280.319 | 259.879 | 280.319 | 259.404 | 280.319 | 259.490 |
dirigenza P.T.A. | 260.188 | 281.916 | 301.617 | 297434 | 301.617 | 285665 | 301.617 | 289.992 |
Totale (a) | 587.276 | 639.783 | 743.303 | 683.052 | 735.779 | 696.668 | 725.245 | 693.568 |
Retribuzione condizioni lavorative | ||||||||
dirigenza sanitaria | 2.719 | 2.647 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 |
professioni sanitarie | 9.999 | 11.323 | 9.999 | 12.918 | 9.999 | 12.686 | 9.999 | 15.398 |
SPT (ricerca) | 4.230 | 3.718 | 4.230 | 3.718 | 4.230 | 4.958 | 4.230 | 4.958 |
Totale (B) | 16.948 | 17.688 | 16.948 | 19.355 | 16.948 | 20.363 | 16.948 | 23.075 |
Retribuzione Risultato | ||||||||
dirigenza sanitaria | 61.190 | 61.190 | 73.166 | 65.134 | 68.886 | 62.553 | 62.894 | 60.317 |
professioni sanitarie | 24.855 | 24.855 | 31.050 | 22.451 | 31.050 | 26.470 | 31.050 | 29.120 |
SPT (ricerca) | 133.824 | 133.824 | 139.812 | 133.228 | 139.812 | 139.812 | 139.812 | 139.812 |
dirigenza P.T.A. | 161.104 | 141.727 | 161.104 | 167.285 | 161.104 | 161.104 | 161.104 | 161.104 |
Totale (c) | 380.973 | 361.596 | 405.132 | 388.098 | 400.852 | 389.939 | 394.860 | 390.353 |
TOTALE (A+B+C) | 985.197 | 1.019.067 | 1.165.383 | 1.090.505 | 1.153.579 | 1.106.970 | 1.137.053 | 1.106.996 |
Si rileva nell’anno 2014 un utilizzo superiore per quanto di lieve entità del fondo, di euro 33.870, che devo essere recuperati nella prima contrattazione aziendale utile.
4.2.6. Costituzione e utilizzo fondo trattamento accessorio dirigenza medica e veterinaria
In via preliminare, si è proceduto a verificare la costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio della dirigenza medica e veterinaria nell’anno 2010, che come da deliberazione D.G. n. 686 del 31.12.2010 era stato determinato come segue:
Fondi 2010 | Dirigenza medica (assistenza) | Dirigenza medica (ricerca) | Totale |
Fondo retribuzione di posizione | 2.617.940,43 | 246.992,16 | 2.864.932,59 |
Fondo condizioni lavorative | 360.648,96 | 13.218,63 | 373.867,59 |
Fondo retribuzione risultato | 1.001.891,23 | 66.999,96 | 1.068.891,19 |
Totale | 3.980.480,62 | 327.210,75 | 4.307.691,37 |
Al fine di quantificare la riduzione dei fondi nell’anno 2014 in misura proporzione alla riduzione del personale in servizio alla data del 31.12.2014, seguendo le indicazioni della circolare n. 12 del 14.04.2011 della Ragioneria generale dello Stato, è stato effettuato il confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno 2014 rispetto al valore medio relativo al 2010.
Dirigenza medica | 2010 | 2014 |
Personale in servizio al 1 gennaio | 155 | 154 |
Personale in servizio al 31 dicembre | 148 | 142 |
Personale mediamente presente nell’anno (metodo della semisomma) | 150,96 | 150,01 |
Percentuale di riduzione del limite | -0,63% |
Dalla deliberazione n. 490 del 22.12.2014, si evince che l’Istituto ha provveduto a determinare la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio come sopra determinato ai sensi dell’art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010, al netto delle risorse da destinarsi alle reggenze degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Fondi 2010 | Totale | riduzione 0,63% | fondo 2014 |
Fondo retribuzione di posizione | 2.864.932,59 | -18.049,08 | 2.846.883,51 |
Fondo condizioni lavorative | 373.867,59 | -2.355,37 | 371.512,22 |
Fondo retribuzione risultato | 1.068.891,19 | -6.734,01 | 1.062.157,18 |
Totale | 4.307.691,37 | -27.138,46 | 4.280.552,91 |
In base alle delibere D.G. n. 490 del 22.12.2014, n. 306 del 30.12.2016 e n. 301 del 3.12.2018, la consistenza dei fondi relativi alla dirigenza medica e veterinaria viene ricostruita in modo sintetico nella seguente tabella relativa agli anni dal 2010 al 2017.
Xxxxx dirigenza medica (assistenza e ricerca) | 2014 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Fondo retribuzione posizione | 2.851.528 | 2.847.917 | 2.847.917 | 2.847.917 | 2.920.733 |
Fondo condiz. di lavoro (disagio) | 373.075 | 372.738 | 372.738 | 372.738 | 382.080 |
Fondo retribuzione risultato | 1.074.353 | 1.072.641 | 1.072.641 | 1.072.641 | 1.081.756 |
Totale | 4.298.956 | 4.293.296 | 4.293.296 | 4.293.296 | 4.384.569 |
Pertanto, si evidenzia che nell’anno 2014 non è stata correttamente calcolata la decurtazione proporzionale alla cessazione del personale come stabilito dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e dalla circolare RGS n. 12/2011. Infatti, nel 2014 il fondo è stato stabilito in € 4.298.956 mentre applicando la riduzione dello0,63%, come sopra determinato, avrebbe dovuto essere di € 4.280.552,91. Sicché si riscontra un erronea costituzione del fondo per la dirigenza medica e veterinaria con un sovradimensionamento dello stesso di euro 18.403,09.
Conseguentemente i fondi successivi sono stati determinati in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa poiché a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate fino al 2014 (comma 456 dell’art 1 L. 147/2013).
Come per il fondo per il personale di comparto e per la dirigenza S.P.T.A., anche il fondo per la dirigenza medica e professionale dell’anno 2018 è stato incrementato con le somme non utilizzate del fondo 2010 per euro 39.618 e del fondo 2011 per euro 55.866. Tali somme risultano certificate dal collegio sindacale con verbale n. 8 del 20 settembre 2018 e non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Tuttavia, giova ricordare che non possono essere storicizzate e devono essere destinate alla retribuzione di risultato.
Riguardo all’utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio della dirigenza medica, dai dati forniti dagli uffici si evidenzia un sostanziale rispetto dei limiti di legge come da seguente tabella.
Xxxxx dirigenza medica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
costituzione | utilizzo | costituzione | utilizzo | costituzione | utilizzo | costituzione | utilizzo | |
Fondo retribuzione posizione | 2.851.528 | 2.658.706 | 2.847.917 | 2.639.306 | 2.847.917 | 2.627.458 | 2.847.917 | 2.568.859 |
Fondo condiz. di lavoro (disagio) | 373.075 | 258.269 | 372.738 | 262.558 | 372.738 | 266.065 | 372.738 | 271.987 |
Fondo retribuzione risultato | 1.074.353 | 1.092.316 | 1.072.641 | 1.050.252 | 1.072.641 | 1.039.965 | 1.072.641 | 988.162 |
Totale | 4.298.956 | 4.009.291 | 4.293.296 | 3.952.116 | 4.293.296 | 3.933.488 | 4.293.296 | 3.829.008 |
4.2.7. Erogazione retribuzione di risultato alla dirigenza
Nel merito dell’utilizzo dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza, occorre rilevare che presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli l’erogazione avviene sulla base di un accordo decentrato sottoscritto l’1.04.2014 (All. n. 8) il quale prevede che:
a) Il 50% del fondo per la retribuzione di risultato sia erogato con acconti mensili di 300,00 euro lordi per tutti i dirigenti;
b) La restante somma sia erogata, per il 90%, sulla base di obiettivi di performance organizzativa della struttura di appartenenza del singolo dirigente, a seguito di un percorso di valutazione, e per il 10%, sulla base di una scheda di valutazione individuale.
In buona sostanza, il 95% dell’indennità di risultato è ancorata al grado di raggiungimento di obiettivi collettivi dell’area/struttura di appartenenza del dirigente e solo per il 5% in base alla performance individuale, con conseguente appiattimento verso il 100% delle valutazioni.
Tale sistema non risulta pienamente conforme alla normativa, legislativa e contrattuale poiché la valutazione è quasi totalmente collegata ad automatismi e solo per una piccola percentuale alla performance individuale. Infatti, due dirigenti che afferiscono alla stessa area o centro di responsabilità, al 95% conseguiranno lo stesso salario accessorio, a prescindere dall’apporto individuale al raggiungimento dell’obiettivo collettivo e solo per una piccola parte potranno avere una valutazione differenziata.
Come già precedentemente illustrato, nel paragrafo 4.3.2. il D.Lgs. n. 150 del 2009, con specifico riferimento al trattamento accessorio del personale ha previsto che le p.a. avrebbero dovuto adeguare, entro il 31.12.2011, i contratti collettivi decentrati alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo e in particolare all’art. 18 comma 2, che vieta “la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.
Peraltro, l’erogazione di quote mensili di retribuzione di risultato, come nel caso di specie, finisce per rappresentare una voce stipendiale fissa, in contrasto con la ratio stessa dell’istituto della retribuzione di risultato di essere un trattamento economico accessorio variabile collegato al raggiungimento di obiettivi annuali.
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha da tempo stabilito il principio secondo cui la retribuzione di risultato ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma ha carattere premiale in corrispondenza dell’accertamento da parte dell’organo di valutazione del conseguimento di obiettivi predeterminati .
Infatti, l’art. 27 C.C.N.L. 3.11.2005 prevede l’attribuzione della retribuzione di risultato a seguito della valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione che riguarda
a) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
- la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
- ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
- l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
b) Per tutti gli altri dirigenti:
- l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
- il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
- l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi”.
Inoltre, l’art. 25 CCNL 3.11.2005 per la dirigenza medica stabilisce espressamente che la valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico.
Pertanto, ai fini della concreta possibilità di erogazione della retribuzione di risultato ai fini della valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati in relazione al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati ad ogni singolo dirigente, non si può prescindere dalla conclusione del ciclo annuale della performance.
4.3.Rapporti di lavoro flessibile
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, l’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010 stabilisce che a decorrere dall’anno 2011, le
p.a. fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Allo stesso modo, la spesa per personale concernente i contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi e gli oneri per la somministrazione di lavoro interinale, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta, per le rispettive finalità, nell’anno 2009.
Sulla base dei dati contabili risultanti dai questionari forniti alla Corte dei Conti, l’Istituto, per il personale dipendente a tempo determinato ovvero in convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, ha sostenuto i costi riportati nella sottostante tabella:
Spesa | 2009 | 2015 | 2016 | 2017 |
Personale a t.d. o con convenzioni ovvero con contratti xx.xx.xx. | 6.127.000 | 9.180.780 | 8.109.882 | 7.620.499 |
Personale con contratti di formazione-lavoro altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio | 488.000 | 1.274.661 | 1.581.427 | 1.577.079 |
Personale comandato | 185.000 | 169.048 | 637.661 | 390.570 |
Altre prestazioni di lavoro | 1.831.000 | 2.057.014 | 1.766.313 | 2.178.470 |
Totale | 8.631.000 | 12.681.503 | 12.095.283 | 11.766.618 |
Atteso che il suddetto limite non si applica nel caso in cui il costo sia coperto, in tutto o in parte, da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea, fino alla concorrenza del relativo ammontare e che l’art. 1 comma 543 della L. 208/2015, nelle more della conclusione delle procedure straordinarie di stabilizzazione, ha consentito agli enti del
S.S.N. di continuare ad avvalersi di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con contratti di lavoro flessibili e di stipulare, fino al 31 ottobre 2018, nuovi contratti di lavoro flessibile ai fini di quanto indicato dal comma 542 della predetta legge, gli scriventi hanno circoscritto la verifica ispettiva ai contratti flessibili non coperti da finanziamenti per la ricerca e che non riguardano personale medico, tecnico-professionale e infermieristico.
Nello specifico la spesa per xx.xx.xx. per lo svolgimento di funzioni amministrative, senza specifico finanziamento, è risultata la seguente, sulla base degli elenchi forniti dall’Istituto (All.n.9):
2009 | 2016 | 2017 | 2018 |
109.298,73 | 169.675,76 | 201.344,06 | 155.644,11 |
Dal raffronto dei suddetti costi complessivi annuali con quelli sostenuti nell’anno 2009, emerge, dunque, che il limite di spesa stabilito dal sopra richiamato art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010, che consentiva una spesa per lavori flessibili nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, non è stato rispettato.
4.3.1. Incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
Oltre alle limitazioni di spesa di cui al paragrafo precedente, il legislatore a partire dal 2004 (con legge 311/2004) ha introdotto una serie di limitazioni alle p.a. per il ricorso a collaborazioni esterne attraverso una più dettagliata disciplina dei presupposti e delle modalità di conferimento di tali incarichi, allo scopo di escludere che possano essere attivate per rispondere a fabbisogni permanenti di un’amministrazione e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.
La norma di riferimento è l’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, che nella sua versione iniziale era molto generica. Ciò ha comportato un inappropriato ricorso alle collaborazioni esterne, utilizzate alla stregua di rapporti di lavoro subordinato in elusione del principio che prevede l’accesso al pubblico impiego mediante concorso.
Il legislatore ha modificato più volte la norma restringendone di volta in volta il perimetro di applicazione, attraverso una più dettagliata disciplina dei presupposti e delle modalità di conferimento di tali incarichi, allo scopo di escludere che possano essere attivate per rispondere a fabbisogni permanenti di un’amministrazione e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.
Le ultime innovazioni normative sono state introdotte dal D.Lgs. 75/2017 e hanno riguardato principalmente la tipologia di incarichi conferibili, limitando ulteriormente gli spazi di discrezionalità delle amministrazioni pubbliche.
L’attuale versione della disposizione è la seguente: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.
In buona sostanza, l’intento normativo è di rendere il ricorso all’incarico esterno rimedio eccezionale per l’amministrazione da utilizzare per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee comunque coerenti con le competenze dell’Amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche sono, inoltre, tenute a disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
La giurisprudenza della Corte dei conti, peraltro, è costante nell’interpretare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (cfr., a titolo esemplificativo, delibere nn. 25/2010; 1/2012; 2/2012;) e in argomento, sono intervenute anche numerose circolari del Dipartimento della funzione pubblica (per tutte, n. 2/2008), le quali hanno richiamato le amministrazioni pubbliche a valutare attentamente le proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione solo in presenza dei prescritti presupposti.
Per quanto attiene agli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 165/01, nel corso del periodo considerato, l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha conferito incarichi di collaborazione a soggetti esterni, di cui molti risalenti nel tempo e reiterati fino alla data della verifica ispettiva.
Nello specifico, dall’elenco fornito dall’Istituto (All. n. 10) risultano in essere al 31/12/2018 n. 106 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 86 finanziati con fondi di ricerca e n. 20 a carico di risorse a destinazione indistinta.
Si osserva che dei suddetti n. 106 incarichi n. 33 sono risalenti al 2009, n. 53 al 2014,
n. 13 al 2015, n. 6 al 2016 e, infine, n. 1 è stato stipulato nel 2017.
Gli scriventi hanno proceduto all’esame dei seguenti rapporti contrattuali di lavoro autonomo, estratti a scandaglio dall’elenco trasmesso dall’Istituto, tra quelli non finanziati con fondi destinati alla ricerca:
matricola | Cognome Nome | Inizio incarico | Fine ultimo incarico | Oggetto attività | Ruolo |
139415 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 28/06/2013 | 31/12/2019 | TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO | SANITARIO |
123912 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 01/07/2013 | 31/12/2019 | INSERIMENTO DATI REGISTRO | TECNICO |
139696 | XXXXXX XXXXXXXXX | 08/08/2008 | 31/12/2019 | INSERIMENTO DATI REGISTRO | AMMINISTRATIVO |
139902 | XXXXXX XXXXXXXX | 08/08/2008 | 04/12/2019 | BIOLOGO | SANITARIO |
139559 | IJUNCAJ ELONA | 01/07/2013 | 31/12/2019 | ADDETTO FUNZIONI MMINISTRATIVE | AMMINISTRATIVO |
139748 | XXXXXXX XXXXXXX | 01/07/2013 | 31/12/2019 | ADDETTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE | AMMINISTRATIVO |
In tutti i suindicati casi, si osserva una durata degli incarichi che contrasta con la temporaneità della prestazione, stabilita dalla norma quale presupposto di legittimità per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, i suddetti collaboratori sono stati oggetto di reiterati incarichi definiti impropriamente dall’Istituto “proroghe”. Invero, il termine proroga è da intendersi semplicemente come prolungamento del termine precedentemente stabilito per lo svolgimento di un incarico, fermo restando il compenso originariamente pattuito.
Nei casi sopra indicati, invece, essendo previsto un ulteriore compenso a fronte di un prolungamento del rapporto di collaborazione, si configura in realtà la fattispecie del rinnovo e non di “proroga”. Ciò in violazione del citato art. 7, comma 6 lett. c) del D.lgs. 165/01.
5. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE LISTE DI ATTESA
5.1.Gestione liste di attesa prestazioni specialistico-ambulatoriali
La Regione Xxxxxx-Romagna con la direttiva n. 1296/1998 e relativa Circolare attuativa14 ha disciplinato i criteri per la determinazione del tempo massimo di attesa per le prestazioni ambulatoriali in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 124/1998 ed ha indicato le linee guida per la rimodulazione dell’attività del settore e per l’istituzione del sistema informativo.
Nel triennio 2006-2008 (D.G.R. 1532/2006 e D.G.R. 73/2007), la medesima Regione, in collaborazione con le aziende sanitarie, ha programmato una serie di interventi operativi in materia di contenimento dei tempi di attesa, che hanno riguardato principalmente la definizione e l’adozione di strumenti finalizzati all’affermazione del diritto dell’utente all’accesso ai servizi sanitari entro gli standard definiti dalla normativa nazionale e regionale, nonché alla definizione delle regole di accesso ed al miglioramento dell’appropriatezza.
Tali indicazioni sono state recepite dalle Aziende U.S.L. attraverso i rispettivi “Programmi attuativi sul contenimento dei tempi di attesa”, predisposti in collaborazione con l’Azienda ospedaliera o I.R.C.S.S. eventualmente presenti sul proprio territorio, e condivisi con la “Conferenza territoriale sociale e sanitaria” di riferimento.
In particolare, nel biennio 2009-2010 sono state implementate, da parte di tutte le Aziende sanitarie, azioni inerenti:
• la pianificazione annuale della produzione, attraverso la razionalizzazione dell’offerta;
• il governo della domanda, attraverso iniziative di verifica dell’appropriatezza prescrittiva;
14 Circolare n.10/1998 concernente: “Attuazione della direttiva 1296/98. Specifiche per il sistema informativo e rilevazione dell’attività di specialistica ambulatoriale. Indicazioni sui criteri di rilevazione delle liste di attesa e dei relativi tempi e sulle modalità di monitoraggio”
• il miglioramento della gestione degli accessi, attraverso l’ampliamento delle disponibilità nel sistema C.U.P;
• la gestione informatizzata del processo di prescrizione, prenotazione, refertazione;
• l’organizzazione dell’Attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) e la verifica delle relative liste di attesa rispetto all’attività istituzionale;
• il monitoraggio dei tempi di attesa su tutte le prestazioni di primo accesso (urgenti e programmabili), con particolare attenzione a quelle oggetto del Piano regionale.
I criteri di formazione e gestione delle liste di attesa sono stati indicati, più di recente, nelle seguenti Delibere regionali:
• D.G.R. 748/2011 “Sistema CUP - Linee guida regionali”;
• D.G.R. 925/2011 “Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2010-2012”;
• D.G.R. 1056/2015 “Riduzione delle Liste di Attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”.
Attualmente, il tempo di attesa (T.d.A.) delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è calcolato sulla base di un algoritmo regionale che considera la prima disponibilità utile per l’esecuzione di ciascuna prestazione richiesta, seguita da una o più disponibilità nei successivi tre giorni di erogazione della prestazione considerata.
Il tempo di attesa del 1° posto libero è rappresentato dalla prima disponibilità utile in assoluto ad eseguire la prestazione.
Il tempo di attesa del 3° posto libero è rappresentato dalla prima disponibilità utile per eseguire la prestazione, preceduta da 2 posti liberi.
La rilevazione del T.d.A. del 3° posto libero risponde alla necessità di evitare che, non considerando altre disponibilità successive alla prima, l’algoritmo possa fornire un T.d.A. fondato su posti casualmente lasciati liberi da disdette o sull’ultimo e unico accesso fruibile.
La Regione Xxxxxx-Romagna ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora settimanalmente 42 visite ed esami diagnostici.
Il sistema consente di registrare tutti gli appuntamenti forniti ai pazienti al momento della prenotazione. I dati riportati per ciascuna azienda sanitaria si riferiscono alle prime visite e agli esami strumentali.
Le rilevazioni riguardano vari livelli di struttura, a partire dall’area territoriale di ciascuna Azienda U.S.L., fino alle Aree vaste e all’intero territorio regionale. Nell’aria di pertinenza della A.U.S.L. di Bologna sono comprese anche le strutture ambulatoriali e di diagnostica facenti capo alle Aziende ospedaliere e I.R.C.C.S. operanti sul territorio metropolitano di Bologna (A.O.U. “Sant’Orsola-Malpighi”, “Ospedale Maggiore” e “Istituto Ortopedico Rizzoli”).
In particolare, il sito consente di visualizzare l’andamento dell’indice di performance delle prenotazioni (I.P.), con riferimento a ciascuna settimana di rilevazione ovvero con riguardo all’intero mese o trimestre di osservazione.
L’I.P. indica la percentuale di prenotazioni effettuate con tempo di attesa inferiore agli standard regionali (di 30 gg. per le visite; di 60 gg. per la diagnostica). L’obiettivo regionale è quello di verificare che almeno il 90% delle prenotazioni siano soddisfatte entro il tempo standard previsto. Sotto tale soglia la prenotazione della prestazione monitorata è considerata critica.
L’accesso alla prenotazione avviene secondo le “Classi di priorità”, che il medico prescrittore indica nella relativa impegnativa.
La normativa regionale vigente (D.R.G. n. 925 del 2011) prevede n. 4 “Classi di prorità”:
• Priorità U (urgente), la cui prestazione deve essere eseguita entro le 24 ore;
• Priorità B (urgente differibile), la cui prestazione deve essere eseguita entro 7 gg.
• Priorità D (programmabili o di primo accesso), la cui prestazione deve essere eseguita entro i 30 gg., se trattasi di visita, o entro 60 gg., se riguarda la diagnostica;
• Priorità P (prestazioni programmate), la cui prestazione deve essere eseguita senza standard definiti (controlli programmati).
I dati contenuti nel report regionale si riferiscono alle prestazioni oggetto di monitoraggio relativamente alla Classe di priorità D, e sono depurati dalle eventuali scelte personali dei cittadini che decidono di ricevere la prestazione presso una struttura con tempi di attesa superiori a quelli standard, nonostante ve ne sia una o più in grado di soddisfarli.
L’andamento dell’indice di performance è riportato nel sito secondo una scala colore:
• “Verde”, qualora le prenotazioni entro lo standard siano uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni del periodo monitorato (settimana, mese, trimestre);
• “Giallo”, qualora le prenotazioni entro lo standard sono comprese tra il 60% e l’89% del totale delle prenotazioni del periodo considerato;
• “Rosso”, qualora le prenotazioni entro lo standard sono minori del 60% del totale delle prenotazioni del periodo considerato.
5.1.1. Reportistica relativa ai monitoraggi 2016-2018 del Rizzoli
La D.G.R. regionale n. 12 del 2018, come già previsto dal Piano sanitario regionale per il triennio 1999-2001 e dalle successive Delibere di Giunta regionale (D.G.R. n. 2040/2015; D.G.R. n. 1050/2017), ha confermato la funzione di hub dello I.O.R. per i seguenti ambiti: ortopedia oncologica, chirurgia vertebrale, ortopedia pediatrica, revisione e sostituzione di protesi, terapia delle gravi patologie infettive ossee, chirurgia del piede, chirurgia dell’arto superiore.
Erogando l’attività per gli specifici ambiti descritti, il 50% dei volumi di produzione dell’attività ambulatoriale è costituita da pazienti provenienti da fuori regione e ciò influisce sul rispetto dei tempi di attesa.
I cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna ed i non residenti possono prenotare le prestazioni sanitarie (prima visita ed esami diagnostici) direttamente presso lo I.O.R. o presso la rete di prenotazione C.U.P. metropolitana, che si avvale anche delle farmacie e parafarmacie, ovvero telefonando al Call center tramite il numero verde gratuito. Le visite specialistiche di controllo sono prenotabili, invece, presso il Call center aziendale.
Come già riferito, lo I.O.R. contribuisce, a livello di area metropolitana, a garantire i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali insieme all’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi e all’Azienda sanitaria territoriale di Bologna. Il sistema unificato delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a livello della rete metropolitana, coordinato dall’Azienda sanitaria territoriale di Bologna, facilita il monitoraggio e le verifiche delle lista di attesa.
Il monitoraggio dei tempi di attesa delle visite e delle prestazioni diagnostiche è effettuato con una reportistica mensile che viene inviata alle aziende dell’area metropolitana dal fornitore del Servizio di gestione delle agende di prenotazione (LEPIDA srl, originariamente denominato CUP).
Dalle risultanze dei monitoraggi eseguiti sulle prestazioni erogate dalle strutture presenti nell’area metropolitana di Bologna emerge che nel periodo 2016-2018 e primi mesi del 2019 (All. n. 11), le prenotazioni delle prestazioni a maggiore rischio di criticità sono state sempre fissate entro i tempi standard prestabiliti in oltre il 90% dei casi e spesso anche nel 100% delle richieste pervenute in ciascun anno.
Sostanzialmente in tale periodo, i tempi di attesa per le visite ortopediche, visite ortopediche oncologiche (urgenze differibili), visite fisiatriche e per gli esami diagnostici (ECO, TC, RM) sono stati garantiti entro i tempi standard.
Per ottenere detti risultati, oltre a mettere in atto le azioni di cui alle sopra richiamate disposizioni regionali (unitamente alle altre strutture sanitarie dell’area metropolitana bolognese), negli anni 2018-2019 l’Istituto ha altresì richiesto all’équipe di radiologia di effettuare n. 1 seduta a settimana in attività aggiuntiva, al fine di garantire i tempi di attesa con Classe di priorità B (entro 7 gg.).
Con riferimento ai tempi di attesa degli specifici ambulatori dello I.O.R., alcune criticità si riscontrano per la prima visita reumatologica (per la quale è comunque garantito il tempo di attesa per prestazioni con Classe di priorità B) nonché per la prima visita ortopedica pediatrica e per le prestazioni ortopediche per le quali lo I.O.R. è riferimento hub per l’area metropolitana e per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx (arto superiore, colonna ecc.), per le quali i tempi di attesa vanno ben oltre i tempi standard stabiliti. Tuttavia, tali criticità sono da correlare alla consistente capacità attrattiva dell’Istituto, attesa la vocazione monospecialistica e la notoria competenza scientifica dello stesso, che travalica i confini regionali. Inoltre, parte di tali criticità dipendono da scelte personali dei pazienti, che pur potendo ricevere le prestazione nei tempi massimi previsti presso altre strutture dell’area metropolitana bolognese, decidono comunque di prenotare presso lo I.O.R..
5.2.Gestione liste di attesa per ricoveri chirurgici
La Regione Xxxxxx-Romagna ha regolamentato la gestione delle liste d’attesa per i ricoveri programmati di natura chirurgica tramite la redazione del “Piano regionale dei tempi di attesa” (PRGLA) per il triennio 2010-2012, di cui alla D.G.R. 925/2011 (attualmente in corso di revisione in funzione del nuovo piano nazionale) e successivamente tramite la D.G.R. 272/2017 concernente il:“Piano gestione accesso prestazioni di ricovero programmato” e relative “Linee guida” (Circ. Regione Xxxxxx-Romagna n. 7/2019), dedicata alla riduzione dei Tempi di attesa (T.d.A.) e all’omogeneizzazione dei comportamenti.
Dette disposizioni hanno stabilito, tra l’altro, che:
• Ciascuna azienda è tenuta ad adottare un regolamento interno per la gestione dell’accesso ai ricoveri di elezione e per i criteri di composizione delle liste d’attesa.
• L’indicazione del ricovero è di esclusiva competenza di un medico dipendente o convenzionato col S.S.N., il quale è tenuto a fornire correttamente tutti i dati necessari per l’inserimento del paziente in lista d’attesa (dati anagrafici e recapiti del paziente, diagnosi, intervento proposto, richiesta di visita ove previsto);
• La presa in carico del paziente è di competenza dello specialista della struttura a cui afferisce la lista di attesa, il quale è tenuto valutare l’appropriatezza della proposta di ricovero e ad attribuire la Classe di priorità e il livello di assistenza ospedaliera nonché ad inserire i dati nel sistema informatizzato aziendale di prenotazione ovvero a subordinare tale adempimento ad ulteriori approfondimenti o trattamenti preventivi (fase di pre-lista); inoltre, per tutta la casistica oncologica, è obbligatoria una valutazione multidisciplinare dell’indicazione all’intervento;
• La data di prenotazione (inserimento in lista) deve corrisponde al momento in cui il paziente è nelle effettive condizioni di essere sottoposto ad intervento chirurgico avendo già eseguito gli eventuali trattamenti preventivi o coadiuvanti e tutti gli approfondimenti diagnostici necessari per definire la corretta diagnosi e indicazione terapeutica;
• L’ordine di accesso alle prestazioni di ricovero programmato è determinato in base al livello di priorità clinica, all’ordine cronologico di iscrizione in lista e alle risorse necessarie.
Le suddette disposizioni sono state recepite dall’Area metropolitana di Bologna nel “Regolamento per la gestione delle liste di prenotazione dei ricoveri programmati chirurgici”, emanato in data 17.04.2018, con il quale sono state delineate, per tutte le strutture ed enti ospedalieri presenti sul territorio (compreso lo I.O.R.), le modalità di formulazione e gestione delle liste di prenotazione, al fine di conseguire l’obiettivo di contenere i tempi di attesa entro i tempi massimi previsti nell’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002.
Quest’ultimo ha fissato le seguenti classi di priorità e relativi tempi di ricovero:
Classe di priorità | Indicazioni | Tempo di ricovero |
CLASSE A | Casi clinici che possono aggravarsi rapidamente tanto da diventare emergenti o da determinare una compromissione della prognosi. | Entro 30 xX.X.X.xx |
CLASSE B | Casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente. | Entro 60 giorni |
CLASSE C | Casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti né può l'attesa, diventare una pregiudiziale per la prognosi. | Entro 180 giorni |
CLASSE D | Xxxx clinici senza dolore o disfunzione o disabilità. | Entro 12 mesi. |
La Regione ha ritenuto prioritario il rispetto dei suddetti tempi di attesa (D.G.R. 1003/2016) soprattutto con riferimento alle patologie neoplastiche, all’impianto di protesi d’anca ed alle altre prestazioni oggetto di monitoraggio nazionale15.
Sulla base degli atti sopracitati, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, ha prodotto una procedura interna aziendale per la gestione delle liste d’attesa dei ricoveri programmati (PG 23 DS del 31.08.2018) con lo scopo di agevolare il governo e la gestione delle stesse presso l’Istituto;
In particolare, la stessa ha stabilito:
• Le matrici di responsabilità relative a tutte le fasi di gestione delle liste di attesa, attribuendo la titolarità del giudizio sull’appropriatezza del ricovero proposto, l’attribuzione della classe di priorità e del livello di assistenza ospedaliera, delle eventuali variazione dei dati clinici e della modifica dello stato in lista di attesa del paziente (compresa l’eventuale cancellazione) allo specialista della struttura a cui afferisce la lista di attesa medesima;
• La tenuta di tutte le attività relative alle liste di attesa dei ricoveri programmati esclusivamente tramite il programma informatico interno “S.I.R.”, al quale possono avere accesso unicamente il personale medico e amministrativo abilitato;
• La decorrenza del tempo di attesa a partire dalla data d’inserimento in lista del paziente, ossia dopo aver effettuato eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o aver acquisito le valutazioni del team multidisciplinare ove richieste dalle procedure;
• La fissazione automatica, tramite sistema S.I.R., della data presunta del ricovero, in funzione della data di inserimento nella lista d’attesa e della classe di priorità attribuita;
15 In regime di ricovero diurno: chemioterapia; coronarografia; biopsia percutanea del fegato; emorroidectomia; riparazione di ernia inguinale. In regime di ricovero ordinario: by pass aortocoronarico, angioplastica carotidea; endoarterectomia carotidea; tonsillectomia.
• Le modalità di gestione delle liste d’attesa (scorrimento; sollecito del paziente; sospensione del ricovero; verifica periodica (almeno annuale) della disponibilità del paziente a permanere in lista di attesa; cancellazione dalla lista);
• La regolamentazione del diritto d’accesso alle informazioni e di trasparenza delle liste d’attesa.
Lo I.O.R. ha inoltre formulato, un “Progetto di miglioramento 2017-2020”, iniziato nell’anno 2017, attualmente in corso, riguardante la riorganizzazione dell’attività chirurgica in ottemperanza alla X.X.X. 000/0000 (XX 02 NQ Rev 2 del 15.11.2017), nel quale sono state riportate le seguenti azioni, alcune delle quali già portate a termine, quali: l’introduzione del “Board interdipartimentale”; la costituzione del “Ufficio programmazione chirurgica” (U.P.C.); l’avvio di un “Call-center” per le informazioni ai pazienti in lista d’attesa; la revisione del “Regolamento di sala operatoria”; l’istituzione del “Gruppo di monitoraggio e valutazione del processo chirurgico”.
L’U.P.C., tra i vari compiti, ha quello di produrre, con frequenza giornaliera, settimanale e mensile, report sull’attività chirurgica dell’Istituto e sullo stato dei ricoveri programmati e dei pazienti in lista d’attesa anche al fine di contribuire al monitoraggio dei tempi di attesa condotto dalla Regione.
Attualmente quest’ultimo riguarda gli interventi in classe A, con obiettivo di ricovero del 90% dei pazienti in lista d’attesa entro 30 giorni dall’iscrizione, e gli impianti di protesi d’anca, con obiettivo di ricovero del 90% dei pazienti in lista d’attesa entro 180 giorni.
Relativamente a quest’ultima tipologia di intervento, i dati pubblicati sul S.I.S.E.P.S.
- Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna evidenziano che nel triennio 2016-2018 il trend dei tempi di attesa registrati dallo
I.O.R. è sensibilmente migliorato, ma non è ancora in linea con l’obbiettivo di garantire, al 90% dei pazienti, il ricovero entro 180 gg. (All. n. 12).
Infatti, la percentuale dei ricoveri effettuati entro detto tempo standard è passato dal 50,7% (2016) al 69,7% (2018), con un tempo di attesa medio (calcolato a prescindere dalle varie classi di priorità), sceso da 222 gg. a 163 gg.
Tuttavia, tale risultato, oltre a non essere in linea col citato obiettivo regionale, si colloca ben al di sotto dell’andamento mediamente registrato dal complesso delle strutture presenti sul territorio della provincia di Bologna, che nell’ultimo biennio 2017 e 2018, hanno assicurato il ricovero entro la classe di priorità rispettivamente nel 78,3% e nell’83,4 dei casi (All. n. 13).
6. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Il patrimonio immobiliare dell’Istituto Ortopedico Rizzoli è attualmente costituito dai seguenti edifici:
a) “Monoblocco ospedaliero” di via Pupilli, 1 – Bologna, edificio di 5 piani ospitante il pronto soccorso, le accettazioni, le degenze, la piastra operatoria (10 sale operatorie e locali accessori), la terapia intensiva post operatoria, le diagnostiche radiologiche, la banca del tessuto muscolo-scheletrico, la centrale di sterilizzazione, la farmacia e gli spogliatoi centralizzati, oltre a vani accessori;
b) Compendio monumentale di “San Xxxxxxx in Bosco”, edificio contiguo a quello di via Pupilli n. 1, ospitante la Direzione sanitaria, il Servizio di assistenza, due salette di day- surgery, il centro di podologia, gli ambulatori di densiometria, studi e aule universitarie e spazi di interesse storico artistico (Chiesa di “San Xxxxxxx in Bosco”; Sala “Vasari”; Biblioteca “Xxxxxxx X”; Studio “Putti”);
c) L’Istituto di ricerca di via di Barbiano, 1/10 – Bologna, che ospita gli uffici direzionali (Sede legale e le Direzioni generale, amministrativa e scientifica) e amministrativi nonché il poliambulatorio, i laboratori di ricerca, la risonanza magnetica 3.OT e il Centro congressi;
d) Altri edifici e pertinenze, quali la “Villetta studi preclinici”, la “Villetta CED”, “Villa Putti”, le aree scoperte destinate a parcheggi e parco pubblico.
Il complesso immobiliare occupa attualmente una superficie di circa 88.892 mq. (di cui 9.510 mq. relativi a parcheggio e area rifiuti), interamente destinata a finalità assistenziali e di ricerca. Le aree scoperte (compresa quella destinata a parco pubblico), censite al catasto dei terreni, sono da considerare pertinenze degli edifici sopra descritti.
Per completezza, si segnala che lo I.O.R. è anche proprietario di un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Grizzana Morandi, della superficie di 310 mq., che rappresenta una piccola porzione residuale di una proprietà più estesa a suo tempo venduta e che per errore non è stata inclusa nell’atto di compravendita.
Si evidenzia, infine, che in forza di distinti contratti di comodato d’uso, l’Istituto è nella disponibilità del complesso immobiliare “Villa Santa Xxxxxx” di Xxxxxxxx (XX), xxxxx xxxxxxxxxxx xx 0.000 xx., che ospita attualmente le attività assistenziali svolte in detta località nell’ambito del Servizio sanitario regionale della Sicilia, nonché di alcuni locali in Palermo, via Divisi, 83, di proprietà dell’Università, utilizzati come laboratori di ricerca.
Nel corso del 2017 (ultimo dato disponibile), l’Istituto ha sostenuto per la manutenzione ordinaria di detti immobili una spesa complessiva di € 1.507.717,53 (oltre IVA), di cui: € 365.859,40, per canone di manutenzione edile; € 111.296,00, per canone di manutenzione del verde; € 1.030.562,13, per canoni di manutenzione impianti.
Nel corso dello stesso anno sono stati sostenuti oneri di manutenzione extra canoni per complessivi € 401.561,93, di cui € 59.812,46, per manutenzioni edili; € 23.275,95, per manutenzione del verde; € 178.387,56, per manutenzione impianti elettrici; € 43.620,16, per
manutenzione impianti idrici; € 68.295,19, per manutenzione impianti meccanici;
€ 28.170,61, per impianto antincendio.
Allo stato attuale, a parte i citati contratti di comodato d’uso, non sono in corso contratti di affitto o di locazione passiva.
6.1.Contratti di comodato d’uso a favore dello I.O.R.
Il contratto di comodato tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Assessorato alla salute della Regione Sicilia è stato stipulato in data 4.10.2011 nell’ambito del protocollo d’intesa del 30.06.2011 che ha previsto la predisposizione e la realizzazione, da parte dello I.O.R., di un centro ortopedico presso la struttura denominata “Villa Santa Xxxxxx” sita nel Comune di Bagheria (PA), finalizzato all’attuazione di una attività programmata di ortopedia, oncologia ortopedica e medicina fisica e riabilitativa.
Nello specifico, Società “Villa Santa Xxxxxx s.r.l. – diagnostica per immagini e radioterapia”, ha ceduto in locazione parti dell’immobile e delle attrezzature sanitarie di sua proprietà all’Assessorato alla salute della Regione Sicilia con l’intervento dello I.O.R., affinché, una volta realizzati da parte della Regione gli interventi di ripristino e di adeguamento previsti, fossero destinati dallo I.O.R. alla concordata attività sanitaria.
La durata del contratto è stata stabilita in 9 anni a decorrere dalla data di consegna dei beni e non comporta per l’Istituto alcun altro onere se non quello della manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sanitarie in uso.
Il contratto di comodato sottoscritto tra l’Istituto e l’Università degli studi di Palermo, è stato stipulato in data 15.07.2014 e riguarda l’uso di alcune porzioni d’immobili, di proprietà del suddetto ateneo, per la realizzazione di alcuni progetti di ricerca affidati allo
I.O.R. (PONO1_001059 “Sviluppo di una piattaforma tecnologica per il trattamento non invasivo di patologie oncologiche ed infettive basata sull’uso di ultrasuoni focalizzati”; PON01_00829 “Piattaforme tecnologiche innovative per l’ingegneria tissutale”.
La concessione in uso dei locali è stata fissata fino a tutto il 3l.12.20l9, tenuto conto della necessità dello I.O.R. di mantenere tale sede per almeno cinque anni successivi alla conclusione dei citati progetti di ricerca, con la possibilità di prorogare automaticamente il termine di scadenza qualora fossero state concesse proroghe al completamento dei progetti.
Alla scadenza convenuta, i locali saranno riconsegnati a semplice richiesta del concedente, nello stato di fatto originario al momento della consegna, tenuto conto del normale uso.
Gli oneri e le spese derivanti dall’utilizzo degli spazi in parola sono compensati tra le amministrazioni contraenti in ragione della rispettiva collaborazione scientifica nei suddetti progetti di ricerca. Tale collaborazione prevede la reciproca messa a disposizione delle utilità e strumenti necessari al completamento dei progetti, con compensazione dei costi vivi sostenuti da ciascuna delle due amministrazioni.
6.2.Contratti attivi di locazione, di concessione e di comodato d’uso
Allo stato attuale sono in corso n. 3 contratti attivi di locazione, n. 4 contratti di comodato d’uso di porzioni d’immobili di proprietà dello I.O.R. e n. 3 concessioni di spazi interni allo I.O.R. per l’esercizio di attività commerciali.
Contratti di locazione
I contratti in questione riguardano, rispettivamente:
1) l’utilizzo, da parte della Vodafone Omnitel N.V. con sede a Ivrea (società sottoposta alla direzione e coordinamento di Vodafone Group plc – Amsterdam), di porzioni di terreno di proprietà dello I.O.R. di mq 33,60, per l’istallazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti, apparecchiature e apparati accessori, per la diffusione di segnali radio;
2) l’utilizzo, da parte della stessa società Vodafone Omnitel, di una porzione di parete esterna del lucernaio dell’edificio sede dell’Istituto di ricerca di Barbiana 1/10, della superficie complessiva di mq 2, per l’installazione di un apparato, di modeste dimensioni, funzionale al servizio di telefonia mobile GSM/UMTS;
3) l’utilizzo, da parte delle Officine Ortopediche Rizzoli (ora Rizzoli Ortopedia S.p.A.), di due locali interni all’ala moderna dell’Ospedale, della superficie rispettivamente di mq. 47,27 e di mq. 20,32, da destinare all’esercizio del servizio di laboratorio e recapito ortopedico di presidi ortopedici.
I due contratti stipulati con la Vodafone sono stati stipulati, rispettivamente, in data 10.04.2007 e in data 24.11.2008, per una durata di anni 6 e tacitamente rinnovabili salvo disdetta di una delle parti entro un congruo anticipo rispetto alla scadenza (nel primo caso, almeno 12 mesi prima; nel secondo caso, almeno 6 mesi prima).
I canoni annui di locazione sono stati fissati, rispettivamente, in € 11.000,00 e in
€ 3.000,00, da corrispondere in via anticipata (per il contratto di maggiori dimensioni, in due rate semestrali di pari importo).
Solo nel primo contratto è stato previsto l’aggiornamento automatico del canone in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente e nella misura massima consentita dall’art. 32 della legge 392/2978.
Il contratto di locazione stipulato con le Officine Ortopediche Rizzoli (ora Rizzoli Ortopedia S.p.A.) prevede, invece, una durata quinquennale, anche in questo caso rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle due parti (almeno 6 mesi prima della scadenza).
Il canone annuo convenuto è di € 33.600,00 (oltre IVA) e adeguamento automatico dello stesso alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 2.800,00 (oltre IVA). Nel canone è compresa l’energia elettrica e il riscaldamento, mentre sono escluse le ulteriori utenze (acqua, gas, telefono ecc.) la cui attivazione è direttamente intestata a carico del conduttore.
Contratti attivi di comodato d’uso.
Tali contratti riguardano, rispettivamente, 1) la concessione in uso alla
“Congregazione Religiosa delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” dei
locali arredati di “Villa Putti”; 2) la concessione in uso al Comune di Bologna dell’area verde e boschiva contigua all’edificio ospedaliero e monumentale; 3) la messa a disposizione dell’Università di Bologna, di spazi e attrezzature; 4) la concessione in comodato al Circolo culturale e ricreativo dello I.O.R. di spazi interni al complesso monumentale.
Contratto di comodato d’uso di “Villa Putti”.
Il contratto con la “Congregazione Religiosa delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” è stato stipulato nell’ambito della convenzione che sin dal 1946 lo
I.O.R. ha in atto con detta istituzione religiosa e più volte rinnovata (da ultimo con delibera del D.G. n. 124 del 28.05.2018), concernente il servizio di assistenza religiosa ai ricoverati dell’ospedale.
In base a detto accordo, la Congregazione mette a disposizione dello I.O.R. un numero minimo di tre religiose per lo svolgimento del servizio, ottenendo in contropartita la concessione in uso gratuito di alcuni locali arredati di “Villa Putti”, di proprietà dello I.O.R., da destinare all’alloggio delle religiose, nonché la fornitura di beni e servizi necessari all'uso abitativo dei locali (biancheria, utenze, servizio di lavanderia, manutenzione della struttura, sevizio di pulizia, servizio di raccolta rifiuti, ecc.).
Il contratto vigente è stato stabilito della durata di anni 5, a decorrere dall’1.01.2018 (scadenza 31.12.2022), conformemente alla durata della convenzione in atto di cui alla citata deliberazione n. 124/2018.
Contratto di comodato d’uso dell’area verde e boschiva.
Il Contratto ha per oggetto la concessione al Comune di Bologna delle aree verdi attigue all’ospedale e al complesso monumentale dell’Istituto, denominate: “Parco di San Xxxxxxx in bosco” e “Giardino Xxxx Xxxxx” per la destinazione a parco pubblico delle aree medesime.
La durata del contratto è stata stabilita in anni 9, successivamente rinnovabile, a seguito di formale atto sottoscritto tra le parti.
Per effetto di detto accordo, sono a carico del Comune tutti gli oneri e spese di gestione delle aree nonché gli oneri e spese necessarie a consentire il permanere della destinazione a parco pubblico delle stesse.
Per contro, lo I.O.R. continua a farsi carico della apertura mattutina e della chiusura serale del varco di accesso al parco.
Attesa la valenza storico-culturale del Parco, il contratto ha previsto, altresì, a termini dell’art. 55 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che l’esecuzione di lavori e opere di qualunque genere debba essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni culturali e il divieto di destinare il Parco ad usi anche temporanei, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o incompatibile col carattere storico artistico del bene.
Convenzione con l’Università degli studi di Bologna.
Per effetto di detto accordo sottoscritto con l’Alma mater studiorum -Università degli studi di Bologna, con il quale è stato istituito presso il Rizzoli il Corso di specializzazione
medica di ortopedia, lo I.O.R. ha messo a disposizione di detta istituzione alcuni spazi e attrezzature di sua proprietà per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del corso medesimo.
A fronte di tale disponibilità l’Università è tenuta a corrispondere allo I.O.R. un contributo, a titolo di rimborso spese, parametrato alle superficie utilizzate e agli oneri a metro quadrato definito tra le parti.
A tal fine, sono stati individuati, con apposite planimetrie, gli spazi concessi, distinguendo tra quelli ad uso esclusivo dell’Università e quelli utilizzati in comune con l’Istituto e calcolati, rispettivamente, al 100% e al 50% delle superficie utilizzate. La superficie così calcolata è altresì forfettariamente incrementata di una ulteriore quota del 10% per tenere conto delle pertinenze comuni.
L’importo al mq del contributo è stato stabilito in € 80,00 calcolato tenendo conto della stima degli oneri per utenze, servizi di manutenzione, pulizie, vigilanza, guardiania, smaltimento rifiuti e manutenzione attrezzature mediche.
Attualmente la superficie utilizzata ammonta a 2.722,676 mq. che sviluppa un contributo annuo di € 217.814,00 (€ 80,00 x 2.722,68).
Contratto di comodato d’uso a favore del Circolo culturale e ricreativo.
Con detto atto lo I.O.R. ha messo a disposizione del Circolo culturale e ricreativo dello I.O.R. di alcuni locali interni al compendio monumentale dell’Istituto, della superficie complessiva di circa 110,00 mq., da destinare a segreteria e bar sociale.
Il circolo, oltre all’attività a favore dei dipendenti dello I.O.R. e dei loro associati, può organizzare, nell’ambito della programmazione della propria attività istituzionale e d’intesa con gli organi dello I.O.R., specifiche iniziative e/o eventi a favore dei propri soci e di terzi, tendenti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico dell’Istituto Scientifico.
Il contratto vigente ha la durata di nove anni, decorrenti dall’1.07.2018 e si rinnova automaticamente, di tre anni in tre anni, salvo disdetta di una delle parti, da inviare formalmente almeno sei mesi prima della scadenza.
Il Circolo comodatario oltre ad esonerare il comodante da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, causati anche da terzi, per l’uso del bene oggetto di comodato, si è impegnato a corrispondere allo I.O.R., a titolo di rimborso spese, la somma mensile di € 327,87 oltre IVA (€ 400,00 mensili IVA compresa), da assoggettare a revisione triennale su richiesta di uno dei due contraenti.
Nelle premesse del contratto, l’Istituto ha tenuto a specificare che la corresponsione di tale somma è stata stabilita alla luce della sopravvenuta deliberazione della “Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” del 21.12.2017 n° 894/2017/R/EE, in vigore dall’1.07.2018.
In virtù di tale deliberazione, essendo lo I.O.R., unico cliente finale di energia elettrica per tutto il complesso immobiliare in cui è ospitato il Circolo, lo stesso è tenuto a fornire al Circolo, che svolge un’attività secondaria, solo servizi e non energia elettrica, non
potendosi più configurare un’attività interna di vendita di energia elettrica con relativa fatturazione dei consumi, come avveniva in passato in vigenza del precedente contratto.
6.3.Concessioni di attività commerciali
Si è già accennato che attualmente sono in corso n. 3 concessioni di spazi interni al complesso immobiliare dello I.O.R. per l’esercizio di attività commerciali. Si tratta, in particolare, degli appalti per la gestione del bar, dell’edicola e del parcheggio a pagamento, interni al complesso immobiliare di proprietà dello I.O.R..
Concessione per la gestione del bar interno.
L’appalto in questione è stato indetto dal Servizi acquisti metropolitano con determinazione n. 2558 del 22.09.2016; prevedendo l’affidamento per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi all’offerta comicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 (base d’asta € 272.000,000/anno).
Hanno chiesto di partecipare alla gara n. 3 operatori economici, tutti ammessi a presentare offerta in quanto in regola con i requisiti richiesti dal bando.
In esito alle valutazioni della Commissione tecnica giudicatrice, appositamente nominata, effettuate sulla base di quanto indicato nel disciplinare di gara, si è aggiudicato l’appalto l’impresa “Sirio S.p.A.” di Ravenna, con un punteggio qualità di 60/60, superiore a quello conseguito dalle altre imprese, e un’offerta economica di € 371.000,00 annui, anch’essa superiore alle altre pervenute.
Il corrispettivo complessivo, per tre anni di durata del contratto, ammonta dunque ad
€ 1.357.860,00 (IVA al 22% inclusa) al quale deve aggiungersi un importo forfettario per le utenze, pari, per l’intero triennio, a € 155.927,00 (iva al 22% inclusa).
Concessione del servizio di rivendita giornali e riviste.
L’affidamento in concessione del servizio di rivendita di giornali e riviste all’interno dell’Istituto è stato affidato all’operatore economico “Xxxxxxx Xxxxxxx s.n.c. di Generali R. & parenti” per un periodo di 6 anni, rinnovabile per un ulteriore triennio, e un canone annuo di concessione di € 12.000,00, pari al minimo richiesto nella documentazione di gara.
L’affidamento è stato disposto a seguito della pubblicazione sul sito web dell’Ente, in data 26.07.2013, dell’avviso di manifestazione di interesse diretto a individuare gli operatori economici interessati e ad estendere al massimo la concorrenzialità tra gli stessi.
Entro la scadenza prevista del 30.08.2013 ha presentato dichiarazione d’interesse la sola “Xxxxxxx Xxxxxxx s.n.c. di Generali R. & parenti”
Predisposta dal Servizio acquisti metropolitano la documentazione per l’affidamento del servizio, il suddetto operatore economico è stato invitato a presentare offerta entro il 4.12.2013, allegando la relativa documentazione.
Preso atto che alla scadenza sopra indicata è pervenuta l’offerta dell’operatore interessato e che la documentazione amministrativa e tecnica da questi presentata
corrispondeva a quanto richiesto dal disciplinare, l’appalto è stato aggiudicato alla suddetta impresa, benché il canone proposto fosse corrispondente a quello minimo richiesto.
Concessione per la gestione del parcheggio nelle aree a pagamento
L’appalto in concessione del suddetto servizio è stato indetto con la determinazione dal Servizi acquisti metropolitano n. 1091 del 4.06.2014, prevedendo l’affidamento mediante procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il periodo di affidamento del servizio è stato previsto in anni 6, rinnovabile per altri 3
Entro il termine stabilito hanno fatto pervenire la propria offerta n. 9 operatori economici, tutti ammessi al prosieguo della gara, avendo la Commissione tecnica aggiudicatrice, appositamente nominata, riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica dagli stessi presentata.
Aperte le offerte economiche, la Commissione aggiudicatrice ha individuato come economicamente più vantaggiosa la proposta dell’impresa “S.I.S. – Segnaletica Industriale Stradale – s.r.l.” di Mantignana di Corciano (PG) che offriva, a titolo di canone di concessione, una percentuale pari al 44,76% degli incassi al netto dell’IVA, con un corrispettivo concessorio complessivo presunto per sei anni di contratto ammontante a
€ 327.642,00 (IVA al 22% inclusa).
Il contenzioso dell’Istituto ortopedico Rizzoli presenta un limitato numero di cause e investe prevalentemente controversie di carattere civile. Nella seguente tabella si illustra la consistenza cause aperte alla data della verifica:
Oggetto del contenzioso | |
Penale | 2 |
Amministrativo | 1 |
Lavoro | 6 |
Civile | 96 |
Totale | 105 |
Il tasso di soccombenza in giudizio nel triennio 2016/2018 si attesta come da seguente tabella:
sentenze triennio 2016/2018 | |||||||
OGGETTO CONTENZIOSO | n. sentenze | n. sentenze con vittoria | n. sentenze con soccombenza | tasso soccombenza | condanna sorte capitale cause perse | condanna spese legali cause perse | Credito spese legali cause vinte |
PENALE | 11 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 21.338,16 |
CIVILE | 28 | 17 | 11 | 40% | 2.327.913,12 | 172.242,93 | 92.386,21 |
LAVORO | 16 | 12 | 4 | 25% | 34.680,00 | 11.680,00 | 13.720,00 |
AMMINISTRATIVO | 17 | 12 | 5 | 30% | 0,00 | 11.511,54 | 2.188,68 |
L’Istituto è privo del servizio di Avvocatura interna, pertanto ai fini della difesa in giudizio si avvale di legali esterni appartenenti al libero foro.
A tale scopo l’Istituto ha approvato con delibera n. 66 del 30 marzo 2017 un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi professionali e con delibera n. 113 del 08/06/2017 è stato approvato un elenco di n. 171 avvocati utilizzabile per l’affidamento di incarichi professionali.
Quanto alle modalità di determinazione del compenso professionale l’Istituto ha fatto riferimento ai parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia vigente ratione temporis.
7.1. Incarichi di consulenza legale
L’Istituto Ortopedico Rizzoli ha conferito diversi incarichi di consulenza legale ad avvocati del libero foro, con affidamenti diretti senza alcuna procedura comparativa.
Nello specifico, gli scriventi hanno esaminato i seguenti incarichi:
1) Delibera D.G. n. 43 del 17 marzo 2016: Incarico per redazione parere in tema di incentivazione per attività in ambito lavori pubblici € 3.500,00 oltre Iva e oneri;
2) Delibera D.G. n. 222 del 7/10/2016: Incarico per attività di consulenza in materia stragiudiziale civile € 2.030,08;
3) Delibera D.G. n. 115 del 26/5/2016: Incarico per attività di supporto all’UPD € 2.500,00 oltre Iva e oneri;
4) Delibera D.G. n. 151 del 15/6/2016: Incarico per parere legale e attività di supporto nell’ambito della gestione di un appalto integrato € 5.000,00 oltre Iva e oneri;
5) Delibera D.G. n. 183 del 10/08/2017: Incarico per attività di supporto in materia di applicazione della L. 8 marzo 2017 n. 24 € 5.000,00 oltre Iva e oneri.
Si evidenzia che gli incarichi di consulenza legale s’inquadrano nelle forme di collaborazione e consulenza di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01. In particolare, il comma 6-bis del medesimo art. 7 del D.Lgs. 165/01 stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione” e pertanto,
Appare necessario l’espletamento preventivo di una procedura comparativa di selezione non essendo, dunque, possibile qualificare tali incarichi come “fiduciari”.
7.2. Gestione diretta sinistri
La Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato il “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”, con X.X.X. x. 0000/0000. Xx X.X. Xxxxxx Xxxxxxx n. 13 del 7 novembre 2012 e s.m.i., “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale”, ha disciplinato forme di gestione diretta dei sinistri e modalità di corresponsione dei risarcimenti derivanti da responsabilità civile per attività sanitaria anche nell’ottica del miglioramento ed ottimizzazione della gestione delle risorse.
Con la D.G.R. n. 2311 del 21 Dicembre 2016, “Gestione diretta dei sinistri in sanità. Adesione di tutte le Aziende al programma regionale. Avvio fase valutativa” ha preso corpo il sistema di gestione diretta di tutti i sinistri da parte del Servizio Sanitario Regionale, dopo una fase sperimentale avviata in alcune Aziende.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli è entrato in gestione diretta dei sinistri a partire dal 1° Maggio del 2017 e opera in conformità ad apposite linee di indirizzo/indicazioni operative emanate dalla Regione.
Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, la Regione Xxxxxx- Romagna ha fissato due fasce economiche:
a) nell’ambito della prima fascia, comprendente i sinistri entro la soglia di
€ 250.000,00, le Aziende provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;
b) nell’ambito della seconda fascia, comprendente i sinistri superiori ad
€ 250.000,00, la Regione e le Aziende collaborano nella gestione dei sinistri procedendo alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale, fatto salvo l’importo definito per la prima fascia, che resta a carico delle Aziende.
L’avvio della gestione diretta della sinistrosità interna ha richiesto l’adozione di nuove modalità organizzative da parte delle singole Aziende e il potenziamento delle strutture deputate. E’ stata attuata la completa internalizzazione della gestione dei sinistri e le conseguenti attività di istruttoria, trattazione e definizione, nonché di interfaccia con la componente professionale, con le unità operative e gli uffici interni che possono contribuire a ricostruire i fatti accaduti nonché con il soggetto istante. In caso di evoluzione giudiziaria (e nella fase di conciliazione obbligatoria) sono individuati e incaricati i difensori e garantito loro il supporto necessario, la liquidazione dei compensi e delle spese di giustizia. In analogia viene trattato il rapporto diretto con i consulenti di parte, trattandosi di cause dove viene sempre disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio. Infine, l’assolvimento degli obblighi informativi include il necessario coinvolgimento del livello Regionale per i sinistri sopra la soglia dei 250.000 euro, il mantenimento della precisa ed esaustiva alimentazione del DB Regionale dei Sinistri e le comunicazioni alla Corte dei conti.
Nel 2017 è stata aggiornata la composizione del Comitato Valutazione Sinistri, che attualmente è costituito dal Medico Legale, dal Risk Manager, dal Responsabile per l’Attuazione del Programma Regionale per la Gestione Diretta dei Sinistri - Affari Legali e Generali e da un collaboratore degli Affari Legali e Generali.
Il C.V.S. è un organo con funzioni decisorie, chiamato a valutare ogni richiesta di risarcimento pervenuta all’ente e, più in generale, ogni episodio di sinistrosità e ciò con l’obiettivo di individuare le modalità di gestione dello stesso e, attraverso una analisi multidisciplinare, una sua definizione (sia essa positiva o negativa).
I sinistri aperti in gestione diretta presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, dall’1 maggio 2017 alla data del 15.04.2019, sono n. 176, così ripartiti:
2017: 57 sinistri
2018: 90 sinistri
2019: 29 sinistri
Dall’avvio della gestione diretta alla data del 16.04.2019, la S.S.D. Affari Legali e Generali ha:
- coordinato 12 incontri del Comitato Valutazione Sinistri per la gestione diretta dei sinistri; nel corso dei Comitati sono stati trattati n. 103 sinistri;
- liquidato n. 18 sinistri per un totale di euro 897.437,14;
- determinato il fondo per i sinistri ritenuti a rischio “ probabile” nel 2018 per euro
2.300.000. Il fondo rivalutato del 2017 ammonta ad euro 2.061.075.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli ha istituito un apposito “Fondo Rischi per la copertura diretta dei sinistri” alimentato da accantonamenti a fronte del valore di ritenzione del rischio che sarà probabilmente tenuto a corrispondere per i sinistri verificatisi nell’esercizio, limitatamente alla quota a proprio carico (prima fascia fino ad € 250.000,00), non coperta dal Fondo regionale.
Le riserve vengono effettuate a cadenza periodica per ogni singolo sinistro in collaborazione con la U.O.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio, tenuto conto anche dell'analisi dei dati storici statistici riferiti al numero ed alla tipologia dei sinistri, al valore dei sinistri verificatisi, degli accordi transattivi raggiunti, dell’ammontare dei risarcimenti riconosciuti a fronte delle richieste formulate dalle controparti. Ogni caso viene valutato considerando la fondatezza della domanda (an debeatur) e solo in caso di sussistenza della stessa viene indicato e stimato l'importo presumibile del futuro risarcimento (quantum debeatur).
Come previsto dalla L. n. 24 dell'8 marzo 2017 sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto i dati in materia di responsabilità professionale (copertura assicurativa e risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio).
Roma, 28.06.2019
All. n. | Descrizione |
1 | Tabelle crediti per ticket sanitari |
2 | Esito risparmi attività di spending review (risparmi annuali presunti) |
3 | Deliberazione D.G. n. 490 del 22 dicembre 2014 |
4 | Contratto Integrativo aziendale anno 2005 – estratto artt. 27-31 |
5 | Accordo integrativo aziendale incentivazione produttività 2007 (estratto) |
6 | Deliberazione D.G. n. 301 del 30/12/2016 |
7 | Deliberazione D.G. n. 337 del 28/12/2018 |
8 | Accordo decentrato del 1/4/2014 sulle modalità di accesso alla retribuzione di risultato dirigenza medica-assistenza |
9 | Elenco xx.xx.xx. per lo svolgimento di funzioni amministrative anni 2009-2016-2017-2018 |
10 | Elenco xx.xx.xx. di durata superiore a tre anni |
11 | Tabella tempi di attesa 2016-2019 prestazioni specialistiche |
12 | Casi trattati entro la classe di priorità dei ricoveri – anni 2016-2019 |
13 | Ricoveri erogati entro la classe di priorità nella provincia di ricovero di Bologna – anni 2017-2018 |