Convenzione di Rotterdam
Traduzione
Convenzione di Rotterdam
concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi1 pericolosi nel commercio internazionale
Conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998
Approvata dall’Assemblea nazionale svizzera il 26 settembre 20012 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 10 gennaio 2002 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 febbraio 2004
(Stato 6 novembre 2020)
0.916.21
Le Parti alla presente Convenzione,
consapevoli degli effetti nocivi che hanno sulla salute umana e sull’ambiente taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi oggetto di commercio internazionale;
rammentando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e il capitolo 19 dell’Agenda 21 sulla «Gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche tossiche, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi»;
memori delle attività intraprese dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol- tura (FAO) per l’esecuzione della procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa (PIC), descritta negli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale, modificati (di seguito denominati «orientamenti di Londra modificati») e nel codice di condotta interna- zionale della FAO sulla distribuzione e l’impiego di pesticidi (di seguito denominato
«codice di condotta internazionale»);
tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei Paesi in via di svi- luppo e dei Paesi economicamente in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le competenze e le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, ivi compresi il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;
prendendo atto della specifica esigenza di taluni Paesi di essere informati sui movi- menti di transito;
riconoscendo che tutti i Paesi dovrebbero promuovere una prassi di gestione oculata dei prodotti chimici, basata tra l’altro sulle norme facoltative del codice di condotta internazionale sulla distribuzione e l’impiego di pesticidi e del codice di etica del commercio internazionale di prodotti chimici dell’UNEP;
RU 2004 3465; FF 2000 5307
1 Adeguamento al testo italiano della Conv. nella versione approvata dalla Comunità europea (Dec. 2003/106/CE, del Consiglio, del 19 dic. 2002; GU L 63 del 6 mar. 2003,
p. 27). L’adeguamento ha effetto in tutto il testo della Conv. Vedi RU 2006 3445.
2 RU 2004 3463
desiderose di garantire che i prodotti chimici pericolosi esportati dal loro territorio siano imballati ed etichettati in modo da proteggere adeguatamente la salute umana e l’ambiente, conformemente ai principi degli orientamenti di Londra modificati e del codice di condotta internazionale;
riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero concorrere vicendevolmente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile;
sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante una qualsivoglia modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dai vigenti accordi internazionali che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti chimici o la tutela dell’ambiente;
precisando che il precedente paragrafo non è inteso a stabilire una gerarchia tra la presente Convenzione e altri accordi internazionali;
decise a proteggere la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavora- tori, nonché l’ambiente contro gli effetti potenzialmente nocivi di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivi
La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le Parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali prodotti, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razio- nale, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e comuni- cando le relative decisioni alle Parti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a. «prodotto chimico»: qualsiasi sostanza, sia pura, sia sotto forma di miscela o di preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione di qualsiasi organismo vivente. Comprende le seguenti categorie d’uso: pesticidi (inclusi i formulati pesticidi altamente pericolosi) e prodotti chimici industriali;
b. «prodotto chimico vietato»: qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato per qualsiasi fine, in una o in entrambe le categorie di cui alla lettera precedente, mediante un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali. Comprende qualsiasi prodotto chimico cui sia stata rifiutata l’approvazione all’immissione sul mercato o che sia stato ritirato dal fabbrican- te, sia dal mercato interno, sia da ogni ulteriore esame nell’ambito della proce- dura nazionale di approvazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali prov- vedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente;
c. «prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni»: qualsiasi prodotto chimi- co il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi fine, in una o in entrambe le categorie di cui alla lettera a), mediante un atto normativo defi- nitivo, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammes- so in alcuni casi particolari. Comprende qualsiasi prodotto chimico cui sia stata rifiutata l’approvazione, teoricamente per qualsiasi fine, o che sia stato ritirato dal fabbricante, sia dal mercato interno, sia da ogni ulteriore esame nell’ambito della procedura nazionale di approvazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente;
d. «formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi prodotto chimico de- stinato a essere utilizzato come pesticida, il quale provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescri- zioni d’uso;
e. «atto normativo definitivo»: qualsiasi provvedimento adottato da una delle Parti, che non necessita di ulteriori provvedimenti normativi nazionali, avente lo scopo di vietare o di assoggettare a rigorose restrizioni un prodotto chimico;
f. «esportazione» e «importazione»: qualsiasi movimento, nelle rispettive accezioni, di un prodotto chimico dal territorio di una Parte verso il territorio di un’altra Parte, a esclusione delle mere operazioni di transito;
g. «Parte»: qualsiasi Stato od organizzazione d’integrazione economica regio- nale che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente Convenzione e che abbia ratificato la medesima;
h. «organizzazione d’integrazione economica regionale»: qualsiasi organizza- zione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemen- te alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, ovvero ad aderirvi;
i. «Comitato di esame dei prodotti chimici»: l’organo ausiliario menzionato all’articolo 18 paragrafo 6 della presente Convenzione.
Art. 3 Campo di applicazione della Convenzione
1 La presente Convenzione si applica:
a. ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni e
b. ai formulati pesticidi altamente pericolosi.
2 La presente Convenzione non si applica:
a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
b. alle materie radioattive;
c. ai rifiuti;
d. alle armi chimiche;
e. ai prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario;
f. alle sostanze chimiche utilizzate come additivi alimentari;
g. agli alimenti;
h. ai prodotti chimici in quantità tali da non nuocere alla salute umana o all’ambiente, a condizione che siano importati:
1. a fini di ricerca o di analisi, oppure
2. da un singolo individuo per uso personale in quantità adeguata.
Art. 4 Autorità nazionali designate
1 Ciascuna delle Parti designa una o più autorità nazionali, che saranno abilitate a espletare in suo nome le funzioni amministrative richieste dalla presente Convenzione.
2 Ciascuna delle Parti provvede affinché la o le autorità da essa designate disponga- no di mezzi sufficienti all’efficace adempimento delle loro attribuzioni.
3 Al più tardi il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti notificano al Segretariato il nome e l’indirizzo delle autorità designate. In seguito esse notificano al Segretariato ogni eventuale cambiamento del nome o dell’indiriz- zo di dette autorità.
4 Il Segretariato informa immediatamente le Parti delle notifiche ricevute in applica- zione del paragrafo 3.
Art. 5 Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni
1 Qualsiasi Parte che abbia adottato un atto normativo definitivo lo notifica per iscritto al Segretariato. La notifica deve essere trasmessa il più presto possibile e comunque non oltre novanta giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto normativo definitivo di cui trattasi e deve recare, se disponibili, le informazioni richieste nell’allegato I.
2 Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti notificano per iscritto al Segretariato i rispettivi atti normativi definitivi vigenti a quella data. Tuttavia, le Parti che abbiano già notificato i loro atti normativi definitivi ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono più notificarli.
3 Il Segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, se la notifica stessa contie- ne tutte le informazioni richieste nell’allegato I. Se la notifica contiene le informa- zioni richieste, il Segretariato invia immediatamente a tutte le Parti un riassunto delle informazioni ricevute. Se la notifica non contiene le informazioni richieste, il Segretariato avvisa in merito la Parte che ha trasmesso la notifica.
4 Ogni sei mesi, il Segretariato comunica alle Parti una sintesi delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche non contenenti tutte le informazioni richieste nell’allegato I.
5 Dopo che il Segretariato ha ricevuto almeno due notifiche provenienti da regioni partecipanti al sistema di assenso preliminare con conoscenza di causa, concernenti lo stesso prodotto chimico, e ne ha verificato la corrispondenza ai requisiti dell’alle- gato I, trasmette le notifiche in questione al Comitato di esame dei prodotti chimici. La composizione delle regioni aderenti al sistema internazionale di assenso prelimi- nare con conoscenza di causa sarà definita mediante decisione da adottarsi all’unanimità in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti.
6 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni contenute nelle notifiche suddette e, sulla base dei criteri enunciati nell’allegato II, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare il prodotto chimico in questione alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa e quindi di includerlo nell’allegato III.
Art. 6 Procedure relative ai formulati pesticidi altamente pericolosi
1 Qualsiasi Parte che sia un Paese in via di sviluppo o un Paese economicamente in transizione e nel cui territorio si verifichino problemi dovuti all’impiego di un for- mulato pesticida altamente pericoloso nelle normali condizioni d’uso può proporre al Segretariato l’inclusione di detto formulato pesticida nell’allegato III. Ai fini di tale proposta, la Parte interessata può ricorrere a perizie tecniche di qualsiasi fonte attendibile. La proposta deve recare le informazioni richieste nell’allegato IV, parte 1.
2 Il Segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una proposta ai sensi del paragrafo 1, se la proposta stessa contiene le informazioni richieste nell’allegato IV, parte 1. Se la proposta contiene le infor- mazioni richieste, il Segretariato invia immediatamente a tutte le Parti un riassunto delle informazioni ricevute. Se la proposta non contiene le informazioni richieste, il Segretariato avvisa in merito la Parte proponente.
3 Il Segretariato provvede ad acquisire le informazioni supplementari menzionate nell’allegato IV, parte 2, in merito alle proposte trasmesse in applicazione del para- grafo 2.
4 Se i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono soddisfatti in relazione a un formulato pesticida altamente pericoloso, il Segretariato trasmette la proposta e le relative informazioni al Comitato di esame dei prodotti chimici.
5 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni contenute nella proposta nonché le informazioni supplementari acquisite e, sulla base dei criteri enunciati nell’allegato IV, parte 3, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare il formulato pesticida in questione alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa e quindi di includerlo nell’allegato III.
Art. 7 Inclusione di prodotti chimici nell’allegato III
1 Quando il Comitato di esame dei prodotti chimici ha deciso di raccomandare l’inclusione di un prodotto chimico nell’allegato III, elabora un progetto di docu- mento orientativo per la decisione. Tale documento orientativo si basa, come mini- mo, sulle informazioni riportate nell’allegato I o, se del caso, nell’allegato IV e reca informazioni sugli usi del prodotto chimico in una categoria diversa da quella con- templata dall’atto normativo definitivo.
2 La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che il prodotto chimico dev’essere assoggettato alla procedura di assenso prelimina- re con conoscenza di causa, ne autorizza l’inclusione nell’allegato III e approva il progetto di documento orientativo.
3 Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di includere un prodotto chimico nell’allegato III e ha approvato il relativo documento orientativo, il Segretariato ne informa immediatamente tutte le Parti.
Art. 8 Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa
Per qualsiasi prodotto chimico diverso da quelli elencati nell’allegato III, già sogget- to alla procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa ante- riormente alla data della prima riunione della Conferenza delle Parti, questa decide, in occasione della sua prima riunione, di includere il prodotto stesso nell’allegato III, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti all’uopo prescritti.
Art. 9 Eliminazione di prodotti chimici dall’allegato III
1 Qualora una delle Parti comunichi al Segretariato informazioni che non erano disponibili nel momento in cui era stata presa la decisione di includere un prodotto chimico nell’allegato III, dalle quali risulti che l’indicazione di detto prodotto nell’allegato III non è più giustificata in base ai criteri dell’allegato II o dell’alle- gato IV, il Segretariato trasmette tali informazioni al Comitato di esame dei prodotti chimici.
2 Il Comitato di esame dei prodotti chimici esamina le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Se il Comitato di esame dei prodotti chimici decide, alla luce dei pertinenti criteri enunciati nell’allegato II o, se del caso, nell’allegato IV, di racco- mandare l’eliminazione di un prodotto chimico dall’allegato III, elabora un progetto modificato di documento orientativo per la decisione.
3 La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa alla Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che il prodotto chimico dev’essere eliminato dall’allegato III, approva il progetto di documento orientativo.
4 Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di eliminare un prodotto chimico dall’allegato III e ha approvato il relativo documento orientativo, il Segretariato ne informa immediatamente tutte le Parti.
Art. 10 Obblighi connessi all’importazione di prodotti chimici elencati nell’allegato III
1 Le Parti adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che vengano prese decisioni tempestive in merito all’importazione di prodotti chimici figuranti nell’allegato III.
2 Ciascuna delle Parti trasmette al Segretariato quanto prima possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la data di spedizione del documento orientativo di cui all’articolo 7 paragrafo 3, una risposta concernente le future importazioni del prodot- to chimico in oggetto. Se una delle Parti modifica tale risposta, essa trasmette imme- diatamente al Segretariato il testo modificato.
3 Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il Segretariato invia una lettera di sollecito alle Parti che non hanno trasmesso la suddetta risposta. Qualora una Parte sia impossibilitata a fornire la risposta in parola, il Segretariato le presta assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata entro il termine fissato all’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma.
4 La risposta di cui al paragrafo 2 può essere costituita da uno dei seguenti elementi:
a. una decisione definitiva, conforme alle disposizioni legislative o amministra- tive applicabili, la quale:
1. autorizza l’importazione,
2. non autorizza l’importazione,
3. autorizza l’importazione solo a determinate condizioni; oppure:
b. una risposta provvisoria, la quale può contenere:
1. una decisione provvisoria che autorizza l’importazione, con o senza condizioni, ovvero che vieta l’importazione per un periodo transitorio;
2. una dichiarazione attestante che è in preparazione una decisione defini- tiva;
3. una richiesta di ulteriori informazioni, rivolta al Segretariato o alla Par- te che ha notificato l’atto normativo definitivo;
4. una richiesta di assistenza da parte del Segretariato ai fini della valuta- zione del prodotto chimico.
5 Una risposta redatta ai sensi del paragrafo 4, lettere a) o b), deve riferirsi alle categorie indicate nell’allegato III per il prodotto chimico considerato.
6 La decisione definitiva deve essere corredata da una descrizione delle misure legislative o amministrative su cui è basata.
7 Al più tardi il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti trasmettono al Segretariato le rispettive risposte riguardo a ciascuno dei prodotti chimici elencati nell’allegato III. Tuttavia, le Parti che hanno già inviato le loro risposte ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono presentare nuove risposte.
8 Le Parti rendono note le risposte inviate ai sensi del presente articolo ai soggetti interessati nell’ambito della loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative o amministrative applicabili.
9 Se, ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 4 nonché dell’articolo 11, paragrafo 2, una delle Parti decide di non autorizzare l’importazione di un prodotto chimico o di autorizzarla soltanto a determinate condizioni, essa deve simultaneamente vietare o sottoporre alle medesime condizioni:
a. l’importazione di detto prodotto da qualsiasi provenienza;
b. la produzione nel proprio territorio del prodotto per uso interno.
10 Ogni sei mesi, il Segretariato informa tutte le Parti in merito alle risposte ricevute. Tale informazione comprende una descrizione delle misure legislative o amministra- tive su cui sono basate le decisioni, ove siano disponibili. Il Segretariato informa inoltre le Parti circa eventuali casi di mancato invio delle risposte.
Art. 11 Obblighi connessi all’esportazione di prodotti chimici elencati nell’allegato III
1 Ciascuna Parte esportatrice:
a. adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi al fine di comunicare ai soggetti interessati nell’ambito della loro giurisdizione le risposte inviate dal Segretariato a norma dell’articolo 10 paragrafo 10;
b. adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che gli esportatori soggetti alla sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute nelle risposte al più tardi sei mesi dopo la data in cui il Segre- tariato ha notificato le risposte stesse alle Parti in virtù dell’articolo 10 para- grafo 10;
c. ove necessario, consiglia e assiste le Parti importatrici, dietro loro richiesta, al fine di:
1. ottenere ulteriori informazioni che possano orientarle nelle decisioni da prendere a norma dell’articolo 10 paragrafo 4 e del paragrafo 2 lettera c del presente articolo,
2. potenziarne le competenze e capacità in materia di sicurezza nella gestione dei prodotti chimici durante l’intero ciclo di vita.
2 Le Parti provvedono affinché i prodotti chimici elencati nell’allegato III non ven- gano esportati dal loro territorio verso il territorio di una Parte importatrice la quale abbia eccezionalmente omesso di trasmettere la propria risposta o abbia trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria, salvo qualora:
a. si tratti di un prodotto chimico che, al momento dell’importazione, risulta registrato come prodotto chimico nella Parte importatrice;
b. si tratti di un prodotto chimico di cui sia comprovato che è già stato utiliz- zato o importato precedentemente nella Parte importatrice e il cui impiego non è stato vietato da alcun atto normativo;
c. l’esportatore abbia chiesto e ottenuto l’esplicito consenso all’importazione tramite l’autorità nazionale designata della Parte importatrice. La Parte importatrice risponde a tale richiesta entro sessanta giorni e notifica la pro- pria decisione al Segretariato nel più breve tempo.
Gli obblighi delle Parti esportatrici in forza del presente paragrafo si applicano per un anno a decorrere dalla scadenza di un termine di sei mesi dalla data in cui, con- formemente all’articolo 10 paragrafo 10, il Segretariato ha informato per la prima volta le Parti del fatto che una delle Parti non ha trasmesso la propria risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria.
Art. 12 Notifica di esportazione
1 Qualora un prodotto chimico vietato o sottoposto a rigorose restrizioni da una delle Parti sia esportato dal territorio della stessa, tale Parte trasmette una notifica di esportazione alla Parte importatrice. La notifica di esportazione deve recare le informazioni riportate nell’allegato V.
2 La notifica di esportazione per il prodotto chimico summenzionato è rilasciata anteriormente alla prima esportazione successiva all’adozione del corrispondente atto normativo definitivo. In seguito, la notifica di esportazione sarà trasmessa anteriormente alla prima esportazione che ha luogo nel corso di un qualunque anno civile. L’autorità nazionale designata della Parte importatrice può rinunciare a esige- re che la notifica preceda l’esportazione.
3 La Parte esportatrice invia una notifica di esportazione aggiornata dopo l’adozione di un atto normativo definitivo che introduce una modifica sostanziale del divieto o delle rigorose restrizioni cui è soggetto il prodotto chimico.
4 Allorché la Parte importatrice riceve la prima notifica dopo l’adozione dell’atto normativo definitivo, essa ne accusa ricevuta. Se la Parte esportatrice non riceve l’avviso di ricezione entro trenta giorni dalla data di spedizione della notifica di esportazione, essa invia una seconda notifica. La Parte esportatrice si adopera, nella misura delle sue possibilità, affinché la seconda notifica pervenga regolarmente alla Parte importatrice.
5 Gli obblighi delle Parti in forza del paragrafo 1 cessano quando:
a. il prodotto chimico viene incluso nell’allegato III;
b. la Parte importatrice invia al Segretariato una risposta relativa al prodotto chimico in questione conformemente all’articolo 10 paragrafo 2;
c. il Segretariato comunica la risposta alle Parti conformemente all’articolo 10 paragrafo 10.
Art. 13 Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici esportati
1 La Conferenza delle Parti invita l’Organizzazione mondiale delle dogane ad asse- gnare appositi codici doganali del sistema armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici elencati nell’allegato III. Le Parti esigono che, per ogni
prodotto chimico al quale è stato assegnato un codice, il relativo documento di spedizione rechi, all’atto dell’esportazione, lo stesso codice.
2 Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le Parti esigono che i prodotti chimici elencati nell’allegato III e i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.
3 Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.
4 Relativamente ai prodotti chimici di cui al paragrafo 2, destinati a uso professiona- le, la Parte esportatrice dispone che venga inviata a ciascun importatore una scheda di dati di sicurezza compilata secondo un modello internazionalmente riconosciuto, recante le informazioni più aggiornate di cui si possa disporre.
5 Le informazioni figuranti sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza dovreb- bero essere redatte, per quanto possibile, in una o più delle lingue ufficiali della Parte importatrice.
Art. 14 Scambio di informazioni
1 Ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti favoriscono:
a. lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della presente Convenzione, comprese le informazioni in materia di tossicità, ecotossicità e sicurezza;
b. la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della presente Convenzione;
c. la comunicazione alle altre Parti, direttamente o tramite il Segretariato, di informazioni relative agli atti che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di un prodotto chimico.
2 Le Parti che scambiano informazioni in virtù della presente Convenzione provve- dono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.
3 Le seguenti informazioni non sono considerate riservate ai fini della presente Convenzione:
a. le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma degli articoli 5 e 6;
b. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza menzionata all’articolo 13 paragrafo 4;
c. la data di scadenza del prodotto chimico;
d. le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
e. i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.
4 La data di produzione non è generalmente considerata come un’informazione riservata ai fini della presente Convenzione.
5 Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attra- verso il proprio territorio dei prodotti chimici elencati nell’allegato III può farne richiesta al Segretariato, che ne informa tutte le Parti.
Art. 15 Attuazione della Convenzione
1 Le Parti adottano le misure necessarie per approntare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell’efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l’adozione o la modi- fica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso:
a. la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
b. la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;
c. la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del disposto dell’ar- ticolo 16.
2 Nella misura del possibile, le Parti provvedono affinché il pubblico sia adeguata- mente informato sulle modalità di manipolazione e di impiego dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sui prodotti alternativi che sono più sicuri per l’uomo o per l’ambiente rispetto a quelli dell’allegato III.
3 Le Parti convengono di cooperare all’attuazione della presente Convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subre- gionale, regionale e mondiale.
4 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla presente Convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposi- zioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.
Art. 16 Assistenza tecnica
Tenuto conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi eco- nomicamente in transizione, le Parti cooperano alla prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo dell’infrastruttura e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti chimici, onde favorire l’attuazione della presente Convenzione. Le Parti che dispon- gono di programmi più avanzati in materia di regolamentazione dei prodotti chimici prestano assistenza tecnica e formazione alle altre Parti ai fini dello sviluppo della
loro infrastruttura e capacità di gestione dei prodotti chimici durante l’intero ciclo di vita.
Art. 17 Violazioni
La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l’accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle Parti inadempienti.
Art. 18 Conferenza delle Parti
1 È istituita una Conferenza delle Parti.
2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dal direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti tiene riunioni ordinarie a intervalli regolari, la cui frequen- za è determinata dalla Conferenza stessa.
3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finan- ziarie che disciplinano l’attività del Segretariato.
5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Conven- zione e, a questo fine:
a. istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 in prosieguo, gli organi ausiliari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione;
x. xxxxxxx, ove necessario, con le competenti organizzazioni internazionali e con enti intergovernativi e non governativi;
c. progetta e intraprende eventuali azioni complementari che ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un orga- no ausiliario denominato Comitato di esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni a esso conferite dalla Convenzione. In particolare:
a. i membri del Comitato di esame dei prodotti chimici sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti chimici, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geogra- fica e su un congruo equilibrio tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo;
b. la Conferenza delle Parti delibera sullo statuto, sull’organizzazione e sul funzionamento del comitato;
c. il Comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni all’unani- mità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggio- ranza di due terzi dei membri presenti e votanti.
7 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, il quale abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Art. 19 Segretariato
1 È istituito un Segretariato.
2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:
a. organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e procurare i servizi all’uopo richiesti;
b. agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o economicamente in transizione, ai fini dell’attuazione della pre- sente Convenzione;
c. espletare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
d. concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano necessari all’efficace adempi- mento delle proprie funzioni;
e. eseguire le altre funzioni conferite al Segretariato dalla presente Convenzio- ne, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.
3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell’UNEP e del direttore generale della FAO, in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza delle Parti.
4 A maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti può decidere di affidare le funzioni del Segretariato a una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora ritenga che il Segretariato non adempie debita- mente il proprio incarico.
Art. 20 Composizione delle controversie
1 Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2 All’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, le Parti che non costituiscono un’organizzazione d’integrazione economica regionale possono dichiarare, in un documento scritto inoltrato presso il depositario, che, in relazione a qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, esse riconoscono come obbligatori nei confronti di qualsiasi Parte che accetti lo stesso obbligo uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie o entrambi:
a. arbitrato secondo una procedura adottata al più presto possibile dalla Confe- renza delle Parti in allegato alla presente Convenzione;
b. deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3 Qualsiasi Parte che è un’organizzazione d’integrazione economica regionale può rilasciare una dichiarazione di effetto analogo relativamente all’arbitrato secondo la procedura di cui al paragrafo 2 lettera a).
4 Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino a un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.
5 La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichia- razione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti alla vertenza convengono diversamente.
6 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura ai sensi del paragrafo 2 e non sono addivenute a una composizione della controversia nei dodici mesi successivi alla notifica dell’esistenza della controversia da una parte all’altra, la vertenza può essere deferita a una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La commissione di conciliazione stende una relazione corredata di raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno descritte in un allegato che verrà adottato dalla Conferenza delle Parti al più tardi nella sua seconda riunione.
Art. 21 Modifiche della Convenzione
1 Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente Convenzione.
2 Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunio- ne della Conferenza delle Parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.
3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità
non possa essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4 La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica.
Art. 22 Adozione e modifica degli allegati
1 Gli allegati della presente Convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.
2 Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
a. gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta all’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;
b. se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica al depositario entro un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiun- tivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta sal- va la lettera c in prosieguo;
c. al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b.
4 Eccetto per l’allegato III, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi.
5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche dell’allegato III si applica la procedura seguente:
a. le modifiche dell’allegato III sono proposte e adottate secondo la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all’articolo 21 paragrafo 2;
b. la Conferenza delle Parti decide all’unanimità in merito all’adozione delle modifiche;
c. la decisione di modificare l’allegato III è comunicata immediatamente alle Parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione stessa.
6 Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi a una modi- fica della Convenzione, il nuovo allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione.
Art. 23 Diritto di voto
1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti alla presente Conven- zione dispone di un voto.
2 Un’organizzazione d’integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non eser- cita il diritto di voto se qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
3 Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.
Art. 24 Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizza- zioni d’integrazione economica regionale a Rotterdam l’11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dal momento in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.
2 Qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizza- zione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adem- pimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In questo caso, l’organizza- zione e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti dalla Convenzione.
3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’organizzazione d’integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Essa informa il
depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
Art. 26 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2 Per ciascuno Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non si considera complementare agli strumenti.
Art. 27 Riserve
Non vengono avanzate riserve alla presente Convenzione.
Art. 28 Recesso
1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della Convenzione per una Parte, quest’ultima può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione inviando notifica scritta al depositario.
2 Il recesso di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il deposita- rio ha ricevuto la notifica di recesso, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.
Art. 29 Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Conven- zione.
Art. 30 Testi autentici
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la pre- sente Convenzione.
Fatto a Rotterdam il dieci settembre millenovecentonovantotto.
(Seguono le firme)
Allegato I
Requisiti di informazione per le notifiche effettuate in applicazione dell’articolo 5
Le notifiche devono comprendere:
1. Caratteristiche, identificazione e impieghi
a. denominazione comune;
b. denominazione chimica conformemente a una nomenclatura internazional- mente riconosciuta, come la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;
c. denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;
d. numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
e. informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione;
f. impiego o impieghi del prodotto chimico;
g. caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
2. Atto normativo definitivo
a. informazioni riguardanti l’atto normativo definitivo:
1. sintesi dell’atto normativo definitivo,
2. riferimento al documento normativo,
3. data di entrata in vigore dell’atto normativo definitivo,
4. indicazione se l’atto normativo definitivo sia stato adottato in base a una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa docu- mentazione,
5. motivazione dell’atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori nonché all’ambiente,
6. descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico presenta per la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori nonché per l’ambiente e gli effetti previsti del suddetto atto normativo;
b. categoria o categorie per le quali è stato adottato l’atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:
1. l’impiego o gli impieghi vietati dall’atto normativo definitivo,
2. l’impiego o gli impieghi che rimangono ammessi,
3. la stima dei quantitativi dei prodotti chimici prodotti, importati, esporta- ti e utilizzati, ove possibile;
c. indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell’atto normativo sugli altri Stati e sulle altre regioni;
d. altre informazioni utili, fra cui:
1. la valutazione degli effetti socioeconomici dell’atto normativo defini- tivo,
2. ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
– le strategie integrate di lotta contro i parassiti,
– le pratiche e le procedure industriali, ivi comprese tecniche meno inquinanti.
Allegato II
Criteri per l’inclusione delle sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’allegato XXX
Nell’esaminare le notifiche trasmesse dal Segretariato in applicazione dell’articolo 5 paragrafo 5, il Comitato di esame dei prodotti chimici deve:
a. confermare che l’atto normativo definitivo è stato adottato al fine di proteg- xxxx la salute umana o l’ambiente;
b. stabilire che l’atto normativo definitivo è stato adottato in seguito a una valutazione dei rischi. Quest’ultima sarà basata sull’esame dei dati scientifici nell’ambito delle condizioni prevalenti nella Parte interessata. A tal fine la documentazione presentata deve dimostrare che:
1. i dati sono stati formulati secondo metodi scientificamente riconosciuti,
2. gli esami dei dati sono stati eseguiti e documentati secondo procedure e principi scientifici riconosciuti,
3. l’atto normativo definitivo si è basato su una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni prevalenti nella Parte che adotta l’atto;
c. valutare se l’atto normativo definitivo costituisca una base sufficientemente ampia da giustificare l’inclusione del prodotto chimico nell’allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:
1. se l’atto normativo definitivo ha portato o potrebbe portare a una dimi- nuzione significativa della quantità del prodotto chimico usato o del numero dei suoi impieghi,
2. se l’atto normativo definitivo ha portato a una effettiva riduzione del rischio o se potrebbe prevedibilmente portare a una significativa ridu- zione del rischio per la salute umana o per l’ambiente nella Parte che ha presentato la notifica,
3. se le considerazioni che hanno motivato l’adozione dell’atto normativo definitivo sono applicabili soltanto in una zona geografica circoscritta o in altre circostanze limitate,
4. se vi siano prove del fatto che è in corso un commercio internazionale del prodotto chimico in questione;
d. tenere conto del fatto che l’uso illecito intenzionale di un prodotto chimico non rappresenta di per sé motivo sufficiente per includere il prodotto nell’al- legato III.
Allegato III3
3 Non pubblicato nella RU (RU 2006 3451). Vedi all. 2 dell’O PIC del 10 nov. 2004 (RS 814.82).
Allegato IV
Informazioni e criteri per l’elencazione di formulati pesticidi altamente pericolosi nell’allegato III
Parte 1:
Documentazione che deve essere fornita dalla Parte proponente
Le proposte presentate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate dell’opportuna documentazione recante le seguenti informazioni:
a. il nome del formulato pesticida pericoloso;
b. il nome della sostanza o delle sostanze attive contenute nel formulato;
c. il tenore relativo di ciascun ingrediente attivo nel formulato;
d. il tipo di formulato;
e. la denominazione commerciale e il nome del fabbricante, ove disponibili;
f. le condizioni d’impiego del formulato comuni e riconosciute nella Parte proponente;
g. una descrizione chiara degli incidenti occasionati dal formulato in questione, ivi compresi gli effetti negativi e il modo nel quale il formulato è stato utilizzato;
h. eventuali misure normative, amministrative o di altro tipo che la Parte pro- ponente ha adottato o intende adottare in relazione a tali inconvenienti.
Parte 2: Informazioni da raccogliere a cura del Segretariato
Conformemente all’articolo 6 paragrafo 3, il Segretariato assume informazioni utili in merito al formulato, tra cui:
a. le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche del formulato;
b. l’esistenza di restrizioni alla manipolazione o all’applicazione del prodotto in altri Stati;
c. informazioni sugli inconvenienti occasionati dal formulato in altri Stati;
d. informazioni presentate da altre Parti, da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altre fonti autorevoli, sia nazionali che internazionali;
e. le valutazioni, disponibili, dei rischi e della pericolosità;
f. ove disponibili, indicazioni sull’entità dell’uso del formulato, quali il nume- ro di registrazioni o la quantità prodotta o venduta;
g. altri formulati del pesticida considerato e gli incidenti da essi occasionati;
h. pratiche alternative di lotta antiparassitaria;
i. altre informazioni ritenute rilevanti dal Comitato di esame dei prodotti chimici.
Parte 3:
Criteri per l’elencazione dei formulati pesticidi altamente pericolosi nell’allegato III
Nell’esaminare le proposte presentate dal Segretariato in applicazione dell’artico- lo 6, paragrafo 5, il Comitato di esame dei prodotti chimici terrà conto di quanto segue:
a. l’attendibilità delle prove che indicano come l’uso del formulato secondo le condizioni comuni o riconosciute nella Parte proponente abbiano dato luogo agli inconvenienti denunciati;
b. la rilevanza di tali inconvenienti per altri Stati dove il clima, le condizioni e le modalità di uso del formulato sono analoghi;
c. l’esistenza di restrizioni alla manipolazione o all’applicazione che presup- pongono l’impiego di tecniche o di tecnologie che non possono essere applicate in maniera sufficientemente ampia o corretta nei Paesi sprovvisti dell’infrastruttura necessaria;
d. l’entità degli effetti denunciati in rapporto alla quantità di prodotto utiliz- zato;
e. l’uso illecito intenzionale di un prodotto chimico non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per includere il prodotto nell’allegato III.
Informazioni richieste per la notifica di esportazione
Allegato V
1. Le notifiche di esportazione devono recare le seguenti informazioni:
a. nome e indirizzo delle autorità nazionali designate della Parte esportatrice e della Parte importatrice;
b. la data prevista dell’esportazione verso la Parte importatrice;
c. la denominazione del prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restri- zioni e una sintesi delle informazioni specificate nell’allegato I, da presenta- re al Segretariato a norma dell’articolo 5. Qualora più di uno di tali prodotti chimici siano inclusi in una miscela o in un preparato, tali informazioni saranno presentate per ciascun prodotto chimico.
d. un attestato indicante la categoria prevista del prodotto chimico, se conosciu- ta, e la sua utilizzazione prevista nell’ambito di quella categoria nella Parte importatrice;
e. informazioni sulle misure precauzionali volte a ridurre l’esposizione al pro- dotto chimico e la sua emissione;
f. nel caso di una miscela o di un preparato, la concentrazione del prodotto chimico o dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni;
g. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
h. eventuali informazioni supplementari facilmente reperibili dall’autorità nazionale designata della Parte esportatrice e che potrebbero essere utili all’autorità nazionale designata della Parte importatrice.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornisce i com- plementi di informazione di cui all’allegato I eventualmente richiesti dalla Parte importatrice.
Allegato VI4
Composizione delle controversie
A. Regolamento di arbitrato
La procedura di arbitrato di cui all’articolo 20 paragrafo 2 (a) della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale si svolge nel seguente modo:
Art. 1
1. Qualsiasi Parte può ricorrere all’arbitrato conformemente all’articolo 20 della Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte in causa. La notifica è accompagnata dalla domanda corredata dai documenti giustificativi e indica l’oggetto dell’arbitrato, in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpreta- zione o applicazione è controversa.
2. La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell’articolo 20. La notifica scritta della Parte richiedente è accompagnata dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
Art. 2
1. In caso di controversie fra due Parti viene istituito un tribunale arbitrale composto di tre membri.
2. Ciascuna Parte in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano a loro volta di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del tribunale. Il presidente del tribunale non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato della causa ad altro titolo.
3. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.
4. I posti vacanti sono coperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale.
5. Qualora le Parti non si accordino sull’oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà quest’ultimo a determinarlo.
4 Introdotto dalla Dec. n. RC-1/11 della Conferenza delle Parti del 24 set. 2004, in vigore per la Svizzera dall’11 gen. 2006 (RU 2006 3445).
Art. 3
1. Se entro due mesi dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica dell’arbitrato una delle Parti in causa non ha nominato un arbitro, l’altra Parte può informare il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designerà un arbitro entro un nuovo termine di due mesi.
2. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro non è stato designato il presi- dente del tribunale arbitrale, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e al diritto internazionale.
Art. 5
A meno che le Parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Art. 6
Su richiesta di una delle Parti, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.
Art. 7
Le Parti in causa agevolano il compito del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
a) forniscono al tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e
b) lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di racco- gliere la loro testimonianza.
Art. 8
Le Parti e gli arbitri hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti del tribunale arbitrale.
Art. 9
Salvo che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circo- stanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le Parti. Il
tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
Art. 10
Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
Art. 11
Il tribunale arbitrale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali diret- tamente legate all’oggetto della controversia.
Art. 12
Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 13
1. Qualora una delle Parti non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l’altra Parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle Parti non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al proce- dimento.
2. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale accerta che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Art. 14
Il tribunale arbitrale pronuncia la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, salvo che ritenga necessario prolungare tale termine per una durata non superiore a cinque mesi.
Art. 15
La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve limitarsi all’oggetto della contro- versia e deve essere motivata. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipa- to alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un’opinione divergente.
Art. 16
La sentenza è vincolante per le Parti in causa. L’interpretazione della Convenzione data nella sentenza è vincolante anche per ogni Parte interveniente ai sensi dell’articolo 10, nella misura in cui la decisione riguarda questioni per le quali
interviene la Parte. La sentenza è inappellabile, salvo che le Parti in causa abbiano previamente convenuto una procedura d’appello.
Art. 17
Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecu- zione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitra- le che ha pronunciato la decisione definitiva.
B. Regolamento di conciliazione
La procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 6 della Convenzio- ne si svolge nel seguente modo:
Art. 1
1. Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di concilia- zione conformemente all’articolo 20 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.
2. Salvo che le Parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da cinque membri, di cui due nominati da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.
Art. 2
In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomina- no i propri membri della commissione di comune accordo.
Art. 3
Se entro due mesi dalla ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all’articolo 1 le Parti non hanno nominato nessun membro, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una Parte, alla nomina dei membri entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Se entro due mesi dalla nomina del quarto membro della commissione di concilia- zione non è stato designato il presidente della commissione, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla nomina del presiden- te entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 5
1. Salvo che le Parti in causa convengano diversamente, la commissione di conci- liazione stabilisce le proprie norme di procedura.
2. Le Parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l’obbligo di salva- guardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Art. 6
Le decisioni della commissione di conciliazione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 7
Entro dodici mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenta un rapporto con le sue raccomandazioni per la composizione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.
Art. 8
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.
Art. 9
Le spese della commissione sono sostenute dalle Parti in causa secondo le propor- zioni da esse convenute. La commissione tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
Allegato VII5
Procedure e meccanismi di controllo dell’adempimento della Convenzione di Rotterdam
1. I presenti hanno istituito un Comitato di controllo dell’adempimento (detto in seguito «Comitato»).
Membri
2. Il Comitato è composto da 15 membri designati dalle Parti ed eletti dalla Confe- renza delle Parti tenendo conto di una rappresentazione geografica equa dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite.
3. I membri dispongono di competenze tecniche e qualifiche specifiche nell’ambito di competenza della Convenzione. Si riuniscono in tutta obiettività nell’interesse superiore della Convenzione.
Elezione dei membri
4. In occasione della prima riunione successiva all’entrata in vigore del presente allegato, la Conferenza delle Parti elegge otto membri del Comitato per un mandato e sette membri per due mandati. In occasione di ogni riunione ordinaria successiva, la Conferenza delle Parti eleggerà nuovi membri per due mandati completi in sosti- tuzione dei membri il cui mandato è giunto o giungerà a scadenza. I membri non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Nel presente allegato, con «mandato» si intende il periodo che inizia con la chiusura di una riunione ordi- naria della Conferenza delle Parti e termina con la chiusura della riunione ordinaria successiva della Conferenza delle Parti.
5. Se un membro del Comitato rassegna le dimissioni o non è altrimenti in grado di portare a termine il suo mandato o di svolgere le sue funzioni, la Parte che lo ha designato nomina un sostituto per la durata del mandato rimanente.
Ufficio
6. Il Comitato elegge il proprio presidente. Un vicepresidente e un relatore sono eletti a turno dal Comitato conformemente all’articolo 30 del regolamento interno della Conferenza delle Parti.
Riunioni
7. Il Comitato si riunisce quando necessario, se possibile in contemporanea con la Conferenza delle Parti o altri organi della Convenzione.
5 Introdotto dalla Dec. n. RC-9/7 della Conferenza delle Parti del 10 mag. 2019, in vigore per la Svizzera dal 6 nov. 2020 (RU 2020 2081).
8. Fatto salvo il paragrafo 9 qui sotto, le riunioni del Comitato sono aperte alle Parti e al pubblico, a meno che il Comitato non decida altrimenti. Quando il Comitato esamina comunicazioni conformemente ai paragrafi 12 o 13 qui sotto, le sue riunioni sono aperte alle Parti e chiuse al pubblico, a meno che la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa non decida altrimenti. Le Parti o gli osservatori che posso- no assistere alle riunioni non sono autorizzati a parteciparvi a meno che il Comitato e la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa non decidano altrimenti.
9. Quando viene presentata una comunicazione sul presunto mancato adempimento di una Parte, il Comitato invita tale Parte a partecipare all’esame della comunicazio- ne. Tuttavia, la Parte non può partecipare né all’elaborazione né all’adozione di una raccomandazione o di una conclusione del Comitato a tale riguardo.
10. Il Comitato si adopera per giungere a un accordo consensuale su tutte le que- stioni di fondo. Se ciò si rivela impossibile, il rapporto del Comitato riporta i pareri di tutti i suoi membri. Se tutti gli sforzi risultano vani e non è possibile raggiungere un consenso, le decisioni sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti oppure con una maggioranza di otto membri, se quest’ultima maggioranza è composta da un numero maggiore di mem- bri. Il quorum è costituito da dieci membri del Comitato.
11. Ogni membro del Comitato deve evitare qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto sulle questioni esaminate dallo stesso. Se un membro è confrontato con un conflitto d’interessi diretto o indiretto oppure se è cittadino di un Paese il cui adem- pimento degli obblighi è in causa, deve informarne il Comitato prima dell’esame della questione. Il membro interessato non partecipa né all’elaborazione né all’ado- zione di una raccomandazione del Comitato concernente tale questione.
12. Comunicazioni scritte possono essere trasmesse mediante il Segretariato da:
a) una Parte la quale ritiene che, nonostante gli sforzi, non è o non sarà in grado di adempiere alcuni dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione. La comu- nicazione deve precisare gli obblighi interessati e analizzare la ragione per cui la Parte non è in grado di adempierli. Per quanto possibile, possono esse- re fornite informazioni a sostegno della comunicazione o indicazioni su co- me ottenerle. La comunicazione può includere suggerimenti sulle soluzioni che la Parte ritiene più adeguate per il caso specifico;
b) una Parte direttamente toccata o che potrebbe essere direttamente toccata da un presunto mancato adempimento di un’altra Parte degli obblighi ai sensi della Convenzione. Ogni Parte che intende presentare una comunicazione in virtù del presente paragrafo dovrebbe innanzitutto avviare consultazioni con la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa. La comunicazione de- ve precisare gli obblighi interessati e includere informazioni a sostegno, in- dicando in particolare la ragione per cui la Parte è o potrebbe essere toccata.
13. Per determinare le difficoltà che le Parti potrebbero incontrare nell’adem- pimento dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, dell’articolo 5 paragra- fi 1 e 2 e dell’articolo 10 della Convenzione, il Comitato, dopo aver ricevuto dal Segretariato le informazioni su tali disposizioni comunicategli dalle Parti, informa per scritto la Parte in merito al problema. Se la questione non viene risolta con la mediazione del Segretariato entro 90 giorni attraverso consultazioni con la Parte
interessata e se il Comitato esamina più tardi la questione, lo farà conformemente ai paragrafi 16–24 qui sotto.
14. Il Segretariato trasmette, entro due settimane dal loro ricevimento, ai membri del Comitato le comunicazioni redatte conformemente al paragrafo 12 lettera a) qui sopra per esame durante la riunione successiva del Comitato.
15. Il Segretariato, entro due settimane dal ricevimento di una comunicazione redatta conformemente al paragrafo 12 lettera b) o al paragrafo 13 qui sopra, invia copia della comunicazione alla Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa e ai membri del Comitato, per esame durante la riunione successiva della stessa.
16. Le Parti il cui adempimento degli obblighi è in causa possono presentare rispo- ste od osservazioni in ogni fase della procedura descritta nel presente allegato.
17. Senza portare pregiudizio al paragrafo 16 qui sopra, i complementi di informa- zione forniti, quale risposta a una comunicazione, da una Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa devono pervenire al Segretariato nei tre mesi successivi alla data alla quale la Parte ha ricevuto la comunicazione, sempre che circostanze speci- fiche non giustifichino una scadenza più lunga. Queste informazioni sono trasmesse immediatamente ai membri del Comitato per esame durante la riunione successiva dello stesso. Se una comunicazione è stata presentata conformemente al paragrafo 12 lettera b) qui sopra, il Segretariato trasmette le informazioni anche alla Parte che ha presentato la comunicazione.
18. Il Comitato può decidere di non dare seguito alle comunicazioni che ritiene:
a) de minimis;
b) manifestamente mal fondate.
Agevolazione
19. Il Comitato esamina tutte le comunicazioni che gli sono presentate conforme- mente al paragrafo 12 o al paragrafo 13 qui sopra per determinare i fatti e le cause profonde del problema e collaborare alla loro risoluzione tenendo conto dell’arti- colo 16 della Convenzione. A tal fine, il Comitato può fornire a una Parte:
a) consulenza;
b) raccomandazioni non vincolanti;
c) informazioni supplementari richieste per aiutare detta Parte a elaborare un piano comprendente scadenze e obiettivi che le consenta di ottemperare alla Convenzione.
Misure possibili per trattare le questioni di mancato adempimento
20. Se, dopo aver avviato la procedura di agevolazione prevista dal paragrafo 19 qui sopra e tenuto conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza delle difficoltà
in materia di adempimento degli obblighi, comprese le capacità finanziarie e tecni- che delle Parti il cui adempimento degli obblighi è in causa, il Comitato ritiene necessario proporre misure supplementari per aiutare una Parte a ovviare alle diffi- coltà in materia di adempimento dei propri obblighi, può raccomandare alla Confe- renza delle Parti, tenendo conto delle sue capacità ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 5 lettera c) della Convenzione, di prevedere le misure seguenti, da adottare confor- memente al diritto internazionale, per garantire il rispetto della Convenzione:
a) fornire alla Parte interessata un sostegno supplementare nel quadro della Convenzione, segnatamente facilitandone, se del caso, l’accesso alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e a un potenziamento delle capacità;
b) fornire consulenza sull’adempimento futuro degli obblighi per aiutare le Par- ti ad applicare le disposizioni della Convenzione e promuovere la coopera- zione fra tutte le Parti;
c) chiedere alla Parte interessata di fare il punto sui progressi ottenuti;
d) redigere una dichiarazione sullo stato delle preoccupazioni in merito a pos- sibili mancati adempimenti futuri;
e) redigere una dichiarazione sullo stato delle preoccupazioni in merito alla si- tuazione attuale di mancato adempimento;
f) chiedere al Segretariato esecutivo di rendere pubblici tutti i casi di mancato adempimento;
g) raccomandare alla Parte che non adempie alle disposizioni della Convenzio- ne di risolvere il problema del mancato adempimento, al fine di garantire nuovamente il rispetto della Convenzione.
Trattamento dell’informazione
21.
1) Il Comitato può ricevere, per il tramite del Segretariato, informazioni con- cernenti:
a) le Parti;
b) fonti pertinenti che ritiene necessarie e adeguate, previo consenso della Parte interessata o secondo le istruzioni della Conferenza delle Parti;
c) il centro di scambio della Convenzione e delle organizzazioni intergo- vernative competenti. Il Comitato fornisce queste informazioni alla Parte interessata, invitandola a esprimere osservazioni in merito.
2) Il Comitato può inoltre chiedere informazioni al Segretariato, se del caso sotto forma di rapporto, sulle questioni esaminate dal Comitato.
22. Per esaminare le questioni generali relative all’adempimento conformemente al paragrafo 25 qui sotto, il Comitato può:
a) richiedere informazioni a tutte le Parti;
b) in base alle indicazioni della Conferenza delle Parti, richiedere informazioni pertinenti a ogni fonte affidabile e a esperti esterni; e
c) consultare il Segretariato e affidarsi alla sua esperienza e conoscenze.
23. Fatto salvo l’articolo 14 della Convenzione, il Comitato, ogni Parte o ogni terzo che partecipa alle deliberazioni del Comitato protegge le informazioni classificate come confidenziali che ha ricevuto.
Monitoraggio
24. Il Comitato dovrebbe monitorare le conseguenze delle misure adottate in appli- cazione dei paragrafi 19 o 20 qui sopra.
Questioni generali relative all’adempimento
25. Il Comitato può esaminare questioni di ordine generale riguardanti l’adempi- mento e che interessano tutte le Parti se:
a) la Conferenza delle Parti ne fa domanda;
b) il Comitato decide, in base alle informazioni che il Segretariato ha ricevuto dalle Parti nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi della Convenzione e comunicato al Comitato, se occorre esaminare una questione generale riguardante il mancato adempimento e trasmettere un relativo rapporto alla Conferenza delle Parti.
Rapporti alla Conferenza delle Parti
26. Il Comitato trasmette un rapporto alla Conferenza delle Parti in occasione di ogni riunione ordinaria per presentare:
a) i lavori svolti dal Comitato;
b) le conclusioni o le raccomandazioni del Comitato;
c) il futuro programma di lavoro del Comitato, compreso il calendario delle riunioni che ritiene necessarie per lo svolgimento del programma di lavoro, per esame e approvazione da parte della Conferenza delle Parti.
Altri organi sussidiari
27. Se le attività del Comitato toccano questioni particolari che interessano respon- sabilità di un altro organo della Convenzione di Rotterdam, la Conferenza delle Parti può incaricare il Comitato di collaborare con tale organo.
Condivisione dell’informazione con le commissioni di controllo dell’adempimento di rilevanti accordi multilaterali sull’ambiente
28. Se lo ritiene opportuno, il Comitato può chiedere informazioni specifiche, su richiesta della Conferenza delle Parti o di sua iniziativa, alle commissioni di control- lo dell’adempimento che trattano di sostanze e rifiuti pericolosi nel quadro di rile- vanti accordi multilaterali sull’ambiente e trasmettere un rapporto su tali attività all’attenzione della Conferenza delle Parti.
Esame del meccanismo di controllo dell’adempimento
29. La Conferenza delle Parti esamina periodicamente l’attuazione delle procedure e dei meccanismi previsti nel presente allegato.
Legami con la composizione delle controversie
30. I presenti meccanismi e procedure non portano pregiudizio all’articolo 20 della Convenzione.
Campo d’applicazione il 22 ottobre 20206
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 6 marzo | 2013 A | 4 giugno | 2013 |
Albania | 9 agosto | 2010 A | 7 novembre | 2010 |
Algeria | 21 luglio | 2020 A | 19 ottobre | 2020 |
Antigua e Barbuda | 23 agosto | 2010 A | 21 novembre | 2010 |
Arabia Saudita | 7 settembre | 2000 A | 24 febbraio | 2004 |
Argentina | 11 giugno | 2004 | 9 settembre | 2004 |
Armenia | 26 novembre | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Australia | 20 maggio | 2004 | 18 agosto | 0000 |
Xxxxxxx* | 27 agosto | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Bahrein | 16 aprile | 2012 A | 15 luglio | 2012 |
Barbados | 8 ottobre | 2020 | 6 gennaio | 0000 |
Xxxxxx | 23 ottobre | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Belize | 20 aprile | 2005 A | 19 luglio | 2005 |
Benin | 5 gennaio | 2004 | 4 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 18 dicembre | 2003 A | 17 marzo | 2004 |
Bosnia e Erzegovina | 19 marzo | 2007 A | 17 giugno | 2007 |
Botswana* | 5 febbraio | 2008 A | 5 maggio | 2008 |
Brasile | 16 giugno | 2004 | 14 settembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 25 luglio | 2000 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx Faso | 11 novembre | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Burundi | 23 settembre | 2004 A | 22 dicembre | 2004 |
Cambogia | 1° marzo | 2013 A | 30 maggio | 2013 |
Camerun | 20 maggio | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Canada | 26 agosto | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Capo Verde | 1° marzo | 2006 A | 30 maggio | 2006 |
Ceca, Repubblica | 12 giugno | 2000 | 24 febbraio | 2004 |
Ciad | 10 marzo | 2004 | 8 giugno | 2004 |
Cile | 20 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2005 |
Cina | 22 marzo | 2005 | 20 giugno | 2005 |
Hong Kong | 26 agosto | 2008 | 26 agosto | 2008 |
Macao | 22 marzo | 2005 | 20 giugno | 2005 |
Cipro | 17 dicembre | 2004 | 17 marzo | 2005 |
Colombia | 3 dicembre | 2008 | 3 marzo | 2009 |
Congo (Brazzaville) | 13 luglio | 2006 | 11 ottobre | 2006 |
Congo (Kinshasa) | 23 marzo | 2005 | 21 giugno | 2005 |
Xxxxx (Nord) | 6 febbraio | 2004 A | 6 maggio | 2004 |
6 RU 2004 3465, 2005 4569, 2006 855, 2007 29, 2008 4499, 2009 3167, 2010 4243,
2011 3559, 2013 415 3535, 2016 3869, 2018 3995, 2020 4563.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Xxxxx (Sud) | 11 agosto | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Costa Rica | 13 agosto | 2009 | 11 novembre | 2009 |
Côte d’Ivoire | 20 gennaio | 2004 | 19 aprile | 2004 |
Croazia | 16 novembre | 2007 A | 14 febbraio | 2008 |
Cuba | 22 febbraio | 2008 | 22 maggio | 2008 |
Danimarca a | 15 gennaio | 2004 | 14 aprile | 2004 |
Dominica | 30 dicembre | 2005 A | 30 marzo | 2006 |
Dominicana, Repubblica | 24 marzo | 2006 A | 22 giugno | 2006 |
Ecuador | 4 maggio | 2004 | 2 agosto | 2004 |
El Xxxxxxxx | 8 settembre | 1999 | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 10 settembre | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Eritrea | 10 marzo | 2005 A | 8 giugno | 2005 |
Estonia* | 13 giugno | 2006 A | 11 settembre | 2006 |
Eswatini | 24 settembre | 2012 A | 23 dicembre | 2012 |
Etiopia | 9 gennaio | 2003 A | 24 febbraio | 2004 |
Filippine | 31 luglio | 2006 | 29 ottobre | 2006 |
Xxxxxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 17 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
Gabon | 18 dicembre | 2003 A | 17 marzo | 2004 |
Gambia | 26 febbraio | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Georgia | 27 febbraio | 2007 A | 28 maggio | 2007 |
Germania | 11 gennaio | 2001 | 24 febbraio | 2004 |
Ghana | 30 maggio | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Giamaica | 20 agosto | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Giappone | 15 giugno | 2004 | 13 settembre | 2004 |
Gibuti | 10 novembre | 2004 A | 8 febbraio | 2005 |
Giordania | 22 luglio | 2002 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxx | 23 dicembre | 2003 | 22 marzo | 2004 |
Guatemala | 19 aprile | 2010 A | 18 luglio | 0000 |
Xxxxxx | 7 settembre | 2000 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxx equatoriale | 7 febbraio | 2003 A | 24 febbraio | 2004 |
Guinea-Bissau | 12 giugno | 2008 | 10 settembre | 2008 |
Guyana | 25 giugno | 2007 A | 23 settembre | 2007 |
Honduras | 26 settembre | 2011 A | 25 dicembre | 2011 |
India | 24 maggio | 2005 A | 22 agosto | 2005 |
Indonesia | 24 settembre | 2013 | 23 dicembre | 2013 |
Iran | 26 agosto | 2004 | 24 novembre | 2004 |
Iraq | 18 aprile | 2017 A | 17 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 10 giugno | 2005 A | 8 settembre | 2005 |
Isole Cook | 29 giugno | 2004 A | 27 settembre | 2004 |
Isole Xxxxxxxx | 27 gennaio | 2003 A | 24 febbraio | 2004 |
Israele* | 3 ottobre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Italia | 27 agosto | 2002 | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxx | 1° novembre | 2007 A | 30 gennaio | 2008 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Kenya | 3 febbraio | 2005 | 4 maggio | 2005 |
Kirghizistan | 25 maggio | 2000 | 24 febbraio | 2004 |
Kuwait | 12 maggio | 2006 | 10 agosto | 2006 |
Laos | 21 settembre | 2010 A | 20 dicembre | 2010 |
Lesotho | 30 maggio | 2008 A | 28 agosto | 2008 |
Lettonia | 23 aprile | 2003 A | 24 febbraio | 2004 |
Libano | 13 novembre | 2006 A | 11 febbraio | 2007 |
Liberia | 22 settembre | 2004 A | 21 dicembre | 2004 |
Libia | 9 luglio | 2002 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 18 giugno | 2004 A | 16 settembre | 2004 |
Lituania | 17 marzo | 2004 A | 15 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 28 agosto | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Macedonia del Nord | 12 agosto | 2010 A | 10 novembre | 2010 |
Madagascar | 22 settembre | 2004 | 21 dicembre | 2004 |
Malawi | 27 febbraio | 2009 A | 28 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 4 settembre | 2002 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 17 ottobre | 2006 A | 15 gennaio | 2007 |
Mali | 5 giugno | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Malta | 17 gennaio | 2017 A | 17 aprile | 2017 |
Marocco | 25 aprile | 2011 A | 24 luglio | 2011 |
Mauritania | 22 luglio | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
Xxxxxxxx | 5 agosto | 2005 A | 3 novembre | 2005 |
Messico | 4 maggio | 2005 A | 2 agosto | 2005 |
Moldova* | 27 gennaio | 2005 A | 27 aprile | 2005 |
Mongolia | 8 marzo | 2001 | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 30 dicembre | 2011 A | 29 marzo | 2012 |
Mozambico | 15 aprile | 2010 A | 14 luglio | 2010 |
Namibia | 24 giugno | 2005 | 22 settembre | 2005 |
Nepal | 9 febbraio | 2007 A | 10 maggio | 2007 |
Nicaragua | 19 settembre | 2008 A | 18 dicembre | 2008 |
Niger | 16 febbraio | 2006 A | 17 maggio | 2006 |
Nigeria | 28 giugno | 2001 A | 24 febbraio | 2004 |
Norvegia* | 25 ottobre | 2001 | 24 febbraio | 2004 |
Nuova Zelanda b | 23 settembre | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Oman | 31 gennaio | 2000 A | 24 febbraio | 2004 |
Paesi Bassi* c | 20 aprile | 2000 | 24 febbraio | 2004 |
Pakistan | 14 luglio | 2005 | 12 ottobre | 2005 |
Palestina | 29 dicembre | 2017 A | 29 marzo | 2018 |
Panama | 18 agosto | 2000 | 24 febbraio | 2004 |
Paraguay | 18 agosto | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Perù | 14 settembre | 2005 | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 14 settembre | 2005 A | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 16 febbraio | 2005 | 17 maggio | 2005 |
Qatar | 10 dicembre | 2004 A | 10 marzo | 2005 |
Regno Unito | 17 giugno | 2004 | 15 settembre | 2004 |
Romania | 2 settembre | 2003 A | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxx | 7 gennaio | 2004 A | 6 aprile | 2004 |
Russia | 28 aprile | 2011 A | 27 luglio | 0000 |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxx | 14 agosto | 2012 A | 12 novembre | 2012 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 29 ottobre | 2010 A | 27 gennaio | 2011 |
Samoa | 30 maggio | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
São Tomé e Príncipe | 23 maggio | 2013 A | 21 agosto | 2013 |
Senegal | 20 luglio | 2001 | 24 febbraio | 2004 |
Serbia | 31 luglio | 2009 A | 29 ottobre | 2009 |
Sierra Leone | 1° novembre | 2016 A | 30 gennaio | 2017 |
Singapore | 24 maggio | 2005 A | 22 agosto | 2005 |
Siria* | 24 settembre | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Slovacchia | 26 gennaio | 2007 A | 26 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 17 novembre | 1999 | 24 febbraio | 2004 |
Somalia | 26 luglio | 2010 A | 24 ottobre | 2010 |
Spagna | 2 marzo | 2004 | 31 maggio | 2004 |
Sri Lanka | 19 gennaio | 2006 A | 19 aprile | 2006 |
Sudafrica | 4 settembre | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Sudan | 17 febbraio | 2005 A | 18 maggio | 2005 |
Suriname | 30 maggio | 2000 A | 24 febbraio | 2004 |
Svezia | 10 ottobre | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Svizzera | 10 gennaio | 2002 | 24 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxx | 26 agosto | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Thailandia | 19 febbraio | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Togo | 23 giugno | 2004 | 21 settembre | 2004 |
Tonga | 31 marzo | 2010 A | 29 giugno | 2010 |
Trinidad e Tobago | 16 dicembre | 2009 A | 16 marzo | 2010 |
Tunisia | 9 febbraio | 2016 | 9 maggio | 2016 |
Turchia | 21 settembre | 2017 | 20 dicembre | 2017 |
Tuvalu | 21 agosto | 2020 A | 19 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 6 dicembre | 2002 A | 24 febbraio | 2004 |
Uganda | 18 agosto | 2008 A | 16 novembre | 2008 |
Ungheria | 31 ottobre | 2000 | 24 febbraio | 2004 |
Unione Europea* | 20 dicembre | 2002 | 24 febbraio | 2004 |
Uruguay | 4 marzo | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
Vanuatu | 16 ottobre | 2018 A | 14 gennaio | 2019 |
Venezuela | 19 aprile | 2005 A | 18 luglio | 2005 |
Vietnam | 7 maggio | 2007 A | 5 agosto | 2007 |
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Yemen | 4 febbraio | 2006 A | 5 maggio | 2006 |
Zambia | 28 gennaio | 2011 A | 28 aprile | 2011 |
Zimbabwe | 1° marzo | 2012 A | 30 maggio | 2012 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
a Esclusione territoriale nei confronti delle Isole Faroe e della Groenlandia.
b La Conv. non vale per il Tokelau.
c Per il Regno in Europa.